LEGGE 23 febbraio 1956, n. 6. Trasformazione dei rapporti di lavoro nelle campagne. (1) Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 febbraio 1956: (Premessa) Art. 1. Allo scopo di sviluppare l'economia agricola, di elevare il livello economico e sociale dei lavoratori dei campi e di potenziare il reddito generale, si promulga la presente legge, con la quale si promuovono maggiori investimenti produttivi, si dispongono piu' equi rapporti sociali e si favorisce il passaggio dalla colonia all'affittanza. (Durata) Art. 2. La durata minima dei contratti agrari, ivi compresi l'affitto e la colonia, è di anni nove, con facoltà del coltivatore, affittuario o colono, di disdettare il contratto di tre in tre anni se si tratti di affitto, e di anno in anno se si tratti di colonia. In mancanza di disdetta, che in ogni caso deve essere notificata sei mesi prima della scadenza, il contratto si intende rinnovato. La disdetta comunicata dal proprietario, locatore o concedente, è valida solo se è data per giusta causa e se è munita di nulla osta della Commissione Sindacale Conciliativa di cui all'art. 3 della legge 27 giugno 1945, n. 36. Resta salva la risoluzione del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento contrattuale. (Giusta causa) Art. 3. Costituiscono motivi di giusta causa, ai fini dell'art. 2 della presente legge; a) l'inadempienza contrattuale di rilievo in ordine alla buona conduzione del fondo ed agli altri patti;
b) la volontà del proprietario, che sia o sia stato coltivatore diretto, o di un proprio figlio, di coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore ai nove anni; c) la volontà del proprietario di costruire edifici per l'abitazione, l'industria, il commercio e il turismo, limitatamente ad un'area non superiore al quadruplo di quella che dovrà occupare il fabbricato. Qualora il proprietario non dia effettiva esecuzione agli impegni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, è tenuto alla reintegrazione del coltivatore nel possesso e al risarcimento dei danni. (Permute o rettifiche) Art. 4. Il colono od affittuario non potrà impedire di procedere a permute o rettifiche di confine concluse allo scopo di migliorare l'unità poderale. (Prestazioni gratuite e regalie) Art. 5. Fermo restando il disposto dell'art. 20 della legge 27 giugno 1945, n. 36, non sono ammessi gli obblighi a carattere personale, le prestazioni di lavoro e i trasporti di prodotti, se abbiano luogo a titolo gratuito. Non sono ammessi altresì le regalie, le onoranze ed i compensi per gli allevamenti di bassa corte effettuati dall'affittuario o dal colono. (Prelazione) Art. 6. In caso di vendita del fondo, il coltivatore ha diritto di prelazione a parità di condizioni e deve essere interpellato. Qualora entro due mesi dall'interpellanza di cui al comma precedente il coltivatore non si avvalga del diritto di prelazione, il fondo può essere liberamente venduto. In tale caso il contratto prosegue alle stesse condizioni nei confronti dell'acquirente, che resta obbligato in solido col venditore per le partite anteriori alla vendita. (Investimenti fondiari) Art. 7. In tutti i contratti agrari la ditta proprietaria del fondo deve annualmente reinvestire in opere di miglioramento fondiario, con esclusione delle opere di ordinaria manutenzione, una somma percentuale del reddito dominicale catastale pari: al 10 per cento, quando il reddito dominicale catastale complessivo sia inferiore alle L. 50.000;
al 15 per cento, quando esso sia superiore alle L. 50.000 e inferiore alle L. 100.000, ovvero quando si tratti di Opere Pie o di Beneficenza; al 20 per cento in ogni altro caso. Le opere di miglioramento fondiario per le quali è disposto obbligo di esecuzione sono prescelte dal proprietario, d'intesa con l'affittuario o colono, tra le opere indicate da provvedimento governativo. In caso di disaccordo decide, sentite le parti, la Commissione Agraria. I proprietari inadempienti incorreranno in una multa pari a un terzo della somma non investita, fermo l'obbligo di esecuzione. (Direzione del fondo a mezzadria) Art. 8. Il colono partecipa alla direzione dell'impresa mezzadrile. (Riparto dei prodotti ed utili nella mezzadria) Art. 9. Per la ripartizione dei prodotti ed utili si applica il disposto del decreto 26 giugno 1948, n. 13. (Scorte nella mezzadria) Art. 10. Qualora le scorte vive o morte siano di proprietà del concedente, il colono in qualunque momento può chiedere che esse divengano di proprietà comune, pagando a prezzo di stima il valore della quota acquistata, con facoltà di pagamento dilazionato senza interessi sino a cinque anni. (Divisione dei prodotti nella mezzadria) Art. 11. Il colono ha la comproprietà dei prodotti e, con la divisione, diventa proprietario della sua quota. La divisione avviene in natura sul fondo, tranne che per i prodotti indivisibili o che vengano conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita, nei quali casi si divide il prezzo ricavato ed i relativi accrediti sono fatti separatamente per le rispettive quote. (Canone d'affitto) Art. 12. Il canone d'affitto si determina sulla base dell'imponibile dominicale, fabbricati e agrario, limitatamente, per quest'ultimo, a quanto è di proprietà del concedente.
In caso di mancato accordo tra le parti, il canone è determinato dalla Commissione Sindacale Conciliativa, sulla base di quanto è disposto dal comma precedente, che decide inappellabilmente. (Conversione in affitto) Art. 13. Il colono ha diritto di convertire il contratto di mezzadria in contratto di affitto, qualora il proprietario sia incorso in inadempienze di rilievo in ordine alle leggi sui contratti agrari, al contratto e alla buona conduzione del fondo. La conversione ha luogo dopo che la Commissione Sindacale Conciliativa abbia esperito un tentativo di conciliazione. In caso di conversione del contratto per le scorte vive e morte del fondo si applica, su richiesta del colono, il disposto dell'art. 10 per l'intiero ammontare delle scorte. (Norme procedurali e di attuazione) Art. 14. Nelle controversie di affitto, la Commissione Sindacale Conciliativa istituita con l'art. 3 della legge 27 giugno 1945, n. 36, e la Commissione Arbitrale Agraria prevista dall'art. 5 della stessa legge, sono integrate da un rappresentante degli affittuari in sostituzione del rappresentante dei coloni. Art. 15. Tutte le controversie in materia di contratti agrari sono proposte alla Commissione Sindacale Conciliativa che esperimenta il tentativo di bonario componimento e, in caso di mancato accordo, sono di competenza della Commissione Arbitrale Agraria. Art. 16. Le norme della presente legge non possono essere derogate se non in senso piu' favorevole al colono od affittuario. Le norme in contrasto con la presente legge si intendono abrogate. Art. 17. Le norme di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno della pubblicazione. I CAPITANI REGGENTI Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 febbraio 1956 (1655 d.f.r.). Primo Bugli - Giuseppe Maiani IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
D. Morganti (1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.