IL COMMERCIO ELETTRONICO VALORE4IT MESTRE, 19 FEBBRAIO 2014...SI FA PRESTO A DIRE E COMMERCE...



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IL COMMERCIO ELETTRONICO VALORE4IT MESTRE, 19 FEBBRAIO 2014...SI FA PRESTO A DIRE E COMMERCE...

Qualche dato: Le vendite da siti italiani 13,3 miliardi di euro nel 2014 hanno fatto registrare una crescita pari a circa 2 miliardi di euro, riconducibile per il 70% alla vendita di prodotti e per il 30% alla vendita di servizi (Netcomm) Gli acquirenti online hanno superato i 16 milioni. Gli acquirenti abituali ossia quelli che effettuano almeno un acquisto al mese - sono circa 10 milioni e generano il 90% circa del valore dell e-commerce B2c, mentre quelli sporadici sono 6 milioni. In media spendono 1000 all anno. Le piccole imprese, pur essendosi dotate per la maggior parte di siti web (67,4%), ancora non colgono le opportunità offerte da sistemi di vendita on-line; l'11,5% ha attivato sistemi di ordinazione sul proprio sito web e il 7,3% ha effettuato nel 2013 vendite on-line via web o altre reti. (Istat.it)

Qualche numero: 919 le imprese dell'e-commerce attive in Veneto nel 2014 11,5% trend in crescita rispetto al 2013 222 imprese attive on line a Padova (+ 12,1%) 189 imprese attive on line a Verona (+15,2%) 167 imprese attive on line a Vicenza (+ 8,4%) 157 imprese attive on line a Treviso (+ 9 %) 121 imprese attive on line a Venezia (+14,2%) 35 imprese attive on line a Rovigo (+ 34,6%) 35 imprese attive on line a Belluno Fonte: CCIAA Milano

... QUALCHE NUMERO...

Tipologie di e-commerce business to business (B2B) vendita di prodotti o servizi tra aziende; business to consumer (B2C) transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali; business to administration (B2A) rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione; consumer to consumer (C2C) rapporti tra consumatori finali.

Due premesse: 1. Il commercio elettronico non costituisce una nuova fattispecie negoziale rispetto a quelle esistenti, ma solo una nuova modalità di conclusione ed esecuzione dei normali tipi di contratto già esistenti; 2. Ciò che è illegale fuori dalla rete è illegale anche in rete.

Normativa di riferimento D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio; Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, attuata con D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70; Direttiva 1997/7/CE sulla tutela del consumatore nei contratti a distanza attuata con D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 185 ed ora artt. 50 ss. del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 Codice del Consumo; Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, attuata con D.lgs. n. d. lgs 21 febbraio 2014 n. 21, entrato in vigore il 13 giugno 2014;

D. LGS. 114/1998: OBBLIGHI PRELIMINARI PER LA CREAZIONE DI UN SITO DI E-COMMERCE ART. 18 La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

D. LGS. 114/1998: OBBLIGHI PRELIMINARI PER LA CREAZIONE DI UN SITO DI E-COMMERCE ART. 18 La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L.R. N. 50 del 28 dicembre 2012 POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE VENETO Art 23 Commercio elettronico In attuazione di quanto previsto dall art. 68 del d. lgs. 59/2010 e ss. mod., l attività di commercio elettronico è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune nel quale l esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l attività. Nella SCIA di cui al comma 1 l esercente è tenuto ad indicare la sussistenza dei requisiti previsti all art. 20, nonché il settore o i settori merceologici. L attività di commercio elettronico è soggetta al rispetto della disciplina europea o statale, con particolare riferimento al d. lgs. 70/2003 ed alla disciplina in materia di tutela dei consumatori e di qualità dei servizi di cui agli artt. 31 ss del d. lgs. 59/2010.

Disposizioni particolari Tutte le pratiche devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica al SUAP del Comune attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it Non si accettano più pratiche in forma cartacea L impresa artigiana può legittimamente, senza sottostare ad alcun adempimento, vendere via web i propri prodotti. L azienda agricola è tenuta, invece, ad inviare esclusivamente una comunicazione al comune del luogo ove ha sede l azienda di produzione

ULTERIORI OBBLIGHI ART. 35 DPR 633/1972 obbligo di pubblicazione della p.iva sull'home page ART. 2250 C.C. Le società di capitali devono indicare anche sul sito web aziendale: sede legale, ufficio registro delle imprese e numero di iscrizione; capitale sociale versato ed esistente; eventuale messa in liquidazione; eventuale esistenza socio unico. L'indicazione della p.iva è necessaria anche sui siti meramente pubblicitari c.d. siti vetrina (Risoluzione ag. Entrate 60/2006)

OBBLIGHI INFORMATIVI D lgs. 70/2003 Informazioni generali obbligatorie art. 7 Informazioni dirette alla conclusione del contratto art. 12 Inoltro dell ordine art. 13 D. lgs. 206/2005 Informazioni per il consumatore art. 52 Conferma scritta delle informazioni art. 53 Direttiva 83/2011 Obblighi di informazione per i contratti a distanza art. 6 Requisiti formali per i contratti a distanza art. 8

INFORMAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL D. LGS. 70/2003 ART. 7 li prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni: il nome, la denominazione o la ragione sociale; il domicilio o la sede legale; gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica; il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; per quanto riguarda le professioni regolamentate: 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione; 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato; 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi; il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta; l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività

IN GIURISPRUDENZA... Gli operatori che si avvalgono delle procedure di commercio elettronico disciplinate dalla Direttiva n. 2000/31/Ce sin da prima di qualsiasi stipulazione di contratto sono obbligati a fornire al destinatario delle prestazioni, a latere dell'indirizzo di posta elettronica, le informazioni sufficienti affinché sia possibile un contatto diretto ed efficace non necessariamente tramite un recapito telefonico. Salvo il diritto del consumatore di chiedere l accesso a una via di comunicazione non elettronica. Corte giustizia comunita' Europee Sez. IV, 16-10-2008, n. 298/07

SANZIONI L'art. 21 del D. lgs. 70/2003 prevede che la violazione di questo articolo (nonché degli artt. 7, 8, 9 e 10) sia punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 103,00 e 10.000,00 euro.

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AI SENSI D. LGS. 70/2003 Art. 12 Il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni : a) alle varie fasi della conclusione del contratto; b) al modo in cui l'atto sarà archiviato; c) ai mezzi per effettuare la correzione dell'ordine prima del suo inoltro; d) agli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore aderisce; e) alle lingue a disposizione degli utenti, oltre all'italiano, per la conclusione del contratto; f) agli strumenti per la composizione delle controversie. 2. Il comma 1, non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. 3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AI SENSI DEL D. LGS. 206/05 (art. 52) Il prestatore deve rilasciare al potenziale acquirente una serie di informazioni: a) identità del professionista; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio; d) spese di consegna; e) modalità di pagamento; f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso; g) modalità e tempi di restituzione del bene in caso di recesso; h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando calcolato su base diversa rispetto alla tariffa base; i) durata della validità dell'offerta e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di forniture o servizi continuativi. Tali informazioni devono essere confermate per iscritto o su altro supporto duraturo prima della conclusione del contratto o, al massimo, al momento della conclusione dello stesso.

IN GIURISPRUDENZA L art. 5 par. 1 direttiva 97/7/CE deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell impresa interessata dal momento che tali informazioni non sono né fornite da tale impresa, né ricevute dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione e che un sito Internet non può essere considerato un supporto duraturo ai sensi del medesimo art. 5 par. 1. Corte giustizia comunita' Europee Sez. III 5 luglio 2012, n. 49/11

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AI SENSI DELLA d. lgs 21/2014 Art 49. Prima che il consumatore sia vincolato [..] il professionista fornisce al consumatore le informazioni in maniera chiara e comprensibile c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce; n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni; o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista. Art. 50 Il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole.

...SANZIONI... Vizi del volere 1427 ss. c.c. Risarcimento danni da responsabilità precontrattuale Se non specificato, restano a carico dell'impresa le spese di restituzione del bene e di trasporto

Obblighi del venditore in caso di contratti conclusi on line L'art. 13 D. Lgs. 70/2003 prevede che il titolare del sito web di e-commerce deve, senza ritardo e per via telematica, confermare di aver ricevuto l'ordine dell'utente riepilogando le condizioni generali e particolari applicabili al contratto (comprese le caratteristiche essenziali del bene o del servizio, l'indicazione del prezzo, dei mezzi di pagamento, delle modalità di recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili). L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi (cfr 1335 cc). L'art. 45 del Codice dell'amministrazione Digitale (d. lgs 82/2005 e successive mod.) precisa che "il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

ULTERIORI REQUISITI FORMALI ART. 51 Dlgs 21/2014 Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine.

3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al piu'. tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati. 4. Se il contratto e' concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identita' del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all'articolo 49, comma 1, lettere a),b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.

CONDIZIONI GENERALI E CLAUSOLE VESSATORIE Solitamente i contratti di e-commerce comportano l'accettazione, da parte dell'acquirente, di condizioni generali predisposte dall imprenditore Queste condizioni devono essere rese conoscibili dal potenziale acquirente prima della conclusione del contratto

IN PARTICOLARE: LE CLAUSOLE VESSATORIE Art. 33 Cod. Consumo si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Esempio: clausole che limitano la responsabilità del venditore o del fornitore; clausole che prevedono decadenze; clausole che derogano alla giurisdizione o alla competenza territoriale. Tali clausole per essere efficaci richiedono il requisito della prova della specifica approvazione mediante sottoscrizione delle clausole vessatorie. L'obbligo può essere soddisfatto per esempio: facendo seguire l'invio del contratto cartaceo dopo la stipulazione del contratto telematico; mediante l'utilizzo della firma digitale.

GIURISPRUDENZA Giudice di Pace di Partanna Sent. n. 15 del 18 novembre 2002 Il D.P.R. 513/97 che all art. 5 riconosce efficacia di scrittura privata ai sensi dell art. 2702 al documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del successivo art. 10, nulla dice a proposito delle clausole cosiddette vessatorie contenute in un contratto telematico, con la conseguenza che esse continuano ad essere regolate dall art. 1341 co. 2, secondo il quale non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria.

Più recentemente... Tribunale di Messina ordinanza cautelare del 7 luglio 2010 devono ritenersi vessatorie le condizioni generali di contratto che riservano al provider la facoltà di provvedere ad una sospensione unilaterale dell'account di un c.d. negozio ebay, essendo infatti necessario l'accertamento del presupposto di un inadempimento dell'utente professionista, sotto il profilo della gravità della violazione e/o del numero delle condotte denunciate non conformi alle regole contrattuali. Non appare pertanto sufficiente, affinché si possa procedere alla sospensione dell'account, la mera sussistenza dei c.d. feed-back negativi da parte degli acquirenti, dovendosi piuttosto considerare la quantità degli stessi rispetto al complesso delle segnalazioni, nonché il loro contenuto.

Tribunale di Catanzaro con ordinanza 18-30 aprile 2012 Ai fini della validità di una clausola vessatoria contenuta in un modulo contrattuale on line occorre la specifica sottoscrizione della stessa da assolversi con l impiego della firma elettronica dell aderente. [ ] Con riguardo alle clausole vessatorie on line, l'opinione dottrinale prevalente - alla quale il Tribunale aderisce - ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale- ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale. [ ] non è sufficiente l'approvazione del testo contrattuale (mediante la pressione del testo virtuale in calce al modulo di registrazione), per riconoscere efficacia alle clausole vessatorie, occorrendo una autonoma visualizzazione delle stesse con una specifica approvazione, o quanto meno una sottoscrizione per gruppo di clausole vessatorie, numericamente indicate. Mancando il requisito della specifica sottoscrizione, appare superfluo addentrarsi nella problematica della equiparabilità del sistema del point and click alla firma digitale (rectius firma elettronica ndr) debole e della sufficienza della firma digitale (rectius firma elettronica n.d.r.) debole a soddisfare il requisito della forma scritta.

DIRITTO DI RECESSO Art. 52 nei contratti conclusi a distanza il consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi I 14 giorni decorrono: - per i beni, dal giorno della ricezione dal consumatore - per i servizi: dal giorno della conclusione del contratto Art. 53 il consumatore dispone di un periodo di 14 giorni per recedere da un contratto a distanza senza dover fornire alcuna motivazione e senza penalità. Se il professionista non informa il consumatore del diritto di recesso, questo scade 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale; se le informazioni vengono fornite tardivamente, i 14 giorni iniziano dal giorno in cui sono comunicate. Art. 54 Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore puo': a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I,parte B; oppure b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto. Il professionista, oltre alle possibilita' di cui al comma 1 puo' offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il recesso sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato.

Grazie per l'attenzione! STUDIO LEGALE COCCATO avv. Maela Coccato www.studiolegalecoccato.it maela.coccato@studiolegalecoccato.it maela.coccato@dirittodellarete.net