PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

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REP. n. del Schema di Convenzione tra il Consorzio Comunità Collinare del Friuli e la cooperativa sociale.... per la fornitura del servizio di Gestione del Canile Comprensoriale di Rive d Arcano (UD), di proprietà dell Ente, ai sensi dell articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. L anno.., il giorno... del mese di..., nella sede della Comunità Collinare del Friuli in Colloredo di M.A. (UD), piazza Castello n.7, TRA Il Consorzio della Comunità Collinare del Friuli (nel prosieguo: l Ente), codice fiscale 80010250308, avente sede a Colloredo di M.A. (UD), rappresentato dal Sig., nato a il., domiciliato a.., in qualità di Presidente pro-tempore e legale Rappresentante dell Ente E la cooperativa sociale. (nel prosieguo: la Cooperativa sociale), codice fiscale.., avente sede a...., iscritta nella sezione. al numero.... dell Albo regionale delle cooperative sociali della Regione.., nella persona del suo legale rappresentante.., nato a......, il., domiciliato a, abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione; PREMESSO - che, in conformità all articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed all articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, l Ente, con determinazione n. del., ha ritenuto di procedere alla stipula con la cooperativa sociale di una convenzione per la fornitura del Servizio di Gestione del Canile Comprensoriale di Rive d Arcano (UD), di proprietà dell Ente; - che la Cooperativa sociale, ai fini dell inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività:....; - che la Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all articolo 2, comma 2, ed all articolo 4, comma 2, della legge 381/1991; - che, alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il per cento dei lavoratori della Cooperativa sociale, di cui il. per cento sono donne; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 (Oggetto) La presente convenzione (nel prosieguo: la convenzione) ha ad oggetto le seguenti prestazioni: a) fornitura da parte della Cooperativa sociale dei servizi di cui all allegato capitolato di gestione, verso il pagamento del corrispettivo come determinato all articolo 12 (nel prosieguo: la fornitura); b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di svantaggio.., attraverso l impiego delle stesse nell ambito dell esecuzione della fornitura di cui alla lettera a); c) inserimenti lavorativi, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla lettera b), di persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, di cui all articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006. Art. 2 (Durata) 1

La convenzione ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi e precisamente dal al. Art. 3 (Modalità di svolgimento delle prestazioni e raccordo con gli uffici dell Ente) La Cooperativa sociale si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi indicati nel capitolato di gestione allegato, con piena autonomia organizzativa e gestionale. La Cooperativa sociale si impegna altresì ad organizzare l attività lavorativa necessaria all esecuzione del servizio armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all articolo 5. L Ente individua nella persona del Responsabile dell Area Tecnica, il referente della gestione dei rapporti con la Cooperativa sociale ai fini dell attuazione della convenzione, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa. Art. 4 (Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività) Per l espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare in totale n.. lavoratori, di cui n.. persone svantaggiate ai sensi dell articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo: le persone svantaggiate). Il personale di sesso femminile è dato da n.. lavoratrici, di cui n.. persone svantaggiate.(da INDICARE NELLA RELAZIONE TECNICA PUNTO 2 d) Nell elenco nominativo allegato sono dettagliate le informazioni concernenti le qualificazioni ed i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell orario di lavoro e dei mansionari. Nell elenco in parola sono, in particolare, precisate le caratteristiche professionali del responsabile tecnico, nominato nella persona di........, e del responsabile organizzativo e dell inserimento lavorativo, nominato nella persona di........, nonché i compiti agli stessi attribuiti.(da INDICARE NELLA RELAZIONE TECNICA PUNTO 2 b) Ogni eventuale variazione dell elenco di cui sopra deve essere previamente comunicata all Ente e debitamente motivata. Qualora la Cooperativa sociale sia iscritta contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell Albo regionale delle cooperative sociali, la stessa si impegna a trasmettere all Ente l elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all articolo 1 della legge 381/1991. Art. 5 (Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate) La Cooperativa sociale si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle seguenti modalità generali: (DA INDICARE NELLA RELAZIONE TECNICA PUNTO 2 a) - colloquio presso la sede della cooperativa tra il Responsabile organizzativo e degli inserimenti lavorativi, l operatore del servizio inviante e la persona al fine di conoscere la situazione di disagio, le esperienze lavorative pregresse della stessa per capire se sussiste una compatibilità tra le problematiche presentate e le caratteristiche dell ambiente di lavoro (inteso sia come struttura e funzione sia come relazioni possibili) ed in secondo luogo l attitudine e la motivazione nonchè la consapevolezza della persona che il lavoro che andrà a svolgere costituirà un elemento importante del suo reinserimento sociale; durante l incontro vengono anche fornite le informazioni relative alla cooperativa, utili in caso di assunzione e di iscrizione a libro soci; - selezione, tra le persone incontrate con priorità per i residenti, del soggetto che per propensione fisica, psicologica sia in grado di sostenere un lavoro di servizio gestione canile (corrette procedure, standard di qualità, sicurezza) e di rapportarsi con un determinato ambiente (relazioni con terze persone colleghi ) ed infine sostenere un impegno anche in termini di ritmo e fatica anche se questi devono essere commisurati alle potenzialità del singolo; 2

- comunicazione del Responsabile organizzativo alla persone della decisione di procedere all assunzione e definizione assieme del programma di lavoro (luogo di lavoro, orari, inquadramento contrattuale); - accompagnamento del socio lavoratore da parte del Responsabile Tecnico sul luogo di esecuzione del servizio per una presentazione ai colleghi, al committente, e per fornire tutte le informazioni relative alle prestazioni da svolgere, alle procedure, all utilizzo delle attrezzature e dei prodotti e dei rischi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro e sull utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale; - affiancamento ed addestramento da parte del tutor di mestiere (cioè la persona - collega designata ad affiancare il soggetto) per fornire le informazioni utili sull ambiente di lavoro attraverso procedure di apprendimento on the job che consentano al socio svantaggiato di imparare lavorando. La fase di affiancamento è una attività che viene calibrata in divenire e tesa a diminuire progressivamente nel tempo e finalizzata ad indurre la persona a raggiungere una propria autonomia professionale; - il monitoraggio viene svolto, per quanto concerne l aspetto operativo, dal Responsabile Tecnico che con cadenza quindicinale effettua un sopralluogo sul luogo, verifica il raggiungimento degli obbiettivi prefissati nel programma individuale di lavoro (atteggiamento, competenze acquisite rispetto alle procedure operative, all utilizzo delle attrezzature e dei macchinari e prodotti, qualità delle prestazioni, rispetto della tempistica e delle norme di sicurezza ecc..); il Responsabile Organizzativo incontra la persona con cadenza che varia a seconda dei casi, tenendo conto anche delle informazioni riportate dal tutor e dal Responsabile Tecnico sull andamento del lavoro, valuta il raggiungimento degli obbiettivi prefissati nel programma di inserimento concordato con il Servizio inviante (adattamento all ambiente di lavoro, relazione con colleghi e fruitori del servizio, clima emotivo, motivazione, effetti dell impegno lavorativo sulla persona stessa ovvero maggior cura di sè e sull ambiente familiare, cioè migliori relazioni e condizioni di vita anche dal punto di vista economico e rapporti con la comunità). Con scadenze che variano a seconda del caso, il Responsabile Organizzativo stabilisce degli incontri presso la sede della cooperativa con l operatore di riferimento del servizio inviante e l interessato, per una valutazione generale del processo di inserimento lavorativo ove vengono considerati tutti i vari aspetti e previsti gli sviluppi possibili migliorativi se vi sussistono le condizioni o involutivi nel caso la persona presenti difficoltà tali, per cui si renda necessario rivalutare l intero piano di inserimento. Il Responsabile Organizzativo si impegna comunque a segnalare tempestivamente, ai servizi, accadimenti che possano minare o compromettere il progetto individuale della persona inserita. La Cooperativa Sociale si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento di cui all apposito allegato, predisposti, in raccordo con i centri per l impiego, in collaborazione con gli uffici del servizio sociale competente e d intesa con le persone svantaggiate, nei quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate. L Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a verificare periodicamente, anche con il supporto degli uffici del servizio sociale competente, l attuazione dei piani di inserimento secondo le seguenti modalità:(da INDICARE NELLA RELAZIONE TECNICA PUNTO 2 e) - contatti telefonici, scambio corrispondenza, scambio e-mail, incontri di verifica, colloqui individuali di riferimento; ogni 12 mesi, dall inizio della convenzione, la Cooperativa sociale dovrà produrre una relazione dettagliata per ciascuna persona svantaggiata sull attività svolta, su eventuali problemi insorti e sui risultati nell ambito degli scopi sociali prefissati; - incontri allargati con familiari e/o persone interessate al percorso terapeutico, riabilitativo e lavorativo; Le predette attività di verifica si tradurranno in relazioni scritte che, unitamente alla restante documentazione afferente la convenzione, compresa quella da cui risulta la condizione di persone svantaggiate dei soggetti di cui al presente articolo, saranno conservate agli atti presso la seguente sede:.. 3

Ai fini della vigilanza sull attuazione della convenzione, l Ente, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate. Art. 6 (Formazione del personale) Il personale impiegato parteciperà, nel rispetto delle normative in vigore, alle attività formative di seguito descritte: - CORSO DI BASE SULLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (entro i primi due mesi di avvio dell appalto) Norme generali Conoscenza dei rischi Corretto utilizzo dei Dispositivi di protezione Individuale Consegna del Manuale Il corso verrà attivato entro i primi due mesi dall avvio dell appalto e sarà svolto da personale interno alla cooperativa) - CORSO DI BASE PER ADDETTI AL SERVIZIO (entro il primo anno di avvio dell appalto, escluso il personale già in possesso di formazione attestata) Nozioni generali sulle tipologie delle superfici Attrezzature e macchinari Prodotti chimici Tecniche connesse al servizio Il risparmio energetico, la raccolta differenziata dei rifiuti, il rispetto ambientale Il corso verrà attivato entro il primo anno dall avvio dell appalto e verrà svolto da docente esterno. - CORSO DI PRIMO SOCCORSO (entro il primo anno di avvio dell appalto, escluso il personale già in possesso di formazione attestata). - CORSO ANTINCENDIO (entro il primo anno di avvio dell appalto, escluso il personale già in possesso di formazione attestata). Art. 7 (Soci volontari) Avuto riguardo alla specificità del servizio assunto la Cooperativa sociale si impegna in maniera assoluta a non utilizzare personale volontario al di fuori di quello assegnato dalle associazioni protezione animali riconosciute dal Ministero dell Ambiente. Art. 8 (Utilizzo di beni e strutture) L Ente si impegna a garantire alla Cooperativa sociale la disponibilità, per la durata della convenzione, dei beni e delle strutture di cui al Capo II art. 2 del capitolato di gestione allegato. Nell espletamento delle attività previste dalla convenzione, la Cooperative sociale farà uso dei beni e delle strutture descritte al Capo II art. 2 del capitolato di gestione allegato. Art. 9 (Standard tecnici) L Ente e la Cooperativa sociale si danno reciprocamente atto che i beni e le strutture di cui all articolo 8 sono conformi agli standard tecnici previsti dalla normativa vigente. Nell espletamento delle attività di cui alla convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad osservare i requisiti, qualitativi ed organizzativi, determinati dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché alle condizioni stabilite dai pertinenti provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, qualora richiesti. 4

Art. 10 (Contratti di lavoro) La cooperativa sociale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, si impegna: 1) a rispettare nei confronti dei lavoratori, inclusi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa; 2) a corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. La Cooperativa sociale si impegna ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Ai fini dell effettuazione da parte dell Ente di apposite verifiche a tale riguardo, la Cooperativa sociale si impegna altresì ad allegare alle fatture copia delle buste paga degli addetti incaricati di effettuare il servizio in oggetto, pur sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy. Art. 11 (Sicurezza e salute dei lavoratori) La Cooperativa sociale si impegna ad assicurare l osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l esecuzione delle prestazioni. A tale fine, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell ambiente di lavoro, si impegna, in particolare, ad attuare le seguenti misure tecniche ed organizzative: - Sorveglianza sanitaria e confronto con il medico del lavoro per tutte le persone svantaggiate, per evitare in alcuni casi il più possibile l esposizione ai rischi più elevati (uso dei macchinari, lavori in altezza ecc.); - Corretta informazione sui rischi e formazione continua sulle corrette procedure e tecniche di lavoro; - Verifiche periodiche sul recepimento delle nozioni; - Verifica periodica delle condizioni di salute del personale impiegato, con particolare riferimento al monitoraggio dei periodi successivi ad uno stato di malattia. La Cooperativa sociale inoltre: a) attesta di aver ricevuto completa ed esauriente informativa sui rischi presenti presso la struttura canile comprensoriale e di ritenere gli ambienti di lavoro adeguati ed idonei al lavoro da svolgere;inoltre eserciterà in piena autonomia tecnica, organizzativa e procedurale il servizio affidato; b) garantisce che il personale impiegato è in regola con la formazione specifica ed è stato addestrato sulle misure antincendio e primo soccorso. Il Legale Rappresentante della Cooperativa sociale rilascerà altresì all Ente un attestazione per confermare la puntuale osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008. La Cooperativa sociale si impegna a consentire all Ente di effettuare verifiche e controlli sull adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori. Art. 12 (Corrispettivo, modalità di pagamento e revisione dei prezzi) L importo della convenzione è pari a..., IVA esclusa, per tutto il periodo, ossia dal.. al... Il pagamento del corrispettivo della prestazione sarà effettuato nei termini indicati e previsti dal capitolato di gestione. L Ente può sospendere il pagamento alla Cooperativa sociale, qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, fino a che la Cooperativa sociale non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali. Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, la Cooperativa sociale può chiedere la revisione del corrispettivo nel rispetto delle periodicità e sulla base della variazione dei parametri oggettivi di seguito individuati: costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 12 5

aprile 2006, n. 163; costo del lavoro effettivamente sostenuto dalla Cooperativa sociale, in virtù dell adeguamento dei contratti di lavoro di cui all articolo 4, comma 2, alle modificazioni dei contratti collettivi e degli accordi di cui all articolo 10; Art. 13 (Assicurazione del personale e degli utenti) L Ente è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti la fornitura, per la quale risponde unicamente la Cooperativa sociale. A tale riguardo, la Cooperativa si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti. Art. 14 (Verifica, vigilanza e valutazione relative alla fornitura) Fatto salvo quanto previsto all articolo 5 in riferimento ai piani di inserimento lavorativo, l Ente vigilerà sulla correttezza della fornitura mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto: a) l adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione; b) la conformità della fornitura alle previsioni del capitolato speciale di cui all articolo 3; c) il grado di soddisfacimento dell'utenza. Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui sopra sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa sociale. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, l Ente potrà avanzare rilievi alla Cooperativa sociale, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dall Ente entro il termine stabilito. Ad ultimazione della fornitura, la Cooperativa sociale si impegna a trasmettere una relazione concernente l effettuazione della stessa, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché dei costi effettivamente sostenuti. Art. 15 (Inadempienze e cause di risoluzione) Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui al comma successivo, saranno applicate le seguenti penalità: Nel caso in cui la Cooperativa sociale non osservasse pienamente gli obblighi previsti dal presente disciplinare, ovvero si riscontrassero deficienze od inadempienze nei servizi, l Ente effettuerà una ritenuta pari ad.250,00 per ogni contestazione. La convenzione è risolta nei seguenti casi: a) violazioni da parte della Cooperativa sociale, non eliminate in seguito a diffida formale dell Ente, anche di uno soltanto degli obblighi contenuti negli articoli facenti parte della presente convenzione, relativi all impiego del tipo di personale; b) grave inadempimento da parte della Cooperativa sociale nella esecuzione delle prestazioni; c) ritardato pagamento da parte dell'ente superiore a giorni 90; Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed a tutela dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità: avvio procedimento debitamente notificato con lettera raccomandata a/r con contestuale addebito ed assegnazione dei termini a difesa non inferiori a 10 gg; adozione del provvedimento definitivo. In conformità all articolo 24, comma 7, della legge regionale 20/2006, la cancellazione della Cooperativa sociale dall Albo regionale delle cooperative sociali comporta la risoluzione di diritto della convenzione. Art. 16 (Controversie) 6

Per ogni controversia che potesse insorgere nell ambito dell esecuzione della convenzione è competente il Foro di Udine. Art. 17 (Spese di contratto) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico della Cooperativa sociale. Art. 18 (Allegati alla convenzione) Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati: a) capitolato di gestione citato all articolo 3, contenente l elenco dei beni e delle strutture dell Ente citato all art.8; b) elenco nominativo del personale impiegato citato all articolo 4; c) elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci citato, con riferimento alle cooperative sociali iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B dell Albo regionale delle cooperative sociali, all articolo 4; d) piani individuali di inserimento citati all articolo 5. Letto, firmate e sottoscritto L Ente.... La Cooperativa sociale.. 7