Ai gentili clienti Loro sedi Nuova normativa antiriciclaggio: risposte del Ministero dell Economia e delle Finanze alle FAQ In data 3.10.2017 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell Economia e delle Finanze (MEF) ha reso disponibili, nella sezione dedicata alle FAQ del proprio sito (http://www.dt.mef.gov.it), una serie di risposte a richieste di chiarimenti, con l obiettivo di agevolare la corretta applicazione da parte dei destinatari delle novità in materia di antiriciclaggio introdotte dal DLgs. 25.5.2017 n. 90, in vigore dal 4.7.2017. Si rammenta, al riguardo, che il DLgs. 25.5.2017 n. 90, in vigore dal 4.7.2017, di recepimento della Direttiva 2015/849/UE, ha introdotto alcune disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento delle attività terroristiche. In particolare, sono state introdotte significative novità in merito agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti tenuti al rispetto delle regole in materia di riciclaggio. È stata, inoltre, riconosciuta la possibilità di adottare misure di adeguata verifica della clientela c.d. semplificate, in presenza di un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ed, in particolare, nei casi in cui, ad esempio, il cliente sia una società quotata, una pubblica amministrazione, o un istituzione o organismo con funzioni pubbliche, oppure il cliente risieda in aree geografiche a basso rischio. In tale ambito, il MEF, senza fornire specifiche indicazioni operative, precisa come le misure semplificate non siano predeterminabili a priori. Nell ambito dell adeguata verifica, assume particolare rilevanza l identificazione del titolare effettivo e l accertamento della sua identità attraverso l adozione di misure proporzionate al rischio. Sul punto, l art. 20 del DLgs. 231/2007, così come novellato dal DLgs. 90/2017, definisce titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile, in ultima istanza, la proprietà diretta o indiretta dell ente ovvero il relativo controllo. Con riferimento al titolare effettivo, è stato chiesto se per l individuazione dello stesso per le società di persone possano essere utilizzati i criteri di cui all art. 20 del DLgs. 231/2007. Sul punto, il MEF precisa che tali criteri non sono applicabili per le società di persone, in quanto in tali fattispecie il cliente è una persona fisica rispetto a cui potrebbe eventualmente porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente.
Premessa Il DLgs. 25.5.2017 n. 90, in vigore dal 4.7.2017, ha recepito la Direttiva 2015/849/UE, introducendo alcune disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento delle attività terroristiche. Destinatari Adeguata verifica della clientela Titolare effettivo Segnalazione di operazione sospetta ANTIRICICALGGIO NOVITÀ Sono tenuti al rispetto integrale della disciplina anche i sindaci non revisori, a prescindere dal tipo di società in cui esplicano il proprio incarico, e i revisori legali e le società di revisione legale con o senza incarichi di revisione in enti di interesse pubblico o sottoposti a regimi intermedio. Ogni attività professionale (a prescindere dal valore della prestazione) comporta l obbligo in capo al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, prima dell instaurazione del conferimento dell incarico; in presenza di un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, si possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate ; gli obblighi di adeguata verifica della clientela, anche semplificata, non devono essere osservati, in relazione allo svolgimento dell attività di mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale. Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private diverse dalle imprese hanno l obbligo di comunicare le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva al registro delle Imprese. È obbligatorio trasmettere una segnalazione di operazione sospetta (SOS) alla UIF, quando vi sono fondati motivi per ritenere che siano in corso o siano state tentate o compiute operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. È eliminata la previsione della segnalazione di operazione sospetta tardiva.
Regime sanzionatorio È previsto il riordino delle sanzioni amministrative, mediante un sistema di misure graduato in funzione della gravità delle violazioni, con riconoscimento del principio del favor rei per le violazioni irrogate, ma non ancora divenute definitive alla data di entrata in vigore del decreto. Per un approfondimento sule predette novità in materia di antiriciclaggio si rinvia alla nostra Daily news n.123 del 11.07.2017 Il 3.10.2017 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell Economia e delle Finanze (MEF) ha reso disponibili, nella sezione dedicata alle FAQ del proprio sito (http://www.dt.mef.gov.it), una serie di risposte a richieste di chiarimenti, con l obiettivo di agevolare la corretta applicazione da parte dei destinatari delle novità in materia di antiriciclaggio introdotte dal DLgs. 25.5.2017 n. 90, in vigore dal 4.7.2017. Chiarimenti in materia di adeguata verifica della clientela Un primo gruppo di risposte riguarda le modalità di adempimento dell obbligo di adeguata verifica della clientela. Si rammenta, al riguardo, che il D.Lgs. 90/2017 ha introdotto significative novità in merito agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti tenuti al rispetto delle regole in materia di riciclaggio. In primo luogo, è venuta meno ogni distinzione fra obblighi di adeguata verifica richiesti agli intermediari finanziari, ai professionisti e ai revisori legali e da parte di altri soggetti: sono state, infatti, introdotte, disposizioni generali per tutti i soggetti obbligati alla verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell attività istituzionale o professionale. Con riguardo agli obblighi di adeguata verifica imposti dalla direttiva comunitaria, è stata ampliata la platea dei soggetti qualificati come persone politicamente esposte nei confronti delle quali devono essere effettuati controlli più approfonditi. Oltre alle alte cariche dello Stato, ai ministri e parlamentari, ai vertici della magistratura, agli assessori e consiglieri regionali, ai parlamentari europei e ai direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere, rientrano, ora, nella definizione di persona politicamente
esposta, anche i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e i vertici delle società da questi partecipate. L art. 17, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal DLgs. 90/2017, stabilisce che si deve procedere all adeguata verifica in occasione dell instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell incarico per l esecuzione di una prestazione professionale, intendendosi per tale una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata. La successiva lett. b) del citato articolo dispone, altresì, la necessità di procedere all adeguata verifica in occasione dell esecuzione di un operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad Euro 15.000,00. Dalla lettura della novellata disposizione, è ragionevole presumere, dunque, che ogni attività professionale a prescindere dal valore della prestazione comporti l obbligo in capo al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. È, inoltre, ammessa la possibilità di adottare misure di adeguata verifica della clientela c.d. semplificate, in presenza di un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ed, in particolare, nei casi in cui, ad esempio, il cliente sia una società quotata, una pubblica amministrazione, o un istituzione o organismo con funzioni pubbliche, oppure il cliente risieda in aree geografiche a basso rischio. L adeguata verifica semplificata non esime comunque il professionista, dall effettuare l analisi del rischio del cliente e nemmeno dall obbligo di individuare il titolare effettivo (quando ciò si renda necessario) e di acquisire da quest ultimo i dati e le informazioni utili alla valutazione dello scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale: la semplificazione in parola riguarda esclusivamente l estensione e la frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie. Adeguata verifica semplificata In tale ambito, il MEF, senza fornire specifiche indicazioni operative, precisa come le
misure semplificate non siano predeterminabili a priori e che, tenendo presente il principio di approccio basato sul rischio, spetta ai soggetti obbligati sia la valutazione del rischio che la conseguente modulazione dell estensione delle verifiche, della valutazione e dei controlli della propria clientela, in misura proporzionata, in concreto, alla dimensione, alla complessità organizzativa e alla natura dell attività. Per quanto concerne, invece, il momento in cui si deve procedere all adeguata verifica della clientela, l art. 18, co. 2, del D.Lgs. 231/2007 prescrive che tale verifica deve avvenire prima dell instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la verifica dell identità del cliente, dell esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all instaurazione del rapporto o al conferimento dell incarico per lo svolgimento della prestazione professionale. In particolare, è previsto che l acquisizione dei dati identificativi dei predetti soggetti e dei dati relativi alla tipologia e all importo dell operazione possa perfezionarsi entro il termine di 30 giorni dall instaurazione del rapporto o dal conferimento dell incarico. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela, anche semplificata, non devono essere osservati, a norma dell art. 17, co. 7, del nuovo D.Lgs. 231/2007, in relazione allo svolgimento dell attività di mera redazione e trasmissione, ovvero di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale. Sul punto, si dovrebbe ritenere, con un interpretazione estensiva del dettato normativo, che la predetta esclusione possa riguardare anche le ipotesi in cui i professionisti si limitano a trasmettere elenchi di fornitori e clienti, questionari compilati a seguito di esplicite richieste da parte dell Agenzia delle Entrate e simili. Nel caso in cui il professionista ravvisi l impossibilità di completare la verifica dell identità del cliente, esso è tenuto ad astenersi dall instaurare, eseguire o proseguire la prestazione professionale e dovrà valutare, sussistendone i presupposti, la possibilità di effettuare o meno una segnalazione di operazione sospetta (SOS) ai sensi dell art. 35 del D.Lgs. 231/2007, di cui si dirà in seguito.
Titolare effettivo Nell ambito dell adeguata verifica, assume particolare rilevanza l identificazione del titolare effettivo e l accertamento della sua identità attraverso l adozione di misure proporzionate al rischio. Sul punto, l art. 20 del DLgs. 231/2007, così come novellato dal DLgs. 90/2017, definisce titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile, in ultima istanza, la proprietà diretta o indiretta dell ente ovvero il relativo controllo. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, è espressamente stabilito che l indicazione della proprietà diretta sia riferita alla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica, mentre l indicazione della proprietà indiretta sia rappresentata dalla titolarità di una percentuale di partecipazioni superiori al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società controllante, una fiduciaria o per interposta persona. Adeguata verifica semplificata Nella particolare ipotesi di strutture societarie complesse, ovvero in presenza di un eccessivo frazionamento della compagine societaria, che rendano complicata la puntuale identificazione della titolarità effettiva dell ente, è previsto che il titolare effettivo debba coincidere con la persona fisica (o con le persone fisiche) che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o di voti sufficienti per un influenza dominante in tale assemblea o, ancora, tramite l individuazione di vincoli contrattuali che consentano a una persona di disporre in assemblea di un influenza dominante. Qualora i criteri appena descritti non consentano di individuare il titolare effettivo, quest ultimo deve essere identificato nella persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione dell ente quali amministratori e/o, in caso di ampie deleghe, dal direttore generale. Titolare effettivo nelle società di persone Con riferimento al titolare effettivo, è stato chiesto se per l individuazione dello stesso per le società di persone possano essere utilizzati i criteri di cui all art. 20 del DLgs. 231/2007. Nella risposta del MEF viene sottolineato come la norma citata sia stata introdotta dal legislatore per dare soluzione ai dubbi sollevati nella pratica in merito all identificazione del titolare effettivo di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto
dalle persone fisiche che agiscono tramite esso. Tali criteri non sono applicabili per le società di persone, in quanto in tali fattispecie il cliente è una persona fisica rispetto a cui potrebbe eventualmente porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente. Viene poi ricordato che il DLgs. 90/2017 ha introdotto l estensione delle misure di adeguata verifica anche all esecutore, rispetto a cui i soggetti obbligati sono tenuti a riscontrare l ampiezza del potere di rappresentanza, in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente. Chiarimenti uso denaro contante I limiti all uso del denaro contante costituiscono il tema maggiormente approfondito dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell Economia e delle Finanze (MEF) nelle risposte alle FAQ. Divieto di trasferire contante tra soggetti diversi Il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro, è finalizzato a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia. Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito oggettivo, in cui non rilevano per la sussistenza della violazione le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori. Definizione di soggetti diversi Con le parole soggetti diversi ci si riferisce a entità giuridiche distinte. Si pensi, ad esempio, a trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale
coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi. Non si configura, invece, un trasferimento tra soggetti diversi nel caso di prelievo e versamento in banca di denaro contante, che, pertanto, sono operazioni possibili anche per importi pari o superiori alla soglia Emissione di obbligazioni al portatore In caso di emissione di obbligazioni al portatore, è necessario che la società emittente, nella fase di trasferimento dei titoli a soggetti terzi, chieda l intervento di una banca o altro soggetto abilitato qualora l importo sia pari o superiore a 3.000,00 euro. Allo stesso modo dovrà ragionarsi per ogni eventuale ulteriore trasferimento dei suddetti titoli. Pertanto, la consegna diretta dei titoli ai sottoscrittori, senza avvalersi degli intermediari abilitati, rappresenterebbe una violazione del disposto normativo. Violazione che, in via generale, vede coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo il soggetto che effettua la dazione di denaro, ma anche quello che lo riceve, avendo contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge. Pagamenti frazionati Ai sensi dell art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro. L avverbio complessivamente va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso a uno solo di tali mezzi di pagamento ovvero cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.
Non è, comunque, ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad esempio, singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini cash and carry ) ovvero nell ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all operazione stessa (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad esempio, pagamento rateale). In tali ultime ipotesi, comunque, l Amministrazione può valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato a scopo elusivo. Resta ferma, peraltro, la possibilità di pagare parte dell importo in contanti e parte con strumenti tracciabili in modo da rispettare i limiti normativi. Pagamenti di caparre In relazione a fatture di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, viene precisato che è possibile sia accettare denaro contante, a titolo di caparra, per importi inferiori alla soglia, sia ottenere il pagamento tramite più assegni bancari muniti dell indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, della clausola di non trasferibilità. Libretti al portatore Viene ricordato che, ai sensi del nuovo co. 12 dell art. 49 del DLgs. 231/2007, dal 4.7.2017 è consentita esclusivamente l emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi. La medesima disposizione vieta il trasferimento dei libretti al portatore esistenti e fissa nel 31.12.2018 il termine ultimo di estinzione. Di conseguenza, dal 4.7.2017 i libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono essere trasferiti. Nel periodo transitorio tra l entrata in vigore della norma e il termine ultimo per l estinzione dei libretti di deposito al portatore (4.7.2017-31.12.2018), la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è allineata a quella dei contanti; alla prima occasione utile quale, ad esempio, la richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore banche e Poste italiane sono tenute a richiamare il portatore medesimo all obbligo di estinzione del libretto
Obbligo di conservazione Con riferimento all obbligo di conservazione viene richiamato l art. 31 del DLgs. 231/2007, dove si prevede che debbano essere conservati l originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. A tale riguardo, è stato chiesto se per un agente immobiliare, ai fini del corretto assolvimento dell obbligo in esame, sia sufficiente la conservazione della semplice fotocopia dei contratti, preliminari e/o definitivi, sottoscritti dai clienti o sia invece necessaria l acquisizione degli originali delle scritture private (proposte accettate e preliminari) e copie conformi degli atti pubblici. Nella risposta il MEF ribadisce che la semplice fotocopia dell atto stipulato dal cliente deve essere idonea a garantire la fedele corrispondenza della copia all originale. Inoltre, viene ricordato che, conformemente a quanto prescritto dall art. 31 co. 2 del DLgs. 231/2007, i documenti conservati devono rendere possibile quanto meno la ricostruzione univoca dei seguenti elementi: la data di instaurazione del conferimento dell incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell esecutore; le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l importo e la causale dell operazione e i mezzi di pagamento utilizzati. Restiamo a vs disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti. Csa International Consulting Srl Dott.ssa Antonella Tarsia Morisco Milano, 24 ottobre 2017