Le novità in materia di lavoro nella Legge di stabilità 2013

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Numero 48 Gennaio 2013 Le novità in materia di lavoro nella Legge di stabilità 2013 E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità"), che è entrata il 1 gennaio 2013. Si tratta di un provvedimento composto da un solo articolo e con 560 commi. Ritenendo di fare cosa utile, si ritiene opportuno evidenziare i provvedimenti che riguardano, direttamente od indirettamente la c.d. "sfera lavoro". Lavoratori salvaguardati Con i commi da 231 a 235 il provvedimento torna sui c.d. lavoratori esodati affermando che le regole ante riforma Fornero, ferme restando le salvaguardie individuate nei decreti interministeriali del 10 giugno e del 5 ottobre 2012, si applicano anche ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e precisamente: a) ai soggetti che hanno cessato il rapporto entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano tutti i requisiti utili al pensionamento entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità ex art. 7 della legge n. 223/1991, o durante il godimento dell indennità di mobilità in deroga, e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2014; b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, sebbene abbia svolto, dopo il 4 dicembre 2011, un attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo l autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che non abbiano conseguito, dopo la predetta data, un reddito annuo complessivo per tale attività non superiore a 7.500 euro, e che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del periodo pensionistico, entro i tre anni successivi all entrata in vigore del D.L. n. 201/2012 (6 dicembre 2011); c) ai lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012. Sulla base di accordi individuali anche sottoscritti ex art. 410, 411 e 412 cpc, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, pur se, dopo la cessazione abbiano svolto un attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che non abbiano conseguito per tale attività un reddito annuo lordo superiore a 7.500 euro e che perfezionino i requisiti utili al pensionamento entro i tre anni successivi al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011; d) Ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria a tale data, i quali, in quanto fruitori dell indennità,

debbono attenderne la cessazione per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino il requisito pensionistico entro i trentasei mesi successivi al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011. Con decreto interministeriale Lavoro Economia saranno fissati i criteri per l attuazione delle predette disposizioni: esso sarà emanato entro il 1 marzo 2013. L INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensione. Quanto stabilito ai punti b) e c) è, sostanzialmente, diverso dalla previsione contenuta nel decreto del Ministro del Lavoro 1 giugno 2012, emanato in attuazione della legge n. 214/2011: infatti, a certe condizioni, e con il limite massimo di reddito di 7.500 euro annui, ottenuti con rapporto di lavoro anche subordinato, ma non a tempo indeterminato, si consente agli interessati di presentare l istanza. Il Governo verificherà, con cadenza semestrale, la situazione dei lavoratori esodati Rivalutazione automatica delle pensioni Il comma 236 interviene sulla rivalutazione degli importi pensionistici, stabilendo che per il 2014 ciò non avverrà per le fasce superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Ugualmente, sempre nel 2014, ciò non avverrà anche per i c.d. vitalizi percepiti da coloro che sono stati parlamentari nazionali o regionali. Ricongiunzione e cumulo dei periodi assicurativi Con i commi da 238 a 249 la legge 228/2012 affronta i temi delle ricongiunzioni e del cumulo dei periodi assicurativi. A domanda, viene ammessa la possibilità della costituzione, per lo stesso periodo di iscrizione, della posizione assicurativa invalidità, vecchiaia e superstiti nell Assicurazione Generale Obbligatoria per gli iscritti al Cpdel (Enti locali), al Cps (Cassa pensione sanitari), al Cpi (insegnanti d asilo e scuole private parificate) e al Cpug (aiutanti ed ufficiali giudiziari) per i quali sia cessato il rapporto di lavoro entro il 30 luglio 2010. L esercizio di tale facoltà non dà diritto alla corresponsione di ratei di pensione arretrati. Fermo restando quanto previsto in materia di totalizzazione contributiva, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (anche parasubordinata) che non siano titolari di trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti alfine di conseguire una sola pensione. Il cumulo tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti ed il pagamento sarà effettuato dall INPS. Ogni gestione determina pro quota quanto dovuto in relazione ai periodi maturati, secondo i calcoli previsti dal proprio ordinamento. ASpI e mini ASpI Sono state introdotte alcune profonde modifiche alla disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012 (la c.d. Riforma del mercato del Lavoro) che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2013. Si tratta di alcune novità che vanno ad incidere notevolmente su alcune materie come quella, ad esempio, del contributo d ingresso all ASpI. Vengono, innanzitutto, modificate le lettere a) e b) del comma 11 dell art. 2 che disciplina il trattamento di sostegno ASpI per i nuovi eventi di disoccupazione a partire dal 1 gennaio 2016. La nuova formulazione (lettera a) prevede che per i lavoratori under 55, l ASpI sia corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi, anche in relazione ai

trattamenti brevi di mini ASpI. Il testo della lettera b), prevede ora che per gli over 55, l indennità sia corrisposta per un massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane contributive negli ultimi due anni, detratti i periodi eventualmente fruiti negli ultimi diciotto mesi. Viene modificato, poi, il comma 21 che riguarda la mini ASpI: l indennità prevista dal precedente comma 20 (il requisito è di almeno tredici settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi dodici mesi) è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione ma ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Al comma 22 è tolto il riferimento al comma 15 : ciò significa che all indennità di mini ASpI non trova più applicazione la previsione specifica contenuta in quel comma che fa riferimento a periodi sospensivi dell indennità, a certe condizioni, in caso di nuova occupazione. Viene, altresì, introdotto un nuovo comma il 24 bis che afferma l applicabilità all ASpI delle norme già operanti, per quanto applicabili e se in linea con la previsione della legge n. 92, in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. Ma le novità di maggiore contenuto si trovano nelle modifiche introdotte al comma 31 ove, la precedente dizione, affermava che, a partire dal 1 gennaio 2013, per tutte le interruzioni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, fosse dovuta a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50% del trattamento iniziale mensile di ASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, nella quale andavano compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità o se, comunque, si era dato luogo alla restituzione prevista dal comma 30 (ossia, quella che concerne la trasformazione a tempo indeterminato o la costituzione di un rapporto sempre a tempo indeterminato nei sei mesi successivi alla scadenza del precedente, cosa che dà diritto alla restituzione parziale del contributo addizionale pari all 1,40%). Ora il nuovo comma 31 è cambiato almeno nel primo periodo. Infatti, il contributo d ingresso all ASpI è dovuto soltanto in quelle ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all ASpI (sempre a partire dal 1 gennaio 2013) e lo stesso è, in un certo senso predeterminato, corrispondendo al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (che per il 2013 è pari a 483,80 per ogni dodici mesi, atteso che il riferimento da tenere in considerazione è 1.180 euro mensili, secondo la previsione del comma 7, anche se, forse, ma qui è necessario un sollecito chiarimento dell INPS, il limite da prendere come riferimento dovrebbe essere il massimale dell integrazione salariale straordinaria, fissata per il 2012 a 1119,32 euro mensili). La nuova formulazione, facendo salve le specifiche direttive INPS, peraltro preannunciate con la circolare n. 140/2012, sembrerebbe escludere le ipotesi legate al recesso per morte del lavoratore o anche, quelle dovute al licenziamento per il raggiungimento dei requisiti per l accesso alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata. Per completezza di informazione va ricordato che per alcuni licenziamenti non si paga l indennità di ingresso all ASpI. Essi sono: i licenziamenti avvenuti al termine di procedure collettive di riduzione di personale per le quali il datore di lavoro paga il contributo d ingresso alla mobilità (art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991) in forma ridotta (tre mensilità di integrazione salariale, in presenza di accordo sindacale, e in maniera piena (nove mensilità), in entrambe le ipotesi rateizzate in trenta mesi, in mancanza di accordo;

fino al 31 dicembre 2015 i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; fino al 31 dicembre 2015 i licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nel settore edile, per completamento delle attività e chiusura del cantiere; i licenziamenti effettuati al termine della specifica procedura prevista dall art. 4 da 1 a 7-ter (introdotto dalla legge n. 221/2011) della legge n 92/2012 relativa alle eccedenze di personale che interessano lavoratori prossimi (nel successivo quadriennio) al pensionamento di vecchiaia o anticipato. Il datore di lavoro recupera anche, tramite conguaglio, le somme pagate ex art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991 e recita il comma 7 ter non trova comunque applicazione l art. 2, comma 31, della presente legge. L ultima modifica dell art. 2 concerne il comma 71, lettera c): a partire dal 1 gennaio 2017 ad essere abrogato non sarà l art. 10, comma 2, della legge n. 223/1991, ma l art. 11, comma 2, che concerne il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili licenziati nelle aree di crisi in presenza di grandi lavori non ultimati. Riduzione dello stanziamento a favore del Ministero del Lavoro e riforma dei patronati Il comma 9 prevede che, a partire dal 2014, i fondi per il funzionamento del Ministero del Lavoro, siano ridotti di 30 milioni di euro annui: il tutto, nella logica del contenimento della spesa pubblica previsto dalla legge n. 135/2012. Tali risparmi potranno essere recuperati con la riforma dei patronati, che dovrebbe andare a regime a partire dal 2015, secondo alcuni principi riformatori della legge n. 152/2001, individuati dai commi compresi tra il 10 ed il 15 e di seguito indicati: I patronati potranno essere emanazione di confederazioni ed associazioni sindacali che siano costituite ed operative da almeno otto anni (ora sono tre) e abbiano sedi in almeno 2/3 delle regioni e delle provincie (ora è 1/3). Per l anno 2014 i requisiti si riferiscono alla metà dei territori regionali e nazionali; Il regolamento ministeriale dovrà prevedere anche altre significative modifiche secondo alcune previsioni modificative inserite nell art. 13, comma 2, lettera c) e comma 7, lettera c); I patronati già esistenti debbono adeguare le loro strutture entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della norma (ossia, dal 1 gennaio 2013). Trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici Come è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223/2012, era intervenuta dichiarando la illegittimità costituzionale dell art. 12, comma 10, della legge n. 122/2010, nella parte in cui non esclude l applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall art. 37, comma 1, del DPR n. 1032/1973. Tale disposizione è abrogata dal 1 gennaio 2011. I TFS liquidati sulla base di tale disposizione sono riliquidati d ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2012, senza alcun recupero delle somme erogate prima. Il comma 99 prevede l estinzione d ufficio dei processi pendenti relativo alla restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% (comma 99) e le sentenze emesse, se non passate in giudicato, sono prive di effetti. Previdenza pubblica ed Istituti previdenziali

Il comma 108 prevede che gli Enti di previdenza pubblici debbano conseguire risparmi aggiuntivi per almeno 300 milioni di euro all anno, intervenendo, in via prioritaria, sulla esternalizzazione dei servizi informatici, sulle convenzioni con i Caf, sulla locazione degli immobili, con la riduzione delle assunzioni per il triennio 2013 2015, con la riduzione dei contratti di consulenza, con la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori e con la stipula di contratti di sponsorizzazione, nel rispetto dei principi contenuti nel D.L.vo n. 163/2006, sui siti internet istituzionali, o in spazi o superfici interne od esterne agli immobili.. Il comma 109 prevede, nel triennio 2013 2015, un piano di verifiche nei confronti dei titolari di benefici scaturenti da invalidità civile, handicap, cecità, ecc., pari ad almeno 150.000. Le eventuali economie, susseguenti a tali accertamenti, andranno a finanziare il Fondo per le non autosufficienze fino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Il comma 111 prevede per l INAIL, una riduzione degli organici, con esclusione delle professionalità sanitarie. Fondi bilaterali di solidarietà Viene spostato (comma 251 dell art. 3) al 17 luglio 2013 il termine ultimo per la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori non coperti dall ombrello protettivo della integrazione salariale. Viene cambiato oltrechè il comma 4 di cui si è appena parlato, anche il comma 31 nel quale si stabilisce che i Fondi debbono assicurare per le causali di CIG e CIGS, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari almeno all integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore ad un ottavo delle ore complessive lavorabili da computare in un biennio mobile. Incentivi all occupazione L art. 4 della legge n. 92/2012 ingloba un nuovo comma, il 12 bis: in materia di incentivi per l incremento quali quantitativo dell occupazione giovanile e femminile, resta valido il DM concertato Lavoro Economia del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. del successivo 17 ottobre, che prevede incentivi graduali in caso di trasformazione di collaborazioni coordinate e continuative o di associazioni in partecipazione, in rapporti a tempo indeterminato o di nuove assunzioni a termine di durata di almeno dodici mesi. Ammortizzatori sociali in deroga Il comma 255 prevede un monitoraggio ministeriale sulle effettive esigenze di cassa destinate a questo tipo di interventi: se alla data del 30 aprile 2013 dovesse emergere dalle relazioni delle regioni e delle Province Autonome la necessità di ulteriori interventi finanziari, il Ministero del Lavoro potrà prevedere altre forme di intervento, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come, ad esempio, in via eccezionale, con la devoluzione delle risorse del 50% scaturente dall aumento contributivo previsto dall art. 25 della legge n. 845/1978, per il periodo 1 giugno 31 dicembre 2013. La somma complessivamente destinata agli ammortizzatori in deroga è di 1.200 milioni di euro, frutto della somma tra 1.000 milioni già previsti dalla legge n. 92/2012 e 200 milioni dalla legge di stabilità (118 provenienti dal Fondo sgravi contributivi e 82 dal fondo per la formazione) Contratti di solidarietà Il contributo integrativo all 80% per i contratti di solidarietà è prorogato per tutto il 2013, con un tetto complessivo di 60 milioni di euro che, peraltro, ricomprende il finanziamento per lo stesso anno, dei

contratti di solidarietà di tipo B con 35 milioni di euro. Questi ultimi, è bene ricordarlo, sono quelli previsti dall art. 5, commi 5, 7 e 8 della legge n. 236/1993 e riguardano, in generale, le imprese non coperte dal trattamento integrativo salariale straordinario (cui sono, direttamente, collegati quelli di tipo A ex art. 1, comma 1, della legge n.863/1984) e quelle artigiane ove l apposito fondo di solidarietà deve concorrere alla copertura. Parità uomo donna Con alcune modifiche al D.L.vo n. 198/2006, il comma 338 introduce l obbligo, a carico degli organismi di parità, dello scambio di informazioni disponibili, con gli altri organismi europei. Il divieto di qualsiasi discriminazione in materia di accesso al lavoro riguarda anche l ampliamento di un impresa o l avvio e l ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma ( inserimento nell art. 27, comma 1, del D.L.vo n. 198/2006. Congedi parentali Il comma 339 interviene profondamente su alcune disposizioni del D.L.vo n. 151/2001 in materia di congedi parentali, recependo la Direttiva CE 2010/18, attuativa dell accordo quadro sottoscritto a livello europeo. All art. 32, viene aggiunto un nuovo comma l 1-bis che affida alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria, con l equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, con un occhio di riguardo, circa le modalità di fruizione, per il personale del comparto sicurezza e difesa, di quello dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico. Il comma 3 dell art. 32, seppur leggermente modificato, conferma la validità del termine di preavviso al datore di lavoro di quindici giorni per il godimento dell istituto, con l indicazione dell inizio e della fine del periodo. Dopo il comma 4 è stato aggiunto anche un altro comma, il 4 bis: durante il congedo le parti possono concordare, nel rispetto della previsione collettiva, adeguate misure di ripresa dell attività lavorativa. La norma è pienamente operativa dal 1 gennaio 2013, ma per la concreta attuazione si dovranno attendere le determinazioni delle pattuizioni collettive. Contratti a tempo determinato nelle Amministrazioni Pubbliche Nel rispetto dei vincoli di natura finanziaria (comma 400) le Pubbliche Amministrazioni (art. 2, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001) possono prorogare i contratti a termine in essere al 30 novembre 2012 che superano il limite massimo dei 36 mesi o il diverso limite fissato dalla contrattazione collettiva di comparto, fino al 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le OOSS di settore, secondo la previsione dell art. 5, comma 4- bis, del D.L.vo n. 368/2001. Il comma 401 modifica, con due commi, il 3-bis ed il 3-ter l art. 35 del D.L.vo n. 165/2001, apportando delle specifiche modifiche in materia di reclutamento del personale, con riserva del 40% dei posti (limite massimo) a favore di coloro che hanno prestato la propria attività con rapporti di lavoro subordinato, alla data del bando di concorso, per almeno tre anni di servizio e con valorizzazione, con apposito punteggio dell esperienza professionale maturata. Le modalità ed i criteri applicativi saranno forniti con DPCM che dovrà essere adottato entro il 31 gennaio 2013. Vale la pena di ricordare come nel pubblico impiego lo sforamento del termine massimo non comporti la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto, ma soltanto una responsabilità di natura economica del dirigente responsabile finalizzata ad un eventuale risarcimento del danno. Questo principio è contenuto nell art. 36 del D.L.vo n. 165/2001 che ha superato il vaglio sia della Corte Costituzionale (cosa ovvia, atteso che l incardina mento negli organici della P.A. può avvenire soltanto con concorso o procedure selettive alternative, secondo il

dettato dell art. 97 della Costituzione) che della Corte Europea di Giustizia la quale ha ritenuto conforme la disposizione, all ordinamento comunitario. Consigli di vigilanza e di indirizzo dell INPS e dell INAIL Il termine di scadenza previsto per tali organismi viene prorogato al 30 aprile 2013. A tal proposito gli obiettivi di risparmio derivanti dalle misure di razionalizzazione sono incrementati, per il 2013, di 150.000 euro destinati al funzionamento di tali organismi prorogati. Legge n. 2/2009, art. 19: proroga di alcuni ammortizzatori Il comma 405 prevede la proroga, a tutto il 2013, del finanziamento degli ammortizzatori individuati ai commi 14, 15 e 16 (al 90%) dell art. 19 della legge n. 2/2009. Finanziamento dei premi di produttività Con il comma 481 il Legislatore, in attuazione anche dell accordo sulla detassazione dei premi di produttività sottoscritto dalle parti sociali (ma non dalla CGIL), ha stanziato 950 milioni per l anno 2013, cui dovrebbero essere aggiunti i 263 milioni già previsti dalla legge n. 83/2011, finalizzata ad una speciale agevolazione. Nulla di più dice il provvedimento se non un rinvio ad un DPCM, concertato con il Ministro dell Economia, da varare entro il prossimo 15 gennaio 2013 che dovrebbe fissare le modalità di attuazione. Se ciò non dovesse avvenire, continua il Legislatore, il Governo, previa comunicazione alle Camere, si dovrebbe far promotore di un apposita iniziativa legislativa (cosa che, al momento, appare impossibile essendo il Parlamento sciolto) finalizzata a destinare le risorse a politiche per l incremento della produttività ed al rafforzamento dei confidi per migliorare l accesso al credito delle piccole e medie imprese e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le stesse previsto dall art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996. Sciopero nei servizi pubblici essenziali Il comma 522 interviene su alcune specifiche disposizioni contenute nella legge n. 146/1990, dimezzando le sanzioni a carico di chi non rispetta l obbligo di erogazione dei servizi ritenuti essenziali in caso di sciopero. In particolare si interviene sui commi 2 (da 5.000 a 2.500 euro), 4 (da 5.000 a 2.500 euro) e 4 bis (da 5.000 a 2.500 euro) dell art. 4 e sul comma 1, secondo periodo (da 5.000 a 2.500 euro) dell art. 9. Fonte Rielaborazione del documento pubblicato dalla Direzione provinciale del Lavoro di Modena Visitate il sito della DPL Modena, è fatto in maniera egregia! http://www.dplmodena.it/