Oggetto: Contrattazione Sindacale Decentrata - Livello Istituzione Scolastica

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Oggetto: Contrattazione Sindacale Decentrata - Livello Istituzione Scolastica L'anno 2016 il mese di novembre, il giorno 3 in Novara presso l'ufficio della Dirigenza Scolastica dell IC Bottacchi, in sede di Contrattazione Decentrata a livello di istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente, LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA INCONTRA LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE PER L'INFORMAZIONE E LA CONTRATTAZIONE RELATIVE A: RELAZIONI SINDACALI MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI Art. 1 - Rapporti tra RSU e Dirigente 1.Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. 2.Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. Art..2 - Oggetto della contrattazione integrativa Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie: a. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall accordo sull attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalle L. 83/2000 b. Attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro c. Criteri per la ripartizione del fondo dell istituto e per l attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell art.45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto Art.3 - Assemblee Sindacali La comunicazione deve essere affissa o inviata via mail, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica di ogni sede. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere, anche via mail, la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta, del personale in servizio nell'orario dell'assemblea.

1.La dichiarazione individuale di partecipazione,espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale (di scuola o territoriale, in orario di lezione o durante le attività funzionali), fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa ed è irrevocabile. Pertanto una volta dichiarata l'intenzione di partecipare non va apposta alcuna firma di presenza né va assolto qualsiasi altro adempimento. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo sempre manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore. Per garantire la vigilanza e la sorveglianza, il D.S. utilizza i docenti non partecipanti anche con eventuali adattamenti orari. 2. Il dirigente scolastico: per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio. 3. Il personale che non appone la propria firma nella nota in cui si richiede la dichiarazione individuale di partecipazione è considerato in servizio con gli alunni nelle classi.il dirigente scolastico per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; 4. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se l'adesione è totale, il D.S. verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabilisce i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea, concordando già in questa sede la quota di 1 (uno) assistente amministrativo per quanto riguarda la segreteria e di 1 o 2 collaboratori scolastici per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi e l eventuale assistenza all handicap. In mancanza di dichiarata disponibilità si procede al sorteggio. Art. 2 - Permessi Sindacali 1.Per tutte le mansioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la R.S.U. può usufruire dei permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali, con i contenuti e con le modalità previste dalla normativa vigente. I Dirigenti Sindacali accreditati dalle Segreterie Provinciali fruiscono,qualora non siano anche RSU, di permessi sindacali diversi da quelli della R.S.U. 2.I permessi sindacali vanno richiesti con congruo anticipo, almeno 48 ore prima, rispetto alla fruizione. Art. 3 - Bacheca sindacale e documentazione 1.In ogni plesso dell'istituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacale a disposizione della R.S.U., dove essa ha il diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. 2.La R.S.U. ha il diritto di affiggere in tale bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e del lavoro e, comunque, quanto ritenga abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo. Anche la defissone di quanto esposto è di esclusiva pertinenza della R.S.U. 3.Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l'affissione anche dalle strutture sindacali territoriali; il D.S. a tal proposito assicura la tempestiva trasmissione di tale materiale alla R.S.U. 4. Le informazioni delle RSU e delle segreterie provinciali dei sindacati saranno inoltrate via mail, come tutte le altre comunicazioni dell'istituto.

Art. 4 - Agibilità Sindacale 1.Alla R.S.U. e ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività. 2.La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla R.S.U. e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in aula insegnanti e in segreteria. 3.Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica e telematica e della posta elettronica. 4.Alla R.S.U. è consentito l'uso dell ufficio della ex-direzione didattica in via Boggiani 42 nei giorni e nelle fasce orarie che seguono: lunedì dalle ore 15/16:30 martedì dalle ore 11/12 per l'eventuale svolgimento di piccole riunioni e di incontri con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale. Art. 5 - Contingente A.T.A. in caso di sciopero. 1.In caso di sciopero, il D.S. inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l adesione allo sciopero (entro il quinto giorno dalla proclamazione dello sciopero). Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il D.S. valuterà l entità della riduzione del servizio e, almeno cinque giorni prima dell effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione delle lezioni, delle attività pomeridiane, ecc.) o la sospensione del servizio alle famiglie. 2.In seguito all'accordo decentrato nazionale dell'8/10/99, vengono assicurati, in caso di sciopero totale del personale A.T.A, i servizi indispensabili nelle seguenti circostanze: a) qualsiasi tipo di esame e scrutini finali b) servizio mensa ove operativo,in via eccezionale, privo di personale docente preposto alle funzioni di vigilanza c) pagamento stipendi ai supplenti temporanei (direttore,un assistente amministrativo,un collaboratore scolastico). 2.Nel primo caso i nominativi dell'assistente amministrativo, e del collaboratore scolastico vengono individuati verificando prioritariamente le disponibilità e sulla base di un'eventuale turnazione nel caso di più azioni di sciopero nel corso di uno stesso anno scolastico; i lavoratori "precettati" sono avvertiti per iscritto almeno 5 gg. prima dello sciopero ed entro il giorno successivo possono chiedere la sostituzione. Nel secondo caso il D.S. valuta con la R.S.U. e con i Dirigenti Sindacali Territoriali l'opportunità della presenza di un assistente amministrativo competente nella materia e/o di quella del direttore amministrativo. Nel terzo caso il servizio è coperto da un collaboratore scolastico che svolgerà le funzioni di vigilanza. Le modalità di "precettazione" sono analoghe alle precedenti. Art. 6 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti 1. La R.S.U. ed i Sindacati territoriali hanno il diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 6 del CCNL 29/11/07 mediante un preavviso di 24 ore. 2. Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti avviene senza oneri, entro due giorni dalla richiesta, salvo manifesta impossibilità.

Art. 7 Incontri di informazione e contrattazione Tra il D.S. e la R.S.U. viene concordato il seguente calendario di massima sulle materie di cui all'art. 6 del CCNL: a) inizio anno: Informazione preventiva su tutte le materie oggetto di contrattazione; diritti e relazioni sindacali piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo d'istituto, utilizzo delle risorse finanziarie e del personale relativamente a progetti, convenzioni, accordi; sicurezza sul luogo di lavoro e salute; b) fine anno scolastico: informazione successiva relativa ai nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il FIS e verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo delle risorse c) qualora se ne manifesti la necessità per affrontare anche problematiche ed esigenze qui non esplicitamente menzionate e relative comunque al rapporto di lavoro. Gli incontri sono convocati possibilmente d'intesa fra D.S. e R.S.U., fuori dall'orario di servizio. La delegazione di parte pubblica è composta dal D.S., DSGA. e insegnante vicaria. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA Art. 1 - Controversie interpretative In merito a controversie che dovessero sorgere sull applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme legislative e contrattuali vigenti, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall organismo paritetico territoriale previsto dal D. Lgs 81/2008 e dal D.Lgs 106/2009 Art. 1 - Validità del Contratto Il presente contratto conserva validità fino a nuova negoziazione. Potrà essere sottoposto a verifica, integrazioni e modifiche nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari. All inizio di ogni anno le parti si incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le norme contenute nel presente contratto. IL DIRIGENTE SCOLASTICO. La RSU....... I DELEGATI PROVINCIALI