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Associazione Provinciale Titolari di Farmacia Via A.Gramsci, 103 71100 Foggia - 0881 611588-0881 619971 - atfoggia@tin.it La notizia di oggi 25 Gennaio 2012 Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 Qui di seguito si illustrano le disposizioni contenute nell art. 11 del Decreto-Legge 24 gennaio n.1 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, pubblicato sul Supplemento Ordinario n 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 (allegato n. 1), in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, vale a dire dal 24 gennaio 2012. Ad ogni buon conto si trasmette anche la relazione illustrativa al decreto-legge in esame (allegato n.2). Quorum (comma 1) Il decreto ha modificato il quorum previsto dall art.1 della legge 475/1968. Il rapporto del numero di farmacie rispetto al numero di abitanti è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.000 abitanti. Pertanto, il nuovo decreto ha introdotto un quorum unico applicabile in tutti i Comuni a prescindere dal numero di abitanti. In ogni caso è prevista una differenziazione tra Comuni per quanto riguarda la disciplina dei resti. Infatti, il decreto consente l apertura di una ulteriore farmacia qualora la popolazione eccedente il quorum predetto superi i 500 abitanti. Nei comuni fino a 9.000 abitanti l ulteriore farmacia può essere autorizzata qualora la popolazione eccedente sia superiore a 1.500 abitanti. La norma sebbene non intacchi i principi fondamentali della pianificazione delle farmacie sul territorio in base al criterio demografico e all approvazione della pianta organica, tanto difesi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia europea, tuttavia individua un numero così alto di farmacie in rapporto al numero di abitanti da svuotare di significato tale principi e da compromettere, quindi, la sostenibilità del servizio farmaceutico stesso. Approvazione straordinaria della pianta organica e sospensione del diritto di prelazione da parte dei Comuni (comma 2) Entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, le Regioni e le Province autonome dovranno procedere alla revisione straordinaria della pianta organica in base al nuovo quorum. Per le nuove sedi farmaceutiche, istituite a seguito della modifica della pianta organica sopra indicata, non si applica il diritto di prelazione da parte dei Comuni. Concorso straordinario per titoli ed esami (comma 2) Entro 30 giorni dall approvazione straordinaria della pianta organica, le Regioni e le Province autonome devono bandire un concorso straordinario secondo le disposizioni previste dal decreto in commento. In ogni caso il decreto precisa che oltre alle disposizioni ivi previste si applicano anche tutte le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche in quanto compatibili, nonché le eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare lo svolgimento dei concorsi. Il rispetto del termine per l indizione per l approvazione straordinaria della pianta organica e per l indizione del concorso straordinario è soggetto alla verifica annuale ai fini dell accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario nazionale. Il decreto prevede quanto segue. Il concorso straordinario è riservato a farmacisti non titolari e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. La selezione deve avvenire per titoli ed esami. Le farmacie da mettere a concorso sono quelle di nuova istituzione o vacanti per le quali non sia già stata espletata la procedura concorsuale.

Fornendo una interpretazione che si attenga alla lettera della legge, i soci di società, in quanto farmacisti non titolari di farmacia (la titolarità è in capo alla società in quanto tale), possono partecipare al concorso straordinario. Si ricorda che ai sensi dell art.9 della legge 221/1968 ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori deve essere riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,5. Si ricorda, altresì, che ai sensi dell art.4 della legge 362/1991, possono essere ammessi al concorso i cittadini di uno stato membro dell UE, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all albo professionale dei farmacisti che non abbiano compiuto i 60 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Aperture di farmacie in deroga in strutture ad alto afflusso di pubblico (comma 3) Il decreto in commento ha introdotto la possibilità di aprire farmacie in deroga al criterio demografico, in determinate strutture ad alto afflusso di pubblico, tassativamente individuate. In particolare, le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di istituire una farmacia nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime, e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico servite da servizi alberghieri o di ristorazione. Tali farmacie possono essere istituite purché non vi sia una farmacia aperta ad una distanza inferiore a 200 metri. Inoltre, le Regioni e le Province possono aprire una farmacia nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiori a 10.000 metri quadri, purché non sia già aperta una farmacia a meno di 1.500 metri. Diritto di prelazione da parte dei Comuni sulle farmacie istituite in strutture ad alto afflusso di pubblico (comma 4) Fino al 2022, su tutte le farmacie istituite nelle strutture suddette, i Comuni possono esercitare il diritto di prelazione. Partecipazione ai concorsi in forma associata (comma 5) Il decreto introduce alcune norme che si applicano sia al concorso straordinario che ai concorsi successivi. I farmacisti possono concorrere per la gestione in forma associata della farmacia sommando i titoli posseduti; in tal caso la permanenza della titolarità della sede farmaceutica assegnata ai farmacisti che hanno concorso per la gestione associata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su basi paritarie, fatta salva, unicamente, la premorienza o la sopravvenuta incapacità. Dalla lettura della relazione illustrativa del testo di legge sembrerebbe che tale norma si applichi ai farmacisti che siano risultati idonei all esame e che si siano accordati per la gestione in forma associata, sommando i titoli posseduti. In tal caso la farmacia dovrà essere gestita in modo associato su basi paritarie, e la quota di ciascuno non potrà essere ceduta (salvi i casi di premorienza e sopravvenuta incapacità), dovendo in caso contrario la sede essere messa nuovamente a concorso. Tale norma pone una serie di criticità dal punto di vista giuridico che sono oggetto di approfondimento da parte dei consulenti della federazione nazionale. Il titolo professionale infatti è per definizione un titolo strettamente personale e non può essere cumulabile. Inoltre, potrebbe accadere che un socio, in futuro, voglia acquisire un'altra farmacia mediante concorso o per compravendita. Tale evenienza comporta la perdita di qualità di socio e si ripercuoterebbe sugli altri soci che perderebbero la titolarità della farmacia per comportamenti a loro non imputabili. Valutazione dell attività professionale svolta nelle parafarmacie e nei corner farmaceutici (comma 5) Il decreto introduce il punteggio che deve essere attribuito per l attività svolta nelle parafarmacie e negli esercizi commerciali. Anche tale regola si applica sia al concorso straordinario che ai concorsi futuri. L attività svolta dal farmacista nelle parafarmacie e nei corner farmaceutici comporta l assegnazione di

punti 0,35 per anno, per primi dieci anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni. Pertanto tenendo conto della normativa vigente, per la valutazione dell esercizio professionale, saranno assegnati i punteggi di seguito indicati: a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,50 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni; b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni; c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni; d) per l attività nelle parafarmacie e nei corner farmaceutici per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni. Orari e turni di apertura (comma 6) I turni e gli orari delle farmacie stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Tale norma liberalizza gli orari di apertura nel senso di considerare gli orari previsti da disposizione vigenti anche da parte di enti locali, come orari minimi. Le farmacie pertanto devono comunque rispettare i turni previsti. Non è chiarito se la nuova disposizione si applichi anche alla chiusura per ferie che, se così fosse, dovrebbero essere considerate facoltative. Presumibilmente, tale disposizione renderà poco sostenibile lo svolgimento del turno, in particolare quello notturno, rischiando di compromettere i delicati equilibri della continuità del servizio farmaceutico, disciplinato dalle leggi regionali. Considerando, peraltro, che tale disposizione potrebbe violare la competenza legislativa regionale in materia di orari turni e ferie delle farmacie, verranno sensibilizzate le Regioni ad una attenta valutazione del possibile impatto di tale norma. Sconti (comma 6) E consentito alle farmacie di praticare sconti su tutti i prodotti e su tutti i farmaci, compresi quelli di fascia A se acquistati al di fuori del SSN, dando adeguata comunicazione alla clientela delle condizioni praticate. Poteri sostitutivi (comma 7) Qualora le Regioni e le Province autonome non rispettino i termini per la revisione straordinaria della pianta organica e/o per l indizione del concorso straordinario, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi con la nomina di un apposito commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta la procedure concorsuali. Tale disposizione sostituisce quella contenuta nelle precedenti bozze che prevedevano la vendita dei medicinali di fascia C con ricetta medica al di fuori della farmacia nelle Regioni che non avessero aperto l 80% delle farmacie messe a concorso. Ereditarietà (comma 8) Nel caso di morte del titolare di farmacia o del socio di società, è stato ridotto a 6 mesi il termine entro il quale gli eredi possono effettuare il trasferimento della titolarità della farmacia o della quota a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

Dalla lettura della relazione si evince che la norma avrebbe lo scopo di abbreviare il periodo in cui una farmacia privata può appartenere a persone prive dei requisiti professionali, in deroga alla disciplina generale. Tuttavia, tale disposizione, che risulta incoerente anche con i diritti di successione (presentazione della domanda entro 12 mesi dal decesso), obbligando la vendita della farmacia in un così breve lasso di tempo, rischia di pregiudicare la continuità del servizio farmaceutico, allorché non fosse possibile effettuare la vendita entro i 6 mesi previsti. Prescrizione farmaci (comma 9) E stato introdotto un dovere di informazione a carico dei medici che, al momento della prescrizione di un farmaco, sia di fascia A che di fascia C, dovranno informare il paziente della presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Accanto a tale dovere di informazione, è stata riformulata anche la disposizione riguardante la prescrizione dei farmaci, stabilendo che il medico è tenuto in ogni prescrizione a riportare sulla ricetta la dizione sostituibile con equivalente generico ovvero non sostituibile nel caso in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie alla apposizione di tale dicitura. Tenendo conto delle possibili conseguenze che tale novità avrebbe potuto creare nell espletamento del servizio farmaceutico, il governo ha previsto che il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico la dicitura non sostituibile, è tenuto a fornire il medicinale equivalente avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente, anche per quanto riguarda i farmaci di fascia C. Viene pertanto confermato il potere di sostituzione del farmacista. Il Governo ha dimostrato di voler collocare l apposizione delle due nuove dizioni nel contesto normativo recato dall articolo 7 della legge 405/01 che non risulta abrogato, né incompatibile con le nuove disposizioni. Se, come affermato in più occasioni, il Governo ha inteso inserire una disposizione che favorisca lo sviluppo dei farmaci equivalenti, deve ritenersi che l obiettivo sia stato quello di rimuovere alcuni ostacoli di natura psicologica ancora presenti nell utente nel momento in cui il farmacista, secondo quanto previsto dalla legge, propone la sostituzione del farmaco prescritto dal medico. E pratica comune constatare come in talune circostanza il cittadino sia propenso a pagare la differenza di prezzo per rispettare la prescrizione del medico. Tale risultato è stato perseguito obbligando il medico prescrittore a confermare con la frase sostituibile con equivalente generico che non sussistono ragioni di carattere sanitario che sconsiglino la sostituzione da parte del farmacista. Sul piano pratico: nel caso in cui la ricetta riporti la dizione sostituibile con equivalente generico, ovvero nessuna indicazione, il farmacista, dovrà consegnare all assistito il medicinale equivalente avente prezzo più basso nell ambito della lista di trasparenza. La consegna del farmaco di prezzo più alto di quello di rimborso potrà avvenire solo su espressa richiesta dell assistito e previa corresponsione della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. nel caso in cui la ricetta riporti la dizione non sostituibile il farmacista consegnerà il farmaco prescritto facendo pagare l eventuale differenza di prezzo. In maniera analoga il farmacista dovrà comportarsi anche nel caso di prescrizione di un medicinale di fascia C ovvero di un medicinale di fascia A acquistato per contanti. Considerato che sul prezzo dei farmaci di fascia C, e A se acquistati per contanti, è ora possibile praticare sconti al cittadino, il decreto stabilisce che il confronto tra i diversi prezzi debba essere effettuato dal farmacista sulla base dei prezzi effettivamente praticati al netto degli sconti e calcolati per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo. Accessibilità dei farmaci negli esercizi commerciali (comma 10) Come si ricorderà, il decreto Salva Italia prevedeva una disposizione (comma 2, articolo 32 della legge 214/11) secondo la quale tutti gli esercizi commerciali, ovunque ubicati (anche nei comuni al di sotto di

12.500 abitanti ) dovevano assicurare che la vendita dei medicinali avvenisse nell ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell area commerciale, da strutture in grado di garantire l inaccessibilità ai farmaci, anche negli orari di chiusura. Il comma 10 del decreto in commento, chiarisce ora che l inaccessibilità di cui sopra deve ritenersi riferita ai farmaci di fascia C) che potranno essere venduti, senza ricetta, anche al di fuori dalle farmacie sulla base dell elenco in corso di realizzazione da parte dell AIFA e del Ministero della salute. Si segnala che la relazione tecnica che commenta il decreto non corrisponde all effettivo contenuto di tale comma e pertanto, limitatamente al comma 10, non deve essere presa in considerazione. Fondo di solidarietà (comma 11) Il decreto istituisce presso l ENPAF un fondo di solidarietà nazionale per l assistenza farmaceutica nei Comuni con meno di mille abitanti. Il fondo è finanziato dalle farmacie urbane attraverso il versamento a favore dell ENPAF di una quota percentuale del fatturato della farmacia. Il decreto stabilisce che l entità del contributo è determinata dall Ente in misura sufficiente ad assicurare il conseguimento di un reddito netto non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al CCNL nazionale, da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio. Le modalità di attuazione delle disposizioni concernenti il fondo di solidarietà sono stabilite con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze. Numero minimo obbligatorio di farmacisti collaboratori (comma 12) Il Ministro della Salute, con proprio decreto, previa Intesa Conferenza Stato-Regioni, sentita la FOFI, fisserà i livelli di fatturato delle farmacie il cui superamento comporta per i titolari di farmacia l obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della Convenzione con il SSN, di uno o più farmacisti collaboratori. Non è precisato se il fatturato di riferimento sia il fatturato SSN o il fatturato complessivo. Inoltre, non appaiono del tutto chiare le conseguenze dell eventuale mancato adempimento di tale obbligo.