FILMATO SOMMARIO Video Fisco 20.05.2009 Info al n. 0376-775130 INTERESSI DETRAIBILI INTERESSI NON DETRAIBILI MUTUO ECCEDENTE IL COSTO D AC- QUISTO DELL IMMOBILE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Art. 15 D.P.R. 22.12.86, n. 917 - Art. 3 L. 27.12.97, n. 449 - Art. 7, c. 3 e 4 L. 23.12.98, n. 448 - Art. 6, c. 1 lett. e) ed f) e c. 16 L. 23.12.99, n. 488 - Art. 2, c. 1, lett. f) L. 23.12.00, n. 388 - Provv. Ag. delle Entrate 15.02.05 - C.M. 12.5.00, n. 95/E - C.M. 26.01.01, n. 7/E - C.M. 20.04.05, n. 15 - C.M. 18.05.06, n. 17 - C.M. 26/05 - Ris. 128/05 - R.M. 22.12.06, n. 147 - R.M. 1.06.07, n. 122 - Circ. Ag. Territorio 21.06.07, n. 9 - Ris. 9.01.07, n. 1 - Art. 1, c. 202 L. 24.12.07, n. 244 (Finanziaria 2008) Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione per interessi passivi su mutui spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3 grado ed affini entro il 2 grado). Da quest anno la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il suddetto limite è riferito all ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (es.: i coniugi non fiscalmente a carico l uno dell altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 ciascuno). Se, invece, il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi. La detrazione spetta a condizione che l immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall acquisto e che l acquisto sia avvenuto nell anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l immobile non risulti locato. Immobili interessati ABITAZIONE PRINCIPALE Scopo del mutuo Data di stipula Detrazione 19% Acquisto Costruzione Fino al 31.12.1992 Dall 1.01.1993 Dall 1.01.1998 Limite di 4.000,00 per ciascun intestatario. Limite di 4.000,00 (da suddividere tra i cointestatari, se il coniuge non è a carico). Massimo 2.582,28 complessivi. ABITAZIONE NON PRINCIPALE ALTRI IMMOBILI Manutenzione, restauro e stipulati nell anno Acquisto Qualsiasi mutuo Fino al 31.12.1992 Manutenzione, restauro e stipulati nell anno Qualsiasi mutuo Acquisto, costruzione e Fino al 31.12.1990 Manutenzione, restauro e Solo per mutui 1997 Solo per mutui 1997 stipulati nell anno Qualsiasi mutuo Solo per mutui 1997 Massimo 2.582,28 suddiviso tra i cointestatari. Limite di 2.065,83 per ciascun cointestatario. Massimo 2.582,28 suddiviso tra i cointestatari. Limite di 2.065,83 per ciascun cointestatario. Massimo 2.582,28 suddiviso tra i cointestatari. Anno 1997 Per i soli mutui stipulati nell anno 1997, relativi alla realizzazione di interventi di recupero edilizio (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ), si detrae dall'imposta lorda Irpef, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo, non superiore a 2.582,28, degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. R A T I O N. 6 / 2 0 0 9-1334-1 39
INTERESSI DETRAIBILI INTERESSI, ONERI ACCESSORI E SPESE Interessi passivi. Quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. accessori. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:.. l onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio, l iscrizione e la cancellazione dell ipoteca);.. le spese di perizia;.. le spese di istruttoria;.. la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;.. la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;.. la penalità per anticipata estinzione del mutuo;.. le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;.. le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;.. l imposta per l iscrizione o la cancellazione di ipoteca;.. l imposta sostitutiva sul capitale prestato. Non sono ammesse in detrazione:.. le spese di assicurazione dell immobile, neppure qualora l assicurazione sia richiesta dall istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l immobile, determinando Esclusioni una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;.. le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);.. l onorario del notaio per il contratto di compravendita;.. le imposte di registro, l IVA, le imposte ipotecarie e catastali. INTERESSI NON DETRAIBILI MUTUI Interessi derivanti da mutui:..stipulati 1991-1992 Per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (es.: per la )...stipulati dal 1993 Per motivi diversi dall'acquisto dell abitazione principale (es.: per acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione:..i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili;..i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la edilizia dell abitazione principale. APERTURA DI CREDITO Interessi derivanti da aperture di credito bancarie. Anche se garantite ipotecariamente. CESSIONE STIPENDIO Interessi pagati a seguito di cessione di stipendio. FINANZIAMENTI DIVERSI Interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo. Anche se con garanzia ipotecaria su immobili. MUTUO ECCEDENTE IL COSTO D ACQUISTO DELL IMMOBILE INTERESSI RELATIVI AL COSTO FORMULA PER DETRAZIONE INTERESSI Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l acquisto dell immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all acquisto. Costo di acquisizione dell immobile x interessi pagati Capitale dato in mutuo 40 R A T I O N. 6 / 2 0 0 9-1334-1
FILMATO Video Fisco 20.05.2009 Info al n. 0376-775130 ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI SOSTENUTI PER FAMILIARI SOMMARIO ESEMPI Artt. 10 e 15 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 3, c. 2, L. 23.12.1996, n. 662 - Art. 8, c. 1, L. 27.12.1997, n. 449 - Provv. Agenzia delle Entate 31.01.2009 e 1.04.2009 - C.M. 12.05.2000, n. 95/E - C.M. 20.04.2005, n. 15 - C.M. 4.04.2008, n. 34/E - R.M. 15.02.2005, n. 19 La legge prevede che il contribuente possa detrarre una percentuale (19%) per alcune spese (spese mediche, premi di assicurazione e spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, ecc.) sostenute nell interesse delle persone fiscalmente a carico. La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell imposta da questi ultimi dovuta. È altresì consentito dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico. REQUISITI FAMILIARI ONERI SOSTENUTI PER FAMILIARI A CARICO Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti dal contribuente e non sono stati portati in diminuzione dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese sono ammessi in deduzione/detrazione anche se sostenuti per familiari. detraibili Spese sanitarie (solo sulla parte che supera 129,11). Spese per veicoli adattati e mezzi informatici per disabili. Spese per acquisto di cani guida. Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000. Premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1.01.2001. Spese per l istruzione superiore e universitaria. Spese per attività sportive dei ragazzi. Spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede. Spese per l acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. Spese per addetti all assistenza personale. Contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico che non ha iniziato ancora l attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Spese per la frequenza di asili nido. deducibili Contributi previdenziali ed assistenziali. Contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale. Somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali. ONERI SOSTENUTI PER FAMILIARI NON A CARICO DOCUMENTAZIONE detraibili deducibili Spese sanitarie sostenute nell interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell imposta da questi ultimi dovuta. Spese per addetti all assistenza personale. Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap. Se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se si intende ripartire le spese in misura diversa dal 50%, nel documento che comprova la spesa si deve annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest ultimo può considerare l intero ammontare della spesa. FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Limite di reddito Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell anno hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali si può fruire delle deduzioni. R A T I O N. 6 / 2 0 0 9-5 3 5 2 37
ESEMPI Esempio n. 1 Ricevuta per prestazioni mediche intestata al figlio (che il padre intende detrarre al 100%) Emittente: Dott. Luigi Verdi Via Lochis, n. 10-24100 Bergamo (Bg) C.F. VRDLGV70A01A794D P.IVA 00123456789 Destinatario: Rossi Giulio Via Bach, n. 10 24100 Bergamo (Bg) C.F. RSSGLI99C04A794F Ricevuta n.... 111 Data... 15.03.2008 Descrizione della prestazione sanitaria Importo Visita specialistica 83,19 La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA, ai sensi dell art. 10, c. 1, n. 18 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni. Totale 83,19 Ritenuta d acconto (in caso di prestazioni a imprese) Bollo o 1,81 IVA...% Firma per quietanza Luigi Verdi Da pagare 85,00 Il sottoscritto Rossi Andrea (padre di Rossi Giulio) dichiara di aver interamente sostenuto la spesa medica indicata nella presente ricevuta. Firma... Andrea Rossi Nota La fattura per spese mediche intestata al figlio può essere detratta fiscalmente:.. da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;.. al 100% da uno dei genitori (indicando la diversa percentuale di ripartizione, oppure nel caso un coniuge sia a carico dell altro). Esempio n. 2 Ricevuta per prestazioni mediche intestata al padre (la detrazione spetta al genitore cui è intestato il documento) Emittente: Dott. Luigi Verdi Via Lochis, n. 10-24100 Bergamo (Bg) C.F. VRDLGV70A01A794D P.IVA 00123456789 Destinatario: Rossi Andrea Via Bach, n. 100 24100 Bergamo (Bg) C.F. RSSNDR72C04A794N Ricevuta n.... 111 Data... 15.03.2008 Descrizione della prestazione sanitaria o della cessione Importo Visita specialistica al paziente Rossi Giulio 83,19 La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA, ai sensi dell art. 10, c. 1, n. 18 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni. Ritenuta d acconto (in caso di prestazioni a imprese) Totale Bollo o IVA...% Firma per quietanza Luigi Verdi Da pagare 83,19 1,81 85,00 38 R A T I O N. 6 / 2 0 0 9-5 3 5 2
BILANCIO contabilità generale FILMATO Video Fisco 20.05.2009 Info al n. 0376-775130 RIVALUTAZIONE DISTINTA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SOTTOSTANTI SOMMARIO MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE Art. 15, cc. 16-23 D.L. 29.11.2008, n. 185 conv. L. 28.01.2009, n. 2 - Art. 5 D.L. 10.02.2009, n. 5 - C.M. 13.03.2009, n. 8/E - C.M. 19.03.2009, n. 11/E - C.M. 6.05.2009, n. 22/E - Documento interpretativo Oic marzo 2009, n. 3 I commi da 16 a 23 dell art. 15 del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28.01.2009, n. 2, prevedono la possibilità di rivalutare i beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Possono essere rivalutate anche le aree edificate, ossia quelle occupate da costruzioni o che vi costituiscono pertinenza. L area è considerata edificata se nell esercizio in corso al 31.12.2007 esiste un edificio significativo dal punto di vista urbanistico, ossia un edificio nel quale è stato eseguito il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità ed è stata completata la copertura, a norma dell art. 2645-bis, c. 6 del Codice Civile. Aree occupate dalla costruzione Possono essere rivalutate anche le aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza. FABBRICATI ED AREE EDIFICATE Aree di pertinenza La circolare n. 11/E/2009 ha chiarito che, ai fini della rivalutazione, tali aree devono essere comprese nella categoria omogenea degli immobili non ammortizzabili. L art. 36, c. 7 del D.L. 223/2006, ai fini dell individuazione della quota ammortizzabile relativa ai fabbricati, qualifica le aree sottostanti o quelle di pertinenza di un fabbricato strumentale come aree non ammortizzabili, indipendentemente dalla circostanza che l area stessa sia iscritta in bilancio unitamente al valore del fabbricato ovvero separatamente. Tale qualificazione è obbligatoria e non facoltativa. Fabbricati strumentali Il fabbricato, se strumentale, deve essere compreso nella diversa categoria degli immobili ammortizzabili. Fabbricato e area edificata: due diverse categorie omogenee Area edificata o di pertinenza Fabbricato strumentale Fabbricato strumentale Categoria: bene immobile ammortizzabile Imposta sostitutiva: 3% Poichè l area dà luogo ad una categoria omogenea diversa da quella del fabbricato, il contribuente potrà decidere di rivalutare la sola area ovvero il solo fabbricato. Area edificata Categoria: bene immobile non ammortizzabile Imposta sostitutiva: 1,50% Autonomo valore di perizia Autonomo valore di perizia R A T I O N. 6 / 2 0 0 9-6823-R 57
BILANCIO contabilità generale MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE OMOGENEE Obbligo per beni della stessa categoria Categorie La rivalutazione, operata in ambito civilistico ed eventualmente rilevante anche sul piano fiscale, deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. L inosservanza dell obbligo di rivalutare tutti i beni compresi nella medesima categoria omogenea comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione. I beni immobili devono essere distinti in 2 categorie omogenee:..immobili Rientrano tra gli immobili ammortizzabili i fabbricati strumentali per natura e quelli strumen- ammortizzabili tali per destinazione...immobili non ammortizzabili Sono da ricomprendere, invece, nella categoria degli immobili non ammortizzabili le aree non fabbricabili e gli immobili patrimonio. Misura imposta sostitutiva 3,00% Immobili ammortizzabili 1,50% Immobili non ammortizzabili PERIZIA CON VALORI DISTINTI:.. FABBRICATO.. AREA EDIFICATA Distinti valori di rivalutazione Perizia o valutazione degli amministratori Nell ipotesi in cui si intenda rivalutare sia il fabbricato sia l area sottostante o di pertinenza (ovvero rivalutare la sola area o il solo fabbricato) - considerato che i predetti beni sono classificati in categorie omogenee differenti - occorre necessariamente individuare distinti valori di rivalutazione (che, sono determinati sulla base del valore corrente o del valore interno dei singoli beni) riferibili, rispettivamente, al fabbricato e all area. È necessario che il maggior valore da attribuire al fabbricato o all area sia individuato sulla base di una perizia di stima o di altro metodo che individui distinti valori correnti dei beni (o sulla base di una valutazione degli amministratori che individui distinti valori interni). Tali precisazioni prescindono dalla circostanza che il fabbricato e l area siano unitariamente iscritti in bilancio. Immobili e Fisco Il trimestrale del Sistema Rao per approfondire e risolvere le problemache ineren la gesone fiscale, contabile e amministrava degli immobili. Il periodico aronta la casisca operava e la conseguente disciplina fiscale in materia di edilizia. Redao nella consolidata forma schemaca del Sistema Rao ed arricchito da formulari ed esemplificazioni, è uno strumento di consultazione semplice e praco per professionis e operatori di seore. In più: Immobili e Fisco News, circolare di aggiornamento mensile a mezzo e-mail, contenente le novità intervenute in materia. Sistema Centro Studi Castelli Per visionare una copia dimostrava collegarsi al sito www.rao.it ed accedere all area Immobili e Fisco o contaare il Servizio Clien al n. 0376.77.51.30. 58 R A T I O N. 6 / 2 0 0 9-6823-R