Oneri detraibili e deducibili in UNICO 2010
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- Arrigo Pace
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1 Oneri detraibili e deducibili in UNICO 2010 di Paolo Parisi (*) L ADEMPIMENTO " Oneri e spese La riduzione dell imposta sui redditi delle persone fisiche passa necessariamente attraverso la compilazione della dichiarazione dei redditi, luogo naturale in cui ogni singolo contribuente vanta il diritto a ridurre il reddito complessivo ovvero l imposta lorda sulla base degli oneri e delle spese sostenuti nel periodo Tali spese vengono suddivise in: oneri deducibili; oneri detraibili (ovvero detrazioni d imposta). Determinate spese danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa e` stata sostenuta nell interesse delle persone fiscalmente a carico. " Riferimenti D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 10, 15 e 16 Sul punto cfr. Corriere Tributario Per l approfondimento, N. Forte, di prossima pubblicazione Gli oneri e le spese sostenuti rilevanti ai fini della determinazione dell imposta dovuta sul reddito di un contribuente trovano la loro naturale allocazione nel quadro RP del modello UNICO Tali spese vengono suddivise in: oneri deducibili; oneri detraibili (ovvero detrazioni d imposta). Oneri deducibili Si devono considerare oneri deducibili quelle spese che la legge consente di dedurre dal reddito complessivo lordo del singolo contribuente. Le condizioni che devono sussistere per la deducibilità sono le seguenti: gli oneri sono stati sostenuti dal contribuente; sono rimasti a suo carico nel periodo d imposta. Si deve, infatti, trattare di oneri: sostenuti dal contribuente; non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che compongono il reddito complessivo. La prima condizione sta a significare che la spesa deve essere stata sostenuta dal contribuente in prima persona: in altri termini, deduce chi paga l onere. Il sostenimento delle spese deve essere avvenuto durante il periodo per il quale si sta determinando l imposta dovuta. Gli oneri per i quali esistono norme specifiche di deducibilità (come, per esempio, per gli interessi passivi sostenuti dalle imprese ovvero dai liberi professionisti) sono considerati nell ambito della determinazione dello specifico reddito a cui si riferiscono. Quando un onere non è imputabile ad uno specifico reddito, esso è deducibile dal reddito complessivo del contribuente a norma di puntuale disposizione. Deve trattarsi naturalmente di una voce prevista nell elenco dettato dalla norma, elenco che deve essere considerato tassativo. Oneri detraibili Si devono considerare oneri detraibili quelle spese a cui la legge attribuisce il diritto ad una riduzione percentuale dell imposta lorda (e non del reddito). La detraibilità di tali spese è ammessa a condizione che gli oneri siano stati sostenuti dal contribuente e siano rimasti a suo carico nel periodo d imposta. L elenco degli oneri detraibili che danno diritto a una detrazione d imposta pari al 19% delle spese sostenute dal contribuente (in alcuni casi la percentuale sale dal 19% al 20%) è tassativo. La detrazione spetta soltanto se gli oneri sostenuti non sono deducibili dai singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La sostanziale differenza tra le due tipologie di oneri è il vantaggio che viene attribuito a colui che le ha sostenute: mentre l onere deducibile decrementa il reddito complessivo (inteso come somma di tutti i redditi conseguiti dallo stesso nel periodo d imposta) e riduce, quindi, la (*) Professore di diritto tributario - Scuola Superiore dell Economia e delle Finanze Ezio Vanoni e Coordinatore del Centro Studi di Aggiornamento Tributario di IPSOA PRATICA FISCALE e Professionale 29 n. 14 del 5 APRILE 2010
2 base su cui viene determinata l imposta lorda, l onere detraibile opera come riduzione dell imposta lorda (che rappresenta l imposta calcolata sul reddito eventualmente già diminuito degli oneri detraibili). Con i due esempi seguenti si dimostra il peso che può avere uno stesso onere nella determinazione dell imposta dovuta da un contribuente quando venga qualificato onere deducibile ovvero onere detraibile. Quadro RP: oneri e spese Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se le spese sono state sostenute nel Quando l onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell altro, quest ultimo può sempre considerare l intera spesa sostenuta per calcolare la detrazione o la deduzione. Il quadro RP è suddiviso in 7 sezioni e nei singoli Esempio n. 1 Contribuente che ha conseguito un reddito complessivo di euro ,00 e ha pagato un importo pari a euro 3.000,00 a titolo di contributi ad una forma di previdenza complementare: questo onere rientra tra quelli deducibili. Per tale spesa viene riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo. Calcolo della deduzione spettante ,00 (reddito complessivo) 3.000,00 (deduzione spettante) = ,00 (reddito imponibile) L importo di euro rappresenta il reddito (imponibile) su cui verrà determinata l imposta lorda: l imposta IRPEF dovuta su un reddito di euro è pari a euro L importo di euro rappresenta l imposta dovuta dal contribuente al netto del beneficio fiscale rappresentato dall onere dedotto dal reddito complessivo: i contributi versati alla forma di pensione complementare. Esempio n. 2 Contribuente che ha conseguito un reddito complessivo e ha pagato un importo pari a euro 3.000,00 a titolo di interessi passivi derivanti da mutuo ipotecario per l acquisto dell abitazione principale: questo onere rientra tra quelli detraibili. Per tale spesa viene riconosciuta una detrazione d imposta pari al 19% sull importo degli interessi passivi pagati. Calcolo della detrazione spettante L importo di euro rappresenta il reddito (imponibile) su cui verrà determinata l imposta lorda: l imposta IRPEF dovuta su un reddito di euro è pari a euro L importo di euro rappresenta l imposta dovuta dal contribuente al lordo del beneficio fiscale rappresentato dall onere detraibile: gli interessi passivi derivanti dal mutuo ipotecario stipulato per l acquisto dell abitazione principale X 19% = 570,00 (detrazione spettante) L importo di euro 570 deve essere detratto dall imposta lorda (IRPEF lorda) del contribuente ,0 (imposta lorda IRPEF) 570,00 (detrazione spettante) = 7.150,00 (imposta IRPEF dovuta) L importo di euro rappresenta l imposta dovuta dal contribuente al netto del beneficio fiscale rappresentato dall onere detratto dall imposta. Il risultato dei 2 esempi consente una verifica numerica del vantaggio di avere sostenuto un onere deducile ovvero un onere detraibile di pari importo. In questi esempi è chiaro che il beneficio risulta più rilevante per l onere deducibile piuttosto che per l onere detraibile: 7.150, ,00 = 460,00 (maggior beneficio dell onere deducibile rispetto all onere detraibile). PRATICA FISCALE e Professionale 30 n. 14 del 5 APRILE 2010
3 righi vanno indicati sia gli oneri che il contribuente ha effettivamente sostenuto nel corso del periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi (e quindi il 2009) che quelli sostenuti nei periodi d imposta precedenti per i quali il contribuente ha richiesto la rateizzazione di tali oneri (si tratta delle spese sanitarie, sostenute nel 2006 e/o nel 2007 e/o nel 2008, di importo superiore a euro ,71 per le quali si è manifestata la volontà rateizzare tali spese): Sezione I, oneri e per i quali è riconosciuta la detrazione del 19%; Sezione II, oneri deducibili dal reddito complessivo; Sezione III, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41% e/o 36%; Sezione IV, spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 20%; Sezione V, spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti per le quali è riconosciuta la detrazione del 55%; Sezione VI, detrazioni per canoni di locazione; Sezione VII, altre detrazioni quali quelle per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova. È necessario ricordare che le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d imposta del 19%) e le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato devono essere indicate per l intero importo a nulla rilevando il rimborso avvenuto. Diversamente, le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente devono essere indicate per la sola quota rimasta effettivamente a carico (e quindi al netto del rimborso). Le novità del quadro RP si possono così riassumere: la possibilità di fruire della detrazione del 20% per l acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer finalizzato all arredo di immobili ristrutturati (rigo RP43 - col. 4); la proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (rigo RP43 - coll. 1, 2 e 3); la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti e, in taluni casi, la possibilità per gli eredi o gli acquirenti di questi immobili (oggetto di interventi nel 2008) di rideterminare il numero delle rate residue (righi RP44 - RP48); la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia (righi RP39 - RP42); la proroga della detrazione del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti (righi RP19 - RP21); la proroga della detrazione d imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (righi RP19 - RP21); la possibilità di fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido (righi RP19 - RP21). Sezione I La sezione I contiene i dati inerenti gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19% della spesa sostenuta. Nei righi dedicati alle spese sanitarie RP1, RP2 E RP3 deve essere riportato l importo delle spese sanitarie sostenute e rimaste effettivamente a carico nel corso del periodo d imposta 2009 rammentando che il rigo RP1 va compilato solo per la quota eccedente la franchigia di euro 129,11. Nelle ipotesi in cui l importo complessivo delle spese sanitarie risulti superiore a euro ,71, il contribuente, barrando l apposita casella contenuta nel rigo RP22, puòoptare per la ripartizione di questa detrazione in quattro quote annuali costanti di pari importo. a) Acquisto di medicinali Con riferimento alle spese sanitarie relative all acquisto di medicinali, la detrazione spetta solo se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (cd. scontrino parlante ) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. L Agenzia delle entrate, nella risoluzione 17 febbraio 2010, n. 10/E ha chiarito che nei documenti di spesa rilasciati per l acquisto di medicinali possono essere PRATICA FISCALE e Professionale 31 n. 14 del 5 APRILE 2010
4 anche indicate sigle come ad esempio OTC (medicinali da banco) o SOP (senza obbligo di prescrizione), afferenti talune categorie di prodotti, in luogo delle tradizionali diciture medicinale o farmaco. La certificazione così compilata evita la conservazione della prescrizione medica: analogamente, per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base. il contribuente deve avere eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. In particolare il contribuente deve aver inviato l apposita comunicazione al Centro operativo di Pescara, anche in data anteriore al 1º luglio 2008, indicando nel riquadro riservato ai dati relativi ai lavori di ristrutturazione la data del 1º luglio 2008, o una data successiva; le spese per l acquisto dei beni in commento devono essere state sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre b) Mutui acquisto abitazione principale La detrazione del 19% sugli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti per l acquisto dell abitazione principale incontra come limite massimo di spesa ammissibile un importo pari a euro Nelle ipotesi di contitolarità del contratto di mutuo il limite di euro deve essere riferito all ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (lo si potrebbe definire sulla casa più che sulla persona ). Nei casi di mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, viene data la possibilità di detrarre, l importo degli interessi passivi relativi ad entrambi i coniugi intestatari del mutuo al solo coniuge che non risulta a carico dell altro e per entrambe le quote di interessi passivi. Diversamente, qualora i coniugi non fiscalmente a carico l uno dell altro siano cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull abitazione principale acquistata in comproprietà, gli stessi possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno. c) Acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer Per le spese sostenute per l acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzati all arredo di immobili ristrutturati, è prevista una detrazione del 20% calcolata su una spesa massima complessiva non superiore a euro , da suddividere in cinque rate annuali di pari ammontare. Le condizioni che devono sussistere per avere diritto al beneficio sono: il contribuente, a partire dal 1º luglio 2008, abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali per le quali fruisce della detrazione del 36% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio; Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione che abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici, o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o che riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Inoltre l agevolazione non può essere fruita nell ipotesi di spese sostenute per l arredo dell unità abitativa residenziale acquistata dall impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell immobile. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative può fruire del beneficio con riferimento a ciascuna unità abitativa e in tal caso l importo massimo previsto (euro ) si intende riferito a ciascuna di esse. Il limite di euro deve essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di contribuenti che partecipano alla spesa. Il pagamento dei beni finalizzati all arredo dell immobile ristrutturato deve avvenire mediante bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario. Tra gli oggetti esclusi dall agevolazione vanno considerati i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni in quanto per gli stessi il contribuente può fruire della detrazione del 20% prevista per la loro sostituzione (colonna 1 del rigo RP43); tuttavia la spesa sostenuta per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni non deve essere considerata ai fini dell importo massimo previsto per l acquisto degli arredi destinati all immobile ristrutturato da indicare in questo rigo (le due agevolazioni sono, pertanto, cumulabili). PRATICA FISCALE e Professionale 32 n. 14 del 5 APRILE 2010
5 d) Sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni Le spese sostenute (i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell elettrodomestico dismesso purché debitamente documentati) per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ danno diritto ad una detrazione del 20%. Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino fiscale recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+, nonché un autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell elettrodomestico. f) Corsi di istruzione secondaria, universitaria Le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani danno diritto al contribuente ad una detrazione del 19%. Rientrano tra le spese in esame (così come precisato recentemente dall Agenzia delle entrate nella risoluzione 17 febbraio 2010, n. 11/E) anche le spese effettuate per l iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca, in quanto ritenuti corsi di istruzione universitaria. L importo non può essere superiore ad euro 1.000,00 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 200,00. e) Abbonamenti per il trasporto pubblico Le spese sostenute per l acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono detraibili fino ad un importo massimo di euro 250,00. La detrazione spetta anche se sostenuta nell interesse dei familiari a carico. Nel caso in cui tali spese siano state sostenute per più soggetti l importo massimo sul quale spetta la detrazione non può superare complessivamente il suddetto limite di euro 250,00. Le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2009 anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel Per abbonamento si intende il titolo di trasporto che consenta di potere effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non possono, quindi, beneficiare dell agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria. Nel caso di titolo di viaggio non nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da un autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) resa dal contribuente in cui si attesta che l abbonamento è stato acquistato per lo stesso o per un suo familiare a carico. La detrazione spetta a condizione che le suddette spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (ad esempio, nel caso in cui il costo dell abbonamento risulti inerente e quindi deducibile dal reddito d impresa o di lavoro autonomo). Sezione II Nella sezione II devono essere indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo del contribuente. In presenza di determinate spese (talune erogazioni liberali) il legislatore consente al contribuente di scegliere alternativamente la strada della detraibilità o della deducibilità. Per quanto riportato nella prima parte sarà il contribuente a valutare la convenienza tra l indicazione di certi oneri nella presente sezione, piuttosto che nella precedente avente ad oggetto gli oneri per cui spetta la detrazione del 19%. a) Contributi previdenziali e assistenziali Indicare l importo dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Rientrano in questa voce anche: i contributi sanitari obbligatori versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli; i contributi agricoli unificati versati all INPS - Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale; i contributi versati per l assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (cd. assicurazione casalinghe); i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi e i contributi versati al cosiddetto fondo casalinghe. Risultano, pertanto, deducibili i contributi PRATICA FISCALE e Professionale 33 n. 14 del 5 APRILE 2010
6 versati per il riscatto degli anni di laurea e per la prosecuzione volontaria. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. In caso di contributi corrisposti per conto di altri (il titolare dell impresa familiare è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell impresa) e sempre che la legge preveda l esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa. b) Erogazioni liberali a istituzioni religiose Altra fattispecie di onere deducibile è quella rappresentata dalle erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose: Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica; Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell ordinamento valdese; Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell Unione; Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati. Per tali erogazioni liberali è deducibile fino ad un importo massimo di euro 1.032,91. PRATICA FISCALE e Professionale 34 n. 14 del 5 APRILE 2010
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