COMUNE DI FRATTAMINORE

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COMUNE DI FRATTAMINORE Regolamento Disciplina della documentazione AMMINISTRATIVA, dell AUTENTICAZIONE delle SOTTOSCRIZIONI e COPIE, nonchè dell AUTOCERTIFICAZIONE

S O M M A R I O CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Casi nei quali è ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione CAPO II TRASCRIZIONE DI DATI - CERTIFICAZIONI CONTESTUALI Art. 3 Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali Art. 4 Certificazione contestuale in ordine a fatti stati e qualità personali Art. 5 Accertamenti d'ufficio CAPO III DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEGLI ATTI DI NOTORIETÀ Art. 6 Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà Art. 7 Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà particolari CAPO IV AUTENTICAZIONI DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI Art. 8 Autenticazioni di copie da originale emesso da questo Comune Art. 9 Autenticazioni di copie da originale depositato o conservato in questo Comune Art. 10 Autenticazione di copia di originale prodotto dall'interessato Art. 11 Autenticazione della sottoscrizione d'istanza Art. 12 Autenticazione della sottoscrizione al domicilio delle persone inferme Art. 13 Regolarizzazione imposta di bollo CAPO V REGOLARIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 14 Informazione di cittadini Art. 15 Pubblicità del regolamento Art. 16 Entrata in vigore del presente regolamento

C A P O I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina: della documentazione amministrativa; della autenticazione delle sottoscrizioni; della autenticazione di copia; dell'autocertificazione; e viene emanato in applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle leggi n. 127/97, n. 191/1998 e del D.P.R. 403/1998. Art. 2 Casi nei quali è ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione Fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 4/1/1968, n. 15 e dall'art. 1 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, la dichiarazione sostitutiva di certificazione può riguardare tutti i documenti anagrafici e di stato civile ad esclusione del certificato elettorale. Tali certificati sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Le dichiarazioni del presente articolo non richiedono autenticazione. Per le anzidette particolari ipotesi l'amministrazione dovrà adottare il provvedimento in base alle dichiarazioni, salvo che ritenga di provvedere ad accertarne preventivamente la veridicità. Di tale facoltà dovrà farsi uso se e in quanto ricorrano, in relazione alla particolare delicatezza del provvedimento da adottare, validi e seri motivi, secondo il prudente apprezzamento dell'amministrazione. C A P O I I TRASCRIZIONE DI DATI - CERTIFICAZIONI CONTESTUALI Art. 3 Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali Il servizio relativo alla trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali di cui agli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 15/1968, sarà assicurato dai seguenti uffici dipendenti: Ufficio di Stato Civile; Ufficio Anagrafe. La documentazione mediante semplice esibizione può avvenire per qualsiasi stato o qualità personale, e non soltanto per quelli indicati a titolo meramente esemplificativo nell'art. 5 legge n. 15/1968; purché,

ovviamente i relativi dati risultino da pubblici documenti esibiti, siano questi di identità personale o a qualsiasi altro scopo rilasciati. Art. 4 Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali Il servizio relativo alla certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali di cui all'art. 11 della legge n. 15/1968, sarà assicurato dai seguenti uffici dipendenti: Ufficio di Stato Civile; Ufficio Anagrafe. Art. 5 Accertamenti d'ufficio Qualora sia prescritto il possesso del requisito dell'assenza di procedimenti penali, nonché dell'assenza di carichi pendenti, all'accertamento relativo deve provvedere, a proprie cure, l'ufficio o struttura che deve emettere il provvedimento, acquisendo a tal fine le opportune informazioni presso gli uffici competenti. È vietato richiedere agli interessati la produzione di atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che questa amministrazione è tenuta a certificare, o che risultino attestati in documenti anteriormente esibiti dai medesimi interessati e tuttora in possesso dell'amministrazione, non essendo stati restituiti. C A P O I I I DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEGLI ATTI DI NOTORIETÀ Art. 6 Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà L'autentica della sottoscrizione nelle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà di cui agli artt. 4, 8 della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, non contestuali all'istanza né ad essa collegate funzionalmente o nei casi che l'interessato richieda espressamente l'autentica, sarà assicurato dall Ufficio Anagrafe.

Art. 7 Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà particolari L'autentica della sottoscrizione nelle seguenti particolari dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, non contestuali all'istanza né ad essa collegate funzionalmente o nei casi che l'interessato richieda espressamente l'autentica sarà assicurata dall ufficio anagrafe: 1) per la documentazione di richiesta di servizi pubblici di cui all'art. 45 della legge 28-2-1985, n. 47 e successive modificazioni; 2) per la documentazione delle pratiche di successione; 3) per la documentazione relativa alla lotta contro la delinquenza mafiosa; 4) per la documentazione relativa alla riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili; C A P O I V AUTENTICAZIONI DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI Art. 8 Autenticazioni di copie da originale emesso da questo Comune L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è stato emesso da questi uffici sarà assicurata dai responsabili degli uffici che hanno emesso l atto. che saranno dotati di un timbro con la seguente dicitura: La presente copia, composta di n.... fogli, è conforme all'originale emesso da questo ufficio. integrato dal timbro lineare dell'ufficio, dal timbro tondo e, eventualmente, da altro timbro indicante la Art. 9 Autenticazioni di copie da originale depositato o conservato in questo Comune L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è depositato o conservato in questi uffici sarà

assicurata dagli uffici presso cui l atto originale è depositato che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente: La presente copia, composta di n.... fogli, è conforme all'originale esistente presso questo ufficio. integrato dal timbro lineare dell'ufficio, dal timbro tondo e, eventualmente, da altro timbro indicante la Art. 10 Autenticazione di copia di originale prodotto dall'interessato L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è stato prodotto dall'interessato sarà assicurato dai seguenti uffici dipendenti: Ufficio Anagrafe; Ufficio di Stato Civile; che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente: La presente copia, composta di n.... fogli, è conforme all'originale esibito dal Sig.... nato/a in... il... identificato... che ha dichiarato di essere a conoscenza sulle responsabilità derivanti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. integrato dal timbro lineare dell'ufficio, del timbro tondo e, eventualmente, da altro timbro indicante la Art. 11 Autenticazione della sottoscrizione d'istanza Qualora l'interessato richieda espressamente, stante la non previsione stabilita dall'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, l'autenticazione della sottoscrizione di istanze non dirette a questa amministrazione, le stesse saranno assicurate dai seguenti uffici dipendenti: Ufficio di stato civile; Ufficio anagrafe.

che saranno dotati di un timbro con la seguente dicitura: Certifico che la sottoscrizione di... nato/a in... il... identificato/a mediante...... è stata apposta in mia presenza e che la stessa è autentica. integrato dal timbro lineare dell'ufficio, del timbro tondo e, eventualmente, da altro timbro indicante la Art. 12 Autenticazione della sottoscrizione al domicilio delle persone inferme L'autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 al domicilio delle persone inferme sarà assicurata dai seguenti uffici dipendenti: Ufficio anagrafe; che saranno dotati di un timbro con la seguente dicitura: Certifico che la sottoscrizione di... nato/a in... il... identificato/a mediante...... è stata apposta in mia presenza e che la stessa è autentica. Faccio constare, altresì, che l'autentica risulta eseguita al domicilio dell'interessato/a in Via... di questo Comune, ai sensi del regolamento per le autentiche a domicilio. integrato dal timbro lineare dell'ufficio, dal timbro tondo e, eventualmente, da altro timbro indicante la Le autenticazioni a domicilio di persone inferme possono essere effettuate a seguito di istanza dell interessato o di un famigliare, debitamente protocollata, e previo appuntamento da concordare con l impiegato incaricato, il quale è autorizzato ad usufruire dell autovettura dei servizi generali e dell autista per recarsi presso il domicilio della persona interessata.

Il servizio è effettuato dall ufficio anagrafe da tutti i dipendenti incaricati del servizio autentiche. C A P O V REGOLARIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Art. 13 Regolarizzazione imposta di bollo Ricevendo domande o altri documenti non regolari nell'imposta di bollo, non potrà avere luogo la autoregolarizzazione. I detti atti dovranno essere inviati, con apposita lettera diretta per conoscenza anche all'interessato/a all'ufficio del Registro per la regolarizzazione così come prescritto dal combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 26 novembre 1972, n. 642. L'ufficio, prima di dar luogo alla trasmissione predetta, provvede ad estrarre copia in carta semplice ad uso amministrativo interno del documento irregolare. Detta copia, della quale il responsabile dell'ufficio provvede all'autenticazione con riferimento alla fattispecie fiscale, tiene luogo, a tutti gli effetti di legge, all'originale. C A P O V I DISPOSIZIONI FINALI Art. 14 Informazione ai cittadini. Tutta la modulistica utilizzata dagli uffici comunali deve indicare con chiarezza i casi nei quali il cittadino può sostituire i certificati con le dichiarazioni sostitutive di cui alla legge n. 15/1968 e del presente regolamento, e il caso nei quali non è necessaria l'autenticazione della propria sottoscrizione (firma). Nei moduli, lettere di comunicazione, schede procedimentali e atti di qualsiasi natura rivolti a

cittadini, nei quali sono indicati, ai fini dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, i documenti o certificati che debbono essere esibiti per ottenere la pronuncia dell'amministrazione, sostituibili ai sensi degli artt. 2 legge 15/1968 e del presente regolamento nonché dell'art. 1 D.P.R. n. 403/1998, va inserita la seguente dicitura: "I documenti e/o certificati di cui sopra possono essere sostituiti da dichiarazione definitivamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica, che non necessita di autenticazione". Nei moduli, lettere di comunicazione, schede procedimentali e atti di qualsiasi natura rivolti a cittadini, nei quali sono indicati, ai fini dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 15/68 e successive modificazioni e integrazioni, che debbono essere esibite per ottenere la pronuncia dell'amministrazione, va inserita la seguente dicitura: "Le dichiarazioni di cui sopra vanno rese mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68, sottoscritte dall'interessato o dal legale rappresentante, (nel caso di presentazione diretta) in presenza del dipendente addetto a riceverla; (nel caso di invio per posta o per via telematica) allegando copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dell'interessato o del legale rappresentante". Art. 15 Pubblicità del regolamento Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Una copia sarà sempre a disposizione dei funzionari incaricati alla firma per l'applicazione del presente regolamento. Art. 16 Entrata in vigore del presente regolamento Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno successivo alla esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale. Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.