COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

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COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE La disciplina dell orario di servizio e di lavoro ART. 1 - DEFINIZIONI Nel presente regolamento alle sotto elencate espressioni si attribuisce il significato a fianco di ciascuno indicato: orario di servizio: il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità degli uffici comunali e l erogazione dei servizi all utenza; orario di : il periodo di tempo giornaliero, compreso nell orario di servizio, nel quale i servizi sono aperti al cittadino; orario di lavoro: il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all orario d obbligo contrattuale, ogni dipendente è tenuto ad assicurare la prestazione lavorativa in funzione all orario di servizio. L orario di lavoro deve essere funzionale all orario di. Nell ambito dell orario di lavoro si distinguono: Orario ordinario è di 36 ore settimanali durante le quali ciascun dipendente assicura l oggettiva prestazione lavorativa, resa nell ambito dell orario di servizio; La distribuzione dell orario ordinario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dello stesso che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni: orario flessibile orario plurisettimanale orario articolato in turni di lavoro Orario straordinario è il complesso di ore effettuate per esigenze di servizio, oltre l orario di servizio giornaliero. Sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell orario di lavoro. ART. 2 ORARIO DI SERVIZIO L orario di servizio si articola su cinque giorni settimanali, su sei giorni settimanali o su una articolazione plurisettimanale alternativamente su cinque e su sei giorni settimanali, in riferimento all apertura dei servizi. L orario di servizio è costituito da fasce di flessibilità autogestita e da fasce di compresenza obbligatoria. L orario di apertura dei servizi ai cittadini è individuata all interno delle fasce di compresenza obbligatoria.

Orario di servizio articolato su cinque giorni settimanali (TABELLA A) flessibilità Presenza obbligatoria Flessibilità Presenza obbligatoria Flessibilità Orario massimo Orario Minimo giornaliero giornaliero Lunedì 8.00-8.30 8.30-13.30 13.30-15.30 h. 7,30 h. 5,00 Martedì 8.00-8.30 8.30-13.30 13.30-14.30* 14.30-17,00 17,00-18,00 h. 9,30 h. 7,30 Mercoledì 8.00-8.30 8.30-13.30 13.30-15.30 h. 7,30 h. 5,00 Giovedì 8.00-8.30 8.30-13.30 13.30-14.30* 14.30-17,00 17,00-18.00 h. 9,30 h. 7,30 Venerdì 8.00-8.30 8.30-13.30 13.30-15.30 h. 7,30 h. 5,00 ORE 41,30 ORE 30,00 Orario di servizio articolato su sei giorni settimanali (TABELLA B) flessibilità Presenza obbligatoria Flessibilità Presenza obbligatoria Flessibilità Orario massimo giornaliero Lunedì 8.00-8.30 8.30-13.30 13,30-15.30 h. 7,30 h. 5,00 Orario minimo giornaliero Martedì 8.00-8.30 8.30-13.30 13,30-15,30 h. 7,30 h. 5,00 Mercoledì 8.00-8.30 8.30-13.30 13.30-15,30 h. 7,30 h. 5,00 Giovedì 8.00-8.30 8.30-13,00 13,00-14,00 14,30-17,30 17,30-18,00 h. 9,30 h. 7,30 Venerdì 8.00-8.30 8.30-13.30 13,30-15,30 h. 7,30 h. 5,00 Sabato 8.00-8.30 8.30-12.00 12.00-12,30 h. 4,30 h. 3,30 ORE 44,00 ORE 31,00 Orario di servizio articolato su cinque giorni settimanali (TABELLA C) flessibilità Presenza obbligatoria Flessibilità Presenza obbligatoria Flessibilità Orario massimo giornaliero Orario Minimo giornaliero Lunedì 8.00-8.30 8.30-13.00 13.00-15.30 in alternativa al sabato h.7.30 h. 4,30 Martedì 8.00-8.30 8.30-13.30 13.30-14.30* 14.30-17,00 17,00-18,00 h. 9,30 h. 7,30 Mercoledì 8.00-8.30 8.30-13.30 13.30-15.30 h. 7,30 h. 5,00 Giovedì 8.00-8.30 8.30-13.30 13.30-14.30* 14.30-17,00 17,00-18.00 h. 9,30 h. 7.30 Venerdì 8.00-8.30 8.30-13.30 13.30-15.30 h. 7,30 h. 5,00 Sabato 8.00-8.30 8.30-12.00 12.00-13.00 h. 5.00 h. 3,30 ORE 41,30 ORE 29.30 * Nelle giornate di rientro, Martedì e Giovedì nella fascia centrale di flessibilità è compresa la pausa pranzo che va da un minimo di trenta minuti ad un massimo di una ora.

ART. 3 ORARIO DI SERVIZIO E DI APERTURA AL PUBBLICO PER AREE AREA AMMINISTRATIVA Urp/Demografici/Promozione Territorio L orario di servizio ha una articolazione plurisettimanale mediante la turnazione del personale impiegato, su cinque o su sei giorni a settimana, come da relativa tabella B. L orario di è il seguente: lunedi 8.40 12.40 martedi 8.40 12.40 mercoledì 8.40 12.40 Giovedì 8.40 12.40 14.30 17.00 venerdì 8.40 12.40 sabato 9.00 12.00 Fatta salva la regolare apertura del servizio al pubblico ed il corretto funzionamento dello stesso, il Direttore di Area può consentire al personale organizzato con orario di servizio come da tabella B, di rendere la prestazione lavorativa alternativamente di giovedì pomeriggio o di sabato mattina. Segreteria L orario di servizio è organizzato su cinque giorni come da relativa tabella A. L orario di è il seguente: martedi 8.40 12.40 mercoledì 8.40 12.40 Giovedì 14.30 17,00 venerdì 8.40 12.40

AREA TECNICA Segreteria l orario del servizio è organizzato su cinque giorni come da relativa tabella A. l orario di è il seguente: lunedi 8.40 12,40 martedi 8.40 12,40 mercoledì 8.40 12,40 Giovedì 14.30 17,00 venerdì 8.40 12,40 Servizio Cimiteriale l orario del servizio è organizzato su sei giorni come da relativa tabella B SENZA RIENTRO SETTIMANALE l orario di è il seguente: lunedi 8.40 12.40 martedi 8.40 12.40 mercoledì 8.40 12.40 Giovedì 8.40 12.40 venerdì 8.40 12.40 sabato 9.00 12.00 Lavori Pubblici/Ambiente/Edilizia Urbanistica l orario del servizio è organizzato su cinque giorni come da tabella A l orario di è il seguente: martedi 8.40 12.40 Giovedì 14.30 17,00 venerdì 8.40 12.40

AREA SERVIZI FINANZIARI Ragioneria/Economato/Tributi L orario di servizio è organizzato su cinque giorni come da tabella A L orario di è il seguente: lunedi 8.40 12.40 martedi 8.40 12.40 mercoledì 8.40 12.40 Giovedì 14.30 17,00 venerdì 8.40 12.40

AREA SERVIZI ALLA PERSONA Front-Office Sociale/Scolastico l orario di servizio è organizzato su cinque giorni come da tabella C l orario di è il seguente: lunedi 8.40 12.40 martedi 8.40 12.40 mercoledì 8.40 12.40 Giovedì 8.40 12.40 14.30 17.00 venerdì 8.40 12.40 sabato 9.00 12.00 MESI DI LUGLIO E AGOSTO : sabato chiuso Fatta salva la regolare apertura del servizio al pubblico ed il corretto funzionamento dello stesso, il Direttore di Area può consentire al personale addetto al Front-Office Sociale/Scolastico, con orario di servizio come da tabella C, nel limite minimo del 50% dei sabati, di rendere la prestazione lavorativa alternativamente di lunedì o di sabato mattina. A tal fine tutto il personale del Servizio Sociale e del Servizio Scolastico è organizzato su cinque giorni come da tabella C

SERVIZI CHE RICHIEDONO SPECIFICHE ARTICOLAZIONE DI ORARIO Sono servizi che per loro specificità hanno articolazioni di orario di servizio differenti da quelli sopra rappresentati: AREA AMMINISTRATIVA - STAFF del SINDACO Articolazione dell orario di servizio e di lavoro su sei giorni come da tabella B con eventuali deroghe in accordo diretto con il Sindaco, fatte salve tutte le disposizioni previste dai CCNL in materia di prestazioni di lavoro straordinario. ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA: Asilo Nido/Scuola Materna: è organizzato su cinque giorni a settimana l orario è oggetto di trattativa con le OO.SS.- calendario scolastico-. La Responsabile amministrativa addetta alle sostituzioni dovrà essere in servizio alle ore 7.30 alle 14.45 dal lunedi al venerdi orario rigido SERVIZIO CULTURA /ASSISTENTE SOCIALE E PEDAGOGISTA/ISTRUTTORE ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE L orario di servizio è organizzato su cinque giorni come da tabella C per quanto riguarda le mattine, mentre i due rientri pomeridiani sono definiti in riferimento alle esigenze del servizio. Per le iniziative culturali e sportive previste nella programmazione annuale che si svolgono in orario serale, prefestivo e festivo, viene programmata nel servizio la presenza di uno o più operatori. In tale caso l orario giornaliero è modulato in funzione dell Iniziativa. Nel caso in cui il Direttore di Area per motivi organizzativi e contingenti, non possa modulare l orario giornaliero del personale coinvolto, dispone e autorizza prestazioni di lavoro straordinario come da presente regolamento. AREA TECNICA OPERAI ESTERNI L orario di servizio che non prevede l istituto della flessibilità - è organizzato su sei giorni dal lunedì al sabato con il seguente orario: Tutto l anno : lunedì/venerdì :dalle 7.30/ alle 13.30 sabato: dalle 7.00 alle 13.00 AREA TECNICA - GIARDINIERI L orario di servizio è organizzato su cinque giorni dal lunedì al venerdi Dalle ore 7,30 alle ore 13.30 con 2 rientri pomeridiani nelle giornate di martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00. Nei mesi di LUGLIO/AGOSTO sono sospesi i rientri pomeridiani. Nei mesi di APRILE/MAGGIO/SETTEMBRE/OTTOBRE si aggiunge un rientro pomeridiano nella giornata del mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA Autisti scuola-bus È organizzato su 5 giorni a settimana e così strutturato: Dal lunedì al venerdì :7.00 10,00 / 12,00 14,15 / 15,30-17,30. la pausa pranzo viene fatta dalle 14.15 alle 15.30 con diritto al servizio mensa o sostitutivo dal 01/01/2010. BIBLIOTECA RAGAZZI Periodo 15 settembre -24 dicembre/7 gennaio prima settimana di giugno lunedi chiuso martedi 15.00-19.00 mercoledì 15.00-19.00 Giovedì 15.00-19.00 venerdì 15.00-19.00 sabato 9.00 12.30 Gli operatori addetti garantiscono l apertura del servizio nei termini indicati e garantiscono le attività con le scuole/istituti/associazioni con un minimo di 26 ore settimanali fino ad un massimo di 43 ore settimanali, senza, tuttavia, superare la soglia delle 10 ore giornaliere per operatore. Tutte le attività svolte e programmate con il servizio che vanno al di fuori dell orario stabilito devono essere considerate ore straordinarie con riferimento al budget del servizio previa autorizzazione del Direttore Area. Periodo 27 dicembre 5 gennaio n. 30 ore da gestire in funzione dell orario di Periodo 2 settimana mese di giugno 14 settembre lunedi chiuso martedi 9.00-12.30 mercoledì 9.00-12.30 Giovedì 9.00-12.30 venerdì 9.00-12.30 sabato 9.00-12.30 Gli operatori addetti garantiscono l apertura del servizio nei termini indicati e garantiscono le attività con le scuole/istituti/associazioni con un massimo di 26 ore settimanali per operatore. Tutte le attività svolte e programmate con il servizio che vanno al di fuori dell orario stabilito devono essere considerate ore straordinarie con riferimento al budget del servizio previa autorizzazione del Direttore Area. Verifica annuale alla data del 31 agosto.

ART. 4 ORARIO DI LAVORO ORDINARIO 1) Fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli del presente regolamento, l'orario ordinario di lavoro dei dipendenti è pari a 36 ore settimanali e non può superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore, comprensivo delle pause. 2) Tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni e quello impiegato in servizi che richiedono particolari articolazioni di orario (vedi art. 3), deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fasce orarie di presenza obbligatoria come riportate nelle tabelle A/B e C del precedente art. 2,. 3) Al Direttore dell'area o suo delegato spetta il controllo e la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento. 4) Per esigenze di servizio, o su richiesta del singolo lavoratore il Direttore di Area può disporre modifiche dell orario di servizio, da una articolazione su cinque giorni ad una su sei giorni o ad una plurisettimanale, e viceversa, così come rappresentate nelle tabelle A/B e C al precedente art. 2.Tale modalità, di norma, trova applicazione per un periodo non inferiore a tre mesi. 5) Per gravi motivi personali o familiari, il dipendente può presentare istanza al proprio Direttore di area al fine di programmare una diversa e temporanea articolazione dell orario ordinario di lavoro giornaliero o settimanale cui è ordinariamente tenuto. Il Direttore di Area può accogliere o respingere la richiesta in relazione alle motivazioni addotte a sostegno ed alle peculiarità organizzative e gestionali del servizio di assegnazione, disponendo modifiche sull ampiezza delle fasce individuate nelle Tabelle A e B e C riportate al precedente art. 2. 6) Con l articolazione dell orario di lavoro su cinque giornate settimanali, il sabato è considerata giornata non lavorativa feriale. 7) Le giornate di assenza per qualsiasi causa (ferie, malattia, permessi retribuiti e non, scioperi, ecc.) sono da considerarsi giornate nel loro intero esplicarsi anche se vengono a verificarsi in un giorno della settimana stabilito per il rientro pomeridiano e come tali, normali assenze in giornate di lavoro, non devono dare luogo a debiti o crediti di orario. 8) Rispetto alle posizioni di lavoro a tempo parziale,- part-time - i Direttori di Area valuteranno insieme ai dipendenti interessati le modalità per applicare alle articolazioni orarie contrattualmente definite i criteri del presente accordo: ove possibile sarà introdotto l istituto della flessibilità,per il part-time orizzontale - eventualmente riparametrata all orario ridotto; al part-time verticale verrà applicata l articolazione oraria del presente accordo. 9) Il Direttore di Area per i compensi di posizione e di risultato espressamente riconosciuti in relazione all incarico affidato, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali,di norma su 5 giorni, con articolazione flessibile, in base ad una media mensile non inferiore a 36 ore settimanali, e le ulteriori prestazioni effettuate non danno diritto ad eventuali recuperi giornalieri.

ART. 5 - FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO 1) Il dipendente usufruisce di una flessibilità giornaliera, conteggiata a minuti, nel rispetto delle fascia oraria di compresenza obbligatoria, come identificate nelle tabelle A/Be C riportate all art. 2. 2) La presenza in servizio in fasce orarie non ricomprese in quelle definite nelle tabelle di cui all art.2 del presente regolamento, non darà luogo ad alcuna conseguenza sull'assolvimento dell'orario di lavoro, tranne che sia stata disposta preventivamente dal Responsabile specifica e formale autorizzazione a svolgere prestazioni di lavoro straordinario. 3) Le fasce di flessibilità di cui al precedente comma 1 sono gestite direttamente dal singolo dipendente, che ha l onere di monitorarne l andamento. 4) Per effetto della flessibilità il dipendente a fine mese potrà risultare: in pari a debito di ore: potrà essere portato al mese successivo (anche nel cambio di anno) un debito massimo di 10 ore: per le eventuali ore oltre le 10 si provvederà al corrispondente recupero attingendo dallo straordinario già effettuato, oppure decurtando l equivalente importo dalla retribuzione del mese successivo. Tale comportamento, se reiterato nel tempo senza giustificato motivo, sarà considerato violazione all osservanza delle disposizioni in materia di orario di lavoro e comporterà l applicazione di quanto previsto dal Codice Disciplinare di cui all art. 25 del CCNL 22.01.2004. In ogni caso al 31.12 dell anno di riferimento e qualora il dipendente risulti ancora a debito di ore, oltre le 10 consentite, si provvederà come sopra, ovvero al corrispondente recupero attingendo dallo straordinario già effettuato, o decurtando l equivalente importo dalla retribuzione del mese successivo. a credito di ore: potrà essere portato al mese successivo (anche nel cambio di anno) un credito massimo di 10 ore: il credito residuo oltre a tale limite sarà azzerato con la chiusura del mese nella procedura informatizzata di rilevazione delle presenze. L eventuale credito di ore frutto della gestione autonoma delle fasce di flessibilità da parte del personale dipendente non potrà in nessun caso essere considerato come prestazione di lavoro straordinario. In caso di malattia superiore ad una settimana il momento di verifica sulle ore in più od in meno slitta al mese successivo 5) Nel caso di cessazione dal servizio o di mobilità del dipendente verso altro Ente le eventuali ore computate a titolo di flessibilità se eccedenti verranno automaticamente azzerate e se a debito saranno oggetto di decurtazione economica. 6) La flessibilità non è attuabile per i dipendenti soggetti a turni giornalieri di lavoro e al personale assegnato ad attività di gruppo o di squadra o a servizi con particolari articolazioni di lavoro (operai, giardinieri, autisti di scuola bus, servizio Asilo Nido e materna). 7) Qualora il dipendente accumuli, in via reiterata, debito di ore di flessibilità nei confronti dell amministrazione, senza maturare crediti di ore derivanti da prestazioni di lavoro straordinario, ancorché reso edotto dal proprio responsabile, verrà attivato il procedimento disciplinare per violazione degli obblighi di servizio.

ART. 6 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 1) Il rispetto dell orario di lavoro viene accertato mediante la rilevazione automatizzata e deve essere registrata mediante il passaggio, in entrata ed in uscita, del tesserino magnetico personale accertandosi che il terminale stesso indichi l ingresso o l uscita in conformità con l esigenza del dipendente. 2) La rilevazione automatizzata dell entrata in servizio, in orario antecedente a quello fissato per il dipendente, provvede, automaticamente, a valorizzare la presenza dall ora di ingresso fissata. Analoga modalità viene applicata per la rilevazione dell uscita dal servizio. Viene fatto salvo quanto previsto in materia di prestazioni straordinarie. 3) La registrazione dell entrata e dell uscita deve essere effettuata personalmente dal dipendente. La mancata rilevazione automatizzata deve essere segnalata tempestivamente e deve essere prodotta apposita giustificazione al Direttore di Area di appartenenza. 4) Il dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura ogni volta che entra od esce dal posto di lavoro. Fino a quando non sarà adeguato il sistema di rilevazione automatica, non debbono essere effettuate timbrature per uscite di servizio che potranno essere registrate in apposito registro anche a fini assicurativi. ART. 7 ASSENZE BREVI 1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro nelle fasce di presenza obbligatoria, su valutazione del Direttore di Area a cui è preposto. Per gravi motivi da giustificare è sufficiente l informazione In entrambe i casi tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell orario giornaliero, comprese le fasce di flessibilità, e non possono comunque superare le 36 ore annue. Le uscite e le entrate vanno rilevate con l apposito marcatempo. 2. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate. Può scegliere di utilizzare a copertura ore straordinarie precedentemente accumulate; oppure entro il mese successivo, in accordo con il direttore di area, nelle fasce di flessibilità, o oltre le fasce di flessibilità. In entrambe i casi il tempo a copertura del recupero sarà considerato lavoro ordinario. 3. Al dipendente che durante l'orario di lavoro nelle fasce di presenza obbligatoria, non si presenta, o si assenta con modalità in contrasto con quanto stabilito al comma 1, verrà operata una ritenuta sullo stipendio del mese successivo pari alla durata dell'assenza. 4. Il ritardo sull ingresso rispetto alle fasce di presenza obbligatoria deve considerarsi una eccezionalità e viene recuperato secondo quanto definito al comma 2 Potranno essere utilizzate, per l anno 2010, in relazione ai commi suddetti, le ore maturate prima dell entrata in vigore del presente regolamento.

ART.9 PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, imprevedibili ed improcrastinabili e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro dei dipendenti. 2. Devono essere contenute nell'arco massimo giornaliero di 10 ore e nel limite individuale massimo di 180 ore annue (intendendo per tale tutte le prestazioni rese anche se il dipendente opta per il recupero compensativo e non solo quelle liquidate). 3. Costituiscono orario straordinario le prestazioni lavorative effettuate per esigenze di servizio che comportano il superamento del limite di 36 ore settimanali, a condizione che siano state preventivamente autorizzate dal Direttore di area competente. È da escludersi qualsiasi forma generalizzata di autorizzazione. 4. I Direttori di Area autorizzano prestazioni di lavoro straordinario in relazione al budget assegnato e per un tempo non inferiore a 30 5. Le prestazioni di lavoro straordinario, come definite nel presente regolamento, danno sempre diritto alla retribuzione in misura corrispondente alla durata della prestazione, salvo che il dipendente non opti per il recupero compensativo. In tal caso verrà riconosciuta la maggiorazione oraria definita dai CCNL. Di tale opzione il dipendente deve informare il Direttore all atto di autorizzazione della prestazione straordinaria. 6. Non concorre ai fini del limite massimo individuale annuo di 180 ore il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, né quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali. 7. Il personale dipendente assegnato a gruppi di progettazione e/o di pianificazione non può usufruire del lavoro straordinario in quanto l attività è espressamente compensata nel rispetto della normativa vigente in materia. 8. Per esigenze eccezionali, in relazione all attività di diretta assistenza agli organi istituzionali, riguardanti un numero ristretto di dipendenti comunque non superiore al 2% dell organico, il limite massimo individuale per lavoro straordinario di 180 ore annue viene elevato a n. 250 ore, fermo restando il limite delle risorse previste dall art.14 del C.C.N.L. dell 1.4.1999. ART. 10 RIPOSO COMPENSATIVO 1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposto per ogni ora di lavoro effettivamente prestata un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all art. 52, c. 2, lett. b, del C.C.N.L. 14.9.2000 con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. La fruizione del riposo compensativo non comporta comunque alcuna riduzione dell orario di lavoro settimanale. 2. L attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo alternativamente o ad

equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. ART.11 - BUONI PASTO Matura il diritto al servizio di mensa, attraverso l attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato nei seguenti casi: a) per i giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano; b) in caso di lavoro straordinario (almeno 2 ore) autorizzato con le modalità di cui ai precedenti commi, e con pausa obbligatoria non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore; se l attività lavorativa si protrarrà, senza pausa, oltre le due ore, causa di eventi eccezionali, il buono pasto dovrà essere erogato c) per partecipazione a corsi, seminari; E obbligatoria la timbratura della pausa pranzo, sia in uscita che in entrata. Qualora non risulti registrata dal diretto interessato, verrà applicata d ufficio la decurtazione di 30 minuti MODALITA DI EROGAZIONE: I buoni pasto si ritirano presso il Servizio Economato su segnalazione dell Ufficio Unico del Personale e sono calcolati sul consuntivo del mese precedente. Art.12 - NORME FINALI Nelle giornate del 24 e del 31 dicembre di ciascun anno, qualora non cadano di domenica, gli uffici osserveranno il seguente orario di chiusura: 24 dicembre: chiusura ore 12 31 dicembre: chiusura ore 12 Fatta salva la possibilità di applicare gli orari di riportati nel presente regolamento in occasione di eventi e/o evenienze particolarmente importanti, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione Comunale, qualora la giornata del sabato sia preceduta da una festività infrasettimanale, per i soli servizi dello stato civile e cimiteriale viene attivato l'istituto contrattuale della reperibilità, disponendo la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali. Il presente regolamento si applica al personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato a decorrere dal 01 marzo 2010. Nel mese di settembre le parti si incontreranno per sottoporre l accordo a verifica.