A.I.E.A. Associazione Italiana Esposti Amianto Ban Asbestos Network

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A.I.E.A. Associazione Italiana Esposti Amianto Ban Asbestos Network c/o MEDICINA DEMOCRATICA - Via dei Carracci, 2 20149 MILANO Tel. 02 4984678 e-mail: aiea.mi@libero.it SEZIONE VAL BASENTO (Basilicata & Centro Sardegna) www.associazioneespostiamiantovalbasento.it A.I.E.A. VBA - via E. De Martino, 65 MATERA cell.: 340 7882621, e-mail : murgia_m@yahoo.it Prot. N 12/2011/ A.I.E.A. VBA Matera, lì 02 Maggio 2011 cell.: 340. 78.82.621, e-mail: murgia_m@yahoo.it sito : www.associazioneespostiamiantovalbasento.it ALLA Procura della Repubblica di Matera Procuratore Capo Via G. Gattini, 12 75100 Matera (MT) P.C. ALLA Direzione Centrale Prestazioni INAIL -Ufficio I Direzione P.le Giulio Pastore, 6 00144 Roma Dipartimento Sanitario Regione Basilicata Dr. Attilio MARTORANO Via V. Verrastro, 9 85100 Potenza (PZ) Direzione Generale ASM Dott. Vito GAUDIANO Via Montescaglioso 75100 Matera (MT) Prefettura di Matera Dr. G. Francesco MONTELEONE Piazza V. Veneto n 1 75100 - Matera (MT) Consiglio Superiore della Magistratura Vice Presidente Michele VIETTI Pazza dell'indipendenza, 6 00185 ROMA A.I.E.A. VBA & CSA doc.. n. 12/2011 - Rendita ai superstiti x M.P: decorrenza della prescrizione e delle prestazioni - pag. i di 5

Oggetto: Rendita a superstiti per Malattie Professionali: Decorrenza della prescrizione e delle prestazioni e Quadro normativo. PREMESSA I Giudici di Legittimità con le sentenze nn. 13145/99, 4223/02, 10697/02, 12734/03, 2002/05 hanno radicalmente mutato l'indirizzo che prevedeva per i casi di morte per malattia professionale che il diritto alla rendita ai superstiti si prescrivesse nel termine di tre anni e 150 gg a decorrere dalla data del decesso dell'assicurato. Le sentenze estendono il principio (già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 31 del 1991 relativamente alla rendita diretta per inabilità permanente) anche alla rendita a superstiti, secondo il quale il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione va individuato con riferimento al momento in cui si realizzano le condizioni che consentono al titolare di conseguire la ragionevole conoscibilità dell esistenza del diritto stesso, affermando con ciò i seguenti principi: la fattispecie costitutiva del diritto alla rendita a superstiti si realizza in capo ai familiari del lavoratore assicurato non per il solo fatto della morte del congiunto, essendo altresì necessario che il decesso sia causalmente riconducibile ad una tecnopatia; il diritto, quindi, può essere fatto valere solo dal momento in cui è conosciuta, o è oggettivamente conoscibile, la causa lavorativa della morte; di conseguenza, sulla base del principio generale secondo il quale il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.), il dies a quo del periodo prescrizionale per la rendita a superstiti coincide con la data dalla quale la causa lavorativa della morte era conosciuta, o era oggettivamente conoscibile, dai superstiti. L'Istituto con la circolare della Direzione Centrale Prestazioni - Ufficio I, Prot. n.7187/bis Roma del 28 novembre 2005, si è adeguato a quanto disposto dalla Suprema Corte, disponendo altresì: A - Decorrenza della prescrizione Il diritto alla rendita a superstiti si prescrive nel termine di tre anni e 150 giorni decorrenti dalla data in cui sia dimostrabile la conoscenza, o l oggettiva conoscibilità, da parte dei superstiti, non solo della morte dell assicurato, ma anche dei seguenti due presupposti del diritto: 1. che l assicurato era affetto da malattia (o aveva subito un infortunio) di origine professionale; 2. che la morte dell assicurato era conseguenza della malattia professionale (o dell infortunio sul lavoro). B - Decorrenza della rendita Quanto sopraesposto con riguardo al dies a quo della prescrizione non ha riflessi sulla data di decorrenza della rendita a superstiti, che resta quella fissata dall art. 105 T.U.. A.I.E.A. VBA & CSA doc.. n. 12/2011 - Rendita ai superstiti x M.P: decorrenza della prescrizione e delle prestazioni - pag. ii di 5

Il nuovo indirizzo giurisprudenziale, considerando ammissibile la tardiva domanda, si limita a spostare in avanti il termine utile per l esercizio del diritto, ma non produce effetti sul momento dell oggettiva insorgenza del diritto sostanziale alla prestazione assicurativa, il quale nasce direttamente dalla legge dal giorno successivo alla morte, come espressamente disposto dal predetto art. 105 T.U. L'Istituto, con la comunicazione della Direzione Centrale Prestazioni suesposta, ha disposto che le sopraindicate istruzioni si applichino ai casi futuri e a quelli in istruttoria. Si applicano inoltre, su richiesta degli interessati, ai casi che, sulla base delle precedenti direttive, erano stati definiti negativamente per intervenuta prescrizione, sempre ché non siano coperti da giudicato o non sia confermabile l eccezione di prescrizione secondo le direttive di cui alla presente lettera. ESPOSTO / DENUNCIA 1- L'Associazione, AIEA VBA, intende portare a conoscenza alle Istituzioni Territoriali e Nazionali che l'inail della regione Basilicata, non sta ottemperando alle disposizioni dei Giudici di Legittimità né tanto meno applicando quanto riportato nella circolare n. 7187/bis del 28 novembre 2005 della Sua Direzione Centrale Prestazioni, Ufficio I. A tal riguardo, si informa che AIEA VBA è in possesso di documentazione (cartelle cliniche) di lavoratori deceduti per morte prematura negli anni scorsi. I familiari, aiutati dall'associazione, hanno richiesto il riconoscimento della Malattia professionale per il proprio congiunto compilando il primo certificato medico di malattia professionale, mod. 5 SS INAIL. L'INAIL regionale si è limitato a verificare che erano trascorsi tre anni e 150 gg dalla data del decesso, non effettuando qualsivoglia indagine di accertamento della Malattia Professionale ed omettendo l'applicazione delle disposizioni di cui sopra. 2 - E' dato sapere, che la Direzione medica ospedaliera della ULSS 12 Veneziana, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro, l'inail di Venezia, la Provincia di Venezia e la Procura della Repubblica di Venezia, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per rendere operativo un rapporto di collaborazione per la ricerca attiva di alcune malattie neoplastiche correlate in modo specifico a rischi professionali significativamente presenti nelle attività produttive del territorio veneziano, permettendo di fare emergere la reale incidenza e la correlazione al lavoro delle stesse patologie. Ciò ha permesso di assicurare il riconoscimento di malattia professionale ai fini assicurativi ed ha permesso l'avvio di indagini giudiziarie su situazioni di rilevanza penale. L'AIEA VBA, nel riscontrare che i medici di famiglia non hanno compilato il certificato di INAIL 5 SS Malattia Professionale e tanto meno il modulo per la Denuncia/segnalazione di malattia ai sensi degli art. 139 DPR 1124/1965 e art. 10 del D.Lgs 38/2000 Decreto dl Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 14/01/2008 (G.U. n. 70 del 22/03/2008), ricorda quali sono gli obblighi di legge da parte da del medico. A.I.E.A. VBA & CSA doc.. n. 12/2011 - Rendita ai superstiti x M.P: decorrenza della prescrizione e delle prestazioni - pag. iii di 5

Sovente i medici del SSN, sottovalutando elementi anamnestici che consentono l'attribuzione della patologie a fattori di rischio lavorativo, possono incorrere in omissione di obblighi di Legge, specificamente l'obbligo di denuncia di malattia professionale (art. 139 DPR 1124/65), l'obbligo di referto (artt. 365 CP e 334 CPP), l'obbligo di denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 CP) e l'obbligo di segnalazione di malattie ricomprese nell'elenco del DM 27/04/2004. 3 - L'INAIL ad oggi non ha applicato la DIRETTIVA 2009/148/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 e non prende in considerazione l'aggiornamento delle tabelle Monografiche IARC Tabella 1: Metalli, arsenico, polveri e fibre valutate dal gruppo di lavoro sulle Monografie IARC (marzo 2009). In particolare evidenziamo che tra gli agenti Gruppo 1, tra cui l'asbesto (crisotilo, crocidilite, amosite, tremolite, actnolite e antofillite), sulle Monografie IARC viene riportato che, oltre agli organi bersaglio: polmone, mesotelioma, laringe, ovaio per cui esiste sufficiente evidenza nell'uomo, anche per il colon retto, la faringe e lo stomaco si ha una evidenza limitata ed, inoltre, la Direttiva 2009/14/CE evidenzia tra le raccomandazioni pratiche per l'accertamento clinico de lavoratori (allegato 1) quanto segue: In base base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare, oltre alle affezione precedentemente riportate, anche il cancro gastrointestinale. A tal riguardo, AIEA VBA evidenzia che tra i lavoratori dell'ex stabilimento Enichem di Pisticci si registrano molti casi di CA al colon retto, allo stomaco e di cancro gastrointestinale con diversi casi di morte prematura, che potrebbero essere, anche, una concausa della sinergia tra le sostanze tossichenocive e la presenza di notevole quantità di fibre di asbesto. A.I.E.A. VBA & CSA doc.. n. 12/2011 - Rendita ai superstiti x M.P: decorrenza della prescrizione e delle prestazioni - pag. iv di 5

Distinti Saluti P.S.: allegati alla presente i seguenti documenti: circolare della Direzione Centrale Prestazioni - Ufficio I, Prot. n.7187/bis, Roma 28 novembre 2005; sentenze nn. 13145/99, 4223/02, 10697/02, 12734/03, 2002/05; Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009; Tabella 1: Metalli, arsenico, polveri e fibre valutate dal gruppo di lavoro sulle Monografie IARC (marzo 2009) ; Rivisitazione, classificazione agenti cancerogeni, per una tutela assicurativa e solidaristica dei tumori lavoro-correlati nel nuovo INAIL; Protocollo d'intesa tra la Direzione medica ospedaliera della ULSS 12 Veneziana, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro, l'inail di Venezia, la Provincia di Venezia e la Procura della Repubblica di Venezia. A.I.E.A. VBA & CSA doc.. n. 12/2011 - Rendita ai superstiti x M.P: decorrenza della prescrizione e delle prestazioni - pag. v di 5