COMUNE DI VENEZIA Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale N. 63 DEL 16 APRILE 2015 E presente il COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO ZAPPALORTO Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: RITA CARCÒ
16 aprile 2015 N. 63 = Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale di Igiene Urbana Veterinaria e sul Benessere degli Animali. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio comunale Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta; Richiamate le seguenti disposizioni: art. 16, comma 1, della legge n 689/1981: E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. art. 7-bis, commi 1 e 1 bis, T.U.E.L. (D.lgs. n 267 / 2000): 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. l art 6 bis della Legge n.125 del 24 luglio 2008 (di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n.92) che modifica l art 16 comma 2 della legge 689/81 attribuendo alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti ed ordinanze sindacali comunali, nell ambito del minimo e massimo edittale (da 25 a 500 euro), un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 che stabilisce tale importo nel doppio del minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore; Rilevato che la normativa sopra richiamata (ed in particolar e l articolo 16, comma 2, della legge 689/81) dà facoltà al Comune di prevedere un importo per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste in seguito alla violazione ai propri regolamenti e ordinanze che sia diverso da quello stabilito dall art. 16, comma 1, della legge 689/1981 citato; Considerata quindi la necessità di avvalersi della facoltà prevista dell articolo 16, comma 2, della legge 689/81 al fine di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali in materia di tutela del decoro e igiene urbana, un diverso importo del pagamento in misura ridotta; Visto che con l aumento di immigrati comunitari senza fissa dimora è aumentato il numero di animali importati, soprattutto cani spesso senza regolare passaporto canino; Preso atto dell aumento delle segnalazioni giunte alla PM di situazioni di cattiva custodia di cani da parte della cittadinanza; Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 63 del 16 aprile 2015 Pagina 1 di 3
Precisato che il grado di benessere di questi animali si trova spesso sotto gli standard minimi accettati; Valutata vendita ed esposizione presso i negozi del territorio di animali di difficile tracciabilità o dotati di documentazione di accompagnamento non genuina rispetto alla reale condizione od all età dello stesso animale; Viste le indicazioni e le integrazioni proposte e recepite dall Azienda ULSS 12 Veneziana con parere del 24/03/2015 prot. n. 20418; Considerato la necessità di contrastare la possibile diffusione di malattie trasmissibili all uomo da parte di animali non assoggettati alle profilassi imposte dal Servizio Veterinario e di dover tutelare in pari modo tutti gli animali di affezione, prevedendo una modifica e integrazione al Regolamento prevedendo un aggiornamento della parte sanzionatoria; Visto che il Regolamento Comunale di Igiene Urbana e sul benessere degli animali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 144 del 16 novembre 2009, non contempla tali fattispecie e pertanto si ritiene di provvedere con le seguenti modifiche: di aggiungere l Articolo 13 bis dal titolo Obblighi per gli animali da compagnia provenienti da paesi esteri con la seguente formulazione: Gli animali da compagnia provenienti da paesi esteri, non registrati all anagrafe canina italiana quando circolano sul territorio comunale, devono: 1. essere iscritti all anagrafe canina dello stato estero, anche comunitario, di provenienza; 2. essere muniti di passaporto europeo conforme alle normative europee o documento equivalente per gli stati non comunitari, regolarmente aggiornato secondo le disposizioni nazionali; 3. essere dotati di vaccinazione contro la rabbia in corso di validità e delle vaccinazioni utili e necessarie per il benessere degli animali individuate dall Azienda ULSS 12 veneziana ; riformulare l articolo 25 comma terzo come segue: fatte salve le applicazioni delle sanzioni amministrative, alle violazioni degli articoli 3 commi 13, 14, 17, 20 e del 13 bis del presente regolamento consegue la sanzione della confisca amministrativa dell animale. Nella flagranza del predetto illecito, l organo accertatore procede al sequestro amministrativo dell animale, salvo che sussistano condizioni ritenute impeditive. L animale sottoposto a sequestro amministrativo è affidato all Azienda ULSS per il ricovero presso strutture idonee autorizzate. Inserire nell articolo 26, il comma 3 come segue: 3. Ogni violazione all articolo 3 commi 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17e 20 del presente Regolamento, salva l applicazione della legge quando il fatto costituisce reato o più grave illecito, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 350,00 euro. Visti i parere di regolarità tecnico-amministrativa attestanti la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell art. 49 del Dlgs. 267/2000, rispettivamente del Direttore Ambiente e Politiche Giovanili, dal Direttore Polizia Municipale e dal Direttore Finanza e Bilancio per quanto di competenza; Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 63 del 16 aprile 2015 Pagina 2 di 3
Atteso che la deliberazione è stata proposta di concerto dalla Direzione Ambiente e dalla Direzione Polizia Municipale, per la necessità di disporre da subito di uno strumento regolamentare con le finalità di tutela sanitaria verso animali ed esseri umani citate in premessa; Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull argomento; DELIBERA Di apportare le seguenti integrazioni al Regolamento Comunale di Igiene Urbana e sul benessere degli animali (come da allegato A alla presente delibera): di aggiungere l Articolo 13 bis dal titolo Obblighi per gli animali da compagnia provenienti da paesi esteri con la seguente formulazione: Gli animali da compagnia provenienti da paesi esteri, non registrati all anagrafe canina italiana quando circolano sul territorio comunale, devono: 1. essere iscritti all anagrafe canina dello stato estero, anche comunitario, di provenienza; 2. essere muniti di passaporto europeo conforme alle normative europee o documento equivalente per gli stati non comunitari, regolarmente aggiornato secondo le disposizioni nazionali; 3. essere dotati di vaccinazione contro la rabbia in corso di validità e delle vaccinazioni utili e necessarie per il benessere degli animali individuate dall Azienda ULSS 12 veneziana ; riformulare l articolo 25 comma terzo come segue: fatte salve le applicazioni delle sanzioni amministrative, alle violazioni degli articoli 3 commi 13, 14, 17, 20 e del 13 bis del presente regolamento consegue la sanzione della confisca amministrativa dell animale. Nella flagranza del predetto illecito, l organo accertatore procede al sequestro amministrativo dell animale, salvo che sussistano condizioni ritenute impeditive. L animale sottoposto a sequestro amministrativo è affidato all Azienda ULSS per il ricovero presso strutture idonee autorizzate. Inserire nell articolo 26, il comma 3 come segue: 4. Ogni violazione all articolo 3 commi 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17e 20 del presente Regolamento, salva l applicazione della legge quando il fatto costituisce reato o più grave illecito, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 350,00 euro; 5. di stabilire che l entrata in vigore delle modifiche regolamentari di cui all oggetto decorra dalla data di esecutività del presente provvedimento; 6. di dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000. Modificando il testo così come definito nell allegato B parte integrante della presente deliberazione. La presente deliberazione non comporta impegno di spesa. (Proposta di deliberazione n. 198 del 1 aprile 2015) Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 63 del 16 aprile 2015 Pagina 3 di 3
Il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto Il Segretario Generale Rita Carcò La presente deliberazione è stata affissa all Albo on line del Comune il 18 giugno 2015 per la prescritta pubblicazione fino al 15 giorno. Esecutività dal 29 giugno 2015