IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, riunito nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2015

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

Separazione e divorzio

L. N. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

SOMMARIO PREFAZIONE PROFILO PROFESSIONALE AUTORI INTRODUZIONE

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Indice INDICE ANALITICO. Capitolo II IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE

1) Coniugi che si separano con figli. Si richiede l'assegno sia per i figli che per il coniuge

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO. Nella Causa Civile Promossa da: Il. e residente in. Codice Fiscale. e domiciliato/a presso l Avvocato. Contro.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

L ultima residenza comune non individua il giudice del divorzio.txt

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO.

Tabella del contributo unificato

Cognome e nome... nato a... prov... il... cittadinanza.. codice Fiscale... residente nel Comune di. n. tel. fisso. n. tel. cell...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 23 Ottobre 2012, n (Pres. S. Di

Modulo di domanda compilata on-line

SENTENZA. INIZIATIVE AGRICOLE PUGLIESI (I.A.P.) di Montagano Cira. Daniela & C. S.n.c., con sede in San Severo, in persona della socia

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Mantenimento dei figli: non solo cibo e vestiti, ma anche scuola, sport, società Disoccupazione? Non giustifica l esonero dal mantenimento

ha pronunciato la presente

l.n.151/75 riforma del diritto di famiglia

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

SOMMARIO. Capitolo I REDDITOMETRO E TENORE DI VITA DEI CONIUGI

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ha pronunciato la presente

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO

ANNO SCOLASTICO

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO SOLIDARIETÀ FAMILIARE E ASSISTENZA SOCIALE

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA

LE CONSEGUENZE. In mancanza di una convenzione di adozione del regime di separazione scatta la titolarità comune per gli acquisti.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE

DICHIARA. 1. che il minore* per il quale richiede l erogazione dell assegno è: Cognome Nome Nat a in data

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

ha pronunciato la presente

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012

L' affidamento al servizio sociale

INDICE. Prefazione alla seconda edizione XIII. Prefazione alla prima edizione

SEPARARSI IN COMUNE. D.L. n. 132/2014 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162

oggetto: cessazione degli effetti civili di matrimonio religioso

I procedimenti. 1-con valore determinato: 2-con valore indeterminabile

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Roma, 08 gennaio 2008

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

BANDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010

Scioglimento del matrimonio contratto fra cittadini stranieri, legge applicabile in mancanza di scelta delle parti

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DI ACCESSO

Tabella Contributo Unificato Indice Tabella

COMUNE DI PRATO SESIA Provincia di Novara

IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. LE CONVENZIONI MATRIMONIALI

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI CHIEDE

MODELLO ANF 42 (nota esplicativa)

SCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post

F.A.I.L.P. C.I.S.A.L. LE NOSTRE SCHEDE. 24

UFFICI INTERESSATI INFORMAZIONI GENERALI DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

GIUDICE DI PACE DI PADOVA. Ricorso per ingiunzione di pagamento. Avv. Tizia, CF ****, nata a *** il ****, e residente in ****,

contro nei confronti di per la riforma

Allegato 2 MODULO DR-02 VDČ (FAMIGLIARI A CARICO) Domanda di registrazione dei famigliari a carico nel registro contribuenti

ALFID. Associazione Laica Famiglie in Difficoltà

N /2013 REG.PROV.CAU. N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

CITTADINANZA. Come fare per acquistare la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano

Le disposizioni dell ordinamento civile secondo il DDL Cirinnà. Relatore: GIULIO ROLGI Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Como

COMUNE DI BALZOLA Provincia di Alessandria

COMUNICATO URGENTE PERENZIONE RICORSO TAR LAZIO N. 4695/2000

Università degli Studi di Ferrara

La negoziazione in materia familiare

COMUNE DI CASTELL ARQUATO Provincia di Piacenza

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CENTRI PER BAMBINI E GENITORI a. s. 2015/2016 ISCRIZIONI: sono aperte tutto l anno a partire dal 17 SETTEMBRE

C O M U N E DI O P E R A PROVINCIA DI MILANO

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO ISTRUZIONI PER SEPARAZIONE CONSENSUALE CON FIGLI MINORI COMPILAZIONE DEL RICORSO

Comune di Deruta Provincia di Perugia

REPUBBLICA ITALIANA. II giorno del mese di dell anno duemilaquindici con. Segretario Comunale Sartori Luigi, nato a Rovereto il

ISCRIZIONE DI MINORE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REGIONE LAZIO AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA L.R. Lazio , n.18 D.G.R. Lazio , n.

REPUBBLICA ITALIANA DELLA PARTE PRIMA. Sezione II ATTI DELLA REGIONE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2013, n

Circolare N.163 del 21 Novembre Contratti a tempo determinato. La prosecuzione oltre il termine va comunicata

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE SENTENZA

Tit del 29/04/2016

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Sommario. Prefazione 7 Introduzione 9

Visto l OREL vigente in Sicilia; PROPONE. Al Responsabile del Servizio Risorse Umane. Per i motivi sopra esposti:

COPIA n 392 del 15/12/2011

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Transcript:

N. 4218/2013 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, riunito nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2015 nelle persone dei signori magistrati: - dr. Gaetano Appierto Presidente - dr.ssa Maria Paola Costa Giudice rel. ed est. - dr. Francesco Saverio Moscato Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile di primo grado, iscritto in data (omissis) al n. 4218/2013 di Ruolo Generale Contenzioso, promosso da TIZIA, nata il (omissis) a (omissis) (Repubblica di Macedonia) e residente a San (omissis), rappresentata e difesa, per mandato a margine del ricorso introduttivo, dall avv. Caia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (omissis), ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato - ricorrente - contro SEMPRONIO, nato il (omissis) a (omissis) (Repubblica di Macedonia), già residente a (omissis) e cancellato per irreperibilità anagrafica il (omissis), - resistente contumace - con l intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale - Sede Oggetto: scioglimento del matrimonio ovvero, in subordine, separazione personale dei coniugi. 1

Causa trattenuta in decisione all udienza di precisazione delle conclusioni del 19 giugno 2015. CONCLUSIONI Per la ricorrente: come a verbale d udienza del 19 giugno 2015: l avv. Mevia precisa le conclusioni come da foglio allegato al verbale d udienza del 20.03.2015 ed in via subordinata chiede pronunciarsi la separazione personale dei coniugi. Si riportano le conclusioni dell allegato al verbale d udienza del 20 marzo 2015: 1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili [rectius: lo scioglimento] del matrimonio celebrato a (omissis) (Macedonia) in data (omissis) fra i signori TIZIA e SEMPRONIO; 2) Affidarsi i figli minori Tizietto e Tizietta in via esclusiva alla madre signora TI- ZIA, con collocazione esclusiva presso la stessa. Il padre potrà vederli solo con modalità protette da stabilirsi a cura del Consultorio Familiare USL n. (omissis) cui è stato delegato il compito di monitorare la situazione del rapporto dei minori con il padre; 3) Porsi a carico del padre signor SEMPRONIO l obbligo di corrispondere alla signora TIZIA un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei minori nella misura di 300,00= per ciascun minore ( 600,00= complessivi), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dell 1.05.2015 [rectius: dall 1.05.2015], oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso Codesto intestato Tribunale; 4) Autorizzarsi il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l espatrio dei minori Tizietto e Tizietta a favore della signora TIZIA; 5) Spese e compensi del presente giudizio rifusi. Per il Pubblico Ministero: come da visto del 28 aprile 2014. RAGIONI DELLA DECISIONE 2

Quanto alla domanda formulata in via principale dalla ricorrente TIZIA, volta ad ottenere lo scioglimento (in tali termini dovendosi, infatti, correggere la richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili, non vertendosi pacificamente in ipotesi di nozze celebrate secondo il rito concordatario) del matrimonio dalla stessa contratto con il resistente SEMPRONIO, deve il Collegio richiamare la propria ordinanza di data 12 maggio 2015. Ed, invero, a mente dell art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 (c.d. Roma III), Regolamento che ha di fatto provocato la disapplicazione della legge n. 218/1995 (oramai superata dalla corrispondente disposizione contenuta nell art. 10 del Regolamento stesso), ove, come pacificamente è avvenuto nel caso di specie, i coniugi non abbiano designato «di comune accordo» la legge applicabile come previsto dall art. 5 del medesimo Regolamento, «il divorzio e la separazione personale sono disciplinati», per quanto qui di interesse e secondo una serie di criteri di collegamento ordinati in scala gerarchica con il sistema a cascata, «dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l autorità giurisdizionale». Se ne ricava, dunque che, in entrambi i casi sopra ricordati, alle odierne parti è applicabile non già, come ritenuto dalla ricorrente, la legge macedone (la quale, a differenza della legislazione italiana, consente, al concorrere di determinate circostanze, il divorzio immediato), bensì quella dello Stato italiano, quale luogo nel quale dal fascicolo processuale emerge che i coniugi - o, quanto meno, la medesima ricorrente - risiedevano stabilmente al momento in cui è stata introdotta la presente domanda giudiziale. 3

È, peraltro, noto che la legge italiana non consente la pronuncia diretta di divorzio, così come chiede in principalità TIZIA. Deve, peraltro, il Collegio prender atto che all udienza del 19 giugno 2015 la stessa TIZIA ha, altresì, articolato, sia pure in via di mero subordine, domanda di separazione. Tale ultima domanda appare, invece, fondata e meritevole di accoglimento, essendo l intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale ampiamente attestata dalla narrativa degli atti depositati nell interesse della ricorrente e dall atteggiamento di totale disinteresse che il marito ha mantenuto, per tutta la durata del processo, per le sorti del matrimonio. Va, quindi, rimesso alla parte ricorrente di provvedere alle comunicazione di rito, non constando che le nozze di che trattasi siano mai state trascritte in Italia. Con riguardo alle restanti questioni oggetto di domanda, che coinvolgono tutte l interesse morale e materiale dei figli gemelli della coppia Tizietto e Tizietta (nati dall unione de qua il omissis), dalla condivisibile analisi del Consultorio incaricato appare evidente che, allo stato, la sola TIZIA rappresenta figura stabile, affidabile e costante nella cura dei figlioli, non offrendo il padre, da tempo resosi irreperibile, alcun serio, anche solo minimale, contributo nella conveniente gestione dei minori. Ne deriva l affido esclusivo di questi ultimi alla madre, con ampi poteri decisionali in autonomia, prevedendosi, comunque, un diritto di visite paterno, come in dispositivo, coerente all interesse superiore della prole ed alla necessità di monitorare e sostenere il rapporto figli/padre. Alla luce delle allegazioni della ricorrente appare, poi, individuabile in capo a SEMPRONIO una significativa capacità di produrre reddito, se diligente, mettendo a frutto le esperienze e competenze di cui è munito (avendo egli in passato avviato un attività imprenditoriale di pittura edile). Sarà, quindi, posto a 4

suo carico un assegno di contributo nel mantenimento, ordinario e straordinario, della prole - ritenuto equo e proporzionale alle risorse dei genitori, pur considerando gli ulteriori criteri ex art. 155 c.c. - pari ad 700,00 mensili omnicomprensivi (in ragione, dunque, di 350,00 a figliolo). Nulla sulle spese di lite, attesa la sostanziale assenza di opposizione alle domande da parte del marito. P.Q.M. Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così provvede: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi TIZIA, nata a (omissis) (Repubblica di Macedonia) il (omissis), e SEMPRONIO, nato a (omissis) (Repubblica di Macedonia) il (omissis), dando atto che gli stessi contrassero matrimonio a (omissis) (Repubblica di Macedonia) il (omissis) e che tale atto non risulta trascritto in Italia; 2) affida i figli minori Tizietto e Tizietta, in modo esclusivo, alla madre, la quale avrà piena autonomia nella gestione della quotidianità e nella adozione degli indirizzi terapeutici e scolastici della prole, nonché in tema di espatrio e di fissazione della residenza, nell interesse dei minori; il padre potrà frequentare i figli solo con modalità protette presso i locali del Consultorio Familiare di (omissis) un pomeriggio alla settimana ed alla presenza di un educatore, con tempi e modalità rimesse alla concertazione Consultorio/genitori; 3) pone a carico del padre l obbligo di contribuire al mantenimento, ordinario e straordinario, dei figli, versando alla madre, in forma tracciabile ed entro il giorno 20 di ogni mese, l importo di 700,00 omnicomprensivi (in ragione di 350,00 a figlio), importo annualmente rivalutabile secondo le variazioni, se in aumento, degli indici ISTAT; 4) nulla sulle spese di lite. Così deciso in Pordenone, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2015. 5

Il Presidente Dr. Gaetano Appierto Il Giudice estensore Dr.ssa Maria Paola Costa 6