Il conto giudiziale. Elementi di sintesi per il Piano di formazione USMAF 2012



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Il conto giudiziale Elementi di sintesi per il Piano di formazione USMAF 2012

Il principio della rendicontazione contabile - Nella storia, chi amministra denaro pubblico è soggetto a rendicontare. I richiami dell attualità

Iconografia

e e motti «JE VEUX QUE PAR UNE SURVEILLANCE ACTIVE, L INFIDÉLITÉ SOIT RÉPRIMR PRIMÉE E ET L EMPLOI LÉGAL L DE FONDS PUBLICS GARANTIS»

Le fonti Dalla legge Cavour piemontese n. 1483 del 1853 alle leggi De Stefani (il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, la cosiddetta legge di contabilità,, e il regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) L articolo 74 della LCS e gli articoli 178, 610/629 del RCS

L articolazione del principio (1) Gli obblighi dell agente sono dipendenti dalla intensità del rapporto con i beni dell amministrazione: - se ne dispone l impiego, l è tenuto alla rendicontazione amministrativa; - se ne ha il maneggio,, cioè la materiale disponibilità, è tenuto alla rendicontazione giudiziale

L articolazione del principio (2) Scopo del rendiconto amministrativo è dimostrare le operazioni compiute per l esercizio del controllo Scopo del conto giudiziale è accertare giudiziariamente la rispondenza del maneggio del denaro alle scritture e la corrispondenza a queste ultime dei carichi e dei discarichi

Tipologie dei rendiconti degli agenti della riscossione dei funzionari delegati delle tesorerie dei consegnatari di materiali

In particolare: il rendiconto dei funzionari delegati Si tratta di rendiconti amministrativi di funzionari che effettuano pagamenti o emettendo ordinativi di Tesoreria e prelevando somme mediante buoni a loro favore. SONO SOGGETTI A CONTROLLO

In particolare: il conto amministrativo dei consegnatari di beni e materiali Evidenziano la situazione di contabilità del materiale di cui rispondono, secondo quantità,, destinazione, classificazioni inventariali, con notazione a a debito degli oggetti introdotti e a a credito di quelli estratti, con le relative variazioni e trasformazioni

I conti giudiziali L articolo 178 del RCS definisce gli agenti contabili Le categorie: - della riscossione - tesorieri e pagatori - consegnatari Gli agenti contabili di fatto

Natura Si tratta del documento contabile che l agente, con riferimento al periodo nel quale ha esercitata la funzione, sottopone alla Corte dei conti direttamente o tramite la propria Amministrazione instaurando così il giudizio

L omissione Nelle ipotesi di mancata resa l Amministrazione provvede alla compilazione d ufficio, d invitando il contabile alla sottoscrizione I conti possono essere rettificati (mediante deconti) ) per accertate deficienze da parte del contabile, ovvero integrati mediante conti complementari,, compilati dallo stesso contabile o dall Amministrazione

Il contenuto (in generale) Il conto giudiziale deve comprendere: carico scarico resti da esigere introito esito rimanenza

In particolare: il conto del consegnatario di materie Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, emanato con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254

L articolo 32, comma secondo RCS Non devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri o altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell ufficio cui il consegnatario è addetto

I chiarimenti della dottrina - 1 Nel concetto di "materie" per le quali scatta l'obbligo di resa del conto giudiziale tutti i beni e i valori in ogni modo inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili); sono espressamente esclusi solo i beni immobili e quelli considerati immobili agli effetti inventariali (musei, pinacoteche, ecc).i soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale sono quelli più precisamente indicati nell'art.624 del r.d. n.827 del 1924, e cioè i contabili, i consegnatari, i magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna, non per solo debito di vigilanza, materie, libri, bollettari o altre cose di pertinenza pubblica. Tale espressione è resa ancora più ampia dall'art.74 del r.d. n.2440 del 1923, che prevede la sottoposizione all'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di tutti coloro che hanno debiti di materie. Sono esclusi dall'obbligo di rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna beni mobili d ufficio per solo debito di vigilanza o presso la quale si trovino stampe, registri o altri oggetti dei quali debba farsi uso per ufficio (art.32 del r.d. n.827 del 1924). L'obbligo di rendere il conto giudiziale riguarda quindi: i beni di consumo, le attrezzature e gli arredi esistenti nei magazzini non ancora dati in uso e quelli in ogni modo rimasti in carico al consegnatario, i crediti, le partecipazioni, le azioni societarie, i libri, il materiale vario, bollettari o altre cose di proprietà pubblica

I chiarimenti della dottrina - 2 La rappresentatività del conto del consegnatario prende perciò le mosse dallo stato dell inventario; indica per ogni bene, o categorie di beni, la quantità ed il valore all inizio dell anno; aggiunge il carico dei beni nuovi iscritti nell anno nell inventario; sottrae i beni già dati in uso ai vari uffici con regolare annotazione sugli inventari e, quelli distrutti o dichiarati fuori uso per differenza, indica i beni (quantità e valore) acquistati e non ancora assegnati agli uffici per l uso. In tal modo, con il conto del consegnatario, si evidenziano le giacenze di magazzino, inventariate, ma non ancora assegnate agli uffici per l uso ed in quanto tali rimaste sul suo carico di consegnatario

Il contenuto del conto Riepilogando Il conto del consegnatario di materiale conterrà: - il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell esercizio esercizio o della gestione - gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell esercizio esercizio o della gestione - il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o comunque estinte - le materie e gli oggetti rimasti esistenti al termine dell esercizio esercizio o della gestione