Il/la sottoscritto/a residente in. della Ditta quale TITOLARE. in seguito denominato CEDENTE



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www.house4all.it Via C. Ferrari, 2 20841 Carate B.za Tel. 0362.1482371 info@house4all.it Il/la sottoscritto/a residente in alla via n. nato/a a il cod fisc in qualità di della Ditta quale TITOLARE EFFETTIVO dell attività denominata in seguito denominato CEDENTE conferisce incarico di AFFITTO D AZIENDA con carattere di esclusività all Agenzia HOUSE4ALL con sede in Carate Brianza (MB) Via C. Ferrari 2, tramite l Agente GIORGIO GELOSA n. iscr. Ruolo 14606 partita iva 08873520962 Iscrizione al Registro delle Imprese n. 189502, in seguito denominato AGENTE IMMOBILIARE al fine di reperire un AFFITTUARIO per l attività commerciale di seguito descritta: 1) DESCRIZIONE Attività di esercitata in COSì MEGLIO DESCRITTTA. ANNO DI COSTRUZIONE DELLO STABILE : IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL IMMOBILE:FG PART SUB STATO DI CONSERVAZIONE DELL IMMOBILE ED ADEGUAMENTI DELLE CERTIFICAZIONI IMPIANTI ALLE NORME DI LEGGE:

AUTORIZZAZIONI: autorizzazione Ufficio Urbanismo nr. per somministrazione di alimenti e bevande nonché di autorizzazione Asl nr. rilasciata da che si allegano in copia sotto la lettera A). Certificato energetico immobile (ALTRE ED EVENTUALI) 2) Beni e contratti compresi nel ramo di azienda affittata a) Tutti i beni strumentali esistenti nei locali, e più precisamente quelli elencati in apposito inventario allegato al presente incarico sotto la lettera B). b) L avviamento. c) La disponibilità dell immobile. d) Sono escluse le eventuali merci e scorte di magazzino relative all attività che verrà ceduta. e) La società affittuaria subentrerà nei contratti stipulati dalla società cedente per l esercizio del ramo di azienda affittata relativi alle utenze del telefono e per il rifornimento della energia elettrica, acqua e metano oltre che tassa dei rifiuti. 3) Debiti e crediti - Dall affitto del ramo di azienda resteranno esclusi i crediti e i debiti relativi alla gestione antecedente la data del contratto d affitto, ancorché risultanti dai libri contabili obbligatori, che restano rispettivamente a favore e carico della cedente. All atto della riconsegna dell azienda alla scadenza o comunque cessazione del contratto di affitto, i crediti e i debiti relativi alla gestione dell Azienda per rapporti sorti durante la vigenza del suddetto contratto e fino alla riconsegna dell azienda, anche se maturino e/o scadano successivamente ed ancorché risultanti dai libri contabili obbligatori, resteranno rispettivamente a favore e carico della società affittuaria. 4) Rapporti di lavoro - La Società cedente non sarà titolare dei rapporti di lavoro subordinato per essere, quelli intercorsi sin d ora, risolti prima della consegna dell Azienda. L'affittuaria si obbligherà e garantirà che eventuali rapporti di lavoro dipendente e/o di prestazione d opera a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'azienda saranno risolti alla cessazione del contratto di affitto di azienda con assunzione a suo esclusivo carico di ogni onere e spesa, anche contributiva maturati all atto della risoluzione e, comunque, alla riconsegna dell azienda e/o del TFR (nella quota da determinarsi con riferimento alle annualità e, comunque, al periodo di espletamento del lavoro nel quale la Affittuaria avrà avuto la disponibilità della Azienda) e si obbligherà a manlevare e, comunque, tenere indenne la Società cedente da qualsiasi azione, diritto, pretesa, onere e spesa, ivi comprese le spese legali, comunque derivanti o dipendenti dalle

rivendicazioni che, a qualunque titolo, potessero essere azionate da parte di tali addetti, anche successivamente alla risoluzione del presente rapporto. 5) CANONE DI AFFITTO E ASSICURAZIONI Il canone annuo di affitto richiesto è di (euro ) da far pervenire come segue: Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del CONTRATTO DI AFFITTO, la società affittuaria stipulerà le seguenti polizze fideiussorie: - polizza assicurativa a favore della società affittante a titolo di cauzione per l importo di,00 ( /00) che sarà attiva sino all avvenuta riconsegna dell azienda e che garantirà che l azienda sia stata restituita nelle medesime condizioni nelle quali essa è consegnata, salvo il normale deperimento d uso; - polizza fideiussoria assicurativa per l importo di euro,00 ( /00) a garanzia del puntuale e totale adempimento di tutti e ciascuno degli obblighi dalla stessa assunti con il contratto di affitto soprattutto inerenti il pagamento canoni, rilasciata da Primaria Compagnia di gradimento della società affittante, a prima richiesta e senza eccezioni alcune, con scadenza annuale rinnovabile; - polizza assicurativa per responsabilità civile e polizza contro il furto e l incendio per il complesso di beni immobili, mobili ed attrezzature in affitto per un importo complessivo di euro,00 con indicazione quale beneficiaria la Concedente per,00 per mobili ed attrezzature in affitto e per Euro per l immobile. I premi di assicurazione dovranno essere pagati dalla Società affittuaria per tutta la durata del rapporto di affitto di azienda ponendo a disposizione copia delle Polizze e delle quietanze, dopo ciascuna scadenza di pagamento, nel termine massimo di gg. 3 (tre) dalla predetta data. La mancata stipula della Polizze e/o il ritardo o mancato pagamento alle singole scadenze e/o la mancata messa a disposizione della predetta documentazione costituirà grave inadempimento. 6) PROPOSTA DI AFFITTO L agente immobiliare è autorizzato a far sottoscrivere agli aspiranti AFFITTUARI una proposta di affitto ed a ricevere e trattenere gli eventuali titoli di credito ad essa allegati quale deposito fiduciario e intestati al CEDENTE, al quale dovranno essere consegnati a titolo di caparra confirmatoria dopo che l aspirante affittuario avrà avuto conoscenza dell accettazione del cedente, ovvero dovranno essere restituiti agli aspiranti affittuari in caso di mancata accettazione. 7)DURATA DELL INCARICO - L incarico decorre da oggi e scadrà il. 8) ESCLUSIVITA - Questo incarico viene concesso in esclusiva. 9) COMPENSO DELL AGENZIA - Nel caso in cui l Agenzia procuri una proposta corrispondente alle condizioni di cui al punto 2, oppure non corrispondente, ma che il locatore riterrà di accettare ugualmente, il locatore stesso si obbliga a corrispondere una somma pari al 10% del canone annuo

del contratto di affitto oltre IVA di legge a titolo di provvigione per l attività svolta. Detta somma dovrà essere corrisposta contestualmente al contratto di affitto d azienda. Detta somma sarà dovuta anche nei seguenti casi : se la conclusione dell affare dovesse avvenire entro 12 mesi dalla scadenza dell incarico con qualunque soggetto, persona fisica, giuridica, Ente o Società già contattati o segnalati dall Agenzia durante il periodo di validità dell incarico stesso. Il tutto ai sensi dell Art. 1755 C.C.. L Agenzia invierà al termine dell incarico un elenco di tali soggetti; nel caso in cui l affitto dell attività venisse effettuata da soggetti diversi dall Agente durante il periodo di validità del presente incarico, tranne che siano collaboratori dalla stessa agenzia incaricati. per rinuncia ad affittare alle condizioni stabilite. 10) OBBLIGHI DELL AGENZIA - L Agenzia, in relazione all incarico, s impegna a propria cura e spese a promuovere con efficacia e professionalità la locazione dell immobile ed a reperire probabili affittuari utilizzando al meglio le proprie risorse e pubblicizzando l attività attraverso riviste e/o quotidiani del settore, servendosi di altri mezzi idonei e quant altro riterrà più opportuno. L agenzia s impegna inoltre a fornire tutta la sua assistenza, consulenza e supporto professionale al cedente. L agente assume il carico di tutte le spese relative alle attività menzionate. 11) DOCUMENTAZIONE - Il cedente si obbliga a fornire all Agente tutta la documentazione necessaria per operare (planimetrie, certificazioni, licenze, ecc.). Il cedente si impegna a comunicare tempestivamente all Agente ogni eventuale variazione dello stato di fatto e di diritto dell immobile e dell attività, così come ogni altra variazione di qualunque genere avvenuta che comporti variazioni nella procedura di affitto stabilita. 12) VISITE - Il Cedente si impegna a rendere possibile le visite all immobile da parte dell Agente immobiliare o suoi collaboratori incaricati previo preavviso telefonico. 13) TUTELA DELLA BUONA FEDE - A maggior tutela della reciproca buona fede, l Agenzia stessa provvederà a fornire, a semplice richiesta del cedente, un dettagliato elenco delle persone accompagnate a visitare l immobile. Ciò allo scopo di mostrare il lavoro svolto e la provenienza dei clienti. Luogo e data Firma del Cedente dell Agente Firma In conformità a quanto disposto agli art. 1341-1342 del C.C. approvo specificatamente le clausole di esclusività, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003

Firma del cedente