LA MANUTENZIONE su impianti termici



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LA MANUTENZIONE su impianti termici La manutenzione agli impianti termici può essere effettuata da tutte quelle imprese iscritte alla Camera di Commercio o all'albo Provinciale delle Imprese Artigiane e comunque in possesso dei requisiti per la manutenzione previsti dalla Legge e cioè per svolgere le attività di installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti termici, quando l'impianto è alimentato a gas, anche per l'installazione la trasformazione e la manutenzione di impianti gas. Le operazioni di manutenzione devono essere richieste dai titolari degli impianti di riscaldamento rivestiti nella figura di: Proprietari dell'unità immobiliare; Occupanti, a qualsiasi titolo, di unità immobiliari dotate di impianto termico individuale; Amministratori di edifici serviti da impianto centralizzato; Terzi Responsabili delegati all'esercizio e alla manutenzione. La manutenzione agli impianti termici consiste nelle operazioni di controllo puntualmente indicate nel libretto di impianto o di centrale e precisamente: Valutazione dello stato delle coibentazioni del sistema di distribuzione; Valutazione dello stato della canna fumaria (intesa come sistema di evacuazione dei prodotti della combustione); Verifica dei dispositivi di regolazione e controllo (cioè dei termostati, cronotermostati, centraline climatiche, ecc. Per potenze superiori a 35 kw anche verifica della taratura delle centraline climatiche; Verifica dei sistemi di ventilazione del locale di installazione del generatore di calore (caldaia); Controllo di combustione (comunemente detto "prova dei fumi"), con rilievo dei parametri di funzionamento dell'impianto e confronto con i limiti di legge. Fasi della manutenzione di un impianto termico inferiore a 35 kw, alimentato a metano 1. Manutenzione a norma di legge (DPR 412/93-551/99, D.Lgs. 192/05-311/06): a) smontaggio mantellatura; b) smontaggio, pulizia e rimontaggio bruciatore; c) pulizia delle scambiatore principale; d) scarico acqua della caldaia o impianto (se necessario); e) verifica di efficienza del vaso di espansione; t) pulizia delle varie parti con agente sgrassante; g) aspirazione dei residui di combustione dalla camera di combustione e smalti mento secondo le norme ambientai i vigenti; h) ricarica caldaia e/o impianto con sfiato dell'aria e verifica di eventuali perdite (se necessario ); i) analisi fumi di combustione elettronica secondo la norma UNI 10389 con strumentazione adeguata, tarata periodicamente e certificata (tre prove distinte); j) taratura della caldaia al fine di massimizzazione dei rendimenti e minimizzazione delle emissioni inquinanti (riduzione C02) con verifica dei rendimenti minimi previsti dal vigente D.Lgs. 192/05-311/06; k) verifica generale di funzionamento della caldaia (acqua calda sanitaria e riscaldamento dove è necessario); l) eventuali riparazioni o sostituzione di materiali ad usura periodica e gestione di approvvigionamento ricambi non disponibili. 1

2. Verifica di idoneità degli apparecchi, dell' impianto e dei locali di installazione secondo le normative UNI 7129, UNI 7131, UNI 10845 ai fini della compilazione dell'allegato G: a) verifica di tenuta dell'impianto del gas secondo UNI 11137 (se necessario su richiesta del cliente o secondo disposizioni locali); b) verifica di conformità della canna fumaria o canali da fumo; c) verifica di adeguatezza delle aperture di ventilazione o aerazione; d) verifica di presenza di altri apparecchi o dispositivi nel locale di installazione; e) informazioni al cliente sugli adempimenti obbligatori; f) Compilazione e rilascio della documentazione obbligatoria (allegato G del D.Lgs. 192/05-311/06); g) Al termine delle operazioni di manutenzione l'operatore incaricato del controllo e della manutenzione deve riportare le eventuali anomalie rilevate nonché i provvedimenti atti ad eliminarle; h) Il documento deve essere sottoscritto dal manutentore abilitato e dal responsabile dell' impianto. REGOLAMENTO COMUNANALE RELATIVO al SERVIZIO CENSIMENTO e CATASTO DELLE SORGENTI di EMISSIONE di ENERGIA TERMICA RIGUARDO agli IMPIANTI TERMICI; PROGRAMMAZIONE ed ESECUZIONE delle ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, di VERIFICA e di CONTROLLO ai sensi dell'art. 31, comma 3 Legge n. 10/91. omissis Art. 8 - Esercizio e Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici a cura del responsabile dell'esercizio e manutenzione - "Dichiarazione di avvenuta manutenzione". 1. Per Esercizio manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono le operazioni di cui ai punti lo, 20 e 21 dell'allegato "A" del D.Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06 (art. 12 allegato "L" punti riferiti non compresi dal presente Regolamento) 2. La regolazione, l'uso e la manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dall'impresa installatrice o comunque dalla casa costru,ttrice. 3. La manutenzione dell'impianto termico va effettuata con le cadenze previste dalla tabella A del presente Regolamento. 4. I controlli di cui agli allegati "G" ed "F" - D.M. 17 marzo 2003, comprensivi delle analisi di combustione e ove richiesto la misurazione del tiraggio devono essere eseguiti contemporaneamente alle operazioni di controllo e manutenzione. Tabella - A - riepilogativa dell'attività di manutenzione e rendimento degli impianti termici: Impianti Termici: Combustibile Liquido o Solido Combustibile Gassoso Superiori a kw 350 Ogni anno (inizio periodo di Ogni anno (inizio periodo di esercizio) esercizio) + una a metà periodo di + una a metà periodo di esercizio esercizio da kw 35 a kw 349 Ogni anno Ogni anno inferiori a kw 35 Ogni anno Ogni 2 anni 2

5. AI termine delle operazioni di manutenzione l'operatore incaricato del controllo e della manutenzione deve redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico (R.C.T. - allegati F/G - D.M. 17 marzo 2003), conformemente ai modelli previsti dal D.Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06 in cui sono riportate le operazioni effettuate, le eventuali anomalie rilevate nonché i provvedimenti atti ad eliminarle. 6. La misurazione del rendimento di combustione (controllo di combustione) va effettuata In conformità alla norma UNI 10389. 7. I Rapporti di Controllo Tecnico devono essrere redatti in triplice copia, controfirmati dal proprietario, conduttore, amministratore condominiale per ricevuta e presa visione (come definiti dall'art. 7 comma l D.Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06). 8. Una copia del R.C.T. è conservata dal Responsabile dell'impianto termico sia esso il proprietario, conduttore/terzo Responsabile, amministratore condominiale ed è parte integrante del libretto centrale/impianto. 9. Una copia del R.C.T. è conservata dall'operatore incaricato del controllo e della manutenzione. lo. Una copia del R.C.T. costituisce la "Dichiarazione di avvenuta manutenzione" da inviare al Comune di Firenze a cura del manutentore o altri soggetti ritenuti pertinenti ai sensi del punto 14 dell' Allegato "L" del Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06 nei termini e modalità sotto specificate unitamente al versamento relativo agli oneri. Il. Gli impianti termici difformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, di risparmio energetico e di tutela ambientai e o a qualsiasi altra prescrizione di legge, non possono essere eserciti. 12. Durante l'esercizio non devono essere alterate le condizioni di sicurezza possedute dall'impianto all' atto della sua installazione. 13. L'esercizio degli impianti termici deve essere conforme alle norme vigenti, in particolare: a. devono essere rispettati i valori massimi di temperatura negli ambienti riscaldati; b. devono essere rispettati i periodi di accensione annuale; c. devono essere rispettati i periodi di accensione giornaliera; d. devono essere rispettate le periodicità di manutenzione ordinaria e verifiche periodiche. 3

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005. n.192 Attuazione della direttiva 2002/911CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (Coordinato con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ALLEGATO L. - (Articolo 12) omissis REGIME TRANSITORIO per l'esercizio e la MANUTENZIONE degli IMPIANTI TERMICI 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. 2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. 5. I controlli di efficienza energetica, di cui all' allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kw e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali: a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kw; b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni; c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw. 4

6. In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici previsti al comma precedente ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell' arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze. 7. Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kw, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale. 8. Al termine delle operazioni di controllo di cui ai commi 5, 6 e 7 ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto, conformemente all'art. 7, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kw, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato F al presente decreto. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato G al presente decreto. 9. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'allegato H al presente decreto. lo. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all' allegato H al presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore verifica da parte dell'autorità competente di cui al successivo comma 14, tale scadenza viene sospesa fino all' ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da parte dell' autorità medesima. 11. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati all'allegato H al presente decreto, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h), dell'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. 12. Ai sensi dell'art. 9, commi 1,2,3 e 4 del decreto 19 agosto 2005, n. 192, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell' ambito delle proprie competenze territoriali, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell' esercizio e manutenzione degli impianti termici. I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici sono allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui all'art. Il, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. 5

13. In caso di affidamento ad organismi esterni delle attività di cui al comma 12, le amministrazioni pubbliche affidanti stipulano con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini. 14. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli enti e gli organismi da esse delegati, provvedono ai compiti di cui al precedente comma 12, accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti. A tal proposito è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti termici o di altri soggetti ritenuti pertinenti, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal predetto provvedimento, del più recente rapporto di controllo e manutenzione di cui al comma 8. 15. La trasmissione di detto rapporto di controllo tecnico deve pervenire all'amministrazione competente, o all'organismo incaricato, con timbro e firma dell' operatore e con connessa assunzione di responsabilità, almeno con le seguenti scadenze temporali: a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35kW; b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kw. 16. L'amministrazione competente o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge. e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali pervenuta alcun rapporto di controllo tecnico. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione competente o l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. 17. N ell' ambito della fase ispettiva di cui al precedente comma 12, nel caso di impianti termici dotati di generatore di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso, conformemente al comma 4, articolo 9, decreto 19 agosto 2005, n. 192. In aggiunta a quanto già previsto ai commi 12, 13, 14, 15 e 16, l'azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica: a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kw, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore; b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kw, con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una 6

relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia; c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette. 18. La consegna della documentazione di diagnosi di cui alla lettera c) del comma precedente costituisce titolo abilitativo per la realizzazione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e salvo eventuali diverse indicazioni contenute nella documentazione medesima. 19. Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazioni competenti o gli organismi incaricati di cui sopra, inviano alla regione o provincia autonoma di appartenenza, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuati nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. 20. Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti locali ai sensi dell' art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.10, prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore. Nell'ambito dell'accertamento si comprende l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici presenti sul territorio e la dichiarazione di avvenuto controllo e manutenzione degli stessi. Quest'ultima deve essere redatta nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 14 e 15. 7

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08-10-2007 (punto N. 9) Delibera N.697 del 08-10-2007 Proponente ANNA RlT A BRAMERINI DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI Pubblicita '/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale Dirigente Responsabile:Edo Bemini Estensore: Riccardo Guardi Oggetto: Circolare sulla applicazione del D.Lgs. 192/2005 in merito alla attività di manutenzione impianti termici civili. e controllo degli Presenti: CLAUDIO MARTINI RICCARDO CONTI ENRICO ROSSI MASSIMO TOSCHI PAOLO COCCHI ANNA RITA BRAMERINI AGOSTINO FRA GAI GIANNI SAL VADORI GIUSEPPE BERTOLUCCI SUSANNA CENNI FEDERICO GELLI GIANFRANCO SIMONCINI MARCOBETTI Assenti: AMBROGIO BRENNA EUGENIO BARONTI ALLEGATI N ' l ALLEGATI: Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione A Si Cartaceo+Di itale Note: Riferimento circolare im ianti termici

LA GIUNTA REGIONALE Visto l'art.3, comma 2, lett.a) della L.R. 26/2000 che riserva agli organi di direzione politica l'emanazione di atti di indirizzo interpretativo applicativo di normative; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/911CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", come modificato dal D.Lgs. 311/2006, che recepisce a livello nazionale la direttiva succitata dettando, in particolare all'allegato L, disposizioni sull'esercizio e manutenzione degli impianti termici, nonché sui relativi controlli; Premesso che: fino all'approvazione di una specifica normativa regionale il controllo e la manutenzione degli impianti termici è direttamente disciplinato dal D.Lgs. 192/2005; non oltre il 7 ottobre 2007, in applicazione del comma 20 del succitato allegato L, le attività di accertamento ed ispezione degli enti locali competenti, ovvero comuni con più di quarantamila abitanti e province per la restante parte del territorio, dovranno adeguarsi al dettato del\' allegato L; sono pervenute all' amministrazione regionale, da parte di associazioni di consumatori, amministrazioni interessate, organizzazioni di manutentori, richieste sia di chiarimenti sulla normativa vigente sia di alcuni indirizzi a livello regionale; Valutato che, in considerazione delle richieste rappresentate alla Regione e della prossima succitata data per l'adeguamento delle attività di controllo degli enti locali, risulta opportuno, nelle more di un articolato intervento normativo, fornire indicazioni, di ausilio all'azione degli enti locali interessati, per un efficace applicazione delle disposizioni del decreto legislativo inerenti il controllo sugli impianti termici; Visto lo schema di circolare sulla applicazione del D.Lgs. 192/2005 in merito alla attività di manutenzione e controllo degli impianti termici civili; Visto il parere favorevole del C.T.P. espresso nella seduta del 28 settembre 2007; Preso atto che nel corso della seduta del Tavolo di concertazione istituzionale del 4 ottobre 2007 è stata data comunicazione agli Enti Locali dei contenuti del provvedimento; A VOTI UNANIMI DELIBERA di approvare la circolare sulla applicazione del D.Lgs. 192/2005 in merito alla attività di manutenzione e controllo degli impianti termici civili, allegata al presente atto;

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 41, comma 1, letto b ) della L.R.9/95 è pubblicato per intero, compreso l'allegato, sul BURT, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 18/96 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Dirigente Responsabile EDOBERNINI SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE VALERIO PELINI Il Direttore Generale MAURO GRASSI

Circolare sulla applicazione del D.Lgs. 192/2005 in merito alla attività di manutenzione e controllo degli impianti termici civili La situazione odierna Il decreto lellislativo 19 agosto 2005,n. 192 U Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia come modificato dal successivo decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, ha introdotto alcuni cambiamenti nella disciplina inerente gli impianti termici, che aveva già come fonti primarie la legge 10/91 e i OPR 412/1993 e 551/1999. In particolare gli articoli 7 e 9 e l'apposito Allegato L del D.Lgs. 192/2005, disciplinano l'attività di manutenzione e quella di controllo delle caldaie come segue: - distinzione, in modo più marcato rispetto alla previgente disciplina, fra periodicità delle manutenzione e periodicità dei controlli di efficienza energetica; una periodicità per tali controlli non più annuale ma più diluita nel tempo; estensione del regime dell'autocertificazione periodica a tutte le caldaie. Schematizzando l'allegato L dispone: Controlli di sicurezza Controlli di efficienza energetica da parte dei Funzione pubblica di controllo dei tecnici privati e manutentori manutenzioni a) Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico sono eseguite secondo le istruzioni tecniche dell'impresa installatrice dell'impianto; b) se queste non sono disponibili secondo le istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante; c) per le restanti parti per i quali non siano disponibili neanche queste, secondo le modalità e tempi previste dalle normative UNI e CE! per lo specifico elemento. d) Nel caso in cui il responsabile di impianto non abbia tali istruzioni deve farsi parte attiva per reperirle. I controlli di efficienza energetica, di cui agli allegati F e G sono effettuati almeno con le seguenti scadenze: a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, ovvero alimentati a gas di potenza maggiore o uguale a 35 kw; b) ogni due anni per gli impianti a gas di potenza inferiore a 35 kw dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati; c) ogni quattro anni per gli impianti a gas di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw di età inferiore a 8 anni, escluso quelli a focolare aperto installati in locali abitati; d) in occasione di interventi tali da modificare le modalità di combustione. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze. f) Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kw, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi a metà del periodo di riscaldamento annuale. AI termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un "rapporto di controllo". Le Regioni e le autorità competenti (secondo la L. 10/91 i Comuni oltre 40mila ab. e le Province) accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici. Gli enti locali competenti effettuano accertamenti sui rapporti di controllo ed ispezioni in situ a campione. Con "provvedimento reso noto alle popolazioni interessate", stabiliscono le modalità di acquisizione dei dati necessari ai propri compiti, stabiliscono le modalità e i termini per la trasmissione obbligatoria, da parte dei manutentori o di altri soggetti, del più recente rapporto di controllo. La trasmissione del rapporto di controllo deve pervenire all'amministrazione competente, almeno con le seguenti scadenze temporali: a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kw; b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kw. Le attività di accertamento e ispezione già avviate dagli enti locali ai sensi della L. 10/91, possono essere portate a compimento secondo tale normativa fino al 7 ottobre 2007.

A supporto delle attività di controllo la Regione ha già a suo tempo individuato, con delibera n. 787 del 13/07/1999, l'arpat come "l'organismo accreditato dalla Regione, per la comprovata esperienza tecnica, ad esercitare le funzioni di formazione ed informazioni, di guida ed indirizzo, per gli adempimenti disciplinati dal DPR 412/1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché per il rilascio di attestati professionali di idoneità tecnica". In base alla delibera del 1999 "gli Enti Locali possono avvalersi di ARPA T sia nelle fasi di formazione ed informazioni, sia per la pianificazione dei controlli e delle verifiche degli impianti termici". A seguito di tale delibera Arpat svolge attività di formazione dei "verificatori" ex DPR 412/1993, ora rinominati, in applicazione del D.Lgs. 192/2005, "ispettori". Anche la Regione Toscana aveva previsto, prima dell'uscita del decreto legislativo 192/2005, all'art. 23 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia", l'emanazione tramite un regolamento di norme di recepimento della direttiva 2002/91/CE. Negli ultimi mesi, la Regione sta contribuendo alla predisposizione degli atti statali di completamento della normativa sull' efficienza energetica in edilizia. Nel contempo, presso i competenti uffici regionali si sta lavorando alla stesura della bozza del regolamento previsto dalla LR 39/2005, che conterrà disposizioni inerenti tre tematiche individuate dalla direttiva europea: requisiti obbligatori per il rendimento energetico degli edifici, modalità applicative nell'ambito regionale della certificazione energetica, Ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva. In merito alla predisposizione di una normativa regionale sull'oggetto sono pervenute più istanze, da associazioni di cittadini come associazioni di manutentori, come enti locali, merenti chiarezza e semplicità degli adempimenti, contenimento delle tariffe, uniformità di comportamento delle amministrazioni. Sono stati anche, d'altra parte, paventati una rarefazione dei controlli e delle manutenzioni delle caldaie. Indirizzi per l'applicazione sul territorio regionale delle norme nazionali relative alla manutenzione, al controllo e ispezione degli impianti termici Fino all'approvazione di una specifica normativa regionale, il controllo e la manutenzione degli impianti termici sono direttamente disciplinati dal D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.Lgs. 311/2006, nonché dal DPR 412/1993 per le parti non abrogate dal decreto legislativo. Le autorità competenti ai controlli sono individuate dalla legge 9 gennaio 1991 n. ]0, Titolo II ''Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici" la quale, all'art. 31 comma 3, dispone che i Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano, con cadenza almeno biennale, l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche tramite organismi esterni e con onere a carico degli utenti. In applicazione del comma 20 dell'allegato L del succitato decreto legislativo, le attività di accertamento ed ispezione degli enti locali competenti, ovvero Comuni con più di quarantamila abitanti e Province per la restante parte del territorio, devono adeguarsi al dettato dello stesso allegato non oltre il 7 ottobre 2007. Le amministrazioni competenti stanno predisponendo l'attività ispettiva per il prossimo biennio 2007/2008 in considerazione quindi anche della necessità di adeguare la propria azione alle novità contenute nel modificato quadro normativo statale. Oltre al già manifestato interesse, da parte di associazioni di consumatori, amministrazioni interessate, organizzazioni di manutentori, di una disciplina regionale sul tema in oggetto, sono pervenute all'amministrazione regionale sollecitazioni sia di chiarimenti sulla normativa vigente sia di alcuni indirizzi e valutazioni a livello regionale che possano costituire un riferimento nella fase in corso che ha, come detto sopra, delle scadenze assai ravvicinate.

Con il succitato regolamento previsto dall'art. 23 della I.r. 39/2005 si potrà procedere alla ridefinizione, tramite disposizioni specifiche, di un quadro generale in Toscana sul controllo e manutenzione degli impianti termici, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2002/911CE nonché dei principi desumibili dal D.Lgs. 192/2005. Fermo restando quanto detto sopra, in relazione alle sollecitazioni manifestate di una espressione immediata da parte della Regione di alcune indicazioni in merito all'applicazione del DLgs. 192/2005, in uno spirito di ausilio all'azione degli enti interessati, si ritiene comunque opportuno esplicitare e comunicare alle amministrazioni competenti, alcune valutazioni di questo Regione in merito all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 192/2005, inerenti il controllo sugli impianti termici. Si esprimono quindi qui di seguito, divise per tema, indicazioni, corredate da alcuni richiami alla disciplina applicabile, su un efficace sistema di controllo degli impianti termici. Tali indicazioni sono coerenti con gli obiettivi e le azioni regionali sul tema, sopra enunciate, e possono costituire utile riferimento per la programmazione in corso degli enti locali. Alle seguenti indicazioni si applicano le definizioni del D.Lgs. 192/2005, art. 2 e allegato A. Per "responsabile di impianto" si intende altresì "il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità", come richiamato all'art. 7, comma l del D.Lgs. 192/2005. Paragrafo 1. Esercizio e manutenzione I. L'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, e le attività di accertamento ed ispezione degli stessi impianti, sono disciplinati dal D.Lgs 192/2005, articoli 7, 9 e allegato L allo stesso decreto, nonché dal D.P.R. 412/1993 per le parti non abrogate dal decreto legislativo. Tali norme sono direttamente applicabili sul territorio regionale finché non verranno disapplicate da una nuova disciplina regionale. 2. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, commi da l a 4, del D.Lgs. 192/2005. 3. Le operazioni di controllo indicate agli allegati F e G del D.Lgs. 192/2005 sono comunque svolte almeno secondo le tempistiche di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'allegato L del decreto legislativo, fermo restando quanto specificato di seguito: a) La norma nazionale richiede, per le "caldaiette" (potenza inferiore a 35 kw) a gas, che i controlli di cui all'allegato G siano effettuati almeno ogni 2 anni, con un'eccezione: per quelle, fra loro, di anzianità inferiore a 8 anni, se installate all'aperto o comunque a camera stagna, la stessa norma prescrive che tali controlli avvengano almeno ogni 4 anni per una maggior sicurezza di tali impianti. Qualora l'amministrazione competente ritenga necessario un controllo più puntuale sulla efficienza e sicurezza, si ritiene che anche per questi ultimi impianti i controlli di cui all'allegato G del decreto possano essere effettuati con una frequenza di 2 anni. b) La norma nazionale richiede che il rendimento di combustione sia controllato, fermo restando i casi particolari prescritti ai commi 6 e 7 dell'allegato L, con la periodicità prevista dalle norme UNI e CEI. Si ritiene che, per un efficace monitoraggio dell'efficienza degli impianti, in mancanza di una diversa disposizione delle normative UNI e CEl, il rendimento di combustione dovrebbe essere controllato con una periodicità minima uguale a quella sopra indicata per gli altri controlli prescritti agli allegati F e G del decreto. Quindi, fermo restando i controlli disposti nei casi particolari di cui ai commi 6 e 7 dell'allegato L, il rendimento di combustione andrebbe controllato almeno ogni 2 anni per le caldaiette (potenza inferiore a 35 kw) a gas, almeno ogni

anno per i restanti impianti. Paragrafo 2. Accertamenti ed ispezioni 1. I Comuni sopra 40 mila abitanti e le Province per la restante parte del territorio sono, ai sensi dell'art. 31 della legge 10/91, amministrazioni competenti agli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici e quindi le "autorità competenti" richiamate all'allegato L, comma 12 del D.Lgs. 192/2005. 2. Ai fini della semplificazione degli obblighi dei cittadini, si ritiene debba spettare all'operatore incaricato del controllo dal responsabile di impianto la trasmissione, all'amministrazione competente o all'organismo da questa incaricato, di copia dell'ultimo rapporto di controllo tecnico, con proprio timbro, firma e con connessa assunzione di responsabilità. 3. Per un efficace meccanismo di accertamento la trasmissione dell'ultimo rapporto di controllo dovrebbe avvenire con una periodicità non superiore a 2 anni. Le amministrazioni competenti dovrebbero valutare attentamente l'opportunità di prescrivere l'obbligo di trasmissione del rapporto di controllo entro un mese dal suo rilascio al responsabile dell'impianto. 4. Nel programmare le ispezioni le amministrazioni competenti dovrebbero tendere a: a) sottoporre ad ispezione tutti gli impianti termici di cui non risulta pervenuto rapporto di controllo tecnico; b) sottoporre ad ispezione una tantum, da effettuarsi con le modalità di cui all'allegato L, comma 17 del Dlgs 192/2005, tutti gli impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a 15 anni; c) sottoporre ad ispezione a campione gli impianti termici di cui risulta pervenuto rapporto di controllo tecnico. Paragrafo 3. Oneri 1. Ai sensi del D.Lgs. 192/2005 art. 9, le amministrazioni competenti provvedono alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di accertamento e ispezione attraverso equa ripartizione sugli utenti finali. In applicazione dello stesso articolo devono definire i contributi dovuti per le varie tipologie di impianti dotati di rapporto di controllo, gli oneri dovuti per gli impianti senza rapporto di controllo, le relative modalità di versamento. I contributi ed oneri in oggetto dovrebbero essere destinati unicamente a copertura dell'attività di controllo. 2. Ai fini di semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti si ritiene debba spettare all'operatore di manutenzione e controllo incaricato dal responsabile dell'impianto provvedere al versamento del contributo di cui al punto l, e ad allegare attestazione del versamento al rapporto di controllo da inviarsi all'amministrazione competente. 3. Per il versamento del contributo di cui al punto 1 le amministrazioni competenti potrebbero valutare l'istituzione di un "bollino verde", o altra tipologia similare comunque facente fede di attestazione di versamento, da acquistare presso la stessa amministrazione o altra sede da questa individuata, e da apporre sul rapporto di controllo tecnico. 4. La dichiarazione di avvenuto controllo dell'impianto tramite spedizione del rapporto di controllo e il connesso pagamento del contributo di cui al punto l dovrebbero esentare il cittadino da ulteriori oneri: in caso di ispezioni a campione e in caso dell'ispezione una tantum di cui all'allegato L, comma 17, del D.Lgs. 192/2005 i relativi costi dovrebbero intendersi coperti dal succitato contributo. 5. In caso di ispezione di impianto senza regolare trasmissione del rapporto di controllo e comunque senza regolare pagamento del contributo di cui al punto 1 l'ispezione dovrebbe essere onerosa e i

relativi costi, a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, dovrebbero comprendere anche una quota parte delle spese generali di accertamento. 6. In relazione alla definizione da parte delle amministrazioni competenti dei contributi e degli oneri di cui al punto 1, al fine di un'armonizzazione delle tariffe e di evitare immotivate disparità di trattamento tra gli utenti, si ritiene opportuno dare le seguenti indicazioni di massima, tenuto conto delle tariffe nella materia rilevate in alcune realtà territoriali. Criteri di massima per gli oneri, per ogni biennio, relativi agli impianti termici di cui non sia pervenuto il rapporto di controllo, da pagarsi in occasione dell'ispezione: da 60 a 100 Euro per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kw da 90 a 140 Euro per impianto termico con potenza nominale da 35 a 116 kw compresala da 140 a 200 Euro per impianto termico con potenza nominale compresa da 116,1 a 349,9 kw compresa da 180 a 240 Euro per impianto termico con potenza nominale da 350 kw in poi da 40 a 60 Euro per generatore aggiuntivo Criteri di massima per i contributi, per ogni biennio, relativi agli impianti termici il cui rapporto di controllo è trasmesso all'amministrazione competente. da 6 a 10 Euro per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kw da 9 a 14 Euro per impianto termico con potenza nominale da 35 a 116 kw compresa da 14 a 20 Euro per impianto termico con potenza nominale compresa da 116,1 a 349,9 kw compresa da 18 a 24 Euro per impianto termico con potenza nominale da 350 kw in poi

DECRETOLEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia (pubblicato in G.U. n. 222. del 23 settembre 2005 - S.O. n. 158) [In vigore dall'8 ottobre 2005] TESTO COORDINATO [In vigore dal 2 febbraio 2007] Art. 7 Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva 1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. 2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in 'relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

DECRETOLEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia (pubblicato in G.D. n. 222 del 23 settembre 2005 - S.O. n. 158) [In vigore dal/'8 ottobre 2005] TESTO COORDINATO [In vigore dal 2 febbraio 2007] Art. 15 Sanzioni 1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. [com ma modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311] [In vigore dal 2 febbraio 2007] 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. [com ma modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311] [In vigore dal 2 febbraio 2007] 3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. [cornrna modificato dall'art. 6; cornma 1, lettera c) del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311] [In vigore dal 2 febbraio 2007]

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro. [comma modificato dall'art. 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311] [In vigore dal 2 febbraio 2007] 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 7. Il costrutto re che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'orìginale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro. 8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto.è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente. [comma modificato dall'art. 6, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311] [In vigore dal 2 febbraio 2Q07] 9. In caso di. violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.