Acconciatore, Barbiere

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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ( SCIA ) (Art. 19 Legge n. 241/1990 e successive modifiche)

Transcript:

Acconciatore, Barbiere Descrizione Si intende per attività professionale di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria, l esecuzione di trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. È inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie. Si intende per attività di barbiere, quella comprendente le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli. L esercizio dell attività sia che si svolga in un luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia. La qualificazione professionale deve essere posseduta: a) in caso di impresa individuale: dal titolare se l impresa è artigiana oppure dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana; b) in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: da almeno un socio partecipante all attività; c) in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dal Direttore tecnico. I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, in particolare per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e le superfici minime dei locali. Tutte le attività devono rispettare le modalità operative descritte nelle schede informative allegate al Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing al fine di garantire una conduzione igienica dell attività. L attività di acconciatore può essere svolta in appositi locali oppure presso il domicilio dell esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, purché siano rispettati i requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti. Non è ammesso l'esercizio dell attività di acconciatore in forma ambulante o su area pubblica. Affitto di poltrona Un'interessante modalità di esercizio dell'attività di acconciatore è data dall'affitto di poltrona.

In base alla normativa nazionale l ipotesi di "affitto di poltrona" è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura concede in uso una parte dell immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un determinato corrispettivo. L esercente dell attività di impresa tanto di acconciatura può consentire l utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) ad acconciatori, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi e nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell affittuario di poltrona. Requisiti Requisiti soggettivi Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell intervento; Essere iscritto/annotato all Albo provinciale delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio; Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale; L abilitazione professionale è riconosciuta se l interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni: l interessato è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l Artigianato, dalla Regione Emilia- Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente; l interessato è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l abilitazione all esercizio dell attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Provincie (a seguito di superamento di un esame teoricopratico); l interessato è stato titolare di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestiere affine, iscritto all Albo delle Imprese Artigiane; l interessato ha prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3 livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, associato in partecipazione per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell attività dell impresa e/o dell attività lavorativa, presso imprese esercenti l attività di acconciatore o un mestiere affine. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell abrogazione dell art. 2 della legge 161/1963; l interessato ha svolto l attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di titolo di studio post- scuola dell obbligo) ed è stato qualificato acconciatore Il

requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell abrogazione dell art. 2 della legge 161/1963. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall Italia in uno Stato membro dell'ue, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007. L abilitazione professionale è riconosciuta se l interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni: l interessato è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l Artigianato, dalla Regione Emilia- Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente; l interessato è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l abilitazione all esercizio dell attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Provincie (a seguito di superamento di un esame teoricopratico); l interessato è stato titolare di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestiere affine, iscritto all Albo delle Imprese Artigiane; l interessato ha prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3 livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, associato in partecipazione per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell attività dell impresa e/o dell attività lavorativa, presso imprese esercenti l attività di acconciatore o un mestiere affine. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell abrogazione dell art. 2 della legge 161/1963; l interessato ha svolto l attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di titolo di studio post- scuola dell obbligo) ed è stato qualificato acconciatore Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell abrogazione dell art. 2 della legge 161/1963.; L abilitazione professionale deve essere posseduta: in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa oppure dal Direttore tecnico; in caso di impresa in forma societaria: da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico; In caso di percorsi formativi svolti fuori dall Italia in uno Stato membro dell'ue, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007; Requisiti oggettivi I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;

Procedimenti Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in sè (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI). EVENTI OGGETTIVI Segnalare l'inizio dell'attività per l'esercizio di acconciatore (compreso AFFITTO DI POLTRONA) Segnalare l'inizio attività per l'esercizio di acconciatore presso palestre, centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi, o comunque presso esercizi in cui si svolgono attività diverse da quelle oggetto della presente segnalazione; Sospensione temporanea (oltre 30 giorni) dell'attività di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing Trasferire i locali per l'esercizio di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing Comunicare la prosecuzione dell'attività di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing dopo la sospensione superiore a 6 mesi Comunicazione della presenza di tatuatore free lance presso esercizio di tatuatore e piercing Modificare i locali per l'esercizio di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing Cessare attività acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing EVENTI SOGGETTIVI Subentrare nell'attività di acconciatore e barbiere con modifiche strutturali Subentrare nell'attività di acconciatore e barbiere senza modifiche Variare: forma giuridica, legale rappresentante, ragione sociale, direttore tecnico, attrezzature, numero addetti in attività di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing Dopo avere inviduato l'evento di interesse, l'utente/cittadino/impresa dovrà selezionare il modello di domanda con il medesimo titolo all'interno della piattaforma telematica SUAPBo. Tutti gli eventi elencati sono pubblicati nella piattaforma telematica suapbo, che dà accesso alla modulistica che trovate sotto. Modalità di avvio dell attività L esercizio dell'attività il subingresso, il trasferimento di sede e le modifiche ai locali di attività già esistenti, è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Con la SCIA l imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull attività.

Il SUAP deve inoltre essere informato anche sulle successive modifiche dell attività: pertanto, la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore Tecnico e la cessazione dell attività devono essere comunicate utilizzando l apposita modulistica. La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza. Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. L'avvio dell attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP. L esercizio dell attività è subordinato all osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali. Oneri: Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori. Controlli I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale e dall'azienda USL. Normativa L. 8 agosto 1985, n. 443 - Legge quadro per l artigianato; L. 17 agosto 2005, n. 174 - Disciplina dell attività di acconciatore; L. 14 febbraio 1963, n. 161 - Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini; D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla l. 2 aprile 2007, n. 40 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;

D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; D.Lgs 6 agosto 2012, n. 147 - Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno; Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing; Mezzi di ricorso: La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di ineirzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art, 31, commi 1, 2e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.