REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PONTE NELLE ALPI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 12.10.1998 Art. 1 Compiti della Biblioteca La Biblioteca comunale di Ponte nelle Alpi concorre alla Promozione culturale della comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, anche costituiti in libere associazioni, alle iniziative, allo sviluppo ed alla gestione delle attività culturali, alla realizzazione dell'educazione permanente e del diritto allo studio. Art. 2 Adempimenti La Biblioteca comunale deve: Garantire l'integrità, la custodia ed il progressivo incremento del materiale bibliografico in genere e nelle sue più ampie accezioni; Assicurare l'uso pubblico di detto materiale; Programmare ed adottare iniziative che contribuiscono alla conoscenza ed alla diffusione del patrimonio culturale; Collaborare con tutti gli Enti ed Associazioni e le persone che nel campo della cultura promuovono l'informazione ed il dibattito delle idee, nel rispetto delle diverse opinioni e delle esigenze della comunità; 1 / 10
La Biblioteca aderisce al Servizio Provinciale Biblioteche della Provincia di Belluno per contribuire allo sviluppo della cooperazione interbibliotecaria. L'adesione al Servizio Provinciale Biblioteche permette lo scambio di documenti tra biblioteche mediante il prestito interbibliotecario, servizio che viene fornito dalla Provincia gratuitamente. Art. 3 Organizzazione della Biblioteca La Biblioteca comunale: Esercita il servizio pubblico gratuitamente; Garantisce la continuità e regolarità del servizio; Stabilisce orari in modo da consentire l'accesso al maggior numero di utenti; Adempie all'obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con le altre biblioteche; Cura la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte in ambito locale; Realizza le attività culturali stabilite dall'amministrazione comunale. 2 / 10
Art. 4 Organi della Biblioteca comunale Gli Organi della Biblioteca comunale preposti alla realizzazione di quanto disposto dall'art. 3 ed al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono: Il Comitato di gestione; Il Presidente del Comitato di gestione; Il Bibliotecario; Art. 5 Comitato di gestione Il Comitato di gestione viene fatto coincidere con la Commissione comunale per la promozione e il coordinamento delle attività culturali nominata con deliberazione di Consiglio comunale, costituita dal Sindaco del Comune o da un suo delegato, membro di diritto con funzione di Presidente, e da 11 componenti eletti con criterio proporzionale. Possono far parte della Commissione anche non Consiglieri comunali e dura in carica quanto il Consiglio comunale. Art. 6 Compiti del Comitato di gestione Il Comitato di gestione ha i seguenti compiti istruttori e consultivi: Predisporre il programma di attività culturali legate alla promozione della Biblioteca da realizzare durante ciascun anno, sia direttamente sia con la collaborazione di altri enti, anche al fini di precisare la misura del contributo da richiedere alla Regione; 3 / 10
Promuovere di concerto con il Responsabile della Biblioteca la costituzione di comitati scientifici cui affidare la realizzazione di particolari manifestazioni culturali. Le riunioni sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono assunte con votazione a maggioranza dei presenti. I verbali delle sedute riportano l'ordine del giorno, i nominativi dei presenti, la discussione e le votazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Il comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Esplica le funzioni di Segretario il Bibliotecario. Art. 7 Durata della carica Il Comitato di gestione dura in carica 4 anni. Si rinnova con il rinnovo del Consiglio comunale stesso. I componenti del Comitato di Gestione che per due volte consecutive siano assenti non giustificati alle sedute del Comitato stesso, vengono dichiarati decaduti dalla carica e si provvede alla loro sostituzione. Sarà il Consiglio comunale a dichiararne la decadenza ed a procedere alla sostituzione sempre facendo salvo il criterio della rappresentanza della minoranza. Art. 8 Funzioni del Presidente del Comitato di gestione Presiede le riunioni del Comitato di gestione; 4 / 10
Convoca il Comitato di gestione; Sottoscrive congiuntamente al Bibliotecario i verbali del Comitato di gestione. Art. 9 Il Bibliotecario Il Bibliotecario è un dipendente comunale facente parte dell'organico dei dipendenti del Comune con la qualifica di Assistente di biblioteca (livello 6 ) la cui assunzione è regolata dal Regolamento organico del personale dipendente dal Comune. Art. 10 Compiti del Bibliotecario Il Bibliotecario espleta le funzioni di verbalizzante delle sedute degli organi collegiali della Biblioteca comunale; Cura il deposito nella Biblioteca delle pubblicazioni del Comune, della Provincia, della Regione; Attua l'ordinamento bibliografico per la catalogazione ed il servizio pubblico in conformità alla vigente legislazione statale e regionale in materia; Comunica al proprio Capo settore, per!scritto, qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno patito dal patrimonio bibliografico, dall'arredamento e dal sussidi culturali di cui è personalmente responsabile; 5 / 10
Cura l'apertura al pubblico della Biblioteca comunale per il numero di ore settimanali stabilite dalla L.R. 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"; Assicura la consultazione libera e gratuita del materiale bibliografico, delle riviste e del materiale audiovisivo da parte della comunità nonché la lettura a domicilio. Tale incombenza è espletata discrezionalmente dal Bibliotecario in rapporto all'età del richiedente e al contenuto del libro o del materiale richiesto; Cura il disbrigo di tutta la corrispondenza inerente alla Biblioteca e conseguentemente all'attività dei suoi organi in relazione a tutti i fini che la Biblioteca comunale deve perseguire anche come fulcro promozionale delle attività culturali; Mantiene attivi i rapporti con la Sovrintendenza ai Beni librari e con le altre biblioteche operanti nel territorio, nonché con i gruppi, Enti, Associazioni che promuovono e realizzano cultura; Si adopera, con autonomia operativa, per la realizzazione di tutte le attività culturaliricreative promosse dal Comitato di gestione; Cura in prima persona l'acquisto dei libri e delle pubblicazioni periodiche tenendo conto dei desideri espressi dal lettori iscritti alla Biblioteca e dal Comitato di gestione; 6 / 10
Eventuali doni o lasciti di libri, riviste o documenti su altro supporto saranno accettati dalla Biblioteca a discrezione del Bibliotecario; Cura la predisposizione e la trasmissione, nei termini di legge, delle domande di concessione di contributi regionali e di altri Enti. Il Bibliotecario partecipa alle sedute del Comitato di gestione ed alle attività poste in essere dallo stesso, esprimendo voto consultivo. Assicura la realizzazione del PRO di competenza. Art. 11 Il prestito librario Il materiale bibliografico è disponibile per la consultazione libera e gratuita della comunità, nonché per la lettura a domicilio, limitata nel tempo; Di norma il prestito a domicilio può essere richiesto dal soli residenti nella provincia di Belluno e non può superare i trenta giorni; Un utente non può, salvo per comprovate ragioni di studio, ottenere a prestito più di tre opere contemporaneamente; Qualora l'utente abbia necessità di conservare presso di sé l'opera ottenuta a prestito per un periodo superiore ai trenta giorni, potrà richiedere alla Biblioteca il prolungamento della durata 7 / 10
dello stesso, salvo analoga richiesta da parte di altro utente; Il prestito è strettamente personale; E' fatto assoluto divieto di trasmettere a terzi i libri ottenuti in prestito dalla Biblioteca. Art. 12 Internet in Biblioteca Il servizio è utilizzabile da chiunque. Per i minori di 18 anni l'utilizzo deve essere autorizzato dal genitori compilando il modulo fornito dalla Biblioteca; L'utilizzo di Internet è consentito per un massimo di trenta minuti negli stessi orari di apertura della Biblioteca; L'utilizzo di Internet è a pagamento.il costo è fissato in L. 3.000 per mezz'ora. Di norma Internet viene usato su prenotazione, anche telefonica, presso il personale della Biblioteca. L'utente che non si presenta entro quindici minuti dall'inizio della mezz'ora fissata perde la prenotazione. Il recupero del tempo perso avviene solo se compatibile con le successive prenotazioni; La navigazione in Internet è libera, ma per motivi di sicurezza non è possibile utilizzare dischetti, né per lo scarico dei file né per altri scopi, e inoltre non si può utilizzare la posta elettronica; 8 / 10
La Biblioteca declina ogni responsabilità sulla qualità e il tipo di risorse cui gli utenti accedono; E' vietato caricare immagini esplicitamente oscene o troppo violente, nel rispetto degli altri utenti, dei minori in particolare, e dei fini istituzionali che questo Ente si prefigge. Chi non si atterrà a questa disposizione verrà escluso dal servizio, E' vietato il collegamento a siti con accesso a pagamento; è altresì vietato praticare acquisti tramite il servizio Internet offerto dalla Biblioteca; Per i minori incombe sul Bibliotecario il controllo degli accessi da parte dei minori e a sua discrezione ne vieta l'utilizzo. Art. 13 La videofonoteca Nella Biblioteca è istituito il servizio di videofonoteca cui gli utenti possono accedere gratuitamente. Non è concesso il prestito agli utenti delle videocassette e dei compact disk. Visione e ascolto possono avvenire solo nei locali della biblioteca. Per i minori incombe sul Bibliotecario il controllo dell'utilizzo da parte dei minori. 9 / 10
Art. 14 Servizio di fotocopiatura Gli utenti possono richiedere fotocopie dei libri e delle riviste presenti nella biblioteca. A giudizio del Bibliotecario, al fine di tutelare l'integrità delle raccolte, parte del materiale librario e delle riviste può essere esclusa dal servizio di fotocopiatura. Art. 15 Competenze del Comune Il Comune di Ponte nelle Alpi provvede allo sviluppo ed al funzionamento della Biblioteca comunale assicurando, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, gli stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali ed alle attrezzature, ai servizi di Biblioteca ed all'attuazione dei programmi di animazione e di attività culturali. Art. 16 Responsabilità dei lettori Ogni lettore è responsabile dei libri ricevuti in consultazione o in lettura. I volumi deteriorati o smarriti dovranno essere risarciti o sostituiti. 10 / 10