Rinvio obbligo assicurazione R.C. Professionale Il 4 agosto 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di riforma degli ordinamenti professionali. Concessa una proroga di 12 mesi (quindi agosto 2013) per quanto riguarda l'obbligo, da parte del professionista, di stipulare polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni
di cosa stiamo parlando polizza Rc professionale Obbligatoria O Opportunità irrinunciabile
Decreto Balduzzi. Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. E stato pubblicato in Gazzetta il 13 settembre 18/10/2012 Passa alla Camera 31/10/2012 Passa al Senato Il 10/11/2012 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale Ora è legge
Aspetti assicurativi della «Legge Balduzzi» Art. 3 comma1 Responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie L esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
Aspetti assicurativi della «Legge Balduzzi» Il comma 2.a) annuncia che saranno determinati i casi, per definite categorie di rischio professionale, per i quali prevedere l obbligo, da parte di un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa a quei professionisti che ne facciano espressa richiesta e che concorrano al suo finanziamento, unitamente alle Compagnie assicuratrici, rinunciando apparentemente alla copertura assicurativa di una compagnia che non sono riusciti ancora a reperire, o dalla quale sono stati estromessi o che hanno reputato troppo onerosa. Dovrà essere inoltre valutata dalla regolamentazione di adesione al Fondo la possibilità da parte di quei sanitari, anche non rientranti nelle categorie di rischio professionale predefinite e che ne facciano richiesta, di aderirvi, per potersi garantire da eventuali pretese che superino le garanzie previste dalle loro coperture assicurative.
Aspetti assicurativi della «Legge Balduzzi» Il fondo sarà finanziato altresì dal contributo a carico delle compagnie di assicurazione che garantiscono l attività medico professionale con un importo non superiore al 4% dei premi incassati, presumibilmente nello specifico settore. Si potrebbe determinare una disparità di trattamento tra chi potrà o vorrà aderire al fondo e chi invece, pur non potendo o volendo aderire, lo dovrà ugualmente finanziare con il contributo versato dalla propria Compagnia e prevedibilmente caricato sulla polizza assicurativa stessa. Questo contributo ricadrà inevitabilmente sulle coperture dei singoli professionisti sanitari, e nell interpretazione più estesa su tutte le strutture sanitarie, con un evidente aggravio di costi per il Servizio Sanitario pubblico che ne risulterebbe il principale finanziatore indiretto.
Aspetti assicurativi della «Legge Balduzzi» Il comma 2.c) indica che i contratti di assicurazione dovranno prevedere che alla rispettiva scadenza siano previsti meccanismi (del tipo bonus malus) per la variazione del premio. Tale previsione difficilmente potrà prevedere una variazione di premio di anno in anno in caso di assenza di sinistri, vista la fisiologica caratteristica di lunga durata di definizione degli stessi. Viene altresì indicato che non sarà possibile per la compagnia procedere alla disdetta in caso di singolo sinistro ne in corso d anno ne alla scadenza, ma che occorrerà una reiterazione di una condotta colposa ACCERTATA CON SENTENZA DEFINITIVA per procedere alla disdetta stessa: non sembra noto all estensore che già oggi molte soluzioni assicurative sono proposte senza tacito rinnovo, senza quindi la necessità di alcuna disdetta preventiva.
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. E' stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 194 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2012 Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma dell articolo 2952 del codice civile è così sostituito: Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Proposta di modifica n. 22.63 al DDL n. 3533 22.63 GHIGO, IZZO Sostituire il comma 14, con il seguente: «14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è così sostituito: ''Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni''».
I rischi della «Legge Balduzzi» La conseguenza facilmente prevedibile potrebbe essere una ulteriore rarefazione del numero delle compagnie disposte a emettere coperture di responsabilità sanitaria, in quanto non possiamo non ricordare che non esiste attualmente alcun obbligo in capo alle compagnie di sottoscrivere il rischio sanitario. Quindi sia la tutela del cittadino consumatore, obiettivo centrale sia dell obbligo di stipula da parte dei professionisti di coperture di Responsabilità Civile che delle previsioni di questo decreto, che la TUTELA DEL MEDICO ne risulterebbero comunque compromesse.
COSA SI ASPETTA IL MEDICO COME RECUPERARE LA FIDUCIA NELL ASSICURATORE COME SCEGLIERE LA PROPRIA COPERTURA ASSICURATIVA
COSA SI ASPETTA IL MEDICO Consulente = professionista o persona di provata capacità tecnica a cui si rivolge per avere informazioni e consigli nella materia di sua competenza. Vocabolario della lingua italiana Zingarelli
La sanità deve purtroppo fare i conti con una situazione di contenzioso importante, premi fino a qualche anno fa ritenuti assurdi sono oggi la regola, malgrado ciò le compagnie assicurative rifuggono questo settore. La Sostenibilità è la sfida futura delle coperture assicurative per la classe Medica. Con l obbiettivo di avere prestazioni e garanzie stabili nel lungo periodo.
PROFESSIONISTI ASSICURATI? Attenzione al massimale Attenzione ai sottolimiti Attenzione al massimale per anno Danni Patrimoniali Copertura per attività Libero professionale Condizioni di pagamento premi Condizioni di denuncia sinistri Sinistri precedenti/polizze disdettate
PROFESSIONISTI ASSICURATI? Retroattività Postuma Esclusioni Atti invasivi a scopi diagnostici Atti invasivi a scopi terapeutici Interventi chirurgici Colpa Grave Conduzione dello Studio
La copertura di difesa legale per la gestione del sinistro Perché è importante essere sicuri che il legale debba tutelare solo la posizione del proprio assistito Perché possono nascere facilmente conflitti di interessi tra sanitari che hanno seguito lo stesso paziente Perché la consulenza tecnica di parte è determinante nella gestione del sinistro
Il problema non è assicurarsi E assicurarsi bene Pretendere un interlocutore esperto del mercato e del rischio sanitario. Valutare le estensioni di garanzia e le esclusioni Utilizzare le convenzioni ottenute dalle Associazioni, dagli Ordini e da quelle Aziende Sanitarie che hanno saputo condividere con i loro professionisti la gestione del contenzioso.