Legge regionale 27/12/2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Previsioni statutarie unioni di comuni. Materia Norme generali 1. Lo statuto dell unione detta i principi e le norme generali di organizzazione dell unione stessa. Composizione degli organi di governo Attribuzioni organi di governo Articolo 26 (Norme generali), comma 2 1). Lo statuto prevede che gli organi di governo siano composti unicamente da sindaci e consiglieri dei comuni associati, salvo i casi previsti dalla l.r.. Lo statuto, in conformità con le disposizioni del capo III del titolo III della legge,specifica le attribuzioni degli organi di governo. Articolo 27 (Composizione del consiglio dell unione), comma 2 Consiglio 2). Lo statuto, in conformità con le disposizioni del capo III del titolo III della legge, disciplina la composizione del consiglio nel caso di cui all articolo 27, comma 2, nonché i criteri per garantire la rappresentanza di genere ai sensi dell articolo 28. Nei casi in cui il numero dei componenti del consiglio definito ai sensi del comma 1, risulti inferiore di più di un unità rispetto al limite di cui all articolo 32, comma 5, del TUEL, lo statuto dell unione può prevedere che il consiglio sia composto da un maggior numero di consiglieri, comunque non superiore al limite citato, stabilendo altresì i criteri per l elezione dei consiglieri ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, e assicurando comunque che essi siano in numero pari e ripartiti in modo paritario tra maggioranza e minoranza. Art. 28 (Rappresentanza di genere), comma 1. 2, lettera b). Articolo 27, (Composizione del consiglio dell unione), comma 6. Gli statuti prevedono disposizioni idonee a garantire la presenza di entrambi i generi nel consiglio ell unione. Lo statuto dispone sulle modalità di insediamento del consiglio dell unione a seguito di scioglimento del consiglio medesimo. In materia di elezione dei rappresentanti dei comuni all interno del consiglio dell unione dei comuni, lo statuto può contenere specifiche disposizioni inerenti gli effetti in caso di parità di voti da parte di più consiglieri comunali. In assenza di specifica previsione fatte salve le disposizioni di cui all articolo 28 in
Consiglio Articolo 27 (Composizione del consiglio dell unione), comma 8. Articolo 29 (Rappresentanti del comune in caso di mancata elezione), comma 4 Articolo 31 (Entrata in carica e cessazione del rappresentante del comune), comma 3. Articolo 31 (Entrata in carica e cessazione del rappresentante del comune), comma 4. Lo statuto individua il termine entro il quale il comune provvede all elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell unione quando il consiglio comunale è stato rinnovato. Lo statuto può stabilire i criteri per l individuazione dei componenti di diritto in caso di mancata elezione dei rappresentanti elettivi nei termini di cui all articolo 27, comma 8, e nel caso di cui all articolo 28, comma 2. Questi criteri possono essere diversi da quelli previsti dall articolo 29. Lo statuto stabilisce le modalità per la convalida da parte del consiglio dell unione dell entrata in carica del rappresentante del comune, eletto o di diritto. Lo statuto individua i casi e i termini di cessazione del rappresentante del comune dalla carica di consigliere dell unione, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 31, comma 4. materia di rappresentanza di genere, in caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età. In mancanza del termine sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti di cui all articolo 29 della l.r.. Articolo 31 (Entrata in carica e cessazione del rappresentante del comune), comma 4, lettera g). Lo statuto contiene previsioni sulla cessazione dalla carica del consigliere dell unione per decadenza, per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità di cui all articolo 36, o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio. Articolo 32 (Consiglio 2. Lo statuto può prevedere che la funzione di presidente del consiglio dell unione sia svolta da un componente del consiglio diverso dal presidente dell unione, eletto dal consiglio medesimo. Individuazione maggioranze 3). Lo statuto, in conformità con le disposizioni del capo III del titolo III della legge, stabilisce le maggioranze necessarie per la validità delle Articolo 26 (Norme generali), comma 5 Lo statuto può prevedere che l approvazione di una deliberazione del consiglio o della giunta sia condizionata al voto favorevole anche dei sindaci dei
Individuazione maggioranze sedute e per le deliberazioni del consiglio e della giunta nei casi in cui la legge rimette allo statuto la determinazione di maggioranze diverse da quelle previste agli articoli 32 e 33. comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni dell unione, o di comuni montani, o di comuni obbligati all esercizio associato di funzioni fondamentali per i quali l unione svolge le funzioni medesime. Art. 46 (Gestione delle risorse aggiuntive per la montagna), comma 2 Lo statuto deve prevedere la maggioranza richiesta per le deliberazioni degli organi collegiali (giunta e consiglio) relative ai provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani. Tale maggioranza deve prevedere il voto favorevole anche dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani. Art. 51 (Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici), comma 2 Lo statuto deve prevedere una maggioranza qualificata per l approvazione della convenzione inerente l assunzione di funzioni affidate da altri soggetti pubblici diversi dagli enti locali. Tale maggioranza deve prevedere almeno il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati. Art. 55 (Comuni tenuti all esercizio associato delle funzioni fondamentali), comma 4. Se lo statuto non dispone sulle maggioranze ai sensi dell articolo 46, comma 2, l individuazione degli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani è deliberata dal consiglio dell unione, se tra i favorevoli si sono espressi anche i sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani. 3). Vedi sopra Lo statuto deve prevedere maggioranze specifiche per l approvazione degli atti fondamentali dell ente e delle norme di organizzazione degli uffici nel caso in cui l unione non svolga le stesse funzioni fondamentali sia per i comuni tenuti all esercizio associato obbligatorio che per quelli non obbligati. Tali maggioranze devono prevedere il voto favorevole
anche dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. Articolo 34 (Presidente 2. Presidente 4). Lo statuto, in conformità con le disposizioni del capo III del titolo III della legge, disciplina l elezione del presidente dell unione, la durata del mandato e le cause di cessazione di cui all articolo 34, individuando il sostituto in caso di assenza o impedimento temporanei o di cessazione. Lo statuto può prevedere che il presidente sia eletto da parte del consiglio e non dalla giunta, a rotazione tra i sindaci dei comuni associati. Articolo 34 (Presidente 3. Lo statuto stabilisce la durata del mandato del presidente e i criteri per la rotazione. Articolo 34 (Presidente 4. Lo statuto può disciplinare gli effetti nei casi di elezioni comunali del comune il cui sindaco è presidente dell unione di comuni. Articolo 34 (Presidente 6. In assenza di disciplina il mandato del presidente decorre dalla data della prima elezione e dura fino al 31 dicembre dello stesso anno, e la rotazione avviene per ogni anno solare, con elezione riservata ai sindaci che non hanno già ricoperto l incarico. In assenza di disciplina il sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del sindaco presidente dell unione assume la carica di presidente dell unione dalla data di proclamazione a sindaco, e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al presidente cessato. Lo statuto può prevedere altre cause di cessazione dalla carica di presidente, ulteriori rispetto a quelle indicate all articolo 34, comma 6 della legge.
Presidente Incompatibilità Dimissioni volontarie 4). 5). 6). Vedi sopra Lo statuto, in conformità con le disposizioni del capo III del titolo III della legge, stabilisce le ulteriori cause d incompatibilità a ricoprire le cariche negli organi di governo, comprese quelle del sindaco del comune e del presidente dell unione. Lo statuto disciplina le dimissioni volontarie. Articolo 34 (Presidente 6. Nei casi di cessazione del presidente, lo statuto può individuare il sindaco che svolge le funzioni di presidente fino all elezione del successore, in alternativa alle disposizioni dell articolo 34, comma 6. Per questa disposizione vedi anche l articolo 110. Articolo 48 (Mancata approvazione di bilanci), comma 5. Lo statuto individua il sindaco che deve ricoprire la carica di presidente in caso di ricostituzione degli organi successiva al loro scioglimento per mancata approvazione del bilancio di previsione. Lo statuto deve tener conto delle ineleggibilità previste dall articolo 48, comma 11. Articolo 36 (Incompatibilità), comma 1. Lo statuto stabilisce ulteriori cause di incompatibilità rispetto a quelle previste dall articolo 36 della legge. Articolo 37 (Dimissioni), comma 1. Lo statuto disciplina, in conformità con i principi del TUEL, le dimissioni volontarie da presidente o da componente del consiglio dell unione. Deve ritenersi facoltativa, essendo le incompatibili tà già previste dalla legge. In assenza di previsione fino all elezione del nuovo presidente, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente cessato. E il decreto del Presidente della Giunta regionale ad individuare e nominare il sindaco che svolge le funzioni di presidente fino all elezione del nuovo presidente. In assenza di disciplina le dimissioni sono indirizzate rispettivamente alla giunta o al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell ente, nell ordine temporale di
presentazione; le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Durata 2, lettera c). Lo statuto stabilisce la durata dell unione, comunque non inferiore a dieci anni. Art. 58 (Contenuto delle funzioni fondamentali dei comuni), comma 2 Funzioni Funzioni Norme generali Iniziative per garantire i servizi di prossimità 2, lettera d. Articolo 90 (Contributi alle unioni di comuni), comma 8. Articolo 92 (Iniziative per garantire i servizi di prossimità), comma 2. Lo statuto individua la pluralità di funzioni comunali svolte dall unione. Lo statuto dell unione indica la funzione oggetto dell esercizio associato. Art. 51 (Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici), comma 1 Nell ambito dell esercizio associato di funzioni comunali che rientrano nelle materie di cui all articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, lo statuto dell unione di comuni può prevedere che l unione assuma l esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei comuni associati. Ai fini dell attribuzione delle risorse per l attivazione nel territorio dell unione di comuni dei servizi di prossimità lo statuto deve prevedere la competenza dell unione di comuni ad individuare gli interventi da attuare da parte dell unione o dei singoli comuni. Ai fini della concessione della quota parte delle risorse di cui all articolo 90, comma 8, finalizzate all attivazione nel territorio dell unione dei comuni di servizi di prossimità, lo statuto deve prevedere iniziative che: a) sono rivolte ai territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi di prossimità, con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio; b) predispongono gli strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle
comunità locali, che possono derivare da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità, e si prefiggono di fronteggiare dette situazioni in particolare per alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell accesso ai servizi; c) promuovono l introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità. Rapporti con i comuni 2, lettera e) Articolo 55 (Comuni tenuti all esercizio associato delle funzioni fondamentali), comma 4, lettera c) Articolo 42 (Disciplina generale), comma 3 Articolo 25, comma 2, lettera f). Lo statuto stabilisce criteri per l attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento dell unione, e comunque per lo svolgimento delle sue funzioni, dei servizi e delle attività. Lo statuto deve prevedere il riparto delle risorse che i comuni sono tenuti a trasferire all unione di comuni a titolo di partecipazione alle spese dell ente, comprese quelle per l esercizio delle funzioni fondamentali, nel caso in cui ad un unione di comuni a disciplina ordinaria partecipino sia comuni tenuti all esercizio associato obbligatorio di funzioni sia comuni non tenuti a detto esercizio. Lo statuto dell unione può stabilire norme per il coordinamento dei bilanci dell unione e dei comuni associati. Lo statuto disciplina forme di comunicazione annuale ai consigli comunali sulle attività svolte dall unione. Le spese per le quali non sono indicati dallo statuto i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono sostenute da trasferimenti dei comuni quantificati in misura proporzionale alla popolazione. (art. 42, comma 3.) Recesso e scioglimento Articolo 25, comma 2, lettera g). Articolo 25, comma 2, lettera h). Articolo 39 (Personale destinato alle funzioni affidate da comuni e province), comma 2 Lo statuto stabilisce termini e modalità per il recesso dall unione, o dal vincolo associativo per una determinata funzione, da parte del singolo comune, ovvero per lo scioglimento consensuale dell unione o del vincolo associativo per una determinata funzione da parte di tutti i comuni; stabilisce, fatto salvo quanto previsto agli articoli 39, 41, 49 e 50 della presente legge, gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento, i comuni che succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto, i comuni tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per assicurare la continuità amministrativa. Lo statuto stabilisce le modalità e i termini, non superiori a sei mesi, per il recesso del comune che intende costituire altra unione di comuni o aderire ad altra unione già costituita. Lo statuto può prevedere una disciplina diversa da quanto previsto all articolo 39, comma 2, ai fini dell assegnazione del personale in caso di scioglimento dell unione o di cessazione di funzioni affidate da comuni e province. In assenza di specifica disciplina o di diverso accordo tra gli enti interessati il personale distaccato,
Recesso e scioglimento Articolo 41 (Norme di salvaguardia), comma 3. Articolo 49 (Obblighi dei comuni), comma 1 Articolo 49 (Obblighi dei comuni), comma 3. Lo statuto può dettare regole per garantire, in caso di scioglimento dell unione, la continuità dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato appartenente alle categorie del comparto degli enti locali fino allo spirare del termine previsto dal contratto Lo statuto può prevedere una disciplina diversa da quanto previsto all articolo 49 per regolare gli obblighi dei comuni in caso di recesso dall unione di comuni. Lo statuto definisce gli obblighi dei comuni in caso di scioglimento per tutti i rapporti che non rientrano nella successione di cui all articolo 49, comma 2. comandato o trasferito dai comuni e dalle province rientra, con provvedimento dell ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente. In assenza di specifica disciplina le disposizioni dell articolo 41 si applicano anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato appartenente alle categorie del comparto degli enti locali. In assenza di disciplina statuaria o per quanto non previsto dallo statuto si applicano le disposizioni dell articolo 49, comma 1 In mancanza di disposizione si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva. zzazio ne Art. 38 (Responsabili dei servizi), comma 2. Art. 43 (Referto del controllo di gestione), comma 1. Articolo 53 (Norme generali), comma 2. Lo statuto può prevedere che i responsabili dei servizi dell unione esprimano i pareri e compiano le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni. Lo statuto può dettare norme inerenti le modalità di applicazione del controllo di gestione. Gli atti associativi dell unione (statuto e/o atto costitutivo) devono prevedere le modalità finalizzate ad assicurare ai cittadini e alle imprese, nell ambito dell organizzazione predisposta dalla forma associativa o direttamente dai comuni, servizi di informazione, di ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano