REPUEALiEA ffaliai{a N NOM DEL POPOLO ITAL]ANO TFSBUNALE DI ]ì[o{íara La Dr.ssa Maria Gabriella MAriani, in funzislc di Giudice dd Lavoro' ha pronunziato la seguente ftd" * rp'tè" t. "#,w I f, L'i$, î.m8.lr- 4. t.-ik*aq# SENTENZA fit tf. nera Gausa iscfitra ar n. g4gp005 Ruoro Generake csr$oversia in mate-\g&;ùdlu!! r.* :l :r:!:r: - '": ::r:. =,- l
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro depositato in data 25 novembre 2005, la ditta - r.b : i -,'l *} $$$$$.i:;* :{.::'r' esponeva: - di aver assunto alle proprie dipendenze data 17 marzo 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenz al 16 giugno 2005, con qualifica di autista terzo livello super CCNL settore autotrasporti; - ch-e nell'esecuzione delle proprie mansioni, tveva causato, per inossentanzagli obblighi di diligenza, danni alla società ricorrente e precisamente: in data 25 maggio 2005 euro 357,60 per danni ad un container; in data 8 giugno 2005, a seguito di incidente stradale di cui si era reso responsabile, euro 10.194,75 per danni alla merce trasportata ed euro 4.527 per spese di autosoc oltre ai danni cagionati alla cassa mobile, inoltre la società committente r aveva trattenuto a titolo di risarcitorio gli importi di cui alle fatture emesse per trazioni effettuate per fa società e non riscosse per complessivi euro 12.893,76: - che ai sensi dell'art. 2'lO4 c.c. e dell'art. 34, comma 2, CCNL I'autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale delle merci che riceve in consegna; - che sull'importo totale dei danni cagionati il lavoratore accordava una trattenuta dalla retribuzione del mese di giugno, a titolo di risarcimento danno, " ',^],:A-::Vil ii
pari ad euro 957,55. Tutto ciò premesso la ditta / convenrva rn grudizt 'chiedendo la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 16.820,81, al netto della trattenuta di euro 957,55, a titolo di risarcimento danni. Awerso tale atto si costituiva in giudizio parte convenuta contestando l'assunto attoreo e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della ditta ricorrente alla restituzione della somma di euro 957,55 indebitamente trattenuta. Deduceva parte convenuta che in relazione ai fatti oggetto di giudizio non era mai stata attivata la procedura disciplinare ex art. 7 L. 300/70 formulando specifica contestazione ed assumendo all'esito provvedimenti disciplinari, presupposto per la richiesta risarcitoria nei confronti del lavoratore ex art. 32 CCNL._Con missiva in data 14 giugno 2005 il difensore della ricorrente aveva effettuato richiesta risarcitoria, che tuttavia non costituiva contestazione disciplinare. ln relazione agli episodi del 25 maggio 2005 e dell' I giugno 2005 avevano, infatti, fatto seguito le lettere di contestazione ( doc. 2O e 21 dalla ricorrente) che, tuttavia, non erano mai pervenute al lavoratore: il doc. 20 era sfornito di riferimento agli e- stremi della raccomandata A/R, il doc. 21, che invece ne era corredato, non risultava firmato per ricevuta. All'udienza in data l0luglio 2008, esaurita la discussione, la causa veniva decisa come da separato dispositivo di cui veniva data immediata lettura.
MOTIVI DELI.A DECISIONE ll ccnl autotrasporto, spedizione merci e logistica, applicato al rapporto di favoro, all'art. 32 dispone "Prowedimenti disciplinara...2. L'impresa che h # specificando I'entità del danno". Ed al punto 6 "ll datore di lavoro non può intenda chiedere il risarcimento dei danni al"lavoratore deve preventivamente adottare almeno il prowedimento disciplinare del rimprovero scritto, adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato I'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere notificata al lavoratore entro 15 giorni dalla data in cui I'impresa è venuta a conoscenza delfatto contestato". Nella fattispecie, come dedotto daparte convenuta, la ricorrente, in relazione ad entrambi i fatti contestati al lavoratore, non ha dato prova di aver attivato la procedura disciplinarex art.7 L. 300/70 formulando contestazione degli addebiti con la specificazione dell'entità del danno subito, concedendo termine a difesa, ed assumendo all'esito prowedimenti disciplinari. Peraltro all'udienza in data 18 aprile 2OOT è stata concessa ordinanza ex ar1. 423 c.p.c. relativa al pagamento della soryn:ji euro 957,b5 oltre inte-, # ressi e rivalutazione monetaria favore df_- I.ed il procuratore delfa ricorrente alla successiva udienza in data 19 settembre 2007 ha dichiarato di aver dimesso il mandato. In seguito alla cancellazione della ' ) i \) s, '--.'
causa dal ruolo ed alla riassunzione del giudizio da parte del convenuto parte ricorrente, che non aveva nominato nuovo difensore, non si è costituita in giudizio non depositato ir proprio fascicoro di parte. Tale circostanza rende indebita la trattenuta effettuata dalla ditta ricorente t I j t. l nella busta paga di giugno 2005 e deve ritenersi preclusivall,azione risarcitoria attivata con il presente giudizio. Attese le motivazioni tutte sovra esposte ne consegue la reiezione del ricorso e la condanna di parte ricorrente alla restituzione della somma di euro 957,55 Índebitamente trattenuta titoro risarcitorio. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono ir criterio deila soccombenza. ll Giudice del Lavoro; \ P.Q.M. visto I'art. 42g c.p.c., definitivamente pronunciando, con sentenza per fegge prowisoriamentesecutiva: Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento a favore di somma di euro gsz,sb oltre interessi legali sulle somme rivalutate. della Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore di parte convenuta che riquida in compressivi euro 1.s00,00 per diritti ed onorari, oltre al 12,50o/o per spese generali, lva e Cpa. Novara, 10 luglio 2009. 'Lt^,{vq** rvreft0.l-, ",*, u.ermout'.*vert l! ll'^.^ I ;if.*a ;t Gtu*icg M" ih,brielln ì.-- ;;,\ '.. l : 0 f r - ' I,; r"\.-!., n A r,.n l -\ -.,tis7r114, {
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