I f, L'i$, î.m8. r.* REPUEALiEA ffaliai{a SENTENZA. fit tf. nera Gausa iscfitra ar n. g4gp005 Ruoro Generake csr$oversia in mate-\g&;ùdlu!!



Documenti analoghi
#^a '-';l-lq'-' lnn? , i. * rn N.ME DEL popolo rralrano,"3!51, REPUBBLTCA TAL ANA ",,.

ft..,. 't" - ..,.ffi;*.,,, T pronunziato la t}g*it?é(t 4s..", ', ' t,

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NOVARA SENTENZA. elettivamente domiciliato in Novara Dresso lo studio. che lo difend e rappresenta per delega in atti

fpédllb oseoftou 11d"F'Éb,?ri*' lttltt"tnwlu, f-$t4 La Dr.ssa Maria Gabriella Mariani, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunziato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

COMUNE DI BARDONECCHIA

a%r zc 0r - tù.fi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

contro per l'annullamento

"lu/49. Itrib,otrcf. ) 2_A)a. '3at' Al ' TRIBUNALE DI NOVARA VERBALE D'UDIENZA NÉLLA CAUSA ISCRITTA AL N. 780/2008 R.G.L.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Art. 54 decreto legge

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

COMUNE di CAPUA Provincia di Caserta

TRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di

contro ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n ) commento e testo

per l'esecuzione del giudicato

contro nei confronti di per la riforma

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. in data 2 gennaio 1978 ed il 29 settembre 2003 era

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, commento e testo

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

ISTANZA DI MEDIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA , N REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone. Deliberazione della Giunta Provinciale. Registro Delibere di Giunta N. 196

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 114 DEL 18/01/2016

TAR Veneto n del 16/9/2014

Il gravame è fondato.

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di

COMUNE DI QUARTO PROVINCIA DI NAPOLI _

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

Tar Campania Napoli n del

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

COMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce

DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

MOBBING E COMPORTO: DANNO PROFESSIONALE, BIOLOGICO ED ESISTENZIALE commento e testo sentenza Cass. 4261/2012 Matteo BARIZZA

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DEL 09/11/2015

Tribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Roma, 07/05/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 62

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M

Tribunale Ordinario di Monza Sezione Lavoro. Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano. Il Giudice di Monza

CAMERA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE ARCO S.r.l.

FATTO. Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni

Tribunale di Milano. Sezione V Civile. Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

del 27/02/2007 n. 184

COMUNE DI POLLUTRI Provincia di Chieti

Il sottoscritto... nato a... il in qualità di... dell impresa... con sede in... N. telefono N. fax .

INDICE. Prefazione...p.

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

Transcript:

REPUEALiEA ffaliai{a N NOM DEL POPOLO ITAL]ANO TFSBUNALE DI ]ì[o{íara La Dr.ssa Maria Gabriella MAriani, in funzislc di Giudice dd Lavoro' ha pronunziato la seguente ftd" * rp'tè" t. "#,w I f, L'i$, î.m8.lr- 4. t.-ik*aq# SENTENZA fit tf. nera Gausa iscfitra ar n. g4gp005 Ruoro Generake csr$oversia in mate-\g&;ùdlu!! r.* :l :r:!:r: - '": ::r:. =,- l

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro depositato in data 25 novembre 2005, la ditta - r.b : i -,'l *} $$$$$.i:;* :{.::'r' esponeva: - di aver assunto alle proprie dipendenze data 17 marzo 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenz al 16 giugno 2005, con qualifica di autista terzo livello super CCNL settore autotrasporti; - ch-e nell'esecuzione delle proprie mansioni, tveva causato, per inossentanzagli obblighi di diligenza, danni alla società ricorrente e precisamente: in data 25 maggio 2005 euro 357,60 per danni ad un container; in data 8 giugno 2005, a seguito di incidente stradale di cui si era reso responsabile, euro 10.194,75 per danni alla merce trasportata ed euro 4.527 per spese di autosoc oltre ai danni cagionati alla cassa mobile, inoltre la società committente r aveva trattenuto a titolo di risarcitorio gli importi di cui alle fatture emesse per trazioni effettuate per fa società e non riscosse per complessivi euro 12.893,76: - che ai sensi dell'art. 2'lO4 c.c. e dell'art. 34, comma 2, CCNL I'autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale delle merci che riceve in consegna; - che sull'importo totale dei danni cagionati il lavoratore accordava una trattenuta dalla retribuzione del mese di giugno, a titolo di risarcimento danno, " ',^],:A-::Vil ii

pari ad euro 957,55. Tutto ciò premesso la ditta / convenrva rn grudizt 'chiedendo la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 16.820,81, al netto della trattenuta di euro 957,55, a titolo di risarcimento danni. Awerso tale atto si costituiva in giudizio parte convenuta contestando l'assunto attoreo e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della ditta ricorrente alla restituzione della somma di euro 957,55 indebitamente trattenuta. Deduceva parte convenuta che in relazione ai fatti oggetto di giudizio non era mai stata attivata la procedura disciplinare ex art. 7 L. 300/70 formulando specifica contestazione ed assumendo all'esito provvedimenti disciplinari, presupposto per la richiesta risarcitoria nei confronti del lavoratore ex art. 32 CCNL._Con missiva in data 14 giugno 2005 il difensore della ricorrente aveva effettuato richiesta risarcitoria, che tuttavia non costituiva contestazione disciplinare. ln relazione agli episodi del 25 maggio 2005 e dell' I giugno 2005 avevano, infatti, fatto seguito le lettere di contestazione ( doc. 2O e 21 dalla ricorrente) che, tuttavia, non erano mai pervenute al lavoratore: il doc. 20 era sfornito di riferimento agli e- stremi della raccomandata A/R, il doc. 21, che invece ne era corredato, non risultava firmato per ricevuta. All'udienza in data l0luglio 2008, esaurita la discussione, la causa veniva decisa come da separato dispositivo di cui veniva data immediata lettura.

MOTIVI DELI.A DECISIONE ll ccnl autotrasporto, spedizione merci e logistica, applicato al rapporto di favoro, all'art. 32 dispone "Prowedimenti disciplinara...2. L'impresa che h # specificando I'entità del danno". Ed al punto 6 "ll datore di lavoro non può intenda chiedere il risarcimento dei danni al"lavoratore deve preventivamente adottare almeno il prowedimento disciplinare del rimprovero scritto, adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato I'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere notificata al lavoratore entro 15 giorni dalla data in cui I'impresa è venuta a conoscenza delfatto contestato". Nella fattispecie, come dedotto daparte convenuta, la ricorrente, in relazione ad entrambi i fatti contestati al lavoratore, non ha dato prova di aver attivato la procedura disciplinarex art.7 L. 300/70 formulando contestazione degli addebiti con la specificazione dell'entità del danno subito, concedendo termine a difesa, ed assumendo all'esito prowedimenti disciplinari. Peraltro all'udienza in data 18 aprile 2OOT è stata concessa ordinanza ex ar1. 423 c.p.c. relativa al pagamento della soryn:ji euro 957,b5 oltre inte-, # ressi e rivalutazione monetaria favore df_- I.ed il procuratore delfa ricorrente alla successiva udienza in data 19 settembre 2007 ha dichiarato di aver dimesso il mandato. In seguito alla cancellazione della ' ) i \) s, '--.'

causa dal ruolo ed alla riassunzione del giudizio da parte del convenuto parte ricorrente, che non aveva nominato nuovo difensore, non si è costituita in giudizio non depositato ir proprio fascicoro di parte. Tale circostanza rende indebita la trattenuta effettuata dalla ditta ricorente t I j t. l nella busta paga di giugno 2005 e deve ritenersi preclusivall,azione risarcitoria attivata con il presente giudizio. Attese le motivazioni tutte sovra esposte ne consegue la reiezione del ricorso e la condanna di parte ricorrente alla restituzione della somma di euro 957,55 Índebitamente trattenuta titoro risarcitorio. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono ir criterio deila soccombenza. ll Giudice del Lavoro; \ P.Q.M. visto I'art. 42g c.p.c., definitivamente pronunciando, con sentenza per fegge prowisoriamentesecutiva: Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento a favore di somma di euro gsz,sb oltre interessi legali sulle somme rivalutate. della Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore di parte convenuta che riquida in compressivi euro 1.s00,00 per diritti ed onorari, oltre al 12,50o/o per spese generali, lva e Cpa. Novara, 10 luglio 2009. 'Lt^,{vq** rvreft0.l-, ",*, u.ermout'.*vert l! ll'^.^ I ;if.*a ;t Gtu*icg M" ih,brielln ì.-- ;;,\ '.. l : 0 f r - ' I,; r"\.-!., n A r,.n l -\ -.,tis7r114, {

Mlnube depcsitata in 1 5 :rjù, 2ù09 canceligtsid,i_,_l.ncelll Mtrh Carmela RF Ct EVART l3eposiùaùa E pubbttcaèet w,- a a,l $ L[JG, 2008 l It t^ancellfede c1 Maila Carmeta trllnt I /\