Sicurezza e infortuni sul lavoro: responsabilità e danno

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Capitolo Decimo Sicurezza e infortuni sul lavoro: responsabilità e danno di Antonella Ciriello Sommario: 1. Sicurezza e infortuni sul lavoro: responsabilità e danno. 2. Il danno differenziale tra categorie vecchie e nuove. 3. Riflessione sull attuale portata della regola dell esonero e il suo significato nell evoluzione normativa e giurisprudenziale. 4. (Segue). La rilettura della regola dell esonero e gli attuali limiti alla responsabilità datoriale. 5. Situazione precedente all entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000. 6. Breve ricostruzione del dato normativo. 7. Le principali questioni aperte sul danno differenziale prima e dopo le sentenze di S. Martino. I riflessi dell unitarietà del danno non patrimoniale, rispetto alla materia indennitaria e alle controversie risarcitorie. 8. (Segue). La scomposizione delle poste di danno. 9. La configurabilità del differenziale. 10. (Segue). La liquidazione del danno differenziale. 11. Conclusioni. Legislazione: artt. 2043 e 2087 c.c.; TU n. 1124/1965; D.Lgs. n. 38/2000. Bibliografia: Andreoni, L azione del lavoratore ed il risarcimento del danno biologico, in Riv. infortuni, 2001, p. 1071; Chindemi, Il danno differenziale dopo le sentenze di San Martino, 7.6.2010, in www.altalex.com, Il risarcimento del danno non patrimoniale nel nuovo codice delle assicurazioni: risarcimento o indennizzo, in Resp. civ. e prev., 2006, p. 549; Ciriello, Il danno differenziale nella giurisprudenza, in Riv. crit. dir. lav., 2008, p. 449; Dalla Riva R., Orientamenti della giurisprudenza di merito in materia di danno differenziale negli infortuni sul lavoro, nota a Trib. Vicenza, sez. lav., 4.1.2007, n. 321, in www.laprevidenza.it; D avossa R., Danno differenziale ed esonero da responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio o malattia professionale: le questioni irrisolte, nota a Trib. Torino, sez. lav., 14.4.2006, INAIL, in Riv. it. dir. lav., 2007, XI, p. 77; De Luca M., La responsabilità del datore per gli infortuni nell ambiente di lavoro. Conseguenze della riforma INAIL sull azione di responsabilità a tutela del lavoratore, in www.ordine.avvocati.vi.it 4865 - La valutazione del danno alla persona ai sensi delle novità introdotte dal decreto n. 38 del 2000, relazione all incontro di studio sul tema Il contenzioso in materia di previdenza ed assistenza, Roma, 6-8.10.2003; De Matteis A., Perché non esiste più la regola dell esonero, in RDDS, anno XI, n. 2, 2011 - La prova del danno alla persona del lavoratore nei confronti dell Istituto Assicuratore e del Datore, in Riv. infortuni, 2004, p. 269; Gambacciani E., Danno biologico, danno esistenziale e tutela INAIL, in Riv. infortuni, 2000, p. 451; Giubboni, Infortunio, malattia professionale e risarcimento del danno differenziale, relazione all incontro di studi sul tema Lavoro e salute, presso il CSM, Roma, 2.-4.5.2007; La Peccerella, Il danno alla persona tra indennizzo 001_188280_NATULLO_SEC_I.indd 423

424 Sezione Prima Principi generali e sistema sanzionatorio e risarcimento, relazione tenuta all incontro di studio sul tema Lavoro e Salute, presso il CSM, Roma, 2.-4.5.2007; Lo Giudice C., in www.altalex.com; Luciani V., Il risarcimento del danno non patrimoniale nel rapporto di lavoro, in Riv. infortuni, INAIL, 2005, I, 1, p. 15; Marando, Responsabilità, danno e rivalsa per gli infortuni sul lavoro, Milano, 2003, pp. 47-48; Pellegri A., materiali del Corso della Scuola superiore della magistratura tenutosi dal 16 al 18.10.2013; Rossi, Le tabelle delle menomazioni e dei coefficienti, in Il danno biologico dopo il d.lgs. n. 38/2000, Bari, 2002, p. 115; Sandulli P., Le linee giuridiche ed istituzionali del D.Lgs. 38/2000, in Riv. infortuni, 2000, p. 577; Simeoli, Dal danno alla persona al danno del lavoratore: riflessioni critiche sull evoluzione giurisprudenziale, in Diritti, Lavori, Mercati, 2006. 1. Sicurezza e infortuni sul lavoro: responsabilità e danno. Il sistema della sicurezza sociale non si esaurisce staticamente nell insieme di regole che, prima in chiave preventivo/precettiva e poi, nel caso di danno, in chiave indennitaria proteggono e tutelano il lavoratore dal rischio dell infortunio professionale, ma deve sin dai suoi postulati, interagire con il sistema di responsabilità civile, essendo i presupposti della tutela indennitaria coincidenti con fatti che producono la più ampia comune responsabilità. Al sistema ripugna, e da sempre, che un soggetto, per il solo fatto di essere un lavoratore, debba ricevere un ristoro inferiore a quello di un qualunque danneggiato, di guisa che, alla tutela indennitaria, sin dall origine, si è affiancata una tutela risarcitoria, purché il fatto sia avvenuto contra jus. Tale concetto è la sintesi di una storia complessa e sempre in evoluzione, che narra dell interazione tra il sistema di sicurezza sociale, su base assicurativa, e quello più ampio della responsabilità civile. Una interazione, i cui confini labili si sono evoluti nel tempo con l apporto del diritto vivente e la maturazione della società verso una tutela sempre più adeguata e coerente, che esprime la difficoltà della ricerca di un equilibrio tra la regola dell esonero 1 e quella del risarcimento pieno, e che s inscrive nella più generale problematica della ricerca di una nozione unitaria di danno non patrimoniale, frutto delle elaborazioni più recenti della giurisprudenza, difficilmente conciliabili con un catalogo di norme e regole pensate in un ambito ove le categorie concettuali faticano a sovrapporsi e 1 Prevista dall art. 10 del T.U. N. 1124/1965, che testualmente recita: L assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro., salvo poi a stabilire i temperamenti nei commi successivi. Cfr. infra sub par. 3. 001_188280_NATULLO_SEC_I.indd 424

Capitolo Decimo Sicurezza e infortuni sul lavoro: responsabilità e danno 425 a riciclarsi (l unitarietà del danno non patrimoniale difficilmente conciliandosi con la valutazione del solo danno biologico considerata dalla normativa sulla sicurezza sociale). La ricerca dell equilibrio, esprime, sin dalla nascita del sistema, la storia di un incompletezza della tutela indennitaria rispetto a quella civile, incompletezza in cui si annida il senso della tutela indennitaria per sua natura ridotta, a carico dello stato, in quanto frutto di una transazione sociale, e quindi generale, minimo garantito anche per i casi in cui la responsabilità sia senza colpa. Laddove invece una colpa sia rinvenibile, sin dagli albori della nascita dell obbligazione di sicurezza, la tutela indennitaria si ritrae, pur se in seconda battuta, per lasciare al danneggiato la pienezza della funzione risarcitoria, sia pure con alterne vicende amministrata, nei decenni che ci precedono. 2. Il danno differenziale tra categorie vecchie e nuove. La vicenda risarcitoria connessa al rapporto di lavoro, non può essere, proprio per l interferenza degli istituti di sicurezza sociale e delle contaminazioni previdenziali e assicurative, trattata come quella connessa a qualunque altra forma di illecito contrattuale o extracontrattuale. In altre parole, il danno alla persona, nella sua tendenziale unitarietà di liquidazione nei vari casi di volta in volta all esame del giudice, deve tenere necessariamente conto, quando la persona sia un lavoratore, dell esistenza del sistema indennitario, che incide a tal punto profondamente, in certe fasce di risarcimento, da limitare notevolmente lo spazio di libertà dell interprete, con ricadute notevoli sulla stessa portata dei noti orientamenti del diritto vivente in tema di risarcimento. Questa consapevolezza appartiene certamente al diritto vivente prodotto dalla giurisprudenza di merito, mentre con fatica l interprete riesce a ricostruirla nel diritto di legittimità, non per interpretazioni di senso diverso quanto per la mancanza di materiale giurisprudenziale del Supremo Collegio, sul tema pure così ricorrente e complesso 2. 2 Per una recentissima pronuncia, tra le prime che in maniera diretta postula l esistenza del danno differenziale, si veda Cass. n.777/2015 in cui si afferma che l esonero 001_188280_NATULLO_SEC_I.indd 425

426 Sezione Prima Principi generali e sistema sanzionatorio Così la magmatica materia si stempera dei rivoli delle migliaia di decisioni di merito, che in questi anni hanno definito le domande in oggetto, con orientamenti non sempre ricostruibili facilmente e che saranno oggetto della presente indagine. Ma la complessità della vicenda merita prima una ricostruzione storica, per poter essere letta e compresa, che deve partire almeno dall entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000, che, dopo anni di quiescenza della figura del danno differenziale e di notevoli incertezze interpretative e duplicazioni di erogazioni, ha ridisegnato i contorni e i presupposti delle prestazioni indennizzate dall INAIL, prevedendo che le stesse trovino applicazione in caso di danno biologico 3. Controversie che possono investire il giudice del lavoro (ove si configuri la domanda di risarcimento del danno nei confronti del solo datore di lavoro) della previdenza (ove la domanda sia intesa ad ottenere l indennizzo previdenziale, nelle ipotesi in cui esso ricorre, verso l INAIL o altro ente preposto alla tutela; o le controversie in cui l INAIL che abbia indennizzato agisce in regresso) o il giudice civile (nel caso dei giudizi di surroga). Controversie che, tuttavia, involgono gli stessi principi e lo stesso sistema, in relazione al quale le soluzioni non possono essere difformi 4. L intervento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione con le (ormai) storiche sentenze del 2008 sul danno non patrimoniale, e segnatamente con la più nota n. 26972/2008 ha segnato un ulteriore tappa nel tortuoso cammino del danno non patrimoniale considerato dal diritto vivente, ormai, come una categoria unitaria, nell ambito di una concezione bipolare della responsabilità. non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro. 3 V. sul punto, Ciriello A., Il danno differenziale nella giurisprudenza, in Riv. crit. dir. lav., 2008, p. 449. 4 Assai frequente, invero, è che infortuni stradali, siano in realtà infortuni in itinere, soggiacendo alla speciale disciplina indennitaria del D.Lgs. n. 38/2000. Del resto, accade sovente che prima di liquidare il danno, in tema di sinistri stradali, l assicuratore r.c.a. chieda al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto a prestazioni dall Inail (cfr. sul punto, Chindemi, Il danno differenziale dopo le sentenze di San Martino, 7.6.2010, pubblicato in http://www.altalex.com/index.php?idnot=11225#_ ftn1). 001_188280_NATULLO_SEC_I.indd 426

Capitolo Decimo Sicurezza e infortuni sul lavoro: responsabilità e danno 427 Tale arresto giurisprudenziale ha imposto, tuttavia, all interprete studioso del danno differenziale, un ulteriore opera interpretativa di conciliazione di categorie apparentemente inconciliabili, quali l unitarietà del danno non patrimoniale affermata appunto dalle sentenze di S. Martino (Cass. 11.11.2008, n. 26972-75), con la circostanza, non revocabile in dubbio, perché frutto di una precisa disposizione normativa (appunto il D.Lgs. n. 38/2000) della limitazione dell indennizzo 5 INAIL, su cui calcolare le differenze, al solo danno biologico (ossia ad una componente del danno non patrimoniale, accanto alle altre varie voci di danno non patrimoniale create dalla dottrina e dalla giurisprudenza, una componente indennizzata e non risarcita, valutata staticamente e non dinamicamente e tesa a soddisfare il precetto costituzionale di cui all art. 38 Cost.) 6-7. Così i classici problemi già affermatisi, dopo la riforma ad opera del D.Lgs. n. 38/2000, relativi alla stessa sussistenza di una responsabilità ulteriore a carico del responsabile civile dell infortunio, cioè il datore di lavoro o eventuali terzi, anche non collegati allo stesso 8 (se cioè quanto erogato dall assicuratore sociale a titolo di danno biologico o anche di conseguenze patrimoniali, nei termini in cui tali danni sono indennizzati, per menomazioni gravi, possa ritenersi esaustivo del diritto al risarcimento del danno spettante all assicurato) sono nell attuale panorama disegnato e affinato 5 Per la parte non patrimoniale. 6 Nell impostazione delle c.d. sentenze di S. Martino le varie voci di danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale, danno da perdita del rapporto parentale) sono considerate in termini puramente descrittivi dell unico danno non patrimoniale, quali elementi di quella sofferenza fisica o psichica che concreta l essenza del danno stesso. 7 L indennizzo esplica una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore, come sottolinea la Corte di Cassazione anche recentemente (cfr. Cass. 26.10.2012, n. 18469). 8 Sul versante civile è rinvenibile la locuzione di danno differenziale, con riguardo a quella voce di danno ulteriore richiesta ad un soggetto che, pur essendo completamente estraneo al datore di lavoro, sia civilmente responsabile del danno subito dal lavoratore infortunato; Trib. Pinerolo 27.4.2004 e Trib. Torino, sez. IV civ., 9.11.2004 (ined., relative alla responsabilità del terzo cui è riferibile la colpa del sinistro che si atteggi come infortunio in itinere). In realtà la nozione di danno differenziale si deve individuare nell art. 10 del TU INAIL e non può essere configurata che verso il datore di lavoro, rimanendo comunque rilevante, quale differenza ulteriore che il danneggiato ottenga, oltre l indennizzo INAIL. Nello stesso senso, La Peccerella, Il danno alla persona tra indennizzo e risarcimento, relazione tenuta all incontro di studio sul tema Lavoro e Salute, presso il CSM, Roma, 2.-4.5.2007. 001_188280_NATULLO_SEC_I.indd 427

428 Sezione Prima Principi generali e sistema sanzionatorio dalle sentenze del 2008, complicati oggi dalle questioni in tema di configurazione e calcolo e liquidazione di questo danno, ormai unitario, per la parte eccedente l indennizzo, che in questo capitolo si cercherà di evidenziare, con riferimenti concreti alla giurisprudenza e ai suoi orientamenti. Il danno differenziale è esplicitamente previsto dal testo normativo base della tutela previdenziale contro le malattie e gli infortuni professionali, all art. 10, TU n. 1124/1965, di cui ampiamente si dirà, che ne detta la disciplina (da leggersi in stretta relazione alle altre parti della norma stessa, relative all esonero del datore di lavoro) stabilendo che lo stesso trovi luogo, come risarcimento, qualora il giudice riconosca che questo ascende a somma maggiore dell indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all infortunato o ai suoi aventi diritto ed è dovuto solo per la parte che eccede l indennità 9. Il presupposto logico del danno differenziale 10 nasce dalla circostanza oggettiva che l indennizzo erogato dall INAIL possa risultare in concreto inferiore a quello che, per lo stesso danno, sarebbe liquidato in forza delle tabelle utilizzate dai Tribunali ai fini della quantificazione equitativa del danno biologico da invalidità permanente nonché delle tabelle allegate già alla L. n. 57/2001 (per le sole lesioni micropermanenti) e poi al Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005, sia per le macropermanenti sia per le micropermanenti) per la liquidazione del danno biologico riportato in seguito a sinistro stradale 11. Nonostante di danno differenziale si discuta molto, in giurisprudenza e dottrina, non è facile reperire una definizione di questa particolare tipologia di danno, anche perché lo stesso, pur come visto normativamente previsto, ha mutato la propria essenza nel tempo; in particolare, la natura delle 9 Così l art. 10, TU n. 1164/1965, volto al positivo, cioè eliminate le doppie negazioni che ne rendono ostica la comprensione. 10 È evidente che ci si riferisce al danno differenziale c.d. quantitativo, figura differente dall altra, pacificamente configurabile e non coperta dall indennizzo INAIL, del danno qualitativo, di cui si dirà infra, sub 6. 11 Opera un raffronto tra le tabelle INAIL e quelle utilizzate in tema di responsabilità civile, Rossi, Le tabelle delle menomazioni e dei coefficienti, in Il danno biologico dopo il d.lgs. n. 38/2000, Bari, 2002, p. 115; per un raffronto tra le liquidazioni equitative del danno biologico e quelle contenute nel nuovo codice delle assicurazioni (D.Lgs. 7.9.2005, n. 209) si veda Chindemi, Il risarcimento del danno non patrimoniale nel nuovo codice delle assicurazioni: risarcimento o indennizzo, in Resp. civ. prev., 2006, p. 549. 001_188280_NATULLO_SEC_I.indd 428

Capitolo Decimo Sicurezza e infortuni sul lavoro: responsabilità e danno 429 prestazioni a carico dell istituto, si è modificata ed evoluta, in rapporto alla responsabilità, sempre residuale, a carico del datore di lavoro. Pertanto l unica definizione possibile non può che genericamente affermare che il danno differenziale stesso consiste nella differenza tra quanto a carico dell istituto, quale indennizzo, e quanto dovuto a titolo di risarcimento, che resterebbe, alle condizioni e limiti di cui all art. 10, a carico del datore (con la conseguente affermazione di una doppia valenza, nell assetto attuale, della differenza, sul danno biologico, indennizzato come si vedrà per le menomazioni dal 6% al 16%, e sul danno patrimoniale, indennizzato con una rendita capitalizzata per le menomazioni superiori al 16%) 12. Il generico contenitore costituito dalla suddetta definizione può essere riempito di significati concreti solo attraverso una ricostruzione storica della disciplina delle prestazioni INAIL, dell oggetto dell indennizzo, alla luce della disciplina normativa e giurisprudenziale, soprattutto costituzionale. Sullo sfondo, con ruolo però essenziale rispetto alle problematiche oggetto di trattazione, occorre tenere conto del complesso processo evolutivo che ha interessato, e interessa tuttora, la materia del danno in generale e di recente assestatosi dopo le sentenze di S. Martino, alla concezione bipolare del danno e alla sua unitarietà, con riferimento al polo del danno non patrimoniale. Tale orientamento si auspica costituisca un punto di arrivo, definitivo e definitorio, in quanto consente la qualificazione sistematica di tutti i danni possibili, evitando inutili e perniciose duplicazioni: la bipartizione del danno, in base all oggetto, tra danno patrimoniale, da un lato, individuato come qualunque danno che colpisca il patrimonio, in una concezione materiale ed economica, e danno non patrimoniale, dall altro, come il danno che colpisce beni costituzionalmente rilevanti, di carattere non patrimoniale, ormai svincolato dal reato e agganciato ai noti valori costituzionali. 12 In tal senso si veda, De Luca M., La responsabilità del datore per gli infortuni nell ambiente di lavoro. Conseguenze della riforma INAIL sull azione di responsabilità a tutela del lavoratore, in www.ordine.avvocati.vi.it 4865, il quale osserva che potrebbe esservi spazio per richieste risarcitorie nei confronti del datore di lavoro da parte del danneggiato ove sussistesse una differenza tra il pregiudizio patrimoniale effettivamente subito e la capitalizzazione della rendita Inail, considerato che ai fini del calcolo della rendita la retribuzione percepita dal soggetto non viene presa in considerazione nel suo intero ammontare ma solo per una percentuale rapportata alla gravità delle lesioni.. In tal caso L Inail potrà recuperare in sede di regresso o di surroga quanto erogato solo se e nella misura in cui proverà che un danno patrimoniale è stato effettivamente patito dall infortunato. 001_188280_NATULLO_SEC_I.indd 429

430 Sezione Prima Principi generali e sistema sanzionatorio Una bipartizione che, proposta e affermata dal diritto vivente della giurisprudenza di legittimità 13, con le sentenze gemelle rese dalla Suprema Corte, SS.UU., nn. 8827 e 8828/2003 14 risulta definitivamente consacrata dalle richiamate quattro sentenze di S. Martino, con l affermazione dell unitarietà del danno non patrimoniale 15. Pertanto appare opportuno provvedere, sistematicamente, in primo luogo alla ricostruzione della disciplina positiva, indagando specificamente sul funzionamento e sulla struttura, quindi sul significato e sulla portata attuale della c.d. regola dell esonero del datore di lavoro, per le ipotesi di infortuni non ascrivibili alla sua colpa in senso ampio e della sua riaffermazione o reviviscenza in seguito alla nuova normativa e della definizione del danno biologico differenziale. Quindi alla enucleazione casistica e descrittiva delle concrete ipotesi in cui si possa porre il problema di un danno differenziale quantitativo, con esame delle diverse soluzioni giurisprudenziali; individuazione della natura della prestazione conferita dall INAIL per il caso di danno biologico e della natura della eventuale differenza quantitativa (e sulla sua sussistenza alla luce della affermata unitarietà del danno non patrimoniale, in ragione di una affermata personalizzazione 16 del danno, in 13 Tuttavia, proprio mentre il presente contributo viene alla luce, la questione della configurabilità del danno esistenziale come autonoma voce di danno risulta rimessa alle Sezioni unite della Suprema Corte, con ord. depositata il 25.2.2008 dalla sez. III civ. 14 Nello stesso senso, da ultimo, Cass. 30.10.2007, n. 22884. È il caso di rilevare che, aderendo a tale bipartizione estremamente semplificativa, non può che accedersi al riconoscimento di un danno differenziale, giacché il danno biologico finisce per essere una mera componente del danno non patrimoniale non integralmente satisfattiva delle pretese del danneggiato. 15 Si vedano, per la giurisprudenza successiva alle c.d. sentenze di S. Martino: Cass. 30.6.2011, n. 14402; Cass. 13.5.2011, n. 10527; Cass. 21.4.2011, n. 9238, ove si afferma la possibilità per il giudice di discostarsi dalle tabelle milanesi al fine di personalizzare opportunamente il danno in relazione alle circostanze del caso concreto, riconsiderando i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l integralità del ristoro spettante al danneggiato. Per l affermazione di questi principi si veda anche App. Venezia 2.10.2012, est. D Amico. 16 Personalizzazione del danno, da riconoscere, secondo la giurisprudenza, solo attraverso l indagine della concreta vicenda e della relativa prova di un nocumento (indipendentemente dalla sua denominazione quale esistenziale o altro) esulante il pregiudizio biologico e quello morale e quindi in quanto diverso legittimamente risarcibile (in questi termini ex multis App. Venezia 2.10.2012, che mostra quindi di ritenere ininfluente sul meccanismo di liquidazione del danno differenziale la vicenda della unitarietà). 001_188280_NATULLO_SEC_I.indd 430

Capitolo Decimo Sicurezza e infortuni sul lavoro: responsabilità e danno 431 cui lo stesso concetto di differenziale muterebbe i suoi contorni per esserne sostanzialmente riassorbito). Ancora appare opportuno provvedere all esame dei profili processuali e, segnatamente, dell interferenza tra la nuova disciplina indennitaria del danno biologico a carico dell INAIL e la possibilità di convenire in giudizio il datore di lavoro, indagando, per i casi di riconoscimento, quali siano i parametri di riferimento cui ancorare la quantificazione del danno differenziale. 3. Riflessione sull attuale portata della regola dell esonero e il suo significato nell evoluzione normativa e giurisprudenziale. La regola dell esonero si è evoluta nel tempo attraverso l ampliamento dei casi di responsabilità del datore di lavoro per effetto della giurisprudenza costituzionale e del diritto vivente 17. Come accennato, nel complesso meccanismo assicurativo dettato in materia di prestazioni previdenziali per gli infortuni e le malattie professionali, s intersecano necessariamente i profili di responsabilità datoriale con quelli in cui si ravvisa l obbligo indennitario dell istituto assicuratore; ne consegue che sussiste una stretta interdipendenza tra i concetti di esonero, danno differenziale, così come tra i fondamenti (sostanziali) dell azione di regresso e di surroga 18. Si tratta di concetti interdipendenti e relativi, giacché la comprensione degli uni si trae dalla enucleazione degli altri 19. 17 Cfr., De Matteis, Perché non esiste più la regola dell esonero, in RDDS, anno XI, n. 2, 2011. 18 All interprete che esamini il modo di operare del meccanismo assicurativo obbligatorio dell INAIL, emerge subito con chiarezza il parallelismo imprescindibile tra la figura dell esonero e quella del regresso INAIL: i due argomenti sono intimamente collegati, come si evince dalla significativa circostanza che tutte le sentenze della Consulta che si occupano del citato art. 10 interessano anche il regresso. Tuttavia la rilevante differenza è che il regresso opera esclusivamente con riferimento ai rapporti tra INAIL e datore di lavoro, mentre l esonero ha valenza generale, essendo opponibile dal datore a chiunque. 19 Con una significativa limitazione: il regresso opera solo nei rapporti tra ente assicurativo sociale e datore; l esonero esplica invece una valenza generale. È del pari evidente che tutti i suddetti concetti sono del tutto ridimensionati allorché si voglia ritenere che, come ritengono taluni (si veda infra), il danno biologico differenziale quantitativo non trovi più cittadinanza dopo la riforma intervenuta con il D.Lgs. n. 38/2000. 001_188280_NATULLO_SEC_I.indd 431