Ufficio di Modena: Via M. Vellani Marchi, 20 Tel: 059 2965 Fax: 059 29232 Email: masetti@bugnion.it www.bugnion.it Avv. Rossella Masetti Email: masetti@bugnion.it Gli intangibles: inquadramento giuridico, definizioni e disciplina Avv. Rossella Masetti 0
I BENI IMMATERIALI Nel contesto economico attuale gli intangibles stanno assumendo un peso sempre più significativo nell ambito del patrimonio aziendale e rappresentano l elemento che determina il vantaggio competitivo delle imprese.
I BENI IMMATERIALI Che cos è un BENE INTANGIBILE? Conoscenza che può essere convertita in valore. valore. European Management Journal 996 2 2
I BENI IMMATERIALI BENI INTANGIBILI Intangibili di marketing Intangibili legati alla tecnologia - nome e logo della società - denominazione dei marchi - insegne - marche secondarie - idee pubblicitarie - tecnologia - know-how produttivo - progetti di ricerca e sviluppo - brevetti - segreti industriali - design / styling - software - database - strategie di marketing - garanzie sui prodotti - grafica - sforzo di pubbliche relazioni - idee promozionali - design delle etichette - design dell imballaggio - registrazione dei marchi 3 3
I BENI IMMATERIALI Evoluzione della legislazione in materia dei beni immateriali Art. 5 L. 929/42 (ora sostituito dall art. 23 del Codice della Proprietà Industriale D.Lgs. 0/02/2005 n. 30) come modificato dal D.Lgs. 480/92 (in recepimento della Direttiva n. 89/04/CEE del Consiglio del 2 dicembre 988 sul ravvicinamento della legislazione degli stati membri in materia di marchi di impresa). Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Regolamento 40/94/CE del 20 dicembre 993 sul marchio comunitario. Il marchio comunitario deve essere trattato come oggetto di proprietà indipendentemente dall impresa di cui esso designa i prodotti e i servizi. 4 4
I BENI IMMATERIALI Continua Disciplina delle rivalutazioni dei beni delle imprese Legge 2..2000 n. 342, legge 448/200, legge 23.2.05 n. 266: Finanziaria 2006 Legge comunitaria 2003 recepimento del Reg. comunitario 606/2002 in tema di Principi contabili Internazionali. Introduce una definizione secondo cui il fair value (valore equo) di un attività è il corrispettivo al quale esso può essere scambiato in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili (così il punto 8 dello IAS attuato in Italia con il D.Lgs. 38/05 n. 38). 5 5
UNA NOVITA : LE OPERAZIONI FINANZIARIE SUI BENI IMMATERIALI LEASE BACK Contratto atipico d impresa con il quale un soggetto imprenditore o lavoratore autonomo proprietario di un bene strumentale all esercizio della sua attività, aliena lo stesso ad una società di leasing la quale contestualmente lo concede in locazione al venditore contro il pagamento di un canone. Alla scadenza del contratto l utilizzatore potrà riacquistare il bene ad un prezzo predeterminato. 6 6
LA VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMATERIALI Presupposti per una corretta valutazione di un bene immateriale a) IDENTIFICABILITA DEL BENE b) TRASFERIBILITA e SEPARABILITA c) UTILITA DIFFERITA NEL TEMPO = TUTELABILITA 7 7
IDENTIFICABILITA DEL BENE I diritti TITOLATI e NON TITOLATI nel Codice della Proprietà Industriale Art.. Ai fini del presente codice, l espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. 8 8
IDENTIFICABILITA DEL BENE Art. 2 Codice della Proprietà Industriale I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti nel presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. marchi invenzioni disegni e modelli modelli di utilità 9 9
IDENTIFICABILITA DEL BENE Con la REGISTRAZIONE (marchi, modelli) il titolare ottiene un diritto di monopolio, ossia IL DIRITTO DI USO ESCLUSIVO del marchio o del disegno e IL DIRITTO DI VIETARE A TERZI l uso degli stessi senza il proprio consenso consenso.. 0 0
IDENTIFICABILITA DEL BENE Tra i diritti NON TITOLATI in Italia è riconosciuto anche il marchio di fatto. SVANTAGGI - onere della prova dell esistenza del diritto; - non è suscettibile di convalida. A livello comunitario è riconosciuto il modello di fatto. SVANTAGGI - onere della prova dell esistenza del diritto; - durata limitata: 3 anni; - ambito di protezione limitato: copie identiche volontarie.
IDENTIFICABILITA DEL BENE Art. 66 Codice della Proprietà Industriale I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l invenzione nel territorio dello Stato (omissis). Soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, soluzione atta ad avere realizzazioni nel campo industriale e tale da apportare un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti. 2 2
IDENTIFICABILITA DEL BENE Il segreto aziendale Art. 2 Codice della Proprietà Industriale - omissis Vanno protette, ricorrendone i presupposti.le informazioni aziendali riservate. problemi relativi all identificabilità dei segreti; difficoltà nell impedire la divulgazione delle informazioni a terzi (accordi contrattuali, obblighi di segretezza, etc ). 3 3
IDENTIFICABILITA DEL BENE I diritti di proprietà industriale TITOLATI MARCHI BREVETTI MODELLI sono titoli preferenziali ai fini della loro valorizzazione. 4 4
TRASFERIBILITA e SEPARABILITA Oltre che IDENTIFICABILE il bene immateriale deve essere CEDIBILE separatamente dagli altri beni. Limiti della libera cedibilità del marchio (Art. 23 CPI): dal trasferimento non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell apprezzamento del pubblico. 5 5
TUTELABILITA Necessità di verificare la proteggibilità e tutelabilità dei beni (idoneità a produrre benefici nel tempo) - Verifica della titolarità (ivi comprese le trascrizioni); - Verifica del file history e in particolare delle procedure pendenti; - Titoli allo stato di domanda o registrati: verifica della possibilità di tutela in relazione ai singoli paesi; - Esame delle problematiche relative all uso del segno (eventuali decadenze per mancato uso o uso difforme rispetto alla registrazione) - Esame tecnico del brevetto o modello di utilità; - Espletamento di ricerche di anteriorità sia per i marchi che per i brevetti anche se già espletate al momento del deposito 6 6
TUTELABILITA La tutelabilità come elemento condizionante il valore del bene immateriale. 7 7
GRAZIE Avv. Rossella Masetti masetti@bugnion.it 8