REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA. composta dai Magistrati

Documenti analoghi
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 23 ottobre 2013,

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia

REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

nell adunanza del 9 gennaio 2009 composta dai magistrati: Presidente Componente relatore Componente

Deliberazione n. 9/pareri/2008

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE. nell adunanza del 16 aprile composta dai magistrati: PARERE COMUNE DI SAN COSTANZO

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana. composta dai magistrati:

REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia. Nella camera di consiglio del 19 febbraio 2015 composta da:

CORTE DEI CONTI. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 1 luglio. Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario relatore

REPUBBLICA ITALIANA Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Puglia. Nella camera di consiglio del 28 maggio 2014 composta da:

Deliberazione n. 108/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA. composta dai magistrati:

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria

REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia. Nella camera di consiglio del 22 gennaio 2015 composta da:

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA. composta dai Magistrati

Delibera n. 16/2012/SRCPIE/PAR

REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia

Deliberazione n. 150/2015/PAR

Logo della Repubblica Italiana CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia. Nella camera di consiglio del 9 ottobre 2014 composta da:

Deliberazione n. 2/2009/PAR

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria

Deliberazione n. 244/2009/PAR

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 76/2009/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati:

Sezione regionale di controllo per la Toscana. Maria Annunziata RUCIRETA

Corte dei conti SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA DEL/PAR. N.5/2008

Delibera n. 14/2011/SRCPIE/PAR

Deliberazione n. 225/2013/PAR. composta dai Magistrati. Adunanza del 28 maggio Visto l art. 100, comma secondo, della Costituzione;

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI. Delibera n. 18/2010/SRCPIE/PAR

Deliberazione n. 5/pareri/2005

REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia. Nella camera di consiglio del 24 settembre 2015 composta da:

Deliberazione n. 1/pareri/2007

REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia. Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2015 composta da:

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

REPUBBLICA ITALIANA. la Corte dei conti. Sezione centrale di controllo. sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Deliberazione n. 10/III C./2007

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Repubblica Italiana. Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per il Molise. nell adunanza del 4 dicembre 2015 *********** ***********

Deliberazione n. 179/2008

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI. Delibera n. 40/2011/SRCPIE/PAR

Deliberazione n. 107 /I C./2007

Delibera n. 211/2012/SRCPIE/PAR

DELIBERAZIONE N. 3/PAR/2006

CORTE DEI CONTI. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 22 maggio

Corte dei Conti, Deliberazione n. 3/2012/PAR

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. Nell Adunanza del 4 giugno 2004

Deliberazione n. 14/2003

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO ARGOMENTO DELL ASSEMBLEA. Adeguamento del corrispettivo della società di revisione

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

Deliberazione n. 29 /III C./2008

Repubblica Italiana. Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per il Molise. nell adunanza del 13 aprile 2016 *********** ***********

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI

Deliberazione n. 006/2009/ PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA DELIBERA APPROVATIVA DEL "PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2016"

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 10/2012/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati: P A R E R E COMUNE DI MASSIGNANO VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

Deliberazione n. 15/2011/PAR

REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti

Delibera n. 46/2011/SRCPIE/PAR

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 25 settembre

COMUNE DI MAGNAGO (Provincia di Milano)

REISCRIZIONE AL RUI: LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DOVUTA?

REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia. Nella camera di consiglio del 22 gennaio 2015 composta da:

REPUBBLICA ITALIANA Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Puglia. Nella camera di consiglio del 16 giugno 2014 composta da:

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia. Nella camera di consiglio del 24 settembre 2015 composta da:

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

Deliberazione n. FVG/ 201 /2010/PAR

REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia. Nella camera di consiglio del 21 giugno 2016 composta da:

nell adunanza del 27 marzo 2009 composta dai magistrati: Presidente Componente Componente relatore Componente Componente

Deliberazione n. 20/SEZAUT/2009/QMIG

Deliberazione n. 13/2010/PAR Comune di Roccasecca dei Volsci

RISOLUZIONE N. 87/E QUESITO

Lombardia/414/2010/PAR

Deliberazione n. 8/pareri/2005

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Deliberazione n. 35/2014/SRCPIE/PAR


C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati:

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

Regione Lazio. Atti del Presidente della Regione Lazio 26/01/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8

COMUNE DI CAMPOROSSO RENDICONTO 2013 PRONUNCIA AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 166 E SS DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 (LEGGE FINANZIARIA 2006)

Transcript:

Deliberazione n. 30/PAR/2016 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA composta dai Magistrati Presidente Consigliere Primo Referendario Primo Referendario Referendario Agostino Chiappiniello Stefania Petrucci Rossana De Corato Cosmo Sciancalepore (Relatore) Carmelina Addesso a seguito della camera di consiglio dell 11 febbraio 2016, ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n.8062 del 19 gennaio 2016, formulata dal Sindaco del Comune di Lecce, pervenuta in data 19 gennaio 2016 (prot. n.187). Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti; Visto il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali); Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; Vista l ordinanza presidenziale n.14/2016 con la quale la Sezione è stata convocata per la data odierna; Udito nella camera di consiglio il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore; FATTO 1

Con la nota indicata, il Sindaco del Comune di Lecce, dopo aver specificato che alcuni dipendenti hanno chiesto, ex art.53 del D.Lgs. n.165/2001, di essere autorizzati a prestare la loro collaborazione presso l Unione di Comuni ATO gestione rifiuti della Provincia di Lecce di cui il Comune di Lecce è ente capofila, ha chiesto se e con quali modalità tali collaborazioni possono essere autorizzate e conseguentemente remunerate dall Unione di Comuni oppure se prevale il principio della omnicomprensività della retribuzione. L ente istante ha precisato che la suddetta collaborazione è prevista in un regolamento e che l attività si svolgerebbe al di fuori dell orario di lavoro e per prestazioni non riconducibili alle mansioni svolte presso il Comune. DIRITTO 1. Ammissibilità soggettiva. L art.7, co.8, della legge n.131/2003 prevede che gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali. Riguardo a tale aspetto, la Sezione ritiene non esservi motivo per discostarsi dall orientamento, sin qui seguito, secondo il quale la mancanza di detto organo, allo stato istituito nella Regione Puglia (L.R. n.29 del 26 ottobre 2007) ma ancora non operante, non può precludere l esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli enti locali ed alla stessa Regione. Pertanto, nelle more dell operatività del Consiglio delle autonomie locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata dall organo di vertice dell Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso del Comune, è il Sindaco ai sensi dell art.50 del D.Lgs. n.267/2000. Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame, proviene dal Sindaco del Comune di Lecce e, pertanto, deve ritenersi ammissibile sul piano soggettivo. 2. Ammissibilità oggettiva. Con riferimento all ammissibilità del quesito, sottoposto all attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo. 2

L art.7, co.8, della legge 131/2003 conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica (deliberazione delle SS.RR n.54/contr/2010). Per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare, inoltre, ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili sul piano oggettivo le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici tali da determinare una ingerenza della Corte nella concreta attività dell Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione alla amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Tanto premesso, la descritta richiesta presentata dal Sindaco del Comune di Lecce, rientrante nell ambito della contabilità pubblica, risulta oggettivamente ammissibile solo nella misura in cui è diretta a conoscere l orientamento di questa Sezione sulla estensione del principio della omnicomprensività della retribuzione. 3. Merito. In conformità a quanto espresso in tema di ammissibilità, sul piano oggettivo, del quesito in esame, deve preliminarmente evidenziarsi, essendo preclusa qualunque interferenza di questa Sezione sulle scelte gestionali concrete riservate alla discrezionalità dell ente, che l analisi delle questioni proposte rimane circoscritta ai soli profili generali ed astratti relativi al principio della omnicomprensività della retribuzione. Tale principio, riportato in varie norme legislative e contrattuali, sostanzialmente vieta la corresponsione ai dipendenti pubblici di indennità, proventi o compensi di qualsiasi tipo, aggiuntivi rispetto all ordinario trattamento economico, per lo svolgimento di attività riconducibili ai compiti istituzionali attribuiti. Il principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici si ricava chiaramente dalla inderogabilità della struttura della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro (articoli 2, 24 e 45 del D.Lgs. n.165/2001) ed è pacificamente ritenuto compatibile con l art.36 Cost.. La giurisprudenza contabile ha costantemente affermato che la regola dell onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti non va ricollegata soltanto a compiti direttamente riconducibili alla qualifica ed all ufficio ricoperto, bensì anche a quelli comunque connessi ai fini istituzionali, unitariamente considerati, dell amministrazione pubblica da cui l impiegato dipende (Sez. 3

II centrale n.447/2008, Sez. Puglia n.1547/2013). Al dipendente o dirigente pubblico, in mancanza di una norma legittimante e di svolgimento autorizzato di incarichi esulanti i doveri d ufficio e comunque da svolgere al di fuori dell orario di lavoro, nulla è dovuto al di fuori di quanto oggetto di contratto (Sez. II giur. centrale n.227/2013, Sez. giur. Puglia n.1547/2013). Si evidenzia, altresì, che il principio della omnicomprensività della retribuzione non può essere derogato neanche nelle ipotesi in cui i compensi al personale interessato sono finanziati da fonti esterne o se l attività viene svolta oltre l ordinario orario di lavoro (Sez. giur Puglia, n.615/2010). Sostanzialmente sulla stessa linea è stabilmente attestata anche la giurisprudenza amministrativa specie dopo la posizione in merito espressa, in sede consultiva, dal Consiglio di Stato (parere del 4 maggio 2005) secondo la quale il principio di omnicomprensività deve essere applicato per gli incarichi conferiti in ragione dell ufficio (vale a dire incarichi strettamente connessi alla funzione pubblica svolta), su designazione della amministrazione di appartenenza (anche se la designazione presuppone una valutazione discrezionale in ordine alle qualità professionali del dipendente o dirigente designato) e comunque conferiti dalla stessa. In materia di gestione del ciclo dei rifiuti, l Unione di Comuni facenti parte di un ambito territoriale ottimale costituisce semplicemente una diversa articolazione organizzativa volta ad assicurare in modo migliore i medesimi servizi e funzioni prima svolti da ciascun Comune. Più precisamente, l art.1 della L.R. n.24/2012 stabilisce che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, precedentemente effettuato dai singoli Comuni, è organizzato ed erogato all interno di Ambiti territoriali ottimali (c.d. ATO), coincidenti con il territorio di ciascuna provincia pugliese, al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l efficienza del servizio. Tale diversa soluzione organizzativa ha, quindi, tra le sue finalità, oltre al miglioramento del servizio da rendere alla collettività, il contenimento e la razionalizzazione della spesa e non può, pertanto, invece, costituire occasione per la corresponsione al personale interessato di emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico ordinario. Indicativo in tal senso è anche l art.10, co.3, della suddetta legge regionale secondo il quale le attività indicate non devono produrre aggravi diretti o indiretti della tariffa. L art.6, co.6, della L.R. n.24/2012 precisa, inoltre, che, per l esercizio delle proprie funzioni, l ATO si avvale degli uffici e del personale degli enti locali partecipanti. In tale tipo di fattispecie, la corresponsione di emolumenti aggiuntivi, in deroga al principio della onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici, può trovare eventuale spazio nella unica ipotesi in cui sia prevista una espressa deroga normativa. In conclusione, in relazione ad attività lavorative comunque connesse ai fini istituzionali, unitariamente considerati, dell amministrazione pubblica da cui l impiegato dipende, anche in 4

presenza di attività svolte oltre o fuori dall ordinario orario di lavoro, il trattamento economico fissato in via esclusiva dalla contrattazione collettiva nazionale, in assenza di una specifica ed espressa deroga normativa, non può essere incrementato. In presenza di una maggiore prestazione lavorativa è consentita la corresponsione di un trattamento accessorio, finanziato dall apposito fondo previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, secondo le modalità stabilite dalla medesima contrattazione. P. Q. M. Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa sezione. Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Lecce. Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio dell 11 febbraio 2016. Il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore Depositata in Segreteria il 11/02/2016 Il Direttore della Segreteria F.to Marialuce Sciannameo Il Presidente Dott. Agostino Chiappiniello 5