Indagini finanziarie Analisi degli ultimi orientamenti giurisprudenziali



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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Indagini finanziarie Analisi degli ultimi orientamenti giurisprudenziali Massimiliano Sironi 15 Dicembre 2014 Cernusco sul Naviglio (Mi)

Riferimenti normativi essenziali Norma Argomento L. n. 311/2004 (art. 1 co. 402-403) Modifica e riordino i.f. Art. 37 co. 5 D.L. n.223/2006 Trasmissione informazioni fin. Art. 7 co.6 D.P.R. n.605/1973 Archivio dei rapporti finanziari II.DD.: Art. 32 co.1 p.to 7 D.P.R. n.600/1973 i.f. ai fini II.DD. Art. 32 co.1 p.to 2 D.P.R. n.600/1973 Contradditorio preventivo i.f. Art. 32 co. 2 D.P.R. n. 600/1973 Termini di risposta i.f. Art. 32 co.3 D.P.R. n.600/1973 Modalità operative i.f. Art. 37 co. 3 D.P.R. n. 600/1973 Interposizione soggettiva fittizia I.V.A. Art. 51 co. 2 p.to 7 D.P.R. n.633/1972 i.f. ai fini I.V.A. Art. 51 co. 2 p.to 2 D.P.R. n.633/1972 Contradditorio preventivo i.f. Art. 51 co. 3 D.P.R. n.633/1972 Termini di risposta i.f. Art. 51 co. 4 D.P.R. n.633/1972 Modalità operative i.f. REGISTRO - IPOT. - CATAST. Art.53-bis D.P.R. n.131/1986 i.f. - altre imposte indirette 2

Finalità Finalità Rafforzamento poteri conoscitivi Strumento di indagine per accertamento Circ. Ag. Entrate n. 32/E del 19/10/2006 3

I.F. e accertamento sintetico Incompatibilità logico-giuridica (cfr. anche circolare Ag. Entrate n. 24 del 2013) I.F.: - qualificazione del reddito (assente nel sintetico ) (cfr. Cass. n. 25132/2009) - quantificazione del reddito Cassaz. 10578-2011 4

I.F. e redditometro/segue Cass. n. 22634 del 24.10.2014 i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti vanno ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile [ ] se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, come nella specie, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività e dalla natura lecita o illecita della medesima 5

Premessa aspetti fiscali dei controlli bancari Inadeguatezza della definizione controlli bancari Ambito Soggettivo (destinatari e soggetti sottoposti a controllo); Oggettivo (operazioni potenzialmente monitorate); Impositivo (II.DD., IRAP, IVA, Registro, Ipotecarie e catastali); Territoriale (domestico e internazionale). Evoluzione Normativa; Giurisprudenziale (no orientamento unitario). Cfr. anche circ. Ag. Entrate n. 32/E del 19/10/2006 6

Destinatari Esclusioni Banche pagamento pensioni; Poste Italiane s.p.a. pagamento utenze; Altri intermediari finanziari Soggetti ex art. 106 co. 1 T.U.B. (per es. soggetti che concedono finanziamenti, società di leasing e simili) Soggetti ex art. 107 T.U.B. Soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico (holding di partecipazione)(*) Consorzi e Confidi e simili (art. 155 co. 4 T.U.B.) Soggetti che esercitano attività di cambiavalute (art. 155 co. 5 T.U.B.) Casse peota (art. 155 co.6 T.U.B.) [ ] richiedere, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi (art. 32 D.P.R. n.600/1973 e art. 51 D.P.R. n.633/1972). pagamento imposte, tasse e canoni radiotelevisivi; pagamento contributi assicurativi e previdenziali; pagamento ticket sanitari (C); pagamento canoni cimiteriali per lampade votive (C); pagamento relativo a titoli di trasporti pubblici e privati (C); pagamento e/o prenotazione biglietti (C); tesoreria svolto per conto dello Stato o di enti pubblici non economici (C); Agenti in attività finanziaria pagamento per leasing operativo; Operatori professionali in oro (artt. 1 e 2 L. n.7/2000) operazioni eseguite da: Istituti di moneta elettronica (IMEL cfr. art.114-bis T.U.B.) Imprese di investimento (solitamente S.I.M.) Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. cfr. art. 1 lett. m-t.u.f.) Società di gestione del risparmio (S.G.R. cfr. art. 1 T.U.F.) Società fiduciarie Società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie (cfr. D.L. n.98/2011) Strutture accentrate (cfr. anche C.M. 116/E del 1996 e Circ. Ag. Entrate n.32/e 2006) Definizioni (Circ. Ag.Entrate n.32/e del 2006) Rapporti tutte le attività aventi carattere continuativo [ ] esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero [i] servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest ultimo un <complesso scambio> all interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo. Operazioni e singoli servizi si caratterizzano per l assenza del complesso scambio. Operazioni extra-conto c.d. operazioni allo sportello (tipicamente contro presentazione di contante o assegni, senza transito su rapporti di conto). N.b.: Ante 1/1/05 solo quelle rilevate ai fini antiriciclaggio. addetti alla custodia e trasporto di valori; pubblici ufficiali; coadiutori di giustizia. 7

Ambito soggettivo soggetti legittimati a richiesta Soggetti legittimati a richiesta a) uffici centrali Direzione centrale accertamento Agenzia Entrate b) uffici locali Agenzia Entrate c) Guardia di Finanza d) Commissioni tributarie provinciali e regionali Inoltro richiesta autorizzazione i.f. Soggetti con potere autorizzatorio 1) Direttore centrale per l'accertamento e la programmazione 2) Direttore regionale delle 3) Comandanti regionali della Guardia di Finanza 8

Ambito soggettivo soggetti effettivi destinatari i.f. Effettivi destinatari dell attività di indagine: Vd. risposta Telefisco 2014 Persone fisiche e giuridiche (privati, imprenditori, lavoratori autonomi) Soggetti residenti esteri (in attuazione di direttive comunitarie e di convenzioni contro le doppie imposizioni) Soggetti fittiziamente interposti (cfr. art. 37 co. 3 D.P.R. n.600/1973) In generale: ogni soggetto, titolare o meno di situazioni giuridiche che costituiscono il presupposto del tributo, anche come destinatario unitario soltanto di accertamento e non anche di imputazione del reddito (Circ. Ag. Entrate n.32/e 2006) 9

Iter procedurale Atto endoprocedimentale - prestazione imposta - flusso telematico Soggetti autorizzatori Richiesta autorizzaz. Soggetti legittimati Concess/d iniego autorizzaz. Richiesta telematica (tramite PEC) agli intermediari finanziari da archivio rapporti finanziari Soggetti destinatari della richiesta: 1. Compilano file XML secondo specifiche tecniche 2. Inviano con PEC al soggetto legittimato il contribuente [è] tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, [ ] potendo egli esercitare pienamente, già in sede amministrativa [rich. presunzioni fase pre-contenziosa] e quindi in sede giurisdizionale [rich. contenzioso] il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse riguardano operazioni imponibili (Ordinanza Corte Cost. n.260 del 6 luglio 2000) Destinatario effettivo indagine finanziaria: 1. viene avvisato tempestivamente da intermediario; 2. gli viene fornita copia della documentazione consegnata Risposta entro 30 gg. proroga possibile (altri 20 gg.) 10

Autorizzazione/motivazione Non impugnabilità autonoma Consiglio di Stato Sez. IV n.264 del 19 aprile 1995 può essere sindacato nella fase contenziosa relativa all atto conclusivo che contiene la pretesa tributaria Infatti (cfr. Consiglio di Stato dec. n. 982 del 5 dicembre 1995) l acquisizione di dati e notizie nel corso di una verifica fiscale non modifica la posizione giuridica del contribuente verso il Fisco Art. 19 D.lgs. n.546/1992 atti impugnabili tassatività? (Cass. sent. n.6420 del 1 aprile 2004) Mancanza autorizzazione l avviso di accertamento fondato sulle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie è legittimo anche qualora la verifica sia stata eseguita in assenza dell autorizzazione (CTR Marche sez. VI sent. n. 111 del 7/5/2009) Argomentazione utilizzata: in materia tributaria non vige il principio di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite (cfr. Cass. n. 4001 del 2009) Aspetti critici Autorizzazione e diritto alla difesa Un avviso di accertamento è illegittimo quando (Cass. sent. n. 16874 del 21/7/2009): Manca materialmente l autorizzazione a fare i.f. Tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente (cfr. anche Cass. n.18836/2006 e n.14023/2007 - Cass. 5849/2012 e Cass. 16579 del 2.7.2013). Non è richiesta l esibizione dell autorizzazione al contribuente sottoposto a controllo (cfr. ord. n.10675 del 4 maggio 2010) per la legittimità dello stesso: il controllo di legittimità è demandato ai soggetti autorizzatori. 11

Valore delle informazioni raccolte Presunzione legale relativa (juris tantum) Esonera AF dal dimostrare la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all art. 2729 c.c. Inversione onere della prova Validità della presunzione a prescindere dal carattere procedurale (cfr. Cass. n.25142 del 30/11/2009) criticità e apparente contraddizione Funzionamento della presunzione: Elemento noto Elemento ignoto Es.: prelievo con A/B risultanze contabili Elemento ignoto Elemento ignoto Es.: conto intestato formalmente ad altro soggetto 12

Funzionamento delle presunzioni legali relative/difesa Presunzioni Versamenti Prelievi Privati No Telefisco 2014 - Cass. n. 19692-2011 Imprenditori A prescindere dal regime contabile adottato Lavoratori auton. No Corte Cost. 6/10/2014 n. 228 13

Presunzioni nelle i.f. - come operano II.DD. (art. 32 D.P.R. n.600/1973)-versamenti: I dati e gli elementi risultanti dalle i.f. sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine IVA (art. 51 D.P.R. n. 633/1972): I dati e gli elementi risultanti dalle i.f. sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili Circ. Ag. Entrate n.32/e del 1996: L espressione posto a base legittima dal punto di vista probatorio l accertamento L operatività di tale presunzione si estende quantomeno per i versamenti alla generalità dei soggetti passivi e alle diverse categorie reddituali Giustificazione analitica dei movimenti per comprovare la non sussistenza dei requisiti per essere considerato soggetto IVA (Cass. n. 7648 del 2/4/2014) 14

Presunzioni nelle i.f. - come operano/segue II.DD. (art. 32 D.P.R. n.600/1973)-prelievi: Se il contribuente non ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi o non hanno rilevanza fiscale I prelevamenti e gli importi riscossi non risultanti da scritture contabili (n.b.: diverso ambito applicativo) Sono considerati ricavi o compensi A meno che il contribuente non ne indichi il beneficiario In mancanza di registrazione contabile, indicare le generalità del beneficiario CTP Bologna n.158 del 2007 criticità e rischio di svuotamento dell inversione dell onere della prova 15

Presunzioni nelle i.f. - come operano/segue IVA: E il contribuente che deve dimostrare la non imponibilità IVA dei movimenti finanziari [Cass. n. 1860 del 29/1/2014] Versamenti non giustificati Prelevamenti cessioni/prestazioni non contabilizzate acquisti "in nero" Si utilizza l'aliquota IVA della singola operazione e se la stessa non è determinabilesi adotta quella prevalentemente applicata 16

Presunzioni nelle i.f. - come operano/segue Lavoratore autonomo: Equiparazione con imprese ai fini i.f. La presunzione non risulta lesiva di alcun principio e non è fonte di discriminazione atteso che è suscettibile di prova contraria (Corte Cost. n.225 8/6/2005) Orientamento superato Norma procedimentale e quindi retroattiva rispetto alla entrata in vigore (1/1/2005) (cfr. Circ. n.28/e del 4/8/2006) Questione assorbita 17

Il prelevometro Irretroattività della norma Corte Cost. n. 228 6/10/2014 Prelevamenti Si aggiunga che la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti (che peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi dell Agenzia delle entrate) vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali. Anche se le figure dell imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, esistono specificità di quest ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo. Secondo tale doppia correlazione, in assenza di giustificazione deve ritenersi che la somma prelevata sia stata utilizzata per l acquisizione, non contabilizzata o non fatturata, di fattori produttivi e che tali fattori abbiano prodotto beni o servizi venduti a loro volta senza essere contabilizzati o fatturati. Il fondamento economico-contabile di tale meccanismo è stato ritenuto da questa Corte (sentenza n. 225 del 2005) congruente con il fisiologico andamento dell attività imprenditoriale, il quale è caratterizzato dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi. 18

Criticità per imprenditori individuali/lavoratori autonomi Caso: a.prestito di somme a parente (per es.: figlio) con A/B; b. restituzione somme da parente c. rischio di duplice conteggio somme sulla base del funzionamento presunzioni In generale: soggetti che non tengono distitinti c/c personali da quelli dell attività (C.T. reg. Roma n.27/29/2013 10/6/2013 rinvio a Corte Cost.) 19

II.DD. Costi occulti Costi occulti = deducibilità dei costi e delle spese correlabili a ricavi/compensi non dichiarati e risultanti da i.f. 20

II.DD. Costi occulti/segue Tipologia accertamento Note Redditi di impresa su base scritture contabili deducibilità del costo solo se risulta da elementi certi e precisi art. 109 co. 4 T.U.I.R.) Accertamento: -analitico (art. 39 co.1 lett. a, b, c D.P.R.600/73) -analitico - induttivo (art. 39 co.1 lett. d D.P.R. 600/73) NESSUNA POSSIBILITA' DI RICONOSCIMENTO COSTI (Cass. n.18016 del 4/5/2005 e n.19003 del 28/09/2005) E' il contribuente che deve provare le proprie ragioni 21

II.DD. Costi occulti/segue Attenzione (cfr. Circ. Ag. Entrate n.32/e): Nei casi lucido precedente, qualora si fornisca in via extracontabile documentazione probante circa il sostenimento del costo Lo stesso, benché non annotato deve essere riconosciuto dagli organi procedenti Sulla base dei generali criteri di accertamento analitico e analitico-induttivo 22

II.DD. Costi occulti/segue In particolare, si è precisato, con specifico riferimento all'abbattimento dei costi, questo assetto normativo, segnato dal peculiare onere probatorio cui è chiamato a rispondere il contribuente, esclude che "si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili" (14675/06), e questo anche perché una considerazione d'esperienza porta a credere, all'atto di ribadire il concetto che la prova che deve essere offerta dal contribuente è una prova piena e non un'altra presunzione ovvero un'affermazione di carattere generale, che si occultino i ricavi ma non i costi, sicché "non sempre a ricavi occulti corrispondono costi occulti, mentre a ricavi occulti possono accompagnarsi costi dichiarati in misura maggiore del reale" (18016/05). [Cass. n. 22920 29/10/2014] Accertamento: -induttivo (art. 39 co.2 D.P.R.600/73) Determinazione del reddito di impresa "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti " - Riconoscimento di % costi su ricavi NO IVA - Cass. n.7973/2001 23

Contradditorio preventivo L Ufficio ha la facoltà di invitare il destinatario di i.f. allo scopo di fornire dati, informazioni e notizie: l invito deve essere motivato passaggio opportuno e prodromico all atto di accertamento, ma non obbligatorio (al contrario di studi di settore e redditometro) il mancato invito non inficia la validità della verifica. Le disposizioni di cui agli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del D.P.R. n.633 del 1972 accordano all Amministrazione finanziaria di avvalersi di presunzioni relative superabili dalla prova contraria fornita dal contribuente. Il mero mancato invito ad un contraddittorio precontenzioso non costituisce vizio di illegittimità dell accertamento (Cass.,sent. n. 19609 del 2006) il resoconto del contradditorio è riportato in apposito verbale (con rilascio copia alla parte) 24

Documenti a valenza giustificativa - prassi Secondo Ag. Entrate (Circ. 32/E) hanno valenza giustificativa: atti e documenti che provengono dalla P.A. atti e documenti che provengono da soggetti aventi fede pubblica (per es.: notai) atti e documenti che provengono da soggetti terzi in qualità di parte di rapporti contrattuali di diversa natura (per es.: mutui, risarcimenti, prestiti) 25

Documenti a valenza giustificativa - giurisprudenza Giurisprudenza Dimostrazione che le movimentazioni bancarie in entrata di un lavoratore dipendente sono reddito di lavoro autonomo spetta preliminarmente all Ufficio tale dimostrazione (Cass. n.23852 dell 11/11/2009 Cfr. anche C.T.R. Lombardia n. 26/50/13 del 22/1/2013). Le dichiarazioni sostitutive di atti notori (e le autocertificazioni) hanno validità solo in alcune procedure amministrative, ma non hanno efficacia specifica nel processo tributario (Cass. n.6755 del 19/03/2010) Dichiarazioni rese da terzi in via extra-processuale: valore indiziario? [vd. lucido successivo] 26

Funzionamento delle presunzioni legali relative/difesa Cass., Ord. N. 24933 dep. il 26/11/2009 Al fine di evitare l operatività della presunzione, il contribuente non deve limitarsi a prospettare una spiegazione logica alternativa, essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l unica possibile (cfr.anche Cass. n. 3267 del 12/02/2008). Costituisce onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione. E ciò può essere fatto in due modi: o dimostrando che il contribuente ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni; oppure dimostrando che si sia trattato in verità di movimenti in entrata e in uscita non fiscalmente rilevanti, in quanto non riferiti a operazioni imponibili (v. Cass. n. 1739/2007; Cass. n. 9573/2007; Cass. n. 21125/2010; Cass. n. 21132/2011). In sostanza, nei casi previsti dalla norma, l'onere dell'amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto per volontà di legge attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari; per cui resta a carico del contribuente l'onere di provare specificamente e analiticamente il contrario [ ] Cass. 18.9.2013 n. 21302 27

Documenti a valenza giustificativa - giurisprudenza Cass. n. 21302 e n. 21305 del 18/9/2013: Non basta la generica prova delle causali delle somme accreditate sui c/c [ ] è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione del conto (n. 21302) Ammissibilità nella produzione di dichiarazioni di terzi valore probatorio di elementi indiziari (n.21305), con cautela 28

Documenti a valenza giustificativa - giurisprudenza Prova del contribuente [ ] attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchégrave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cass. n. 17250/2013; cfr. anche Cass. n. 25502/2011) In senso opposto no presunzioni (Cass. n. 25365/2007; Cass. n. 20735/2010; Cass. n. 13035/2012) 29

Conti formalmente intestati a terzi La fattispecie: Conti formalmente intestati a terzi (intestazione soggettiva fittizia) Distorsione nell utilizzo dello strumento negoziale Finalizzato alla realizzazione di un illecito risparmio di imposta N.b.: sono esclusi da quest ambito i conti intestati a soggetti diversi dal controllato in virtù di deleghe espresse 30

Conti formalmente intestati a terzi/segue In tali casi, le i.f. sono anche estendibili a tali rapporti (cfr. per tutti, Cass. n.2738/2001); tuttavia l organo procedente è qui tenuto a provare che i movimenti dei conti bancari siano solo formalmente intestati ad un soggetto terzo (cfr. anche Cass. n.17243 del 14/11/2003) Non vi è alcun automatismo per l estensione (altrimenti avremmo una doppia presunzione, censurata dal nostro ordinamento) Quindi è necessario ripercorrere tutto l iter procedurale (ivi compresa l autorizzazione) 31

Conti formalmente intestati a terzi/segue A livello generale dunque: E' necessario provare l'interposizione fittizia ex art. 37 co. 3 D.P.R. n. 600/1973 Effettuazione indagini finanziarie su soggetti terzi intestatari Elemento noto Elemento ignoto 32

Conti formalmente intestati a terzi/segue L Ufficio: Deve acquisire preliminarmente la prova effettiva dell interposizione Anche per il tramite di elementi presuntivi che però siano Gravi Precisi Concordanti 33

Conti formalmente intestati a terzi/segue Giurisprudenza C/c formalmente intestato ad altri ma delega ad operare sì automatismo (Cass., sez. trib. 30/3/2007 n.7957; in senso critico A. Lovisolo in Rivista di giurisprudenza tributaria n.9/2007) Società a ristretta compagine sociale e c/c dei soci sì automatismo (Cass.,sez. trib.21/3/2007 n.6743; in senso critico A. Lovisolo, op.cit.) [rich. lucidi successivi] C/c intestato al coniuge del contribuente legittimità accertamenti bancari (Cass., sez. trib. 17/6/2002 n.8683 Cass. n. 18868/2007; Cass. n. 1452/2009; Cass. n. 12624/2012) C/c dell amministratore di società di capitali indagine su tutti i c/c della persona, a prescindere dalla qualifica (Cass. n. 22514 del 2/10/2013) 34

Conti formalmente intestati a terzi/segue Giurisprudenza: Conti e libretti intestati a soggetti formalmente diversi; presenza di imponente quadro indiziario è provata l interposizione (Cass. n.21454 dep. il 9/10/2009) Conto della suocera su cui opera un socio amministratore riconducibilità del conto ai soci sulla base del legame di parentela e sulla possibilità di operare direttamente (Cass. n.19493 del 13/09/2010). 35

Conti formalmente intestati a terzi/segue La distribuzione dell onere della prova (Cass. n. 25474 del 13/11/2013): - dimostrazione della pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche ad essa collegate (compete ad A.F.); - dimostrazione estraneità della società ai rapporti di cui sopra (compete alla società) (cfr. Cass. n. 20199/2010; Cass. n. 15217/2012; Cass. n. 12625/2012) 36

Società a ristretta compagine societaria Orientamento della Cassazione: Nel caso di società a ristretta base azionaria (o familiare) si ritiene sufficiente la presenza di componenti positivi non dichiarati dalla società per legittimare la presunzione di utili extra-contabili attribuiti ai soci/familiari (si tratta di una presunzione legale relativa) [cfr. Cass. n. 1860 del 29/172014] 37

Tuttavia Società a ristretta compagine societaria/segue La Cassazione ritiene (es.: Cass. sent. n.5488 del 6/3/2009) che tale elemento non rientri tra le presunzioni, poiché il fatto noto da cui partire è la semplice esistenza di una ristretta compagine societaria, magari aggravata da ulteriori connotazioni: Tutti i soci appartengono alla stessa famiglia; Tutti i soci partecipano alla gestione. 38

Società a ristretta compagine societaria/segue Da tale impostazione discende la legittimità di operare tramite i.f. sui conti correnti dei soci, evitando di incappare nella c.d. doppia presunzione. La Cass. (sent. n.13338 del 10/6/2009) da un lato estende tale meccanismo anche al caso in cui un socio sia società di capitali (a sua volta a ristretta base azionaria) Con altra pronuncia (Cass. sent. n.14046 del 17/6/2009) scardina il meccanismo presuntivo delineato: la ristretta compagine societaria non giustifica alcun automatismo. 39

Società a ristretta compagine societaria/segue I.f. sui conti della società e sui conti dei soci (Cass. sent. n. 25623 del 4/12/2009): La regolare tenuta della contabilità La dimostrazione che i flussi di pagamento sono regolari in capo alla società Impediscono di presumere che i movimenti bancari sui conti dei soci siano utili extracontabili o comunque non possono essere ricavi attribuiti all impresa. 40

Società a ristretta compagine societaria/segue In una s.r.l.: Padre, figlio e amministratore non ritirano utili e compensi già deliberati In sede di verifica l Ufficio presume che tali somme (dividendi ed emolumento) costituiscano un finanziamento alla società Imputando ai soci il reddito di capitale derivato dal computo di quanto finanziato al tasso legale Cass. sent. n. 10030 del 29/04/2009 legittima tale impostazione a prescindere da i.f. 41

Conto cointestato In caso di conto cointestato: L ufficio non ha l onere di provare la riferibilità del conto al soggetto destinatario di i.f. L inversione dell onere della prova permane in capo al contribuente La banca è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste anche su tali conti (C.M. 116 del 1995 e Circ. Ag. Entrate n.32/e 2006) 42

I.f. e divorzio C.T.R. Firenze n. 27/31/13 del 13/3/2013 Le indagini finanziarie svolte nell ambito della procedura di divorzio Possono anche essere utilizzate a fini tributari Eccezione di illegittima attività della GdF per mancanza di autorizzazione (autorizzazione concessa al giudice civile) - insussistente 43