Autotutela, il termine di diciotto mesi e le dichiarazioni false

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Autotutela, il termine di diciotto mesi e le dichiarazioni false La decisione Con la sentenza n. 723 del 2017 il TAR Marche allarga l ambito di operatività dell art. 21 nonies, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e riconosce la legittimità del comportamento della stazione appaltante/p.a. laddove non abbia provveduto tempestivamente all annullamento dell aggiudicazione a causa di un comportamento dell aggiudicataria/concessionaria che abbia omesso di informare tempestivamente l Amministrazione di un intervenuta modifica soggettiva, come tale idoneo ad ingenerare nella concedente Amministrazione una falsa rappresentazione rispetto alla effettiva situazione in essere al momento della stipulazione della convenzione. Il fatto Per comprendere le ragioni sottese a tale decisione, alquanto discutibile e non perfettamente in linea con i principi che regolano il procedimento amministrativo, appare fondamentale ricostruire brevemente i fatti di causa. In particolar modo, la sentenza de qua prende le mosse da una procedura aperta a gara unica, ex art. 153 del d.lgs. n. 163 del 2006, per la progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e successiva gestione completa, comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria, di una struttura per anziani comprendente residenza protetta, casa di riposo, casa albergo per anziani e centro diurno per anziani, indetta da un Comune. A seguito della succitata gara, veniva nominato promotore del project financing una costituenda associazione temporanea di imprese (A.T.I.).

Dopo circa un anno dalla sottoscrizione del contratto, l Amministrazione comunale riceveva, da una società estranea all A.T.I., una comunicazione con cui si dichiarava di aver affittato il ramo di azienda di una delle imprese facenti parte del raggruppamento e, pertanto, di essere subentrata in tutti i contratti da questa posti in essere, tra cui, evidentemente, la finanza di progetto in parola, avendo, peraltro, provveduto ad un aumento del capitale sociale al fine di soddisfare i requisiti per il subentro nell A.T.I. stessa. Alla luce di tali modifiche, il Comune, dopo aver richiesto apposito parere all ANAC sulla vicenda, disponeva la revoca dell aggiudicazione definitiva e di decadenza dell A.T.I. dalla finanza di progetto. Ciò, invero, è avvenuto sulla scorta delle modificazioni soggettive verificatesi nel corso della procedura, non tempestivamente comunicate alla stazione appaltante, che avrebbero dato luogo a molteplici interruzioni nel possesso dei requisiti di partecipazione nella fase di esecuzione del contratto. Avverso tale provvedimento veniva, dunque, proposto ricorso dalle diverse società-concorrenti per una molteplicità di motivi. Orbene, il TAR Marche ha respinto il ricorso, qualificando il provvedimento de quo come annullamento e ritenendo non applicabile nel caso di specie il limite temporale di cui all art. 21 nonies L. 241 del 1990. Il percorso argomentativo In particolar modo, sotto il primo profilo si è osservato che il provvedimento comunale era qualificabile come un annullamento d ufficio, posto che non vi era stata alcuna diversa valutazione dell interesse pubblico a causa di sopravvenienze o sopraggiunti motivi di opportunità, bensì l autotutela era basata sul venir meno dei requisiti di qualificazione in capo ad un componente del raggruppamento, per effetto della cessione d azienda già nella fase antecedente alla stipulazione della convenzione. A tal ultimo proposito, viene richiamata l Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2015 secondo cui nelle gare di appalto per l aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non

solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. La ratio di tale assunto risiederebbe, dunque, nell esigenza di evitare che l Amministrazione aggiudicatrice concluda il contratto o interloquisca con operatori economici che non abbiano partecipato alla gara e nei confronti dei quali non sia stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico ed economico-finanziario, e farebbe sì che la stazione appaltante sia posta in grado di effettuare una tempestiva verifica dei requisiti del concorrente, quale individuato a seguito della modificazione soggettiva. Quanto al secondo profilo, invece, si è ritenuto che il suddetto potere di annullamento non incontra i limiti indicati dall art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, in esito alle modificazione da ultimo apportate con la legge 7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui ha ammesso la possibilità di esercitare detto potere di autotutela da parte dell Amministrazione entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, introducendo, peraltro, una deroga al termine in esame per i casi in cui i provvedimenti di cui si discute siano stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.., fatta salva l applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sul punto, invero si sposano le conclusioni della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione II bis, 7 marzo 2017, n. 3215, che, nel sottolineare che l esigenza sottesa all introduzione della prescrizione che ammette l esercizio del potere di annullamento d ufficio entro un termine preciso è strettamente correlata con la tutela dell affidamento ingenerato nei destinatari degli atti ampliativi, precisa che occorre tener conto dei casi connotati da specifiche peculiarità, atte a sminuire o addirittura ad annientare l esigenza di cui sopra, rispetto ai quali l esercizio di tale potere esclusivamente entro il termine assoluto di diciotto mesi non potrebbe non rivelarsi incostituzionale per contrasto, tra gli altri, con l art. 97 della

Costituzione. Pertanto, proprio la necessità di non trascurare la sussistenza di tali casi, si è giunti alla conclusione che l ipotesi in cui l A.T.I. comunica alla P.A. intervenute modifiche soggettive dopo la stipula della convenzione rientra nell ambito del comma 2 bis dell art. 21 nonies, prescrivente un eccezione all esercizio del potere di autotutela entro il termine dei diciotto mesi per il caso in cui i provvedimenti siano stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell atto di notorietà false o mendaci. Conclusioni A ben vedere la pronuncia contrasta con i principi in tema di autotutela, desumibili dal dettato normativo, che dovrebbero invece rappresentare il faro che orienta l interprete nel mare dei procedimenti amministrativi di secondo grado. In primis, infatti, volendo qualificare il provvedimento comunale come revoca (com è stato fatto dal Comune e altresì dall ANAC) è evidente la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 e 158 del d.lgs. n. 163 del 2006, nella misura in cui dopo la stipula del contratto dovrebbe procedersi al recesso previsto dall art. 134 del codice dei contratti pubblici. A tal proposito infatti si osserva che l Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2014, ha affermato che l art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 sarebbe norma di carattere residuale e, una volta stipulato il contratto, ove vengano in essere ragioni di opportunità ovvero la rinnovata valutazione dell interesse pubblico per sopravvenienze, l Amministrazione può esercitare solo il potere di recesso, avente l effetto di determinare la cessazione del rapporto negoziale ex nunc e a condizioni più vantaggiose della revoca per il contraente privato. La conseguenza applicativa di tale qualificazione, peraltro, sarebbe la non operatività del disposto di cui all art. 21 nonies, comma 2 bis, L. 241 del 1990. In secundis, la norma citata non opererebbe nemmeno nella diversa ipotesi in cui la determina comunale venga qualificata come annullamento d ufficio. Infatti, a tal riguardo si osserva che, nel caso di specie, non si è in presenza di

alcuna falsa rappresentazione dei fatti o di dichiarazioni mendaci costituenti reato accertati con sentenza passata in giudicato, che vanno considerate le uniche ipotesi idonee a legittimare l annullamento anche oltre la scadenza del termine di diciotto mesi di cui all art. 21 nonies, comma 1, L. 241 del 1990.