CIRCOLARE N. 10/2014 UMBERTIDE, 31 dicembre 2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Bonus macchinari per acquisti dal 25.06.2014 al 30.06.2015 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterla a conoscenza del fatto che il Governo ha introdotto un credito di imposta per i titolari di reddito d impresa, che effettuano investimenti in macchinari nuovi, se acquistati dal 25.06.2014 al 30.06.2015. Nonostante la fruizione del bonus sia differito al 2 anno successivo, rispetto a quello dell investimento, rimane una possibilità da considerare. Il bonus può essere fruito anche dalle imprese che generano perdite fiscali, anziché utili, perché si traduce in un credito da utilizzare in compensazione in F24. Premessa L articolo 18 del DL n. 91/2014, ha introdotto un credito di imposta per i titolari di reddito d impresa, che effettuano investimenti in macchinari nuovi, ma solo per l importo che eccede la media dell ultimo quinquennio. L agevolazione prevede l introduzione di un credito d imposta nella misura del 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi.
I beni agevolabili sono solo i macchinari e gli impianti, seguenti requisiti: che hanno contemporaneamente i - sono compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007; - sono realizzati dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015; - sono in misura eccedente rispetto alla media della medesima tipologia di investimenti effettuati nei cinque periodi d imposta precedenti. La disposizione prevede la facoltà di escludere dalla media il periodo d imposta in cui l investimento è stato maggiore. BONUS MACCHINARI (D.L. 91/2014, art.18) CREDITO D IMPOSTA 15% sull acquisto di macchinari nuovi e impianti (ATECO 2007 div.28) DAL 25.06.2014 AL 30.06.2015 Esempio di calcolo dell agevolazione Se avesse intenzione di fruire del credito, dovrebbe effettuare il seguente calcolo: - ipotizzando di effettuare un investimento di 750.000 in beni strumentali agevolabili. Gli investimenti effettuati nel quinquennio precedente (2009/2013) ammontano a: - anno 2009 100.000 - anno 2010 200.000 - anno 2011 300.000 - anno 2012 200.000 - anno 2013 200.000 Media 200.000 ( 1.000.000 / 5). Considerato che il contribuente ha la facoltà di escludere il periodo in cui l investimento è stato effettuato in misura maggiore, il periodo del 2011, può non essere considerato ai fini del calcolo della media. Questa, quindi, risulta pari a 175.000 = (100.000+200.000+200.000+200.000) /4.
L eccedenza dell investimento, pertanto, è pari a 750.000 175.000= 575.000. Il credito d imposta ammonta al 15% di tale somma ovvero a 86.250. Tale importo di 86.250 dovrà essere dichiarato nel periodo d imposta di maturazione e potrà essere beneficiato per 28.750 a partire dal 01.01 del secondo periodo d imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento. Nel caso di investimento nel corso del 2014, quindi, la prima quota dell agevolazione potrà essere fruita solamente a partire dal 01.01.2016. Chi può beneficiarne? Possono ottenere l agevolazione i titolari di reddito d impresa: - residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica adottata; - e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. La relazione al Decreto Legge specifica che è indifferente la dimensione dell impresa o il settore di appartenenza della stessa così come nessuna rilevanza assume l adozione di particolari regimi d imposta o contabili. RESIDENTI IN ITALIA POSSIBILI BENEFICIARI TITOLARI DI REDDITO D IMPRESA S.O. DI SOGGETTI NON RESIDENTI Sono agevolabili anche le imprese che hanno iniziato l attività da meno di cinque anni: in tali casi la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali è quella degli investimenti realizzati in tutti i periodi d imposta precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, escludendo sempre il periodo con il valore più alto. La norma prevede inoltre che può usufruire dell agevolazione anche chi inizia l attività d impresa tra la data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2015.
Questi contribuenti potranno beneficiare dell agevolazione anche in assenza di un periodo d imposta su cui operare il confronto per cui il valore degli investimento da considerare, ai fini dell agevolazione, coincide con il valore complessivo di quelli realizzati. SOGGETTI BENEFICIARI BONUS MACCHINARI SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO IMPRESA CREDITO = 15% *(INVESTIMENTI EFFETTUATI - MEDIA DI QUELLI EFFETTUATI NEI 5 PERIODI D IMPOSTA PRECEDENTI, escludendo il periodo in cui l investimento è >). SE COSTITUITI DA ALMENO 5 ANNI Una società sostiene nel periodo 25 giugno 2014 31 dicembre 2014 investimenti agevolabili per 100.000 euro. La media degli investimenti dei cinque periodi precedenti (2009-2013) è pari a 60.000 euro. L investimento incrementale è dunque pari a 40.000; il credito d imposta spettante è pari a 6.000 euro (15% di 40.000). SE COSTITUITI DA MENO DI 5 ANNI CREDITO = 15%*(INVESTIMENTI EFFETTUATI MEDIA ARITMETICA DEGLI INVESTIMENTI, cioè = MEDIA DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI IN TUTTI I PERIODI D IMPOSTA PRECEDENTI A QUELLO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA AGEVOLATIVA IMPRESE COSTITUITE TRA IL 25.06.2014 E IL 30.06.2015 CREDITO = 15%* VALORE COMPLESSIVO DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI
Quali beni possono essere acquistati? Gli investimenti che danno diritto all agevolazione sono solo quelli: nuovi, nel senso che non devono essere stati, a qualunque titolo, già utilizzati; compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007; di importo unitario uguale o superiore a 10.000 euro. Non sono agevolabili i beni immateriali e nemmeno gli immobili. Per la scelta degli investimenti agevolati occorre fare molta attenzione: sono possibili casi dubbi. È questa la conseguenza della scelta fatta dal legislatore all articolo 18 del DL 91/14 di replicare, sul piano oggettivo, quanto previsto dal DL 78/09, limitando i beni agevolabili a quelli inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (provvedimento delle Entrate del 16 novembre 2007). Tale tabella, infatti, individua un gruppo di attività economiche e non di beni strumentali, muovendo da una logica che nulla ha a che vedere con le modalità di utilizzo dei cespiti da parte dell acquirente. I beni agevolabili e quelli esclusi Rientrano, quindi, nella citata tabella i macchinari e le apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione e quindi: pompe e compressori, utensili portatili a motore; gru e macchine per movimentazione, comprese le carriole ma escluse le autogru e le gru ferroviarie; apparecchi per pesare come bilance commerciali, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, ma escluse le bilance di precisione; macchine per l'industria ceramica; motori (diversi da quelli per i veicoli) e turbine; macchine da maglieria e per il settore tessile; forni, bruciatori, caldaie;
macchine per ufficio, comprese le calcolatrici, le macchine da scrivere, le fotocopiatrici, ma esclusi i computer e i mobili per ufficio (peraltro agevolabili i primi con la Sabatini bis); macchine per l'imballaggio; apparecchi per centri di bellezza. Rimangono, invece, esclusi gli immobili, i beni immateriali, i macchinari e le attrezzature inclusi in divisioni diverse dalla 28, come: attrezzature medicali di diagnosi e cura (divisione 26); strumenti di misurazione e bilance da laboratorio (divisione 26); motori elettrici e generatori (divisione 27); quadri elettrici (divisione 27); apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura (divisione 25); batterie e accumulatori elettrici (divisone 27); apparati per distribuzione e controllo dell'energia; computer e componenti elettronici (divisione 26); apparecchi per telecomunicazioni, attrezzature radiofoniche e televisive; telefoni e telefax, modem, antifurti, antincendi (divisione 26); autocarri, autobus e autoveicoli in genere (divisione 29); strumenti di controllo ambientale. BENI AGEVOLABILI - BONUS MACCHINARI NUOVI + TABELLA 28 ATECO 2007 INCLUSI ESCLUSI MACCHINARI E IMPIANTI BENI MERCE IMMOBILI, BENI IMMATERIALI, COMPUTER, MOTORI ELETTRICI E GENERATORI, TELEFONI E APPARECCHI PER LE TELECOMUNICAZIONI, AUTOVEICOLI IN GENERE, IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO
Il problema dell esatta individuazione dei beni sorse nel 2009 con la Tremonti ter e in tale occasione l Agenzia con la Circolare n.44/e/09, ebbe modo di affermare che possono rientrare nell agevolazione anche beni inseriti in divisioni diverse purché essi costituiscano parti indispensabili al funzionamento dei beni compresi nella voce 28 (acquistati contemporaneamente) e che ne costituiscano normale dotazione (si veda anche Risoluzione 91/E/10). Di contro, risultano meritevoli del beneficio i singoli beni compresi nella divisione 28 (purché non beni merce o comunque trasformati o assemblati per la vendita) anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella predetta divisione 28 (Circolare 12/E/10). Sono, quindi, esclusi gli immobili, i beni immateriali, i computer, i motori elettrici e i generatori, i telefoni e gli apparecchi per le telecomunicazioni, gli autoveicoli in genere, gli impianti antifurto e antincendio. Poiché molti dei beni rientranti nella divisione 28 sono composti anche da questi elementi, scatta la verifica sulla indispensabilità della dotazione e sulla accessorietà delle parti componenti, concetti passibili di differente interpretazione in sede di accertamento.
OGGETTO: Fisco: i dati bancari spiati Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla che la Legge di Stabilità 2015, andando a modificare l'articolo 11 del DL n. 201/2011, prevede l uso delle informazioni trasmesse dagli intermediari finanziari all Agenzia delle Entrate per le analisi sul rischio evasione, nonché per agevolare i contribuenti nella compilazione del modello Isee. A seguito della novità introdotta, e delle altre disposizioni emanate nel tempo, moltissimi i di i d ti i l Fi l ti i i t i ti li i t di i fi i i I dati bancari in mano al Fisco Moltissime sono le informazioni che giungono al Fisco in merito ai nostri dati bancari. Richiamiamo brevemente, di seguito, i principali adempimenti che gli intermediari finanziari sono chiamati a rispettare. Integrativa rapporti Il D.L. Salva Italia (DL 201/2011) ha introdotto l obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all Anagrafe Tributaria le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi. La comunicazione è a carico degli operatori finanziari indicati all articolo 7, sesto comma, del Dpr 605/1973, cioè: Banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, ogni altro operatore finanziario.
INTEGRATIVA RAPPORTI: I DATI TRASMESSI AL FISCO I dati identificativi del rapporto, compreso il relativo codice univoco, riferito al soggetto, persona fisica o non fisica, che ne ha la disponibilità e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1 gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell anno cui è riferita la comunicazione il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell anno; il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell anno i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua. Dal 1 gennaio 2014 il Fisco può quindi disporre di tutti questi dati senza alcuna specifica richiesta ai contribuenti o agli intermediari finanziari. NOVITÀ - La Legge di Stabilità 2015 è intervenuta sulla comunicazione in oggetto prevedendo che i dati trasmessi potranno essere direttamente utilizzati per le analisi del rischio di evasione; le informazioni di cui sopra dovranno essere integrate del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, così che il dato da inserire nell Isee possa essere fornito direttamente dall Agenzia delle Entrate, senza necessità di complessi calcoli da parte del contribuente; La stessa giacenza media potrà essere utilizzata in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini della compilazione dell Isee.
Comunicazione mensile all Anagrafe Tributaria Così come previsto dall art. 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e dal Provvedimento dell Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007, gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all Anagrafe Tributaria i seguenti dati: i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto. nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto; i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura. Più precisamente le modifiche intervenute nelle informazioni sopra elencate devono essere trasmesse dagli operatori finanziari ogni mese, con riferimento al mese precedente. I dati e le notizie raccolti possono essere utilizzati nei casi dei soggetti nei cui confronti sono avviate le attività istruttorie per l esecuzione delle indagini finanziarie. Le altre informazioni trasmesse all Agenzia delle Entrate Oltre alle comunicazioni appena richiamate moltissime altre sono le informazioni che gli operatori finanziari sono tenuti a trasmettere all Agenzia delle Entrate. Richiamiamo, nello schema che segue, alcuni dei principali adempimenti. Lo spesometro Gli operatori finanziari devono comunicare i dati delle operazioni Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate (moneta elettronica). Monitoraggio fiscale delle operazioni con l estero Gli intermediari finanziari devono inviare i dati relativi ai trasferimenti da o verso l estero di importo pari o superiore a 15mila euro, anche attraverso movimentazione di conti, eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni.
Dati antiriciclaggio al Fisco (Provvedimento dell Agenzia delle entrate dell 8 agosto 2014) Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di repressione delle evasioni fiscali internazionali, l'unità centrale per il contrasto all'evasione internazionale (UCIFI) e i reparti speciali della Guardia di finanza, possono richiedere agli intermediari finanziari i dati delle operazioni intercorse con l'estero per masse di contribuenti. Il nuovo provvedimentoriguarda principalmente le società di capitali e le società di persone diverse dalle società semplici, che effettuano operazioni con l estero di importo superiore a 15.000 euro (sia che si tratti di un singola operazione che di più operazioni frazionate). Gli uffici ispettivi dell Agenzia delle Entrate possono formulare richiesta, previa autorizzazione, di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata. Indagini finanziarie Banche, Poste, e gli altri intermediari finanziari sono tenuti a dar seguito alla richiesto entro i 30 giorni successivi. Ai sensi del comma 7 dell articolo 32 del DPR 600/73, l operatore finanziario che ha ricevuto la richiesta delle informazioni deve darne notizia immediata al contribuente. Dati da trasmettere per il 730 precompilato Al fine di consentire l individuazione dei dati da inserire nel modello 730 precompilato, i soggetti interessati saranno tenuti a trasmettere le informazioni relativeagli interessi passivi percontratti di mutuo, ai contributi previdenziali, ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi. I dati che saranno trasmessi per il modello 730 precompilato potranno essere utilizzati anche a valutare la capacità contributiva del contribuente. A disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono Distinti Saluti. Pier Francesco Di Rienzo