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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 92 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Barbisan, Finco, Montagnoli, Rizzotto, Semenzato e Villanova ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO DI BASE TERRITORIALE Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1 dicembre 2015.

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO DI BASE TERRITORIALE R e l a z i o n e: Come rilevato dai maggiori organismi internazionali, OMS in testa, è oggi ampiamente riconosciuto come non si possa parlare di salute senza includere il concetto di salute psicologica; ovvero di salute psicofisica. Le ricerche hanno dimostrato che accanto a bisogni di salute di carattere fisico, la presenza e la soddisfazione dei bisogni psicologici risulta altrettanto importante e fondamentale per la salute psicofisica degli individui. Attualmente la figura dello psicologo di base territoriale è in corso di sperimentazione presso le ULSS 4 e 7, all interno della medicina di gruppo, fornendo ottimi risultati quale attività di prevenzione, permettendo tra l altro una notevole riduzione d accessi ai servizi specialistici. Inoltre è stato rilevato come una parte consistente delle richieste che le persone rivolgono ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera scelta (PLS) risulta incongruente e si connota invece più sul versante psicologico nei termini di ascolto, accoglienza e relativo intervento. La presenza dello Psicologo di base (PdB) così come ampiamente dimostrato dalle esperienze Europee (Olanda, Gran Bretagna, Paesi Scandinavi etc..) contribuisce a produrre benessere nella cittadinanza, contribuisce alla riduzione della spesa farmacologica, di quella per gli accertamenti diagnostici (richieste di esami inutili in soggetti ansiosi o ipocondriaci), contribuisce inoltre a ridurre le richieste improprie ed incoerenti, con l effetto di ottimizzare il tempo di lavoro del MMG e del PLS: in sostanza la presenza dello PdB contribuisce a sviluppare un miglior rapporto prestazione/ore lavoro impiegate. In particolare gli studi inglesi hanno dimostrato come attraverso il trattamento psicologico si è arrivati a quantificare un risparmio di spesa pubblica dimostrabile per ciascun MMG nei termini di consistenti migliaia di sterline; la spesa per i trattamenti psicologici in questione viene ampiamente ripagata con una riduzione di spesa sanitaria nei termini succitati; tale risparmio appare costante nel tempo come da follow up dimostrabili. In dettaglio gli articoli: - l articolo 1 istituisce la figura dello Psicologo di base; - l articolo 2 individua e definisce i compiti dello Psicologo di base; - l articolo 3 istituisce gli elenchi provinciali degli Psicologi di base; - l articolo 4 prevede, da parte degli organi competenti, la verifica, il monitoraggio e il controllo qualitativo dell assistenza psicologica; - l articolo 5 istituisce l Osservatorio Regionale; - l articolo 6 assicura la copertura finanziaria. 1

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ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO DI BASE TERRITORIALE Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto, nell esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all articolo 117, comma terzo della Costituzione allo scopo di garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale e al decreto legislativo n. 502/1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche e integrazioni, istituisce la figura dello Psicologo di Base territoriale (PdBt) del ruolo sanitario a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale (SSR). Art. 2 - Compiti della figura professionale dello psicologo di base territoriale. 1. Lo Psicologo di base (PdB) è inserito nel Distretto Socio Sanitario per l attività di assistenza primaria territoriale così come previsto nel nuovo Piano Socio sanitario Regionale (PSSR) di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016. 2. Viene Istituita la figura di un Dirigente Psicologo dipendente Ulss per ogni Azienda Sanitaria, con compiti di referente clinico, coordinamento, e programmazione per la psicologia di base territoriale. Il Dirigente Psicologo si colloca come interfaccia con la Regione Veneto per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, discute e concorda la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale. 3. Lo psicologo di base opera in collaborazione con la medicina convenzionata (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali) attraverso compiti di cura primaria. 4. Allo Psicologo di base, oltre alle funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, 56 Ordinamento della professione di psicologo, competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione, promozione alla salute nonché attivazione della rete sociale. 5. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata al medico di base o al medico di fiducia del paziente o al pediatra di libera scelta o da altro specialista, costoro potranno avvalersi dello psicologo di base territorialmente competente. 6. Lo Psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica, di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato. 7. Laddove previsto, attraverso un accordo tra Aziende Sanitarie Locali ed Enti Locali, lo Psicologo di base territoriale può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'ente Locale medesimo, tale configurazione può riguardare in particolare aree specifiche del territorio Regionale. 8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio provvedimento definisce le specifiche competenze e titoli dello Psicologo di base (PdB). 3

9. I costi dell assistenza psicologica prestata dallo Psicologo di base territoriale in attuazione del presente articolo sono posti a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), nonchè in minima parte, laddove l'integrazione sociosanitaria sia molto rilevante, anche attraverso i Piani di zona, fatto salvo il pagamento di un ticket da parte del paziente, la cui esigibilità ed importo è stabilito dalla Giunta regionale. Art. 3 - Elenchi degli Psicologi di base territoriale. 1. Viene istituito l elenco provinciale degli psicologi di base territoriale. 2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in Psicologia; b) iscrizione all Albo degli psicologi; c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale; d) specifiche competenze e titoli, di cui al comma 7 dell articolo 2. Art. 4 - Specificità e partecipazione degli Enti Locali e Territoriali. 1. i Comuni, in forma singola o associata, gli ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari della Regione Veneto, possono fornire i servizi di cui agli art. 1 e 2, in accordo e con il benestare della Regione, disciplinandone il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, e laddove coinvolti, partecipare alla fase di programmazione, verifica monitoraggio e controllo attraverso gli organismi preposti di cui all'art 6. Art. 5 - Verifica monitoraggio e controllo qualitativo dell assistenza psicologica. 1 La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell assistenza psicologica prestata in attuazione dell articolo 1 sono effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario Regionale. 2. Ai fini del comma 1, gli Psicologi di base territoriale sono tenuti a trasmettere al Dirigente Psicologo Provinciale che provvederà poi ad inviare ai competenti servizi del Servizio Sanitario Regionale (SSR), una relazione annuale sull attività di assistenza psicologica prestata. 3. I servizi competenti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare l attività di assistenza psicologica. Art. 6 - Istituzione Osservatorio Regionale. 1. La Regione Veneto d intesa con le Unità Locali Socio Sanitarie e Aziende Ospedaliere, con i Comuni, con l Ordine professionale degli Psicologi, con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS), con le Associazioni Scientifiche di Psicologia, con l Università di Psicologia di Padova, le Scuole di specializzazione in Psicoterapia, istituisce un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio Regionale. 2. L Osservatorio Regionale svolge un azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulla attività prestata dallo Psicologo di base anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio della Regione Veneto. 4

3. All Osservatorio Regionale partecipano i rappresentanti dei Professionisti Psicologi provenienti dalle diverse aree professionali (Servizi Distrettuali di Salute Mentale, Età Evolutiva, Consultori Familiari, Disabilità, Psicologia Ospedaliera, Psicologia dell Anziano). 4. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all esercizio della funzione di Osservatorio regionale. Art. 7 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell upb U0140 Obiettivi di piano per la sanità del bilancio pluriennale 2014-2016. 5

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INDICE Art. 1 - Finalità.... 3 Art. 2 - Compiti della figura professionale dello psicologo di base territoriale.... 3 Art. 3 - Elenchi degli Psicologi di base territoriale.... 4 Art. 4 - Specificità e partecipazione degli Enti Locali e Territoriali... 4 Art. 5 - Verifica monitoraggio e controllo qualitativo dell assistenza psicologica.... 4 Art. 6 - Istituzione Osservatorio Regionale.... 4 Art. 7 - Norma finanziaria.... 5 7