DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

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Transcript:

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica Entrata in vigore 23.09.2016

Art. 18 L. n. 187/2015: Delega al governo all emanazione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche al fine prioritario di assicurare: 1. la chiarezza della disciplina 2. la semplificazione normativa 3. la tutela e promozione della concorrenza

Le disposizioni del decreto n. 175/2016 hanno a oggetto: - costituzione, l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni, - da parte di amministrazioni pubbliche, - società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Finalità: 1.efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche 2.tutela e promozione della concorrenza e del mercato, 3.razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

«societa' a partecipazione pubblica»: 1.societa' a controllo pubblico 2.societa' partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche 3.societa' partecipate direttamente da societa' a controllo pubblico

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'.

Costituzione societa' (e acquisire o mantenere partecipazioni in societa ) esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

«servizi di interesse generale»: 1.le attivita di produzione e fornitura di beni o servizi 2.che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita' fisica ed economica, continuita', non discriminazione, qualita' e sicurezza, 3.che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivita' di riferimento, 4.cosi' da garantire l'omogeneita dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale

Servizi pubblici locali: La Corte Costituzionale si è pronunciata, con sentenza 199/2012, depositata il 19 luglio 2012, che ha dichiarato l illegittimità delle disposizioni adottate, dopo il referendum del giugno 2011.

In data odierna quindi trova applicazione quanto stabilito in sede comunitaria europea, sia nel Trattato sul funzionamento dell Unione europea (di seguito TFUE) sia dalla giurisprudenza comunitaria.

Sono pertanto ammesse tre forme di gestione dei servizi pubblici locali: 1. gara aperta ad evidenza pubblica 2. società mista pubblico privata 3. società in house

Prima forma Gara aperta ad evidenza pubblica

Seconda forma Società mista pubblico privata con socio privato scelto con gara a doppio oggetto Gara a doppio oggetto : scelta del socio privato ed affidamento allo stesso di compiti operativi nella gestione del servizio

Terza forma «societa' in house»: le societa' sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu' amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della societa controllata.

ALTRI CASI: b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sono altresi' ammesse le partecipazioni nelle societa' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonche' la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita turistico-sportiva eserciti in aree montane.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, puo' essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione pubblica.

Obbligo di motivazione analitica: 1.necessita' della societa' per il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 4, 2.ragioni e le finalita' che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilita' finanziaria 3.considerazione della possibilita' di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, 4.considerazione di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, 5.compatibilita' della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita dell'azione amministrativa 6.dare atto della compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese

L'amministrazione invia l'atto deliberativo: alla Corte dei conti all'autorita' garante della concorrenza e del mercato

La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una societa' e' adottata con: a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel caso di SPL è la gara «a doppio oggetto»

GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati dal consiglio comunale.

La violazione - della disposizione che attribuisce al sindaco l esercizio dei poteri di socio, - il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali, non determinano l'invalidita' delle deliberazioni degli organi della societa' partecipata, ferma restando la possibilita' che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.

Revisione straordinaria delle partecipazioni

Ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. Entro il 23.03.2017

Le partecipazioni: in societa' non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, (finalità) ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (onere di motivazione analitica) o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2

Provvedimenti da adottare: Alienazione Adozione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione Fusione Soppressione, anche mediante messa in liquidazione

PERSONALE Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (23.03.2017), le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dalla revisione straordinaria.

Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite con decreto del Ministro del lavoro.

Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto del Ministro del lavoro, agli elenchi regionali dei lavoratori eccedenti.

Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi regionali, le regioni, l'avvio delle procedure di Assunzione.

I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

ART. 2409 Codice Civile Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.

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