Davide Di Russo Caltanissetta 1 aprile 2016

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2 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 1 - OGGETTO Costituzione Acquisto Mantenimento Gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione diretta o indiretta da parte di amministrazioni pubbliche Sono applicate: efficiente gestione partecipazioni tutela e promozione della concorrenza e del mercato razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica Restano ferme : a. specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse; b. le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni 2

3 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 1 - OGGETTO Salvo deroghe previste dal Decreto si applicano le norme del codice civile e di leggi speciali Società quotate Solo se espressamente previsto Esclusione totale o parziale a singole società a partecipazione pubblica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell economia e delle finanze o dell organo di vertice dell amministrazione partecipante motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, anche al fine di agevolarne la quotazione 3

4 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, D.Lgs.165/2001, loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti economici e le autorità portuali a) Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al 4 presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

5 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI CONTROLLO Previsto dall art c.c. Può sussistere anche quando è richiesto da norme di legge, statuto o patti parasociali il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche dell attività sociale b) Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 5

6 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Aifinidell'applicazionedeinumeri1)e2)delprimocommasi computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. 6

7 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI CONTROLLO ANALOGO Esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di una amministrazione su una società, con un influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative. Tale controllo può anche essere esercitato da una società a sua volta controllata allo stesso modo dall amministrazione partecipante c) 7

8 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI Corte Costituzionale Sentenza 50 del La sentenza che si fonda sui principi comunitari espressi dalla Corte di giustizia dell Unione europea afferma che il potere esercitato sull ente controllato consiste in un influenza determinante sia sugli obbiettivi strategici sia sulle decisioni importanti; la possibilità di influenza determinante è incompatibile con il rispetto dell autonomia gestionale. Il rapporto in house deve comportare che l amministrazione esprime pareri vincolanti sugli atti dell ente controllato (obiettivi strategici e decisioni importanti). 8

9 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO Esercizio congiunto del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di amministrazioni diverse su una società d) 9

10 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI ENTI LOCALI e) Gli enti di cui all art. 2 del D.Lgs.267/2000 si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni, i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali. 10

11 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI PARTECIPAZIONE La titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi PARTECIPAZIONE INDIRETTA La partecipazione in una società che sia a sua volta partecipata da una società o da altro organismo soggetto a controllo da parte di un amministrazione pubblica f) g) 11

12 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività, così da garantire l omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale h) SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE I servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato i) 12

13 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI SOCIETÀ Gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO Le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b) l) m) SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA n) Le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico 13

14 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI SOCIETÀ QUOTATE o) Le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati Le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotate in mercati regolamentati Le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche 14

15 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO3 TIPIDISOCIETÀINCUIÈAMMESSALAPARTECIPAZIONEPUBBLICA Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata S.P.A.a controllo pubblico La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale S.R.L.a controllo pubblico L atto costituivo o lo statuto devono prevedere la nomina dell organo di controllo o di un revisore 15

16 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 4 FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ABROGATI ARTICOLO 3, COMMI 27 E SEGUENTI, LEGGE n. 244 Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali 16

17 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 4 FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE Nel rispetto del comma 1 le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente costituire, acquisire o mantenerepartecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: a. Produzione di un servizio di interesse generale b. Progettazione e realizzazione di un opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell art. 172 del D.Lgs. 163/2006 c. Realizzazione e gestione di un opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d interesse generale in funzione dell affidamento dell opera o del servizio in regime di partenariato con un imprenditore privato selezionato mediante l espletamento di procedure aperte o di procedure competitive di negoziazione 17

18 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 4 FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento e. Servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all art. 3, comma 25, del D.lgs. 163/

19 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 4 FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l utilizzo di beni immobili del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, in deroga al comma 1, è possibile l acquisizione di partecipazioni in società, tramite il conferimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato 19

20 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 4 FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE Le società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici hanno come oggetto sociale esclusivo le attività di cui alle lettere a), b), d), e). Salvo quanto previsto dall art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti 20

21 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 4 FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del Articolo 34-Gruppi di azione locale I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo PARTECIPAZIONI PUBBLICHE È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in dell art. 61 del regolamento CE n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del Articolo 61-Gruppi di azione locale nel settore della pesca Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG). 2. I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale di tipo partecipativo basata almeno sugli elementi di cui all articolo 60 del presente regolamento e sono responsabili della sua attuazione 21

22 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 4 FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del e dell art. 61 del regolamento CE n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del e dell art. 61 del regolamento CE n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del

23 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 5 ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E OBBLIGHI DI DISMISSIONE Salvo i casi in cui la costituzione di una società o l acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità di espresse previsioni legislative L atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche per la costituzione di società o l acquisto di partecipazioni, anche indirette, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all art. 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria considerando anche destinazioni alternative delle risorse pubbliche nonché la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato La motivazione deve considerare la compatibilità di tale scelta con i princìpidi efficienza, di efficacia e di economicità dell azione amministrativa 23

24 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 5 ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E OBBLIGHI DI DISMISSIONE L atto deliberativo deve dare atto della compatibilità dell intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica 24

25 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 5 ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E OBBLIGHI DI DISMISSIONE L amministrazione che costituisce la società o acquisisce la partecipazione diretta o indiretta, prima dell adozione dell atto deliberativo, deve inviarlo alla sezione di competenza della Corte dei Conti La Corte dei Conti potrà formulare rilievi sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo e sulla coerenza con il piano di razionalizzazione previsto dall art. 20 entro il termine perentorio di 30 giorni. La Sezione potrà chiedere chiarimenti una sola volta con conseguente interruzione del predetto termine L atto deliberativo deve essere motivato con specifico riferimento ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti 25

26 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 5 ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E OBBLIGHI DI DISMISSIONE Per gli atti deliberativi dello Stato è competente l ufficio di controllo di legittimità sugli atti Per gli atti deliberativi delle regioni, degli enti locali e loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione è competente la Sezione regionale di controllo ufficio di controllo di legittimità sugli atti 26

27 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 5 ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E OBBLIGHI DI DISMISSIONE Per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei Conti ai sensi della Legge 259/1958 è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Devono essere considerate contribuzioni ordinarie: a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o una azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio; b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti. 27

28 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 5 ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E OBBLIGHI DI DISMISSIONE L amministrazione, successivamente, invia l atto deliberativo all Autorità garante della concorrenza e del mercato che può utilizzare i poteri di cui all art. 21-bis Legge 287/1990 (Poteri dell'autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza) 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'autorità può presentare, tramite l'avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, 28 Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

29 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO7 COSTITUZIONE DISOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA L atto deliberativo di partecipazione di un amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottato con: a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell economia e della finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali b) decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, salvo diversa disposizione di legge della regione, in caso di partecipazioni regionali; 29

30 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO7 COSTITUZIONE DISOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali d) deliberazione del consiglio amministrativo dell ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche 30

31 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO7 COSTITUZIONE DISOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA L atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all articolo 5, comma 1 e contiene l indicazione degli elementi essenziali dell atto costitutivo (artt c.c.) L atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell amministrazione pubblica partecipante I soci privati che partecipano all atto costitutivo sono previamente individuati mediante l espletamento di procedure aperte o, nei casi previsti dalla legge, di procedure competitive di negoziazione. Qualsiasi soggetto interessato che sia in possesso dei requisiti tecnici, finanziari, organizzativi e di onorabilità previsti negli atti della procedura di selezione è ammesso a partecipare alla procedura 31

32 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO7 COSTITUZIONE DISOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Se una società a partecipazione pubblica è costituita senza l atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o lo stesso sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall articolo 25, comma 5 32

33 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO7 COSTITUZIONE DISOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Se la mancanza o invalidità dell atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all articolo 2332 del c.c. Art Nullità della società Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico; 2) illiceità dell'oggetto sociale; 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale. La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese. Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese. 33

34 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO7 COSTITUZIONE DISOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Le modalità per la costituzione devono essere osservate per: a) le modifiche di clausole dell oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell attività della società b) la trasformazione della società c) il trasferimento della sede sociale all estero d) la revoca dello stato di liquidazione 34

35 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO12 RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PARTECIPANTI E DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salvo il danno erariale Costituisce danno erariale esclusivamente il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione 35

36 CONTO DEL PATRIMONIO COMUNE DI. A) IMMOBILIZZAZIONI. immateriali:. Materiali:. Immobili demaniali. Terreni indisponibili. Terreni disponibili.. Immobili patrimoniali indisponibili Immobili patrimoniali disponibili. Macchinari, attrezzature, impianti. Attrezzature e sistemi informatici. Automezzi e motomezzi. Mobili e macchine ufficio Universalità di beni indisponibili. Diritti reali su beni di terzi. Immobilizzazioni in corso. Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni in imprese Crediti verso imprese Titoli Crediti di dubbia esigibilità Depositi cauzionali B) ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze Crediti Attività finanziarie Disponibilità liquide C) Ratei e risconti attivi Totale attività. 36

37 Responsabilità dell Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate Corte dei Conti Sezione Lazio sentenza n del Condannato Sindaco del Comune di Tivoli (Socio unico di Acque Albulae S.p.a.) per mancato esercizio dell azione sociale di responsabilità a carico degli amministratori (art c.c.) Corte di Cassazione Sezioni Unite n del per i Sindaci del Comune sussiste l obbligo di esercitare le azioni di responsabilità verso gli amministratori, a tutela del patrimonio comunale. L esercizio di tali azioni, ricorrendone i presupposti, costituisce quindi un obbligo giuridico e non rientra tra le attività discrezionali rimesse a valutazioni di merito 37

38 Responsabilità dell Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate Corte dei Conti Sezione Toscana sentenza n. 267 del Condannati i Sindaci di alcuni Comuni del Valdarno (Soci del Mattatoio Intercomunale del Valdarno S.r.l.) per l aver nominato, quali componenti del CdA, persone prive dei necessari requisiti di professionalità e competenza; l aver approvato i bilanci quando erano già emerse numerose irregolarità nella gestione; l aver omesso un adeguata vigilanza sulla gestione e l aver omesso di esperire l azione di responsabilità di cui all art c.c. nei confronti degli amministratori 38

39 Responsabilità dell Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate Corte dei Conti Sezione Toscana sentenza n. 267 del La Corte continua affermando che il controllo dell Amministrazione pubblica, nei confronti delle società a partecipazione totale, non possa limitarsi ad una verifica successiva sulla gestione, attraverso l approvazione del bilancio, né ridursi al mero esercizio del potere di nomina dei rappresentanti dell Ente in seno al Consiglio di Amministrazione della società partecipata, ma deve essere un controllo attuale, puntuale e concomitante all attività gestionale della società, da effettuarsi anche con l ausilio di specifici poteri ispettivi 39

40 Responsabilità dell Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del La Corte sostiene che l Ente è responsabile anche delle irregolarità contabili della propria partecipata, sulle quali è tenuto a svolgere un attento e costante controllo, al fine di rilevare ed impedire l utilizzo di risorse in maniera non conformi a criteri di sana gestione, tale da poter causare squilibri sul bilancio dell Ente. La qualità di società partecipata al 100% dall Ente sta a significare che l attività che essa svolge è nell esclusivo interesse dell Ente locale, ciò giustifica l esercizio, da parte di quest ultimo, di poteri di ingerenza e di controllo su detti soggetti, atteso che l Ente esercita sul soggetto erogatore del servizio pubblico un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi 40

41 Responsabilità dell Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del L operazione su cui la Corte dei Conti ha formulato un rilievo di grave irregolarità ai sensi e per gli effetti dell art. 1, co. 168, della legge n. 266/2005 riguarda un operazione in cui l Ente ha trasferito, in prossimità della chiusura dell esercizio della Società partecipata, una somma per il finanziamento del capitale sociale, iscrivendola nella spesa al titolo II, a sua volta la Società ha iscritto la somma in conto futuro aumento capitale sociale. Tale incremento del netto patrimoniale è stato assorbito dalla perdita registrata alla chiusura dell esercizio dove, come rileva la Corte dei Conti, erano già note le perdite presunte risultanti dallo sbilancio economico previsionale. 41

42 Responsabilità dell Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del La Corte dei Conti ribadisce che la corretta imputazione in bilancio degli oneri finanziari sostenuti dal comune per operazioni di copertura delle perdite delle proprie partecipate non può fare riferimento alla spesa in conto capitale, bensì a quella corrente, in quanto l operazione di ripiano delle perdite non può inquadrarsi tra le spese di investimento, posto che tali spese, in concreto, non comportano un effettivo incremento del capitale sociale, rappresentando, di contro, l unica alternativa alla trasformazione o allo scioglimento della società. L iscrizione di tale posta tra le spese in conto capitale comporterebbe la possibilità per l Ente di ricorrere all indebitamento per il finanziamento delle stesse in totale contrasto con quanto previsto dall art. 119, co. 6 della Costituzione 42

43 Delibere relative alla copertura delle perdite di Società partecipate parere n. 29 del della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Lombardia; delibera n. 15 del della Corte dei Conti Sezione controllo Piemonte; delibera n. 65 del della Corte dei Conti Sezione controllo Puglia; delibera n. 578 del della Corte dei Conti Sezione controllo Abruzzo; parere n. 2 del della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Liguria; pronuncia n. 23 del della Corte dei Conti Sezione di controllo per le Marche. 43

44 Responsabilità dell Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale Centrale sentenza n. 402 del il danno erariale per la quale si è agito è la risultante di una gestione dissennata della società la quale, in dispregio di ogni regola di sana amministrazione, ha assunto spese di personale incompatibili con le proprie evidenze economiche ed ha piegato la propria organizzazione al perseguimento di fini estranei allo scopo sociale.. l attribuzione all ente pubblico locale di oneri e costi indebiti, sono tutti comportamenti che, se dannosi, non possono trovare giustificazione in una finalità in astratto meritevole di considerazione è [ ] ma in concreto perseguita al fine di eludere i limiti posti al patto di stabilità ed in dispregio di qualsivoglia compatibilità finanziaria. 44

45 Responsabilità dell Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale Centrale sentenza n. 402 del CONDANNATI AL RISARCIMENTO IN FAVORE DEL COMUNE 50% DEL DANNO 30% DEL DANNO IL SINDACO E L ASSESSORE DEL COMUNE GLI ORGANI SOCIETARI DELLA SOCIETA 20% DEL DANNO MEMBRI GIUNTA COMUNALE 45

46 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 14 CRISI D IMPRESA DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al D.Lgs.8/7/1999, n. 270, e al D.L. 23/12/2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/2/2004, n

47 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 14 CRISI D IMPRESA DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO Qualora emergano, nell ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarle le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento 47

48 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 14 CRISI D IMPRESA DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO La mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell articolo 2409 del c.c. Art Denunzia al tribunale Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. 48

49 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 14 CRISI D IMPRESA DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo

50 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 14 CRISI D IMPRESA DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società. 50

51 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 14 CRISI D IMPRESA DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO Non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, se non è accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma4??? ERRATO RIFERIMENTO, anche in deroga al comma 5 51

52 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 14 CRISI D IMPRESA DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO ABROGATO ARTICOLO 6, COMMI 19, DECRETO LEGGE n. 78 Le amministrazioni di cui all articolo 1, comma 3, della legge 31/12/2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del c.c., effettuare aumenti di capitale sociale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali Sono consentiti i trasferimenti alle società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti 52

53 S.P.A. Art c.c. riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale S.R.L. Art terc.c. riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale

54 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO TESTO UNICO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ARTICOLO 14 CRISI D IMPRESA DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita 54

55

56 Servizi in House L affidamento in house a società di capitali dei servizi. avviene alle seguenti condizioni: il capitale sociale delle Società è interamente pubblico; gli Enti, titolari dell intero capitale sociale delle Società affidatarie, esercitano su di esse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; le Società realizzano la parte più importante della propria attività con l Ente o gli Enti pubblici che la controllano; 56

57 Servizi in House L apertura del capitale sociale, anche solo futura e potenziale, a soci privati ovvero ad altri soci pubblici diversi dalle amministrazioni affidanti in house, altera l influenza dominante sulla società e fa venir meno il controllo analogo. 57

58 DIRETTIVA N. 2014/24/UE DEL ART. 12 Sono stati recepiti gli elementi che configurano il fenomeno in house, precisando rispetto ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria: che il controllo analogo è compatibile con la partecipazione di privati al capitale, purché tale partecipazione non comporti controllo o potere di veto o un influenza determinante sulla società (dunque, a patto che il privato non possa influire sulle decisioni strategiche); che l attività prevalente in favore dell ente affidante sussiste allorché oltre l 80% delle attività della società controllata siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre amministrazioni controllate dall amministrazione aggiudicatrice. 58

59 PARERE CONSIGLIO DI STATO N. 298 DEL Le indicazioni della Direttiva 2014/24/Ue anche se non ancora recepite nell ordinamento italiano possono essere considerate precettive data la loro caratteristica incondizionata e precisa E quindi possibile l affidamento in house da parte del Ministero dell Istruzione ad un Consorzio nel cui capitale partecipano Università private con una quota pari al 2% in quanto tale circostanza non comporta un un influenza dominante I pareri anteriori all entrata in vigore della Direttiva risultano essere superati 59

60 PARERE CONSIGLIO DI STATO N. 298 DEL Vengono ribadite le due condizioni essenziali il controllo analogo: influenza dominante da parte dell Ente affidante (vincoli precisi indicati nello statuto del soggetto affidatario) la prevalenza delle prestazioni del soggetto affidatario a favore dell ente affidante che non può essere inferiore all 80% del fatturato totale 60

61 Corte Costituzionale Sentenza 50 del La sentenza che si fonda sui principi comunitari espressi dalla Corte di giustizia dell Unione europea afferma che il potere esercitato sull ente controllato consiste in un influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni importanti; la possibilità di influenza determinante è incompatibile con il rispetto dell autonomia gestionale. Il rapporto in house deve comportare che l amministrazione esprime pareri vincolanti sugli atti dell ente controllato (obiettivi strategici e decisioni importanti). 61

62 Qual è l effettiva natura delle società a totale partecipazione pubblica con affidamenti diretti? privata in ragione della forma societaria pubblica in considerazione - del capitale pubblico; - delle finalità (interesse generale, strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell ente o strumentale attività dell ente); - dei finanziamenti; - della disciplina applicabile (vincoli e obblighi); - attribuzione all ente pubblico di poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce al socio (Modello di governance indirizzo e controllo) 62

63 Nozione di organismo di diritto pubblico nel diritto comunitario istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale dotato di personalità giuridica la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico 63

64 QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA Nel procedere a una verifica in ordine alla sussistenza o meno del requisito in questione occorre prima verificare se l attività dell ente soddisfi effettivamente bisogni di interesse generale, e successivamente determinare se tali bisogni abbiano o meno carattere commerciale o industriale. CORTE DI GIUSTIZIA CE, CAUSA C-360/96 DEL

65 CORTE DI GIUSTIZIA CE,CAUSA C-18/2001 DEL QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA Ai fini della valutazione circa la ricorrenza del carattere industriale o commerciale del bisogno da compiersi di volta in volta, tenendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, quali la circostanza che hanno presieduto alla creazione dell organismo interessato e le condizioni in cui quest ultimo esercita la propria attività. 65

66 CORTE DI GIUSTIZIA CE,CAUSA C-18/2001 DEL QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA Se l organismo opera in normali condizioni di mercato, persegue lo scopo di lucro e subisce le perdite connesse all esercizio della sua attività, è poco probabile che i bisogni che esso mira a soddisfare abbiano carattere non industriale o commerciale; se dalle concrete circostanze si evince che l ente pubblico che partecipa alla società, ove necessario, procede a una ricapitalizzazione della società in perdita, per consentirle la continuazione delle sue funzioni, che la società beneficia di un finanziamento pubblico per la realizzazione della sua attività, e lo scopo principale, al di là della ricerca del profitto, sia il perseguimento di un interesse generale, allora appare verosimile che l attività del soggetto soddisfi un bisogno di interesse generale privo di carattere industriale o commerciale. 66

67 CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO LOMBARDIA PARERE 195 DEL QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA La qualificazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dipende dai processi produttivi, dal mercato e dal contesto e, quindi, non può essere predeterminata. Di volta in volta, con riferimento al singolo servizio da espletare, da parte dell ente stesso, considerando l impatto che il servizio stesso può avere sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento e ai suoi caratteri di redditività e autosufficienza economica. 67

68 CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V, SENTENZA N DEL QUALIFICAZIONE E RILEVANZA ECONOMICA Spetta all ente locale titolare del servizio È essenziale per poter determinare la disciplina regolativa di riferimento Il criterio sostanzialistico stabilisce la qualificazione del servizio pubblico locale in base alla capacità del modello organizzativo, di tipo imprenditoriale, di produrre utili Il criterio relativistico si basa sulla verifica delle modalità di sviluppo del servizio, senza considerare il modello organizzativo e la capacità di produrre utili E il principio prevalente che fornisce elementi utile a qualificare un servizio pubblico locale come privo di rilevanza economica: - quadro economico comportante costi contenuti per gli utenti e la copertura dei costi sociali per garantire gli utenti deboli; - mercato inadeguato capace di apportare soluzioni economicamente vantaggiose; - vincoli normativi in ordine all erogazione del servizio per garanzie di tutela sociale. 68

69 ART. 35, COMMA 8 LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448 Obbligo di gestire i servizi pubblici a rilevanza economica di cui all art. 113, comma 1, Tuel, Società di capitali attraverso Trasformazione delle aziende speciali aventi in carico la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica 69

70 È corretto il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico attraverso l utilizzo di un mezzo che per caratteristiche e natura ha derivazioni privatistiche? L utilizzo delle società di capitali pubbliche e l analisi della sua concreta operatività, ha indotto a dubitare che l utilizzo di forme di diritto privato sia del tutto compatibile con il perseguimento di uno specifico interesse pubblico, considerato che le società di capitali sono caratterizzate dallo scopo di lucro e, quindi, della finalizzazione dell attività di impresa al perseguimento di un utile: di modo che, la declinazione di obiettivi di interesse pubblico mediante l utilizzo di istituti che, per caratteristiche e natura, hanno derivazione privatistica, non sempre ha prodotto in concreto i risultati attesi 70

71 VINCOLI E OBBLIGHI DELLE SOCIETA PUBBLICHE Norme dirette a limitare la partecipazione societaria di soggetti pubblici e che limitano la libertà d iniziativa e la capacità negoziale delle società pubbliche -Art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Decreto Bersani ); -Art. 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; - Art. 1, comma 555 legge 27 dicembre 2013, n Art. 1, commi legge 23 dicembre 2014, n. 190 Norme dirette a limitare la possibilità per soggetti pubblici di fornire capitale di rischio o di credito alle società partecipate Art. 6, comma 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 Norme dirette ad agevolare le dismissioni Art. 1, comma 568 legge 27 dicembre 2013, n

72 VINCOLI E OBBLIGHI DELLE SOCIETA PUBBLICHE Norme che stabiliscono divieti, limitazioni, condizioni, criteri e modalità di reclutamento del personale e conferimento degli incarichi nelle società pubbliche -Art. 18, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n Art. 3-bis, comma 6 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n Art. 1, commi da 563 a 568, della legge 27 dicembre 2013, n

73 VINCOLI E OBBLIGHI DELLE SOCIETA PUBBLICHE Norme dirette a costituire la disciplina degli amministratori di società pubbliche vincoli circa la numerosità vincoli sui compensi Art. 1, comma 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Art. 6, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cit.; Art. 4, commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 Art. 1, commi 718, 725, 726, 727, 728 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Art. 6, comma 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cit.; Art. 4, commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135; Art.1, comma 554 della legge 27 dicembre 2013 n

74 VINCOLI E OBBLIGHI DELLE SOCIETA PUBBLICHE Norme dirette a costituire la disciplina degli amministratori di società pubbliche particolari cause di incompatibilità o di inconferibilità dell incarico Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; Art. 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 particolari cause di giusta causa per la revoca Art.1, comma 554 della legge 27 dicembre 2013 n

75 VINCOLI E OBBLIGHI DELLE SOCIETA PUBBLICHE Norme dirette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica Art.1, comma 553 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 Norme in materia di pubblicità e trasparenza delle società pubbliche Art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n

76 VINCOLI E OBBLIGHI DELLE SOCIETA PUBBLICHE Norme in materia di contratti pubblici Art. 3-bis, comma 6 del decreto legge 13 agosto 2011, n

77 DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012 N. 213 ART. 147-quater, TUEL: Controlli sulle società partecipate non quotate Sistema di controlli sulle società partecipate effettuate dall ente locale preventivamente Obiettivi gestionali delle società partecipate secondo standard qualitativi e quantitativi Sistema informativo finalizzato a rilevare: i rapporti finanziari tra ente proprietario e società; la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società; i contratti di servizio; la qualità dei servizi; il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica 77

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