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DISPOSIZIONE CONTINUATIVA DI BONIFICO Spettabile Codice ABI Filiale Luogo e COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE DELL ORDINANTE RESIDENTE / SEDE LEGALE A IL SOTTOSCRITTO CHIEDE CHE VENGA ESEGUITA LA SEGUENTE DISPOSIZIONE CONTINUATIVA DI BONIFICO: A NOME DI: (solo se diverso dall ORDINANTE) RESIDENTE / CON SEDE LEGALE A ADDEBITANDO IL C/C n.ro (IBAN) FILIALE INTESTATO A DATI BENEFICIARIO Coordinate IBAN IT 05 V 03500 01630 000000055942 Nome Cognome/Denominazione AUTOGUIDOVIE SPA INDIRIZZO VIA M.F. QUINTILIANO, 18 COMUNE 20138 MILANO Causale (il solo N. Tessera di riconoscimento Autoguidovie) : Stampa Contabile Caratteristiche Bonifico : Periodicità (a 6 mesi dall acquisto dell abbonamento): SI NO Scadenza: 2 rata annuale ordinario VARIAZIONI NOTE: Il presente rapporto è regolato dalle condizioni generali di contratto di seguito riportate, nonché dalle condizioni inserite nel Documento di Sintesi anch esso allegato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, condizioni tutte che dichiariamo di conoscere e di accettare integralmente. 1 PER LA BANCA Pag. 1 di 2

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Art. 1 L impianto del servizio di "Bonifico Continuativo" consente al Correntista di far pervenire alla Banca un ordine di pagamento che consente il trasferimento periodico e scadenzato di una somma determinata a favore di un beneficiario, presso sportelli della Banca stessa o di altre Banche in Italia. Art. 2 Per il servizio di Bonifico Continuativo trovano applicazione le norme e le condizioni contrattuali previste dal contratto quadro del conto corrente di regolamento. Art. 3.1. Il presente contratto, stipulato ed eseguito in lingua italiana, è regolato dalla legge italiana. 3.2. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia o, a scelta della Banca, quello nella cui giurisdizione si trova la Filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto, a eccezione del caso in cui il Correntista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Correntista. 3.3. La Banca e il Correntista hanno, comunque, la facoltà di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: a) su iniziativa del Correntista o della Banca, all Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Nel caso in cui il Correntista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005 la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio del Correntista stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. La Banca e il Correntista restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di accettare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; b) su iniziativa solo del Correntista, all Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) istituito ai sensi dell art.128 bis T.U.B. dopo aver presentato reclamo alla Banca. L ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 euro. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Correntista può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d Italia o visitare il sito web dell Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it). 3.4. La Banca ed il Correntista concordano fin d ora di sottoporre le eventuali controversie relative al presente contratto esclusivamente all organismo sopra indicato sub a) anche qualora il tentativo di conciliazione venga a costituire per previsione di legge condizione di procedibilità della successiva azione davanti all Autorità Giudiziaria, ferma restando la facoltà di concordare per iscritto, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di rivolgersi ad un altro organismo, purché compreso nell apposito registro del Ministero della Giustizia. () Dichiariamo di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, secondo comma, cod.civ., ovvero delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, le seguenti condizioni generali di contratto: Art. 3.2 (Foro competente) Revoca () Il sottoscritto revoca, con decorrenza immediata, il mandato per l esecuzione dei bonifici come sopra riportato. Luogo e data () SPAZIO AD USO INTERNO 1 AUTENTICA FIRME 2 POTERI DI FIRMA APPORRE FIRME LEGGIBILI Sezione da compilare e firmare a cura del Cliente solo dopo aver ricevuto la copia di sua pertinenza firmata dalla Banca Dichiariamo che ci viene da Voi rilasciato un esemplare del presente contratto debitamente sottoscritto per accettazione dai soggetti abilitati a rappresentarvi. Luogo e data () 1 PER LA BANCA Pag. 2 di 2

Abbiamo ricevuto la Vostra lettera della data odierna che Vi ritrascriviamo integralmente in segno di accordo e accettazione: " DISPOSIZIONE CONTINUATIVA DI BONIFICO Spettabile Codice ABI Filiale Luogo e COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE DELL ORDINANTE RESIDENTE / SEDE LEGALE A IL SOTTOSCRITTO CHIEDE CHE VENGA ESEGUITA LA SEGUENTE DISPOSIZIONE CONTINUATIVA DI BONIFICO: A NOME DI: (solo se diverso dall ORDINANTE) RESIDENTE / CON SEDE LEGALE A ADDEBITANDO IL C/C n.ro (IBAN) FILIALE INTESTATO A DATI BENEFICIARIO Coordinate IBAN IT 05 V 03500 01630 000000055942 Nome Cognome/Denominazione AUTOGUIDOVIE SPA INDIRIZZO VIA M.F. QUINTILIANO, 18 COMUNE 20138 MILANO Causale (il solo N. Tessera di riconoscimento Autoguidovie) : Stampa Contabile Caratteristiche Bonifico : Periodicità (a 6 mesi dall acquisto dell abbonamento): SI NO Scadenza: 2 rata annuale ordinario VARIAZIONI NOTE: Il presente rapporto è regolato dalle condizioni generali di contratto di seguito riportate, nonché dalle condizioni inserite nel Documento di Sintesi anch esso allegato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, condizioni tutte che dichiariamo di conoscere e di accettare integralmente. 2 PER IL CLIENTE Pag. 1 di 2

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Art. 1 L impianto del servizio di "Bonifico Continuativo" consente al Correntista di far pervenire alla Banca un ordine di pagamento che consente il trasferimento periodico e scadenzato di una somma determinata a favore di un beneficiario, presso sportelli della Banca stessa o di altre Banche in Italia. Art. 2 Per il servizio di Bonifico Continuativo trovano applicazione le norme e le condizioni contrattuali previste dal contratto quadro del conto corrente di regolamento. Art. 3.1. Il presente contratto, stipulato ed eseguito in lingua italiana, è regolato dalla legge italiana. 3.2. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia o, a scelta della Banca, quello nella cui giurisdizione si trova la Filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto, a eccezione del caso in cui il Correntista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Correntista. 3.3. La Banca e il Correntista hanno, comunque, la facoltà di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: a) su iniziativa del Correntista o della Banca, all Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Nel caso in cui il Correntista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005 la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio del Correntista stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. La Banca e il Correntista restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di accettare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; b) su iniziativa solo del Correntista, all Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) istituito ai sensi dell art.128 bis T.U.B. dopo aver presentato reclamo alla Banca. L ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 euro. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Correntista può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d Italia o visitare il sito web dell Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it). 3.4. La Banca ed il Correntista concordano fin d ora di sottoporre le eventuali controversie relative al presente contratto esclusivamente all organismo sopra indicato sub a) anche qualora il tentativo di conciliazione venga a costituire per previsione di legge condizione di procedibilità della successiva azione davanti all Autorità Giudiziaria, ferma restando la facoltà di concordare per iscritto, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di rivolgersi ad un altro organismo, purché compreso nell apposito registro del Ministero della Giustizia. to dal Cliente Dichiariamo di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, secondo comma, cod.civ., ovvero delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, le seguenti condizioni generali di contratto: Art. 3.2 (Foro competente) to dal Cliente Timbro e firma Banca 2 PER IL CLIENTE Pag. 2 di 2

Abbiamo ricevuto la Vostra lettera della data odierna che Vi ritrascriviamo integralmente in segno di accordo e accettazione: " DISPOSIZIONE CONTINUATIVA DI BONIFICO Spettabile Codice ABI Filiale Luogo e COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE DELL ORDINANTE RESIDENTE / SEDE LEGALE A IL SOTTOSCRITTO CHIEDE CHE VENGA ESEGUITA LA SEGUENTE DISPOSIZIONE CONTINUATIVA DI BONIFICO: A NOME DI: (solo se diverso dall ORDINANTE) RESIDENTE / CON SEDE LEGALE A ADDEBITANDO IL C/C n.ro (IBAN) FILIALE INTESTATO A DATI BENEFICIARIO Coordinate IBAN IT 05 V 03500 01630 000000055942 Nome Cognome/Denominazione AUTOGUIDOVIE SPA INDIRIZZO VIA M.F. QUINTILIANO, 18 COMUNE 20138 MILANO Causale Acquisto Abbonamento Annuale LAVORATORI intestato a Stampa Contabile Caratteristiche Bonifico Euro Scadenza Rata Periodicità 6 MESI dalla data di emissione SI NO VARIAZIONI NOTE: Il presente rapporto è regolato dalle condizioni generali di contratto di seguito riportate, nonché dalle condizioni inserite nel Documento di Sintesi anch esso allegato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, condizioni tutte che dichiariamo di conoscere e di accettare integralmente. 3 PER AUTOGUIDOVIE Pag. 1 di 2

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Art. 1 L impianto del servizio di "Bonifico Continuativo" consente al Correntista di far pervenire alla Banca un ordine di pagamento che consente il trasferimento periodico e scadenzato di una somma determinata a favore di un beneficiario, presso sportelli della Banca stessa o di altre Banche in Italia. Art. 2 Per il servizio di Bonifico Continuativo trovano applicazione le norme e le condizioni contrattuali previste dal contratto quadro del conto corrente di regolamento. Art. 3.1. Il presente contratto, stipulato ed eseguito in lingua italiana, è regolato dalla legge italiana. 3.2. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia o, a scelta della Banca, quello nella cui giurisdizione si trova la Filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto, a eccezione del caso in cui il Correntista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Correntista. 3.3. La Banca e il Correntista hanno, comunque, la facoltà di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: a) su iniziativa del Correntista o della Banca, all Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Nel caso in cui il Correntista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005 la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio del Correntista stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. La Banca e il Correntista restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di accettare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; b) su iniziativa solo del Correntista, all Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) istituito ai sensi dell art.128 bis T.U.B. dopo aver presentato reclamo alla Banca. L ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 euro. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Correntista può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d Italia o visitare il sito web dell Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it). 3.4. La Banca ed il Correntista concordano fin d ora di sottoporre le eventuali controversie relative al presente contratto esclusivamente all organismo sopra indicato sub a) anche qualora il tentativo di conciliazione venga a costituire per previsione di legge condizione di procedibilità della successiva azione davanti all Autorità Giudiziaria, ferma restando la facoltà di concordare per iscritto, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di rivolgersi ad un altro organismo, purché compreso nell apposito registro del Ministero della Giustizia. to dal Cliente Dichiariamo di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, secondo comma, cod.civ., ovvero delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, le seguenti condizioni generali di contratto: Art. 3.2 (Foro competente) to dal Cliente Timbro e firma Banca 3 PER AUTOGUIDOVIE Pag. 2 di 2