Le regole di compensazione orizzontale dei crediti fiscali



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ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 4 14 GENNAIO 2015 Le regole di compensazione orizzontale dei crediti fiscali Copyright 2015 Acerbi & Associati ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL. 0444322866-0444322705 R.A. FAX. 0444545075 Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244 Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

Dal 1 gennaio 2015 i contribuenti che chiudono il periodo d imposta 2014 con crediti fiscali dovranno fare particolare attenzione nell utilizzo in compensazione dei medesimi. Ciò in quanto la loro compensazione orizzontale (escludendo quindi quelle a valere sul medesimo tributo) segue regole che in taluni casi prevedono la necessità di eseguire specifici controlli finalizzati all apposizione sul modello dichiarativo del cosiddetto visto di conformità. Alle regole già collaudate, in quanto applicate fin dal 2010, riguardanti l utilizzo dei crediti Iva derivanti sia dal modello di dichiarazione annuale che dei crediti trimestrali derivanti dai modelli TR trimestrali, dal periodo d imposta 2013 se ne sono affiancate altre con riferimento all utilizzo dei crediti emergenti dal modello Unico (imposte sui redditi e alle relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sul reddito), dal modello 770 (ritenute alla fonte) e dal modello Irap (si veda la circolare n. 8 del 2014). Si consideri poi che dal 1 ottobre 2014 viene esteso in modo sensibile l obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24 (si veda circolare di Studio n. 22 del 2014), prevedendo in particolare l obbligo per tutti i soggetti (titolari di partita Iva e non) di presentare i modelli F24 a zero per effetto di compensazioni, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e non potendo più quindi fare ricorso allo strumento dell home banking. Vediamo, pertanto, di riepilogare le principali regole di compensazione dei predetti crediti. 1. Le regole per i crediti IVA In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all anno 2014 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2015, nonché dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2015, occorre ricordare le restrittive regole introdotte con il D.L. n. 78/2009, con l aggiunta di un nuovo periodo all art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e ad una serie di interventi operati sul D.P.R. n. 322/1998 e sul D.P.R. n. 542/1999. In pratica: - gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad 5.000, possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge; - per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di 15.000, invece, è necessaria anche l apposizione del visto di conformità (quindi devono preventivamente essere effettuati, tramite i soggetti a ciò abilitati, i controlli previsti dalla legge). Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni orizzontali (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle Iva da Iva, anche se superano le soglie sopra indicate. Si devono inoltre tenere presenti altre situazioni limitative della compensazione, quali la presenza di debiti erariali, iscritti a ruolo e scaduti, nonché la situazione di non operatività in relazione alla disciplina delle cd. società di comodo (si veda alla fine paragrafo 3.2). Naturalmente deve sempre essere monitorato il limite massimo annuale di compensazioni orizzontali (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) che è fissato a decorrere dal 1 gennaio 2014 in euro 700.000,00 per ciascun anno solare (cfr art. 9 comma 2 del D.L. n. 35/2013). 2

La compensazione di crediti (esistenti) superiori al tetto annuo è punita con la sanzione per l omesso versamento (30%) e non invece con la più pesante penalità stabilita per la compensazione nel modello F24 di crediti inesistenti (dal 100% al 200%). In sintesi le regole da applicare nella varie fattispecie relative ai crediti Iva: 1.1 Compensazione libera per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro Chi intende utilizzare in compensazione per l intero anno 2015 il credito Iva per importi non superiori ad 5.000, può presentare il modello F24: già dal 1 gennaio 2015 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza tipica del 16 gennaio 2015); senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva; potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking. Tali compensazioni per importi non superiori ad 5.000 sono possibili indipendentemente dall ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i primi 5.000 del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla C.M. n. 29/E/2010: non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d imposta che sorgono successivamente (es.: credito Iva dell anno 2014 risultante dalla dichiarazione Iva 2015 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2015); devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (es.: debito Iva ottobre 2014 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell anno 2014 risultante dalla dichiarazione Iva 2015). 1.2 Compensazione dei crediti superiori a 5.000 euro Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad 5.000, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica: non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva 2015 il 28 febbraio 2015 e compensare il 3 marzo 2015). Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa escludere la dichiarazione annuale Iva dall unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico. Stante l attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1 febbraio), risulta pertanto impossibile presentare prima del 16 marzo un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori ad 5.000. 3

Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad 5.000 potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi NON si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking); Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura. 1.3 Residuo credito Iva relativo all anno 2013 Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che: il residuo credito Iva relativo al periodo d imposta 2013, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2015 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2015 relativa all anno 2014, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato 2013 come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2013 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2014 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di 15.000, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2013 non sia stata vistata ; in questo caso, per poter compensare il residuo credito 2013 nel 2015 oltre tale limite occorre procedere all apposizione del visto tramite ripresentazione (integrativa) nella dichiarazione relativa al 2013); al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d imposta 2013, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti rigenerato nella dichiarazione Iva 2015 come credito Iva relativo all anno 2014 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio qui descritte. Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione orizzontale del credito Iva relativo all anno 2014 o del residuo credito Iva relativo all anno 2013. 1.4 Regole di compensazione dei crediti Iva trimestrali Il limite dei 5.000 riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione, per la parte eccedente i limiti di 5.000, anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va, in proposito precisato che il limite di 5.000 deve intendersi unitario per tutti i modelli TR presentati nell anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di 5.000 da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia. Non vale, invece, per i crediti trimestrali il limite dei 15.000, atteso che per essi non è prevista l applicazione della disciplina del visto di conformità. La compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che non eccede 5.000 euro, deve essere sempre preceduta dalla trasmissione telematica del modello TR, ancorché non sia necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla trasmissione (come invece previsto per la parte di credito eccedente rispetto a 5.000 euro). Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l Agenzia delle Entrate ha precisato che: al raggiungimento del limite (oggi pari 5.000) riferito al credito annuale 2014, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze mod. Iva TR presentate nel corso del 2014); 4

il limite di 5.000 è riferito all anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2015 relativa al 2014 presenta un tetto pari ad 5.000, da utilizzare liberamente anche prima delle presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2015 è a disposizione un ulteriore tetto di 5.000, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso del 2015. 1.5. Visto di conformità obbligatorio per compensazioni di crediti IVA eccedenti i 15.000 euro Il credito che scaturisce dalle dichiarazioni Iva, come peraltro già avveniva lo scorso anno, non è liberamente utilizzabile. Come commentato nei paragrafi precedenti, è necessario presentare la dichiarazione Iva prima di poter effettuare compensazioni superiori ad 5.000; in aggiunta a tale limite, se il credito Iva che si intende utilizzare in compensazione derivante dalla dichiarazione annuale supera la soglia di 15.000, sarà necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità che certifichi la qualità del credito (si veda anche la circolare di Studio n. 17/2009 disponibile nella sezione Iscritti del sito www.fiscoeimpresa.com). Si ricorda, al contrario, che i crediti Iva scaturenti dalla richieste trimestrali (modello TR) non richiedono l apposizione del visto di conformità. Pertanto, al fine di poter utilizzare il credito Iva annuale per un importo superiore ad 15.000, l impresa dovrà alternativamente ottenere: il visto di conformità di un professionista abilitato ed iscritto all apposito elenco presso la Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente, che predispone la dichiarazione annuale Iva e quindi la trasmette telematicamente; il visto di conformità da parte del Responsabile di un CAF Imprese che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente, con la precisazione che l assistenza fiscale dei CAF è esclusa per le imprese soggette all Ires tenute alla nomina del collegio sindacale e alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore; l attestazione dal parte dell organo preposto al controllo contabile di cui all art. 2409-bis del c.c. (società di capitali, nei casi previsi). Come chiarito dalla R.M. n. 90/E/2010, nel caso di enti locali, tale attestazione viene apposta dai revisori. Appare pertanto importante ricordare quanto segue: gli adempimenti in questione comportano prestazioni aggiuntive e nuove responsabilità in capo al soggetto che dovrà rilasciare il visto di conformità; i soggetti che matureranno crediti Iva di poco superiori ai 15.000, onde evitare inutili aggravi, avranno convenienza a procedere alla eventuale compensazione solo entro tale limite, rinviando la quota eccedente a riporto; gli stessi soggetti con crediti Iva rilevanti dovranno attivarsi al più presto per la chiusura annuale dell Iva, al fine di consentire allo Studio la predisposizione e l invio della dichiarazione, nonché consentire di porre in essere le necessarie verifiche per l eventuale apposizione del visto di conformità (qualora lo Studio venga incaricato di tale adempimento). 5

2. Le regole per gli altri crediti A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, è stato stabilito che i contribuenti che ai sensi dell art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 (e quindi attraverso il modello F24) utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere l apposizione del visto di conformità di cui all art. 35 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 241/1997. Diversamente da quanto richiesto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all apposizione del visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito. Fin dal 1 gennaio 2015, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti (ad es. Ires, Irap, ecc.) di importo superiore alla soglia dei 15.000 euro salvo ricordare, in questi casi, di apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere alle scadenze previste per i vari modelli (a oggi, 31 luglio per il modello 770 e 30 settembre per i modelli Unico e Irap). 3. Situazioni che inibiscono la compensazione: la presenza di ruoli scaduti e la situazione di non operatività 3.1 Debiti per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo e scaduti Dal 1 gennaio 2011 l art. 31 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore ad 1.500. La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo RUOL istituito dalla R.M. n. 18/E/2011. Posto che l inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell importo indebitamente compensato, si invita la gentile Clientela a segnalare e nel caso consegnare allo Studio con la massima sollecitudine le cartelle relative a ruoli notificati ai fini delle verifiche necessarie. In mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate. 3.2 Le società non operative La compensazione del credito Iva è inibita alle società non operative, cd. società di comodo (art. 30 comma 4 della L. n. 724/1994). La norma si applica con riferimento al credito che emerge dalla dichiarazione Iva relativa all anno in cui la società è qualificata come di comodo, anche se indistintamente formato da eccedenze riportate a nuovo da anni precedenti (R.M. n. 225/E/2007). E quindi opportuno che le società a rischio di non operatività (e per le quali non sussistono cause di esonero o di disapplicazione), svolgano il test sui ricavi minimi per il 2014 prima di effettuare la compensazione del relativo credito Iva. 6