Direttore di cantiere, direttore tecnico e direttore lavori: la Cassazione fa il punto

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Direttore di cantiere, direttore tecnico e direttore lavori: la Cassazione fa il punto Una sentenza della Cassazione relativa a un infortunio per caduta dall'alto è l'occasione per fare il punto sulle responsabilità del direttore di cantiere, del direttore tecnico, del direttore lavori e del Rspp La sentenza della Quarta Sezione della Corte di Cassazione Penale, n. 28613 del 6 luglio 2015, interviene sul complesso sistema di responsabilità per la sicurezza in cantiere e offre una serie di importanti indicazioni sui ruoli e le responsabilità dei soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella prevenzione dei rischi. Determinante, nella pronuncia che conferma la condanna del ricorrente, il fatto che tale soggetto sia indicato nel Pos come direttore di cantiere. L infortunio L infortunio è avvenuto in un cantiere di opere edili per la realizzazione di una strada, a cura di un impresa affidataria, in regime di subappalto, dei lavori in cemento armato eseguiti sulla sommità di una spalla di cemento, alta circa sei metri sul piano di campagna, senza la predisposizione di protezioni per prevenire le cadute dall alto. Un operaio dipendente dell impresa, addetto al taglio di tavole di legno e alla consegna delle stesse tramite una scala a pioli in ferro ai carpentieri impegnati nel livello più alto della spalla di cemento, nello scendere dalla scala era precipitato dal secondo gradone a quello inferiore a causa del ribaltamento della scala, che si era distaccata dal gradone cui era appoggiata, non essendo fissata con il filo di ferro

agli spuntoni metallici che uscivano dalla parte superiore dell armatura. L infortunato aveva, poi, dichiarato di non aver mai ricevuto istruzioni sull uso dell elmetto (al momento dell infortunio ne indossava uno privo di mentoniera che gli si era sfilato dal capo durante la caduta) e della cintura di sicurezza e, più in generale, istruzioni per la prevenzione degli infortuni. Il Pos e il contesto organizzativo Secondo il verbale dell Ispettorato del lavoro, l evento si era verificato perché non erano state attuate le misure di prevenzione previste nel Piano operativo di sicurezza; di conseguenza, il soggetto indicato nel Pos come direttore di cantiere e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, fu ritenuto responsabile della mancata attuazione delle misure relative ai lavori da eseguirsi da un altezza superiore ai due metri e, quindi, delle lesioni riportate dal dipendente a seguito della caduta. I giudici di merito non ritennero rilevante il fatto che l imputato, al momento dell infortunio, non fosse più dipendente dell impresa, né direttore tecnico, direttore di cantiere o dirigente, né svolgesse in concreto tali poteri, né fosse privo di espressa e formale delega di funzioni, quale alter ego del datore di lavoro e nemmeno che avesse delegato un preposto alla sicurezza, che però alla data dell infortunio era assente da tempo dal cantiere. Furono ritenute sufficienti, come prove del ruolo attribuitogli, le testimonianze dell infortunato e del nominato preposto alla sicurezza e soprattutto quanto indicato nel Pos redatto al tempo dell infortunio, a prescindere dalle modifiche successive; infatti, rileva la sentenza, ogni cambiamento riguardo alle qualifiche indicate nel POS deve essere necessariamente comunicato all impresa appaltante e nel caso in esame non fu fatto.

A proposito del valore probatorio delle testimonianze, è interessante il richiamo al principio giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa da sole possono essere poste a base di una dichiarazione di responsabilità dell imputato, e che non è affatto necessaria una verifica di attendibilità attraverso il riscontro con altre fonti probatorie tuttavia esse possono non essere considerate sufficienti o idonee quando sono contrastate da altri elementi probatori in maniera inequivocabile tali da renderle inattendibili. In riferimento a tali testimonianze, la Corte argomenta che a seguito del sostanziale abbandono del cantiere da parte del preposto alla sicurezza, delegato proprio dall imputato, quest ultimo doveva ritenersi il referente per la sicurezza non perché fosse anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quanto per la sua qualifica di direttore del cantiere. Direttore di cantiere, direttore tecnico di cantiere e direttori lavori La sentenza precisa che la qualifica direttore di cantiere, indicata nel Pos, è assimilabile a quella di direttore tecnico di cantiere, entrambe, però, non riconducibili alla figura di direttore dei lavori. Il direttore lavori è nominato dal committente e svolge normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all esecuzione del progetto nell interesse di questi. Il direttore di cantiere o Direttore tecnico di cantiere è una figura apicale che implica, invece, la titolarità di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo dirigenziale descritto dal Codice degli appalti (D.Lgs n. 163/2006): è incaricato dell organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, mantiene i rapporti con la Direzione dei lavori,

coordina e segue l esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all adattamento, all applicazione e all osservanza dei piani di sicurezza; è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell esecuzione dei lavori. Il direttore di cantiere è un dirigente La sentenza Cass. IV, n. 43628 del 24 novembre 2011 inquadra il Direttore tecnico di cantiere, ai fini dell applicazione delle norme in materia di tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro, nel modello legale del dirigente, come definito dal D.Lgs n. 81/2008 (allegato XV punto 3.2.1, comma a), facendo così assumere al soggetto che riveste tale ruolo una posizione di garanzia nei riguardi dei lavoratori operanti in cantiere. Tale posizione, nel caso in esame, non solo era stata oggetto di investitura formale nel Pos ma era stata in concreto esercitata, non necessitando di delega di funzioni, giacché il direttore tecnico di cantiere, figura dirigenziale, è direttamente portatore di un proprio livello di gestione e responsabilità che riguarda anche l organizzazione generale della sicurezza del cantiere. A proposito delle responsabilità del Rspp La sentenza interviene anche sulle eventuali responsabilità che pure possono addebitarsi al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dato che tale figura, pur svolgendo all interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l obbligo giuridico di adempiere diligentemente l incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione

dei suoi doveri. In conclusione In riferimento alla contestazione, i giudici del merito hanno individuato la posizione di garanzia in relazione al ruolo in concreto svolto di direttore di cantiere e non piuttosto a quello di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur risultando anche questo dal Pos. L imputato, nella veste di direttore di cantiere doveva seguire costantemente i lavori, attuare le previsioni del Psc predisposto dalla committenza ed illustrarne i contenuti al preposto ed ai lavoratori. Si potrebbe discutere sul fatto che il direttore di cantiere sia tenuto a vigilare e intervenire sulla sicurezza delle singole lavorazioni delle imprese, per le quali sono preposti i capicantiere, i capisquadra e altre analoghe figure. In effetti, nella sentenza si nota una certa ambiguità a proposito dei piani di sicurezza presi a riferimento ora come Psc ora come Pos; si cita anche un piano operativo di sicurezza e coordinamento (sic!). Da notare anche l assenza di accenni al coordinatore per la sicurezza durante l esecuzione dei lavori. E chiaro, tuttavia, che in assenza di preposti, il direttore di cantiere, in quanto dirigente, è responsabile anche al livello operativo della prevenzione dei rischi, secondo il principio per cui alla misura del potere esercitato corrisponde un dovere di analoga ampiezza ed efficacia. Tanto più se è scritto nel Pos. Copyright - Riproduzione riservata