REGOLAMENTO PER GLI OSPITI DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE



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REGOLAMENTO PER GLI OSPITI DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE (approvato con delibera n. 6 del 9/1/2004 e delibera n. 4 del 10/4/2008 integrazione dell art. 22 comma 5 con delibera n. 4 del 28/4/2009 integrazione artt.10, 16 e 17 con delibera n. 15 del 6/9/2011)

REGOLAMENTO PER GLI OSPITI DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE INDICE CAPO I Art. 1 DELLE FINALITÀ DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE Finalità CAPO II Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 DELLE NORME PER L'INGRESSO Presentazione della domanda Accettazione della domanda Formazione delle liste d'attesa - Chiamate Prenotazione del posto Periodo di prova CAPO III DELLE NORME DI COMPORTAMENTO Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Osservanza delle norme disciplinari Assegnazione del posto Uso delle camere Comportamento degli Ospiti Rispetto degli orari Uso del materiale della Residenza Sanitario Assistenziale Divieti Assenze Reclami CAPO IV DELLE USCITE Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 CAPO V Art. 20 Art. 21 Dimissioni volontarie Dimissioni d'ufficio Decessi Riammissione di Ospiti usciti DELLE RETTE Determinazione delle rette Modalità di pagamento CAPO VI DELLE RESPONSABILITÀ Art. 22 Responsabilità CAPO VII DELLE NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 23 Norme transitorie e finali 1

CAPO I DELLE FINALITA' DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE ART. 1 FINALITÀ La Residenza Sanitario Assistenziale Pio Istituto Coniugi Buzzoni Nigra di Sartirana Lomellina, provvede al ricovero e all'assistenza di anziani non autosufficienti. CAPO II DELLE NORME PER L'INGRESSO ART. 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Per essere ammessi in Residenza Sanitario Assistenziale occorre presentare apposita domanda, redatta sul modulo fornito dalla Amministrazione. Il modulo va compilato con precisione in ogni sua sezione e in tutte le voci indicate, corredato di tutti i richiesti certificati in ordine alla situazione sanitaria, anagrafica e pensionistica (reddituale) dell'anziano o dichiarazione sostitutiva. La domanda deve essere sottoscritta dalla persona interessata o da chi esercita la tutela i quali si obbligano in solido al pagamento delle rette e delle tariffe accessorie fissate, anche successivamente, dalla Amministrazione, ed alla osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Regolamento. Qualora la persona interessata fosse in carenza di capacità finanziarie e quindi assistita economicamente dal Comune di provenienza, la domanda dovrà essere corredata anche da deliberazione comunale di impegno a provvedere al pagamento delle rette di degenza in toto o pro quota fino a concorrenza dell'intero ammontare e delle tariffe accessorie. Le domande di ingresso hanno validità di un anno, con decorrenza dal giorno della loro presentazione al protocollo dell Ente. Scaduto tale termine senza che si sia dato luogo al ricovero, gli interessati dovranno presentare nuova istanza con le stesse modalità sopra indicate. ART. 3 ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE E INGRESSO OSPITI Le domande d'ingresso vengono esaminate ed accettate in ordine alla regolarità amministrativa e documentale. In caso di non accettazione della domanda verrà inviata agli interessati specifica comunicazione scritta. Non saranno accettate le domande: a) prive di requisiti formali e non regolarizzate nei tempi e modi fissati dalla Amministrazione b) prive della firma di garanzia dei parenti e/o delle richieste deliberazioni dell'amministrazione comunale di cui al precedente art. 2 Le domande non potranno inoltre essere accettate in presenza di gravi e fondati motivi valutati caso per caso dalla Amministrazione. ART. 4 FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA - CHIAMATE Le domande accettate vengono suddivise secondo il sesso ed inserite, in ordine cronologico di presentazione nelle liste di attesa. Al momento della disponibilità di un posto si attingerà alla corrispondente lista. Ai fini della chiamata si adotteranno i seguenti criteri di priorità: a) anziani provenienti da Sartirana Lomellina (vedi disposizioni di cui all' art. 20) b) anziani provenienti da altri luoghi Le chiamate verranno effettuate secondo l'ordine cronologico fatte salve particolari e specifiche situazioni. Le liste d'attesa sono aggiornate con cadenza annuale. In qualunque momento successivo all'inserimento di una domanda in lista d'attesa il richiedente, od i parenti, possono chiederne la cancellazione. 2

ART. 5 FISSAZIONE DEL POSTO LETTO Nel caso di disponibilità di un posto letto si procede alla chiamata dei richiedenti secondo i criteri indicati al precedente art. 4. Il richiedente è tenuto a confermare la disponibilità all ingresso entro 3 giorni, decorsi i quali l Amministrazione si riterrà libera di proseguire nella chiamata secondo la lista d attesa. Il Personale preposto valuta il questionario medico delle persone da ospitare allo scopo di verificare le condizioni psico/fisiche in cui versano ed in caso di esito positivo, il posto letto messo a disposizione, potrà essere occupato materialmente anche in un momento successivo. Le persone ospitate relativamente alle loro condizioni vengono classificate secondo i parametri risultanti dall applicazione delle schede S.OS.I.A. Resta inteso tuttavia che la retta di cui al successivo articolo 22 è dovuta secondo la classificazione assegnata sin dal giorno di fissazione del posto. Il pagamento della retta è pure dovuto in caso di rinuncia, limitatamente al periodo che intercorre dal giorno in cui viene messo a disposizione il posto letto al giorno in cui perviene all Ente formale comunicazione scritta di disdetta da parte dell avente diritto. ART. 6 PERIODO DI PROVA Il ricovero dell'ospite è subordinato ad un periodo di prova di giorni trenta, decorrenti dalla data di effettivo ingresso, durante il quale vengono attuati accertamenti sul suo stato di salute fisica, psichica e sulle sue capacità di ambientamento nella struttura. Qualora nel corso del suddetto periodo si verifichino in capo all'anziano problemi sanitari, sociali, assistenziali tali da non permettere il normale inserimento nella comunità, questi saranno evidenziati da apposita certificazione del servizio interessato. In tal caso si provvederà con apposito atto alle dimissioni dell'ospite dandone previa e tempestiva comunicazione ai parenti, ai responsabili od al Comune di provenienza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In casi di provata necessità ed urgenza le dimissioni saranno disposte dal Presidente con apposito atto amministrativo. Qualora vi siano particolari situazioni il periodo di osservazione dell'ospite potrà essere protratto di ulteriori trenta giorni. Per la disciplina economica si applicano le disposizioni dei successivi artt. 22 e 23. CAPO III DELLE NORME DI COMPORTAMENTO ART. 7 OSSERVANZA DELLE NORME DISCIPLINARI Gli Ospiti devono uniformarsi strettamente al presente Regolamento ed a tutte le disposizioni emanate ed emanande dall'amministrazione. ART. 8 ASSEGNAZIONE DEL POSTO Ad ogni anziano, al momento dell'ingresso, verrà assegnato un posto letto che potrà essere mutato per motivate esigenze; verrà altresì assegnato un numero come contrassegno degli indumenti personali al quale fare riferimento per il riconoscimento degli stessi. ART. 9 USO DELLE CAMERE All'interno delle camere assegnate l'ospite potrà fruire dell'armadio e del comodino messo a disposizione dalla Residenza per custodire gli effetti personali. Compatibilmente con lo spazio rimanente e sempre che non venga pregiudicata la possibilità di agevole movimento ed il corretto rapporto con gli altri Ospiti, potrà fruire anche di oggetti personali. Nella stanza si potranno installare apparecchi radiofonici o televisivi di proprietà, previa autorizzazione da parte della Amministrazione. 3

I suddetti apparecchi dovranno avere dimensioni accettabili e compatibili con la configurazione e le misure della camera. L'uso degli stressi è subordinato alla modicità dei volumi, dei tempi e degli orari di utenza che non devono in ogni caso recare disturbo agli altri occupanti la camera. ART. 10 COMPORTAMENTO DEGLI OSPITI Gli Ospiti devono tenere un comportamento dignitoso e mantenere tra loro rapporti di mutua benevolenza, quali si conviene tra persone viventi in comunità. Gli Ospiti in condizione di recarsi autonomamente fuori dalla struttura, hanno l'obbligo di comportarsi in conformità alle regole di buona educazione e di decenza. ART. 11 RISPETTO DEGLI ORARI L'Amministrazione fissa gli orari che regolano le varie funzioni della comunità. E' fatto obbligo agli Ospiti di osservarli onde evitare disagi nell'espletamento del servizio. Gli orari dei pasti sono fissati secondo le consuetudini. In concomitanza con l'entrata in vigore dell'ora legale può essere variato l'orario della cena. I parenti possono recarsi in visita ai ricoverati nei giorni della settimana ed in orari fissati dall Amministrazione, avendo peraltro cura che questi non coincidano con la somministrazione dei pasti o con le attività di carattere sanitario. ART. 12 USO DEL MATERIALE DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE Gli Ospiti sono responsabili della buona tenuta e conservazione di mobili ed attrezzature di loro uso e di proprietà della Residenza Sanitario Assistenziale. Ogni consumo, guasto, danneggiamento od alterazione non derivante dall'uso, o imputabili a negligenza, comporta il risarcimento dei danni arrecati all'istituzione, salvo nei casi più gravi l'applicabilità delle dimissioni d'ufficio ai sensi del successivo art. 17. ART. 13 DIVIETI E' fatto divieto ai ricoverati di fare tra di loro o con il personale commercio di generi di ogni tipo. E' vietato fumare in tutti i locali della struttura. I giochi sono tollerati quando siano scevri da alcun interesse e non rechino disturbo agli altri ricoverati. E' vietata l'introduzione nella Residenza Sanitario Assistenziale di vino e altre bevande alcoliche. Non è consentito agli Ospiti recarsi fuori dalla Residenza Sanitario Assistenziale a compiere lavori per conto terzi. ART. 14 ASSENZE L'Ospite può assentarsi dalla Residenza Sanitario Assistenziale per brevi periodi nell'arco della giornata, senza limitazioni di orario purché vengano rispettati gli orari dei pasti e del programma terapeutico e previa informazione al personale del reparto di appartenenza. Sono fatti salvi i casi in cui l'ospite presenti particolari alterazioni allo stato psicofisico, tali da determinare la necessità di trattenere lo stesso presso l'istituzione. L'Ospite può altresì assentarsi dalla Residenza Sanitario Assistenziale per periodi prolungati per recarsi in visita di parenti od in soggiorni di villeggiatura. In tali casi dovrà essere acquisito il parere medico e data tempestiva comunicazione alla Amministrazione. Nei periodi di assenza si applica il trattamento economico previsto dal successivo art. 21. Eventuali ricoveri ospedalieri sono decisi dal Medico Responsabile il quale può agire anche su richiesta dell'ospite o dei parenti. Anche in questo caso la disciplina economica è quella fissata dall'art. 21. 4

ART. 15 RECLAMI Qualora parenti od Ospiti abbiano da formulare lamentele o reclami contro il servizio o per altri motivi attinenti il soggiorno in Residenza Sanitario Assistenziale, dovranno rivolgersi alla Amministrazione. CAPO IV DELLE USCITE ART. 16 DIMISSIONI VOLONTARIE In qualunque tempo l'ospite può uscire dalla Residenza Sanitario Assistenziale per dimissioni volontarie. Queste possono essere rassegnate dall'ospite stesso, dai parenti che hanno sottoscritto la domanda di ingresso o dagli organismi responsabili, in caso di mancanza di parenti mediante apposita comunicazione scritta con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della uscita; tuttavia qualora la stessa avvenga anticipatamente rispetto al predetto termine, l Ospite sarà tenuto al pagamento di un importo pari al corrispettivo di 10 giorni di degenza. Fino a tale data peraltro le dimissioni possono essere revocate. ART. 17 DIMISSIONI D'UFFICIO L'Ospite sarà dimesso d'ufficio qualora si verifichino uno o più dei seguenti casi: a) esito negativo del periodo di prova di cui al precedente art. 6 b) comportamento in aperta violazione delle normali regole della vita in comunità c) sopravvenute alterazioni del comportamento o delle condizioni psicofisiche che si traducono in atti ripetitivi di intensa violenza tali da recare grave e continua turbativa al normale andamento della Istituzione, agli altri Ospiti, al Personale. La situazione dovrà essere accertata dal Medico o dal Responsabile dei servizi e dovrà essere tempestivamente comunicata ai parenti dell'ospite o civilmente responsabili. d) gravi e ripetute violazioni delle norme disciplinari stabilite dal presente regolamento o comunque emanate od emanande dal Consiglio di Amministrazione. e) gravi e ingenti danni arrecati al patrimonio dell'ente. f) trasgressione dei contenuti del contratto di ingresso, in particolare morosità nel pagamento di almeno due mensilità. Accertata la sussistenza della morosità, si procede a diffidare i soggetti garanti responsabili in solido al versamento di quanto dovuto entro il termine di cinque giorni. Trascorso questo inutilmente, si darà corso alle dimissioni, che avverranno attivando tutte le procedure che garantiscano la forma assistita dal Comune e dall ASL. g) sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi pregresso, attuale o potenziale tra l Amministrazione dell Istituto e l Ospite, i suoi affini entro il 1 grado o parenti entro il 4 grado, il suo tutore. In tutti i casi sopra indicati le dimissioni verranno disposte con apposito atto amministrativo emanato dall organismo competente previa comunicazione scritta a parenti o civilmente responsabili. In casi di necessità ed urgenza provvederà direttamente il Presidente con propria Disposizione motivata. ART. 18 DECESSO In caso di decesso dell'ospite presso la Residenza Sanitario Assistenziale, si provvederà tempestivamente ad avvisare i parenti o civilmente responsabili. Nel frattempo la Istituzione provvederà alla ricomposizione della salma ed al trasporto della medesima nei tempi dovuti alla Camera Mortuaria, lasciando che i parenti o le persone civilmente responsabili, ovvero loro incaricati, in tutta autonomia provvedano alle successive incombenze, entro cinque ore dalla chiamata o entro le ore 8,00 del mattino qualora il decesso avvenga nelle ore notturne. 5

ART. 19 RIAMMISSIONE DI OSPITI USCITI Possono essere riammessi in Residenza Sanitario Assistenziale i soli Ospiti usciti per dimissioni volontarie. In tal caso dovrà essere ripresentata la domanda con tutta la documentazione richiesta, e verrà seguito il normale iter amministrativo. L Amministrazione si riserva di valutare tutte le circostanze circa la nuova ammissione. Al momento dell'ingresso dovrà essere pagata la retta di competenza e tutte le tariffe accessorie stabilite. Gli Ospiti dimessi d'ufficio non saranno riammessi presso l'istituzione. CAPO V DELLE RETTE ART. 20 DETERMINAZIONE DELLE RETTE Le rette di degenza sono determinate dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto deliberativo che indica importi, decorrenza, classi. Tale provvedimento viene assunto in sede di approvazione del Bilancio di previsione o quando si renda necessario per sopravvenute esigenze. La relativa Deliberazione, divenuta esecutiva è obbligatoria nei confronti di tutti. L'Amministrazione può informare gli utenti degli adeguamenti a mezzo di apposita lettera o con avvisi o sistemi diversi. Le rette applicate presso la Residenza Sanitario Assistenziale sono differenziate in ragione della provenienza dell'anziano e delle sue condizioni psicofisiche. A) Provenienza In base a questo criterio le rette sono distinte tra persone provenienti da Sartirana e persone provenienti da altri luoghi. Sono considerati provenienti da Sartirana coloro che al momento della presentazione della domanda risultano residenti a Sartirana da almeno dodici mesi. Ai fini della anzidetta classificazione fa fede la certificazione prodotta all atto della presentazione della domanda. La classificazione circa la provenienza avviene al momento della presentazione della domanda sulla scorta dei documenti acclusi e resta tale per tutta la durata della permanenza in Residenza Sanitario Assistenziale. Per i richiedenti provenienti da regioni diverse dalla Lombardia, l Amministrazione si riserva la fissazione della retta che verrà determinata secondo la classificazione attribuita in relazione alle schede S.OSI.A. Non rilevano ai fini della applicazione della retta eventuali successivi cambi di residenza, determinati da motivazione di ordine amministrativo e sanitario. B) Condizioni psicofisiche Le rette si differenziano inoltre secondo la classificazione attribuita circa le condizioni di mobilità, cognitività, comportamento e comorbilità, come accertate dal medico della Residenza Sanitario Assistenziale. Durante la permanenza in Residenza Sanitario Assistenziale, le condizioni dell'ospite possono variare e, a seguito di apposita attestazione del medico Responsabile, verrà conseguentemente variata la retta, previa comunicazione all'ospite stesso, ai parenti ed agli organi responsabili. La retta è mensile e comprende: vitto, alloggio, spese generali, lavanderia, stireria, assistenza, prestazioni riabilitative, assistenza medica di base, farmaceutica, infermieristica, presidi sanitari e ausili per incontinenti. Il servizio di barbiere/pettinatrice e pedicure è a carico della Residenza Sanitario Assistenziale così come le spese di trasporto con ambulanza ed eventuali tickets per esami. Sono invece a carico dell Ospite le spese per l utilizzo dell ambulanza o di mezzi delle croci per particolari trasporti a lunga percorrenza (oltre Km. 100 andata e ritorno) o qualora il trasporto si renda necessario per poter seguire trattamenti terapeutici, non praticabili presso la Residenza Sanitario 6

Assistenziale. Parimenti a carico dell Ospite sono le spese per visite specialistiche non comprese nelle prestazioni mediche fornite dall Istituto. ART. 21 MODALITÀ DI PAGAMENTO Al momento della effettiva occupazione del posto deve essere versato un deposito cauzionale infruttifero che verrà restituito, salvo deduzioni per eventi diversi, a chiusura del rapporto nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La retta dovrà invece essere pagata ad avvenuta classificazione della persona ospitata e relativa comunicazione ben inteso in misura pari ai giorni di effettiva disponibilità del posto in capo all utente. Le rette successive alla prima devono essere pagate entro il giorno dieci di ogni mese presso l Istituto bancario di riferimento dell Ente direttamente o tramite bonifico. Le assenze degli Ospiti, a qualunque titolo avvengano, e qualunque ne sia la durata, non danno luogo a riduzioni di rette. Nel caso di uscita dell'ospite, la retta è dovuta in ragione dei giorni di effettiva presenza in Istituto o di disponibilità del posto letto. Non si darà corso ad alcun rimborso qualora la quota da restituire sia inferiore ad 100,00. Qualora l'uscita avvenga quando l'ospite è assente dall'istituto (es: decesso durante una degenza in ospedale, soggiorno domiciliare, ecc.) la retta deve essere corrisposta fino al giorno in cui il posto letto viene definitivamente lasciato dall'ospite e posto a disposizione della Residenza Sanitario Assistenziale. CAPO VI DELLE RESPONSABILITA' ART. 22 RESPONSABILITA' La Residenza Sanitario Assistenziale non risponde verso gli Ospiti o parente od altri interessati dei danni a oggetti introdotti o posseduti durante la permanenza nella Residenza, salvo che essi siano stati dati regolarmente in consegna alla Amministrazione. CAPO VII DELLE NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 23 NORME TRANSITORIE E FINALI L'Amministrazione si riserva la facoltà di impartire altre più particolari disposizioni che si rendano eventualmente necessarie per il razionale andamento del servizio e di modificare od integrare in ogni momento il presente Regolamento. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6 del 9/1/2004 con deliberazione n. 4 del 10/4/2008 integrazione art. 22 comma 5 con deliberazione n. 4 del 28/4/2009 integrazione artt. 10, 16 e 17 con deliberazione n. 15 del 6/9/2011 7