SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA FRA LE AZIENDE APPARTENENTI ALL AREA DI AGGREGAZIONE

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All. A SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA FRA LE AZIENDE APPARTENENTI ALL AREA DI AGGREGAZIONE I sottoscritti, PREMESSO - che il Decreto del Commissario ad acta n. U del luglio, Ridefinizione delle Aree di Aggregazione e approvazione del Piano biennale degli acquisti in forma aggregata 2017-2018. Modifiche e integrazioni al regime ed al processo autorizzatorio per lo svolgimento di gare autonome ha stabilito di definire entro il 31 dicembre di ciascun anno un Piano biennale degli Acquisti contenente le iniziative di gara che potranno essere espletate nel biennio di riferimento assieme alle relative specifiche e modalità di esperimento in termini di livello di aggregazione (gara regionale, gara aggregata, riferimento ad iniziative di ulteriori centrali di committenza, unione d acquisto, gara autonoma) funzionale all obiettivo di razionalizzazione degli acquisti; - che con il medesimo DCA sono state istituite n. 4 Aree di Aggregazione stabili per lo svolgimento di gare in aggregazione così costituite: Area 1: ASL Rieti, ASL Viterbo, ASL Roma 4, ASL Roma 5; AO S. Andrea; Area 2: ASL Roma 1, AO Policlinico Umberto I, AO S. Giovanni; Area 3: ASL Roma 2, ASL Roma 3, AO Policlinico Tor Vergata, AO San Camillo-Forlanini, ARES 118;

Area 4: ASL Roma 6, ASL Latina, ASL Frosinone, INMI Spallanzani, IFO; - che il medesimo Decreto prevede che le modalità di funzionamento delle procedure di aggregazione siano stabilite in una apposita Convenzione operativa; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE le premesse fanno parte integrante della presente convenzione, Articolo 1 Finalità e obiettivi 1. Le finalità dell Area di Aggregazione è l espletamento di procedure di acquisto in modalità aggregata previste nel Piano biennale degli acquisti di cui ai Decreti del Commissario ad acta annualmente approvati; Articolo 2 Modello organizzativo 1. Per garantire il coordinamento delle attività, l Area di Aggregazione adotta un modello organizzativo aggregato di funzionamento in termini di attività e ripartizione dei relativi oneri come di seguito definito: 2. I compiti dell Area aggregata sono i seguenti: - programmare, in coerenza con il Piano Biennale degli Acquisti, l attivazione delle gare da espletare in forma aggregata all interno dell Area; - organizzare i procedimenti finalizzati all espletamento delle procedure di gara, con particolare riferimento alla costituzione dei gruppi di lavoro responsabili dello sviluppo della documentazione di gara; - Monitorare l avanzamento delle attività dell Area di Aggregazione, sia in termini di rispetto della pianificazione, sia in termini di risultati conseguiti. Articolo 3 Referente di Area di Aggregazione 1. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione i Direttori Generali delle Aziende appartenenti all Area nominano, previo parere della Regione, un Referente che:

- partecipa al Comitato Regionale Acquisti; - coordina i rapporti fra le Aziende dell Area e la Direzione regionale Centrale Acquisti con particolare riferimento alle attività legate allo sviluppo e alla gestione delle gare regionali; - aggiorna, con frequenza almeno trimestrale, i Direttori Generali delle Aziende dell Area sullo stato di avanzamento delle gare svolte in forma aggregata, evidenziando eventuali criticità e ritardi. 2. L incarico di Referente di Area ha una durata di tre anni eventualmente rinnovabili per un ulteriore anno. 3. In caso di mancata nomina del Referente di Area entro 60 gg. dalla data di esecutività del Decreto del Commissario ad acta n. U del luglio ovvero entro 15 gg. dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, lo stesso verrà individuato direttamente dalla Regione. Articolo 4 Procedure per lo svolgimento di gare in aggregazione 1. Per l espletamento di ciascuna procedura di gara, le Aziende Sanitarie interessate nominano di comune accordo un apposito Gruppo di Lavoro composto di norma da cinque membri, di seguito indicati: - due membri con competenze amministrative (es. direttori amministrativi, provveditori); - tre membri con competenze tecniche (es. direttori sanitari, clinici, farmacisti, ingegneri clinici, biologi), a seconda dell oggetto della procedura d acquisto. 2. Il numero dei componenti del Gruppo di Lavoro può essere esteso fino a sette a seconda dell oggetto della procedura di gara o del livello dell impatto clinico/economico dell acquisto. 3. Il Referente di Area di Aggregazione comunica alla Regione la creazione del Gruppo di Lavoro e la relativa composizione. 4. Per ogni iniziativa di gara, il Gruppo di Lavoro: - raccoglie fabbisogni delle Aziende del raggruppamento, espressi attraverso la compilazione di questionari o prospetti standard; - aggrega e standardizza i fabbisogni delle Aziende, tenendo in considerazione le peculiarità e le necessità aziendali ed in maniera funzionale all espletamento della gara; - effettua analisi mercato e comparative (analisi di benchmark); - definisce le caratteristiche principali della gara, quali ad esempio la ripartizione in lotti, le caratteristiche tecniche dei beni/servizi da acquistare, gli importi a base d asta, i criteri di aggiudicazione, etc.; - si confronta con le Aziende del raggruppamento per la definizione puntuale dei fabbisogni da inserire nella procedura di gara;

- redige la documentazione di gara; - sulla base delle attività svolte avanza una proposta all Azienda Capofila in merito alla procedura da svolgere. 5. L Azienda Capofila approva formalmente la documentazione ed ogni altro atto prodotto, dandone comunicazione alla Direzione regionale Centrale Acquisti. 6. L Azienda Capofila procede quindi ad espletare tutto l iter amministrativo necessario ai fini della pubblicazione ed esecuzione della procedura di appalto, fino all aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente in tema di appalti pubblici. 7. Per la nomina delle commissioni giudicatrici, l Azienda Capofila si attiene a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 8. Una volta pervenuta all aggiudicazione, l Azienda Capofila comunica alle Aziende dell Area l aggiudicazione della gara ed ogni altra informazione necessaria ai fini alla stipula degli autonomi contratti stipulati tra le singole Aziende interessate dalla gara e le ditte risultate aggiudicatarie dell appalto. Articolo 5 Delega all espletamento delle gare di Area di Aggregazione 1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione ciascuna Azienda dell Area delega a esperire in suo nome e per suo conto le procedure di gara aggregate previste dal Piano biennale degli Acquisti di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U del, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, le Aziende che saranno di volta in volta individuate quali Azienda Capofila da parte del Comitato Regionale Acquisti. In relazione ad eventuali procedure di gara successivamente autorizzate l Area di Aggregazione procederà a fornire ulteriore delega all Azienda individuata come capofila. Ciascuna Azienda recepirà gli esiti delle gare in aggregazione, impegnandosi a stipulare i relativi contratti nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, in conformità alle condizioni di aggiudicazione. Articolo 6 Gare in aggregazione che coinvolgono Aziende di diverse Aree 1. Sulla base delle iniziative presenti nella Pianificazione Biennale, si può prevedere lo svolgimento di gare aggregate che coinvolgano Aziende Sanitarie appartenenti ad Aree diverse. 2. Le Aziende che partecipano a tali gare devono fornire specifica delega all Azienda Capofila per lo svolgimento delle procedure.

Articolo 7 Spese per l espletamento delle gare in aggregazione 1. Tutte le spese per la pubblicazione, gestione e aggiudicazione delle procedure in aggregazione sono sostenute dalla Azienda Capofila, incluse le spese per eventuali contenzioso connesso alla procedura di gara. 2. Le Aziende dell Area garantiscono la partecipazione del proprio personale ai Gruppi di Lavoro ed alle Commissioni giudicatrici sostenendo le relative spese. 3. Tutte le spese relative alla sottoscrizione e gestione dei contratti, comprese eventuali spese di contenzioso relativo alla fase esecutiva, sono a carico delle singole Aziende. Articolo 8 Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione operativa si rinvia alla normativa vigente in materia.