CIRCOLARE n. 3/2013 Roma, 10 gennaio 2012 Prot. n. 55 AS/bf ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI Oggetto: Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) Primi chiarimenti La legge n. 92/2012 (cd riforma del mercato del lavoro) ha previsto delle novità per quanto concerne l'indennità di disoccupazione, in particolare la legge di riforma istituisce, con decorrenza 1 gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l occupazione: l indennità di disoccupazione ASpI e l indennità di disoccupazione denominata mini-aspi. La struttura di contribuzione dei nuovi ammortizzatori sociali e le regole relative ai nuovi ammortizzatori sociali vengono illustrate dall'inps rispettivamente con la circolare n. 140/2012 e con la circolare n. 142/2012 alla quale si rinvia per completezza ad una attenta lettura (in allegato). Le due nuove prestazioni sostituiscono a tutti gli effetti dal 1 gennaio 2013, la precedente assicurazione contro la disoccupazione involontaria e, dal 1 gennaio 2017, l indennità di mobilità. Si sintetizzano, di seguito, gli aspetti contributivi connessi con i nuovi strumenti di tutela, sulla base delle istruzioni operative fornite dall Inps. 1. Destinatari Sono inclusi nella nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. E altresì destinatario della nuova prestazione il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Con riferimento al personale artistico, la tutela viene estesa per il combinato disposto dell art. 2, commi 2 e 69, lett. c), della legge di riforma; la disposizione da ultimo richiamata ha previsto infatti, l abrogazione dell art. 40 del Regio Decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 che aveva escluso questa categoria di lavoratori dall obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria e quindi dalla relativa tutela di sostegno al reddito. In questo senso deve, pertanto, essere ritenuto superato il contenuto interpretativo disposto dall Istituto con la circolare 105 del 5 agosto 2011 e la circolare 22 del 13 febbraio 2012. In sintesi sono obbligatoriamente assicurati all ASpI le seguenti categorie di lavoratori: - dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato; Piazza G.G. Belli, 2-00153 ROMA Tel. 06.58.39.21 - Fax 06.581.86.82 Web: www.fipe.it - Email: info@fipe.it
- apprendisti; - soci lavoratori di cooperativa, con rapporto di lavoro subordinato; - dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche; - soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70; - personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato. 2. Contribuzione finanziamento Per il finanziamento delle assicurazioni ASpI e mini ASpI, la legge n. 92/2012 dispone l obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni: A) contributo ordinario; B) contributo addizionale; C) contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. 2.1 - A) Contributo ordinario La legge in esame, all art.2 comma 25, ed al successivo riferimento di cui al comma 27, dispone che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2013, per il finanziamento delle indennità AspI e mini AspI è dovuto un contributo ordinario, a carico dei datori di lavoro, pari all 1,61% della retribuzione imponibile (1,31%= contributo integrativo per la disoccupazione involontaria + 0,30%= (cd contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria) contributo utilizzato, per le aziende aderenti, per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ovvero devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell Economia (2/3) e del Lavoro (1/3)). Tuttavia, il medesimo provvedimento dispone anche il mantenimento delle aliquote contributive ridotte per particolari settori, di seguito elencati, già previste a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge 388/2000 e dalla legge 266/2005, nonché delle misure compensative per i datori di lavoro che versano quote di TFR ai fondi pensione o al Fondo di tesoreria Inps. Di seguito i settori a cui si applicano le aliquote contributive ridotte: Settore Riduzioni ex lege n. 388/2000 e 266/2005 Artigianato 0,91% 0,40% Imprese radiotelevisive e 0,91% 0,40% spettacolo, settore commercio con C.U.A.F. ridotta Commercio e pubblici 1,13% 0,18% esercizi con C.U.A.F. ridotta Partiti politici e sindacati non soggetti a C.U.A.F. 1,16% 0,15% Aliquota AspI (*) (*) Il contributo va incrementato dell aliquota dello 0,30% (cd contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria) di cui all articolo 25 della legge n. 845/78. Si ricorda, al riguardo, che le citate leggi finanziarie per il 2001 e per il 2006 avevano previsto le seguenti agevolazioni: 1) riduzione contributiva dello 0,80% dall 1.2.2001 nei confronti delle aziende commerciali i cui titolari siano iscritti negli elenchi nominativi e che beneficiano per i propri dipendenti dell aliquota ridotta CUAF (0,43%). In tali casi la riduzione ha
comportato la soppressione del contributo CUAF (0,43%) e di quello per la maternità (0,24%) nonché la riduzione dello 0,13% del contributo per la disoccupazione; 2) riduzione contributiva nella percentuale massima dell 1%, da applicarsi in via prioritaria sulla contribuzione CUAF o, qualora tale contribuzione risultasse già azzerata per effetto delle precedenti disposizioni di legge, sulla contribuzione per la maternità e per la disoccupazione. Resta ferma la contribuzione destinata alla formazione continua (0,30%) ed al Fondo di garanzia (0,20%). Per quanto riguarda gli apprendisti, non trova applicazione né lo sgravio contributivo totale previsto dalla legge 183/2011, art. 22, comma 1, né le riduzioni contributive previste dalla legge finanziaria 2001 (legge 388/2000) e dalla legge finanziaria 2006 (legge 266/2005). Potranno invece continuare ad essere applicate le misure compensative per la previdenza complementare già previste dalla legge 248/2005. Pertanto, per effetto dell art. 2, comma 36 della legge 92/2012, per i periodi contributivi maturati dal 1 gennaio 2013, è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro pari all 1,61% della retribuzione imponibile anche per i lavoratori apprendisti. Riguardo a tali aspetti, Fipe unitamente a Confcommercio hanno inviato una nota di protesta auspicando gli opportuni chiarimenti da parte del Ministero del lavoro in quanto tale interpretazione è in netta contraddizione con gli impegni assunti dal Ministero del Lavoro e dallo stesso Istituto durante il confronto con le parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro. In base a tali impegni, l'aliquota sarebbe stata allineata alle aliquote ridotte cui è stato soggetto, nei settori dell'artigiano e del commercio, il contributo per la disoccupazione involontaria. 2.2 - B) Contributo addizionale. La legge n. 92 del 2012 ha previsto un contributo addizionale ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Per periodi contributivi maturati dal 1 gennaio 2013, è introdotto un contributo addizionale pari all 1,40% della retribuzione imponibile a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo concorrerà a finanziare l Assicurazione sociale per l impiego (ASpI). Tale contributo interesserà sia i rapporti di lavoro in essere alla predetta data che quelli instaurati a far tempo dalla stessa. La contribuzione complessiva dovuta dagli stessi datori per l Aspi sarà, quindi, pari al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali previste riduzioni contributive. L aliquota aggiuntiva del 1,4% non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori, gli apprendisti in quanto contratti di lavoro a tempo indeterminato e i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni Sono inoltre esclusi dall applicazione della contribuzione addizionale i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (art. 2, commi 28 e 29, lett. b, L. n. 92/2012). Il testo normativo rinvia implicitamente alle attività stagionali definite «dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative» in applicazione della pressoché identica formula di cui al comma 4 ter dell articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nel dare applicazione alla norma sopra indicata FIPE insieme alle altre parti sociali del Turismo hanno sottoscritto l Avviso comune 12 giugno 2008 - successivamente trasposto nel vigente CCNL Turismo 20 febbraio 2010 - con il quale hanno recepito la nozione turistica di
stagionalità, nella quale sono tenuti in considerazione i diversi aspetti ciclici, climatici, festivi, feriali, fieristici ecc., qualificando come stagionali i contratti stipulati a fronte di: - periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere; - periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni; - periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali; - periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell attività in seno ad aziende ad apertura annuale. La nozione di stagionalità sopra riportata e richiamata dagli articoli 87, 82 (stagionalità della aziende stagionali come ad esempio gli stabilimenti balneari) e 83 (intensificazioni dell attività lavorativa in determinati periodi dell anno) del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 rientra a parere della Federazione scrivente nelle ipotesi nelle quali non trova applicazione il contributo addizionale dell 1,4% previsto dall articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012. A tal proposito il Ministero del lavoro ha inteso precisare che «le imprese che svolgono un attività a carattere stagionale, così individuata da contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro la fine del 2011 (ad es. CCNL Turismo 20 febbraio 2010), sono esonerate dal versamento del contributo in questione in relazione al personale a tempo determinato. Ciò in forza di una previsione di favore pressoché analoga a quella di cui all art. 5, comma 4 ter, D.Lgs. n. 368/2001, concernente il regime di riduzione degli intervalli tra due contratti a termine stipulati per le medesime attività». Recupero della contribuzione addizionale Il contributo addizionale può essere interamente recuperato, nel limite massimo di sei mensilità e superato il periodo di prova, dai datori di lavoro che trasformino un rapporto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato entro la scadenza oppure entro il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine medesimo. La restituzione di tale contributo è, altresì, prevista anche nei casi in cui i datori di lavoro riassumano il medesimo lavoratore a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine. In quest ultima ipotesi, tuttavia, la riduzione sarà proporzionata ai mesi intercorrenti fra la scadenza del contratto a termine e quella della successiva stabilizzazione. Esempio: Per un lavoratore a termine con imponibile mensile pari a 2.000, cui corrisponde un contributo addizionale pari a: 2.000 * 1,4% = 28, in caso di trasformazione, senza soluzioni di continuità, possono essere recuperati 168 ( 28 al mese moltiplicato 6). In caso di stabilizzazione dopo che sono decorsi 2 mesi dalla cessazione del rapporto a termine possono essere recuperati 112 ( 28 al mese moltiplicato i 4 mesi residui). L assunzione a tempo indeterminato oltre i sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine non è incentivata. Il recupero del contributo addizionale può avvenire il mese successivo alla stabilizzazione esponendolo nel flusso Uniemens con il codice L810 nell elemento <CausaleAcredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale. 2.3 - C) Contributo per interruzione rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. L'articolo 1, comma 250, della legge di Stabilità 2013 sostituisce interamente il comma 31 dell'articolo 2 della legge n. 92/2012 che ha introdotto l indennità a carico dei datori di lavoro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La nuova norma riformulata prevede che il contributo si versi solo nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all ASpI, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013.
Un altra correzione concerne che come prevista dalla norma originaria creava qualche problema in merito all esatta individuazione dell ammontare da versare; ora, è previsto che è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo della predetta anzianità sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo. L'altra novità riguarda le modalità di calcolo dell'indennità dovuta che viene così modificata: per la determinazione dell'importo si tiene conto del massimale mensile di ASpI, mentre la versione prima delle variazioni prevedeva che il conteggio dovesse essere effettuato tenendo conto del trattamento mensile iniziale di ASpI. Tale contributo è dovuto, altresì, per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui al D.lgs. n.167/2011. Con particolare riferimento alle modalità di determinazione del predetto contributo, l Inps fa comunque riserva di fornire ulteriori istruzioni. Compilazione flusso UniEmens Ai fini della compilazione del flusso UnimEns, non sono previste modifiche in merito all esposizione della contribuzione ASpI, né con riferimento al contributo ordinario, né a quello addizionale. Allo scopo di recepire le innovazioni normative, si è reso invece - necessario ampliare i valori ammessi nell elemento <Qualifica3> di <DenunciaIndividuale> del flusso UniEmens e precisamente: Valore Significato A Tempo determinato o contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti (decorrenza 01/2013) T Stagionale assunto per attività di cui al D.P.R. n.1525/1963 (decorrenza 01/2013) G Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011 (decorrenza 01/2013) Ai fini del recupero del contributo addizionale dell 1,40% - versato con riferimento ai lavoratori con contratto non a tempo indeterminato in caso di trasformazione dei rapporti di lavoro ovvero di stabilizzazioni, deve essere utilizzato il nuovo codice causale L810 - avente il significato di Recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012 - nell elemento <CausaleAcredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale. Le operazioni di recupero potranno essere effettuate a decorrere dal mese successivo a quello in cui si verifica la condizione che ne realizza il titolo. IL PRESIDENTE Lino Enrico Stoppani