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DECRETO 185 DEL 29 11 2008 BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENTI Il Decreto Legge del 29 novembre 2008 n. 185 (d ora in poi Decreto), introduce, tra le altre, una misura di sostegno volta ad integrare la capacità di spesa di quei nuclei familiari che si distinguono per un basso reddito. Il bonus Straordinario (Altrove bonus o beneficio) è riconosciuto per il solo anno 2009 a favore di soggetti residenti in Italia. Il bonus può essere richiesto mediante due procedure alternative per le quali una prescrive la richiesta al sostituto di imposta l altra prescrive la richiesta all agenzia delle entrate. Va osservato che il testo della norma, come uscito dall approvazione della Camera dei Deputati in sede di conversione in Legge del D.L., ha subito una importate modifica che produce inevitabili effetti di carattere operativo. La modifica interessa il termine di presentazione delle domande da presentare al sostituto di imposta per il riconoscimento del Bonus determinato in base ai componenti il nucleo familiare ed al reddito complessivo con riferimento all anno 2007, che slitta al 28 febbraio 2009. Non avendo subito alcuna modifica il termine entro il quale il sostituto dovrà produrre ed erogare il Bonus che quindi rimane il mese di febbraio 2009, la soluzione proposta (vedi infra) è quella secondo la quale il sostituto produca il bonus nell ambito delle buste paghe dello stesso mese di febbraio 2009. I modelli per la richiesta del bonus hanno trovato già approvazione con provvedimento del 5 dicembre 2008. Le istruzioni dei modelli per la richiesta del Bonus, hanno contribuito a completare le disposizioni in materia ed, in particolare, hanno contribuito a superare alcuni dubbi interpretativi sorti (almeno per lo scrivente) dalla lettura dell articolo 1 del Decreto. Con il presente articolo esamineremo, con animo critico ma costruttivo, gli aspetti applicativi e gli adempimenti della disposizione in argomento ed in particolare analizzeremo, sotto il medesimo profilo, l ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, i termini e le modalità di richiesta del Bonus nonché gli adempimenti del sostituto di imposta. Fin da ora va precisato che la disposizione si basa su due elementi fondamentali: Il nucleo familiare; Il reddito complessivo.

Per tale motivo risulta essenziale, ai fini di una corretta applicazione dell istituto in argomento, avere un esatta cognizione dei concetti di cui sopra. Capitolo 1 Ambito di applicazione. Requisiti per poter accedere al Bonus Ai sensi della norma in esame, il richiedente deve essere necessariamente una persona fisica residente in ITALIA ed essere un componente di un nucleo familiare a basso reddito. La residenza in ITALIA è richiesta solo in capo al richiedente e beneficiario del BONUS, non anche ai componenti il nucleo familiare. Quanto sopra si è evince dal modello per la richiesta del Bonus. La norma, nel definire il perimetro di applicazione, stabilisce che ciascun componente il nucleo familiare deve essere titolare, con riferimento all anno 2008, ESCLUSIVAMENTE delle seguenti tipologie di reddito: Reddito lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del TUIR); Reddito di pensione (art. 49 comma 2 del TUIR); Redditi assimilati a quello di lavoro dipendente: o Compensi percepiti dai Lavoratori soci di cooperative (art. 50 comma 1 lett. a) del TUIR); o Collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto (art. 50 comma 1 lett. c bis) del TUIR); o Redditi dei sacerdoti (art. 50 comma 1 lett. d) del TUIR); o Redditi lavoro socialmente utile (art. 50 comma 1 lett. l) del TUIR); o Assegno al coniuge (art. 50 comma 1 lett. i) del TUIR); Redditi diversi: o Reddito di lavoro autonomo occasionale e attività commerciale occasionale qualora percepiti da soggetti a carico del richiedente oppure dal coniuge anche se non a carico (art. 67 comma 1 lettere i) e l) del TUIR); Redditi fondiari di qualsiasi natura (art. 25 del TUIR) per un ammontare non superiore ad 2.500,00. Per quanto alle tipologie di reddito sopra richiamate è opportuno esercitare alcune osservazioni. La norma nel richiamare le stesse (tipologie di reddito) fa espresso e preciso riferimento alle disposizioni del TUIR. Pertanto, non risultano compresi ad esempio le Indennità di fine rapporto ed altre indennità afferenti e riguardanti redditi di lavoro (risarcimento danni anche in ipotesi di cessazione rapporto di lavoro), le borse di studio (art. 50 comma lett. c)). Per quanto ai redditi fondiari la lettera e) del comma 1 dell articolo 1 del Decreto usa la seguente formula letterale: [...] fondiari [...] esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti [...]. Dall interpretazione letterale della norma si dovrebbe concludere che il nucleo familiare che abbia solo redditi fondiari anche in misura non superiore a 2.500,00 non possa accedere all agevolazione; Le istruzioni ai modelli approvati con provvedimento del 5 dicembre 2008, al capitolo soggetti Beneficiari, prevedono che il nucleo familiare possa possedere anche redditi fondiari per un ammontare non superiore ad 2.500,00 SOLO SE CONSIDERATI cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione. Il chiarimento, che qui interessa, si mutua dalle istruzioni al paragrafo Possesso dei requisiti dove è

precisato che il limite di 2.500,00 dei redditi fondiari deve essere riferito all intero nucleo familiare. A completamento si precisa che concorre nella determinazione del reddito fondiario del nucleo familiare anche il reddito dell abitazione principale. Infine, va chiarito che il possesso nell anno 2008, anche in capo ad uno solo dei componenti il nucleo familiare di redditi diversi da quelli di cui sopra, porta all esclusione del Bonus. Va da sé che la determinazione del nucleo familiare costituisce un passaggio essenziale per la corretta applicazione delle disposizioni in argomento. Infatti, il contribuente che intende e pensa di poter usufruire del Bonus, dovrà dapprima individuare il nucleo familiare e successivamente verificare, con riferimento all anno 2008, le tipologie di reddito che i componenti di tale nucleo familiare posseggono. Rinviando al prossimo capitolo l analisi della determinazione del nucleo familiare mi sembra utile produrre un elenco, anche se non esaustivo, di quei redditi che se posseduti nell anno 2008, lo ripeto, anche da uno soltanto dei componenti il nucleo familiare, costituiscono elemento deterrente all acquisizione del Bonus. I redditi che escludono il riconoscimento del bonus sono in particolare: Redditi di impresa, anche di impresa familiare; Redditi da partecipazione in società di persone (anche per trasparenza da società di Capitali ed anche da società semplici); Redditi di lavoro autonomo di cui all articolo 53 del TUIR: o Redditi derivanti dall esercizio di arti e professioni; o Redditi derivanti dalla utilizzazione delle opere dell ingegno, brevetto, d autore ed inventore; o Redditi dell associato in partecipazione con apporto di solo lavoro; o Indennità di cessazione di rapporti di agenzia; o Redditi di levata di protesti; Redditi di capitali, e nello specifico quelli derivanti da depositi in C/C bancari o postali che sono tassati mediante ritenuta a titolo definitivo; Redditi diversi di cui all articolo 67 del TUIR ad eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale; Alcuni Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e nello specifico le somme corrisposte a titolo di borse di studio di cui alla lettera c) del comma 1 dell articolo 50 del TUIR; Redditi soggetti a tassazione separata; In merito a quest ultima categoria, qualche dubbio può sorgere circa i redditi arretrati di lavoro dipendente o collaborazione coordinata anche a progetto che sono assoggettati a tassazione separata. Considerato il metodo adottato dal legislatore per individuare la qualità dei redditi meritevoli di agevolazione, (individuazione attraverso l esatto richiamo alle norme del TUIR) si dovrebbe propendere per l ipotesi di esclusione dal beneficio. Sussisteva un aspetto critico, contenuto nel comma 3 dell articolo 1 del Decreto, superato nelle istruzioni ai modelli per la richiesta del Bonus, che sembrava prevedere la richiesta del requisito inerente la tipologia di reddito con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare, oltre che per l anno 2008, anche per l anno 2007 qualora il richiedente avesse adottato la tipologia di domanda che consente l erogazione del Bonus in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare con riferimento al periodo di imposta 2007.

Tale conclusione è ampiamente superata dalle istruzioni ai modelli per la richiesta del bonus che inequivocabilmente precisano che la verifica del requisito circa la tipologia del reddito del nucleo familiare deve essere sempre condotta con riguardo al solo anno 2008. Il Nucleo Familiare. Come già anticipato, la determinazione del nucleo familiare costituisce la colonna portante delle disposizioni applicative del Bonus Straordinario. Dove la norma non ha provveduto a fare assoluta chiarezza, sono intervenute le istruzioni le quali hanno espressamente previsto che ai fini dell individuazione dei componenti il nucleo familiare si dovrà tenere conto dei seguenti soggetti: Richiedente il beneficio; Coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico; Figli e altri familiari di cui all articolo 12 del TUIR alle condizioni ivi previste. L articolo 12 fa riferimento oltre che al coniuge ai seguenti familiari: 1) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 2) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 3) i generi e le nuore; 4) il suocero e la suocera; 5) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Si dovrebbe concludere che la determinazione del nucleo familiare si basa sulla persona che produce la richiesta del Bonus (Il richiedente). Inoltre, mentre il coniuge del richiedente va sempre computato nel nucleo familiare, i figli e gli altri familiari concorrono alla composizione del nucleo familiare sé e solo sé a carico del richiedente. Ai sensi della norma e delle istruzioni, qualora, nel periodo di imposta a cui il richiedente intende riferire la richiesta, i figli e gli altri familiari non sono fiscalmente a carico, non concorrono nella composizione del nucleo familiare. I figli e gli altri familiari a carico sono quelli di cui all articolo 12 del TUIR e, per entrare a far parte del nucleo familiare, devono soddisfare le condizioni di cui alla stessa norma. Le istruzioni dei modelli per la richiesta ricordano che sono considerati a carico i familiari che abbiano posseduto, nell anno preso a riferimento per l attribuzione del beneficio, un reddito complessivo non superiore ad 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. In merito è opportuno osservare che, a differenza della disposizione in materia di Bonus Incapienti, il bonus straordinario può essere riconosciuto anche ai soggetti fiscalmente a carico di altri.

La norma afferma, nel primo periodo del comma 4 dell articolo 1 del Decreto, che il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare. Norma ed istruzioni non dettano altri requisiti ai fini della determinazione del nucleo familiare quali ad esempio la convivenza, determinabile con riferimento allo stato di famiglia. Per gli ulteriori approfondimenti in merito si rinvia all ultimo capitolo Ulteriori Osservazioni. Da un punto di vista pratico, per verificare la sussistenza del diritto al Bonus il richiedente dovrà procedere come segue: Il richiedente deve individuare il nucleo familiare con riferimento al periodo di imposta 2007 o alternativamente al periodo di imposta 2008, a secondo del tipo di domanda che intende presentare; Individuato il nucleo familiare il richiedente dovrà verificare, con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare, se i redditi da questi posseduti nell anno 2008 sono coincidenti con quelli del tipo richiesti dalla norma. Capitolo 2 Determinazione del Bonus Determinazione del Beneficio L attribuzione del Bonus ai sensi del terzo comma dell articolo 1 del Decreto si basa sui seguenti elementi: A. Numero dei componenti il nucleo familiare; B. Eventuali componenti portatori di Handicap (ai sensi dell art. 3 L. 104/92); C. Reddito complessivo del nucleo familiare; Il contribuente potrà scegliere di riferire gli elementi di cui sopra ALTERNATIVAMENTE al periodo di imposta 2007 ovvero al periodo di imposta 2008. Il secondo comma dell articolo 1 del decreto stabilisce che nel computo del numero dei componenti il nucleo familiare si debbano assumere i seguenti soggetti: a. Il richiedente; b. Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico; c. I figli e gli altri familiari (solo) se a carico ai sensi dell articolo 12 del TUIR. Per quanto invece alla determinazione del Reddito complessivo la stessa norma prevede che si debba assumere il reddito complessivo lordo ex art. 8 del TUIR con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare. Conseguentemente, nel reddito complessivo va incluso anche il reddito dell abitazione principale e delle relative pertinenze. Misura del beneficio Tenuto conto dei parametri da prendere a base della determinazione del BONUS la misura dello stesso, ai sensi del comma 3 dell articolo 1 del Decreto, è come di seguito determinata:

200,00 Numero Nucleo Familiare: 1 tipologia di reddito: Esclusivamente di Pensione reddito complessivo non superiore ad 15.000,00; 300,00 Numero Nucleo Familiare: 2 Reddito complessivo non superiore ad 17.000,00; 450,00 Numero Nucleo Familiare: 3 Reddito complessivo non superiore ad 17.000,00; 500,00 Numero Nucleo Familiare: 4 Reddito complessivo non superiore ad 20.000,00; 600,00 Numero Nucleo Familiare: 5 Reddito complessivo non superiore ad 20.000,00; 1.000,00 Numero Nucleo Familiare: superiore a 5 Reddito complessivo non superiore ad 22.000,00; 1.000,00 Numero Nucleo Familiare: qualsiasi ma con almeno un portatore di handicap Reddito complessivo non superiore ad 35.000,00. Come sopra menzionato, il richiedente potrà scegliere alternativamente di riferire l entità del reddito complessivo familiare e il numero del nucleo familiare al periodo di imposta 2007 ovvero al periodo di imposta 2008. E opportuno notare che qualora il nucleo familiare sia composto da un solo soggetto, evidentemente il richiedente, questi per poter accedere al beneficio deve necessariamente essere titolare di reddito di Pensione nel periodo a cui intende riferire la determinazione del Bonus. La norma e le istruzioni non precisano, per tale ipotesi, che il richiedente debba essere possessore esclusivamente di reddito di pensione. Pertanto, qualora il nucleo familiare sia composto da un unico soggetto, il richiedente dovrà necessariamente essere titolare di un reddito di pensione e potrà anche essere titolare di altri redditi (ad esempio reddito dell abitazione). In ogni caso dovrà rispettare i limiti posti dalla norma con riferimento alle tipologie di reddito per l anno 2008. Con riferimento all ultima ipotesi di cui sopra, ( 1.000,00 Numero Nucleo Familiare: qualsiasi ma con almeno un portatore di handicap Reddito complessivo non superiore ad 35.000,00), le istruzioni indicano espressamente che i portatori di handicap devono essere i figli e non il coniuge o gli altri familiari a carico. Le Entrate hanno confermato tale interpretazione. Capitolo 3 Richiesta del Bonus Il bonus può essere richiesto al sostituto di imposta datore di lavoro o ente pensionistico, ovvero direttamente all Agenzia delle Entrate, o mediante dichiarazione dei redditi. Richiesta al sostituto di imposta Il comma 5 dell articolo 1 del Decreto prevede che il bonus sia erogato dai sostituti di imposta ai soggetti residenti titolari delle seguenti tipologie di reddito: Reddito di lavoro dipendente; Reddito di pensione; Alcuni Redditi assimilati a quello di lavoro dipendente tra cui quelli di: o Lavoratori soci di cooperative; o Collaborazioni coordinate anche a progetto; o Redditi dei sacerdoti; o Redditi lavoro socialmente utile;

Il bonus può essere richiesto ai sostituti di imposta solamente dai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a lavoro dipendente (indicati sopra) che al momento della domanda (e presumo fino al momento dell erogazione): prestano l attività lavorativa presso il sostituto di imposta a cui producono la richiesta; sono titolari di redditi di pensione o altri trattamenti erogati dal sostituto di imposta a cui producono la richiesta; Tali soggetti, devono appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito per ciascun componente soddisfi i requisiti di tipologia di cui al comma 1 dell articolo 1 del Decreto con riferimento all anno 2008. Il richiedente deve presentare l istanza utilizzando l apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 5 dicembre 2008, corroborato dei dati risultanti da apposita autocertificazione contenente i seguenti elementi informativi: Il coniuge non a carico ed il relativo Codice fiscale; I figli e gli altri familiari a carico ed i relativi Codici fiscali e la relazione di parentela; La sussistenza dei requisiti con riferimento sia alla tipologia di reddito complessivo del nucleo familiare che con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla presenza di portatori di handicap, con l indicazione del periodo di imposta a cui riferire la determinazione del Bonus. Le richieste al sostituto di imposta sono di due tipi una alternativa all altra La richiesta deve essere presentata dall avente diritto al proprio sostituto di imposta alternativamente: Tipo 1: Entro il 31 gennaio 2009 se si intende riferire determinazione del Bonus al numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo all anno 2007; Tipo 2: Entro il 31 marzo 2009 se si intende riferire la determinazione del Bonus al numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo all anno 2008. Con l Emendamento approvato in sede di conversione del D.L. alla Camera dei Deputati la sola data prevista per la presentazione della domanda da produrre per ottenere il bonus con riferimento all anno 2007 è stata sostituita con la data del 28 febbraio 2009. Opportuno notare che l unica variazione in sede di approvazione alla Camera è stata quella di cui sopra; in particolare non è stata variata anche la data successiva di erogazione (mese di febbraio). Questo inevitabilmente potrà creare qualche problema. La soluzione proponibile è quella secondo la quale il sostituto eroghi il Bonus, in ragione delle istanze raccolte entro il mese di febbraio, nell ambito delle buste paghe dello stesso mese di febbraio, anche se l erogazione poi avverrà in sostanza nel successivo mese di marzo. Capitolo 4 Erogazione del Bonus

La norma prevede che nel caso di domanda prodotta all Agenzie delle Entrate il Bonus sarà erogato con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000 (disposizioni in materia di esecuzione dei rimborsi delle Imposte. Qualora il bonus sia richiesto al sostituto di imposta datore di lavoro, questi deve erogare INTERAMENTE il Bonus a ciascun richiedente adottando i seguenti criteri: Ordine di presentazione delle richieste; Nei limiti del monte ritenute e contributi del mese in cui eroga il Bonus (senza poter operare compensazione sugli stessi); quindi, il sostituto dovrà procedere all erogazione del Bonus nell intera misura per ciascun avente diritto, e non parzialmente, fino a che il bonus spettante a ciascun richiedente nell ordine di presentazione delle richieste non eguagli l importo delle ritenute e dei contributi disponibili nel mese in cui produce l erogazione del beneficio. Il sostituto, in sostanza, dovrà anticipare l erogazione non potendo erogare il Bonus trattenendolo dalle ritenute e dai contributi da versare nel periodo di erogazione dello stesso. Ai sensi del comma 9 dell articolo 1 del decreto, infatti, è previsto che l importo erogato dal sostituto a titolo di Bonus potrà dal medesimo essere recuperato dal primo giorno successivo a quello di erogazione, mediante compensazione in F24. Pertanto il sostituto potrebbe erogare il bonus nell ambito del pagamento delle retribuzioni a febbraio 2009 effettuate il giorno 10 del medesimo mese nel limite massimo delle ritenute e contributi disponibili (che costituiscono per il sostituto il limite massimo di erogazione), e potrà procedere alla compensazione di quanto erogato anticipatamente in F24 già a decorrere dal 16 febbraio 2009. L erogazione da parte del sostituto di imposta e da parte del ente pensionistico dovrà avvenire nei seguenti termini a secondo dei tipi di richiesta presentata dall avente diritto: Per le richieste presentate entro il 31 gennaio 2009 (prorogata al 28 febbraio 2009), l erogazione deve essere effettuata entro il mese di febbraio 2009 dal sostituto di imposta nei limiti delle ritenute e dei contributi disponibili nello stesso mese di febbraio, entro il mese di marzo 2009 dall ente pensionistico nei limiti del monte ritenute disponibili; Per le richieste presentate entro il 31 marzo 2009, l erogazione deve essere effettuata entro il mese di aprile 2009 dal sostituto di imposta nei limiti delle ritenute e dei contributi disponibili nello stesso mese di aprile, entro il mese di maggio 2009 dall ente pensionistico nei limiti del monte ritenute disponibili. L avente diritto per quanto sopra si può trovare in una delle seguenti posizioni: ha ricevuto entro i termini indicati dalla norma il Bonus INTERAMENTE; Non ha ricevuto il Bonus richiesto al sostituto; Non ha prodotto la domanda al sostituto pur avendone diritto. L avente diritto non si troverà mai nella posizione di aver ricevuto parzialmente il beneficio. Richiesta all agenzia dell entrate o mediante dichiarazione dei redditi

In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti di imposta, ivi inclusi i casi di cui al precedente paragrafo, il richiedente potrà presentare la richiesta alternativamente: Tipo 1: Entro il 31 marzo 2009, mediante l apposito modello, se intende riferire la determinazione del Bonus al numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo all anno 2007; Tipo 2: Entro il 30 giugno 2009 se il richiedente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed intende riferire la determinazione del Bonus al numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo all anno 2008. Le istruzioni per la compilazione dei modelli per la richiesta del Bonus precisano che, qualora il richiedente intenda riferire la richiesta del beneficio al periodo di imposta 2008 e tale beneficio non è erogato dal sostituto di imposta ed inoltre presenta la dichiarazione dei redditi, deve richiedere il beneficio con la dichiarazione dei redditi relativa all anno 2008 e non potrà utilizzare il modello approvato. Di conseguenza qualora il richiedente intenda riferire la richiesta del beneficio al periodo di imposta 2007 e tale beneficio non è erogato dal sostituto di imposta dovrà necessariamente produrre la richiesta in via telematica direttamente all agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2009 anche avvalendosi degli intermediari di cui all articolo 3 comma 3 del DPR 322/1998. Ripetizione di quanto non spettante Il contribuente che abbia ricevuto un Bonus non spettante in tutto o in parte dovrà procedere alla restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all erogazione. I contribuenti esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione dovranno procedere alla restituzione mediante versamento con F24 entro i medesimi termini. Capitolo 5 Adempimenti del sostituto Il sostituto di imposta oltre ad anticipare il Bonus dovrà espletare ulteriori ed altri adempimenti. In particolare il sostituto dovrà: Provvedere alla ricezione delle richieste; Protocollare le richieste secondo l ordine di presentazione delle stesse; Determinare sulla base delle stesse il Bonus spettante al richiedente in applicazione del comma 3 e sulla base degli elementi informativi contenuti nella richiesta; Produrre telematicamente (entro il 30 aprile per le richieste di tipo 1 e entro il 30 giugno 2009 per le richieste di tipo 2) una comunicazione all agenzia delle entrate avente ad oggetto: o Richieste ricevute; o Importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione; Conservare la documentazione di cui sopra per almeno tre anni; Indicare nel modello 770 l importo erogato del Bonus. Capitolo 6 Ulteriori osservazioni I figli ed i familiari NON a carico non fanno parte del Nucleo familiare. L articolo 1 del Decreto prevede l attribuzione di un Bonus Straordinario ai soggetti residenti in quanto componenti un nucleo familiare a basso reddito.

Ai sensi del comma 2 lettera a) dell articolo 1 del Decreto, il numero dei componenti il nucleo familiare è come di seguito determinato: Richiedente; Coniuge (Eventuale) anche se non a carico; Figli ed altri familiari di cui all articolo 12 del TUIR se ai sensi della stessa norma risultano a carico. Come precisato al precedente capitolo 1, le istruzioni allegate ai modelli di richiesta del Bonus precisano che il nucleo familiare debba essere individuato con riferimento ai soggetti di cui sopra. Si tratta quindi di capire se il legislatore abbia inteso attribuire il Bonus ai soggetti componenti il nucleo familiare determinato tenendo conto dei soli elementi sopra indicati o intenda riconoscere lo stesso ai soggetti componenti il nucleo familiare determinato tenendo conto di altri fattori come ad esempio la convivenza. Per meglio comprendere il contenuto dell osservazione in argomento si ritiene utile produrre alcuni esempi: L ipotesi che si propone è quella di una famiglia come di seguito composta: Due genitori anziani possessori di un unico reddito di pensione pari ad 15.000,00; Ed un figlio NON a carico convivente possessore di un reddito pari ad 50.000,00. L esempio presuppone che in ogni caso siano soddisfatti anche i requisiti di cui al comma 1 con riguardo alle tipologie di reddito. Qualora il richiedente sia uno dei due genitori le ipotesi proponibili sono due: Ipotesi 1 il nucleo familiare è composto dai tre soggetti di cui sopra ma il Numero dei componenti è determinato solo con riferimento al richiedente ed al coniuge (pari quindi a 2), mentre il reddito è composto dalla somma di tutti i redditi di tale nucleo familiare (pari ad 65.000,00); pertanto in tale ipotesi non sussiste il riconoscimento al contributo; Ipotesi 2 il richiedente compone il nucleo familiare solo con il proprio coniuge, in quanto il figlio non risulta a carico (Vedi capitolo 1), pertanto lo stesso potrà procedere all istanza e usufruire dell agevolazione nella misura pari ad 300,00. Ai sensi delle istruzioni dei modelli di richiesta sembra che si debba optare per la validità della seconda ipotesi. In sostanza, potrebbe accadere che il richiedente oltre ad avere un coniuge, conviva con un figlio non a carico in quanto titolare di redditi ben superiori ai limiti di legge e magari non rientranti tra quelli di cui al comma 1 dell articolo 1 del Decreto. Tenendo conto delle istruzioni si deve concludere che un soggetto, qualora soddisfi, con riferimento al periodo di imposta 2008, i requisiti di reddito in termini qualitativi e quantitativi in capo a sé ed al coniuge, anche se non a carico, nonché in capo ai figli e agli altri familiari a carico ai sensi dell articolo 12 del TUIR, anche se nell ambito dei familiari conviventi vi sia la presenza di figli o altri familiari non a carico e

possessori di redditi diversi da quelli indicati nel comma 1 (redditi impresa etc.. ), ha diritto ad usufruire dell agevolazione. Si fa notare che l agevolazione di cui alla norma in argomento, a differenza ad esempio di quanto previsto dalle disposizioni in materia di Bonus Incapienti, è riconosciuta anche ai soggetti fiscalmente a carico di altri, che ben potrebbero presentare l istanza. Da ultimo, osservando il contenuto della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 dell articolo 1 del decreto, che il richiedente deve presentare nell ambito della richiesta, non risulta nessun riferimento ad altri elementi che possano individuare ulteriormente il nucleo familiare. Si propone un ulteriore esempio. Famiglia composta da due genitori con reddito pari ad 60.000,00 e due figli conviventi di cui il primo possessore di reddito di lavoro dipendente pari ad 17.000,00 e il secondo senza reddito. Secondo l interpretazione data, i genitori non hanno diritto ad usufruire dell agevolazione ma, il primo figlio, a carico dei genitori, potrebbe presentare la domanda come componente del nucleo familiare insieme al fratello determinato ai sensi della lettera a) del comma 2 dell articolo 1 del decreto, ed usufruire del contributo nella misura dei 300,00 Euro. Quanto sopra è dovuto anche al fatto che per determinare i familiari a carico sia la norma sia le istruzioni non richiedono che il familiare sia stato indicato a carico nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta a cui riferire l attribuzione del beneficio. E il tipo di reddito conseguito nel 2008 che deve essere controllato Le istruzioni inequivocabilmente prevedono che il requisito della tipologia del reddito in capo a ciascun componente del nucleo familiare deve essere verificato con riferimento al solo anno 2008. Ma il richiedente potrebbe produrre la domanda riferendo i dati relativi alla composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo al periodo di imposta 2007. Pertanto risultano presentabili le domane laddove, soddisfatto il requisito circa la tipologia reddituale con riferimento all anno 2008, alcuni dei componenti il nucleo familiare risultino possessori di redditi di impresa o lavoro autonomo (comunque diversi da quelli di cui al comma 1 dell articolo 1 del Decreto) con riferimento all anno 2007. Se le conclusioni di cui sopra dovessero trovare conforto nelle prossime elaborazioni di prassi ogni soggetto nell ambito della propria famiglia dovrà ben valutare la possibilità di produrre la richiesta per l erogazione del BONUS. Mario Agostinelli CDL Ordine Provincia di Fermo.