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STUDIO UBOLDI Dicembre 2012 newsletter n 12 www.geps.it info@geps.it G.E.P.S. S.a.s. RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO (Legge n. 92/2012 - Legge n. 134/2012 - Ministero del Lavoro, note nn. 18273 del 12.10.2012, 15322 del 31.10.2012, 16176 del 19.11.2012 e 16639 del 26.11.2012 - Ministero del Lavoro, Risposte a Quesiti del 04.10.2012, del 05.10.2012 e del 17.10.2012 INAIL, Circolare n. 64 del 27.11.2012 - DTL Pavia, nota 13541 del 16.10.2012) Esaminiamo i recenti interventi relativi alla Riforma del Mercato del Lavoro (c.d. Riforma Fornero): CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: il Ministero del Lavoro è intervenuto fornendo chiarimenti in merito ad alcune fattispecie specifiche per le quali non trova applicazione l intervallo di 60 o 90 giorni tra due contratti a termine stipulati con il medesimo lavoratore. In particolare, il suddetto intervallo non trova applicazione qualora: a) i due contratti vengano entrambi stipulati per sostituire due lavoratici in maternità (in questo caso la tutela alla maternità viene ritenuta prevalente rispetto alla tutela di abusi nell utilizzo di contratti a tempo determinato); b) il primo contratto a tempo determinato sia stato stipulato ai sensi della L. 223/1991 (lavoratori iscritti alle liste di mobilità); c) il secondo contratto sia un contratto di somministrazione. Conseguentemente, lo stacco non è necessario sia tra un contratto a termine ed un contratto di somministrazione che tra più contratti di somministrazione stipulati con il medesimo lavoratore nei confronti del medesimo utilizzatore. Infine, sono stati stipulati i primi Accordi Collettivi (Turismo Confcommercio, Industria Turistica e Studi Professionali) che hanno ridotto a 20 o 30 giorni a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore ai 6 mesi lo stacco tra due contratti a tempo determinato (la normativa prevede un intervallo di 60 o 90 giorni). LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO: la Direzione Territoriale del Lavoro di Pavia è intervenuta precisando che in tema di licenziamento per superamento di comporto non trova applicazione la procedura conciliativa obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente prevista dalla Legge in esame. 1

Resta comunque da valutare quanto questa interpretazione trovi applicazione anche in province o regioni diverse e, soprattutto, se sarà confermata dall autorità giudiziaria. LAVORO INTERMITTENTE O LAVORO A CHIAMATA: il Ministero del Lavoro ha comunicato la piena operatività della comunicazione obbligatoria preventiva attraverso il modulo on-line accessibile dal portale Cliclavoro. In relazione al lavoro intermittente è altresì intervenuta l INAIL la quale ha riepilogato la normativa vigente ed ha precisato che sull eventuale indennità di disponibilità i premi assicurativi devono essere versati sul suo effettivo ammontare (anche in deroga alla vigente normativa in tema di minimale contributivo). COMUNICAZIONI TELEMATICHE OBBLIGATORIE: il Ministero del Lavoro ha illustrato le modifiche effettuate al sistema telematico di gestione delle comunicazioni obbligatorie che sarà operativo dal prossimo 13 gennaio 2013 ed ha fornito chiarimenti in merito alle novità in tema di cessazione del rapporto di lavoro sia a seguito di licenziamento disciplinare o per giustificato motivo oggettivo che a seguito di risoluzione consensuale o dimissioni volontarie del lavoratore. In particolare: a) i 5 gg. entro cui effettuare la comunicazione del licenziamento decorrono dal giorno in cui termina il procedimento conciliativo presso la Direzione Territoriale del Lavoro anche se gli effetti del licenziamento (e pertanto l effettiva data di cessazione del rapporto di lavoro) retroagiscono alla data di attivazione della procedura; b) in caso di revoca di dimissioni (per mancata conferma delle stesse nei termini di legge oppure per espressa manifestazione di volontà del lavoratore) il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare una nuova comunicazione diretta ad annullare la precedente comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE MINI ASPI 2012 (Messaggio Inps n. 20774 del 17.12.2012) In considerazione dell'abrogazione dell'art. 7, co. 3, della Legge n. 160/1988, da parte dell'art. 2, co. 69, lettera b), della Legge n. 92/2012, dal 1 gennaio 2013 non sarà più erogabile l indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, ci sarà l'assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-aspi. Indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell indennità di disoccupazione mini-aspi riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1 gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi). 2

Al fine di distinguerla dall indennità di disoccupazione mini-aspi a regime, la prestazione viene individuata con la denominazione di mini-aspi 2012 che sarà riportata nelle domande telematiche a disposizione del cittadino, degli Enti di patronato e nella piattaforma di Contact Center Multicanale. Questa prestazione sarà riconosciuta qualora risultino accertate per l anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di 2 anni, almeno 78 giornate di lavoro individuate, come di consueto, con riferimento alla durata contrattuale) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente. La prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini-aspi (75% della retribuzione di riferimento come regolata dall articolo 2, comma 6 e comma 7, della legge di riforma) e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili. LAVORATORI EXTRACOMUNITARI (DPCM, del 16.10.2012 Ministero dell Interno, Circolare n. 7529 del 04.12.2012 Ministero del Lavoro, Circolare n. 26 del 26.11.2012) A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Flussi d ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali per l anno 2012 il Ministero del Lavoro ha provveduto ad attivare la possibilità di presentare le relative domande d ingresso. Tali domande possono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche nel periodo dal 7 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. In tema di lavoratori extracomunitari il Ministero dell Interno è altresì intervenuto precisando che nel periodo dal 10 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 sarà possibile presentare regolarmente domanda di emersione da parte di coloro che hanno versato entro il 15 ottobre scorso il contributo forfettario di. 1.000,00 ma che successivamente non hanno inviato la relativa domanda di emersione. INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO (Ministero del Lavoro, interpelli nn. 36, e 37) Il Ministero del Lavoro continua nella sua attività di risposta ad interpelli: Comunicazione Periodica Lavoratori Somministrati: i CCNL possono individuare un termine differente rispetto al 31 gennaio dell anno successivo per l effettuazione della comunicazione periodica dei lavoratori somministrati (ex interinali) introdotta dal D.Lgs. 24/2012. Infatti, dallo scorso 6 aprile 2012 (data di entrata in vigore del decreto) l utilizzatore è tenuto a comunicare annualmente alle RSU/RSA ovvero, in loro assenza, alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più 3

rappresentative sul piano nazionale, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione stipulati, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Il mancato adempimento del suddetto obbligo è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da. 250 ad. 1.250. Successione di contratti a termine: la riduzione degli intervalli tra due contratti a tempo determinato da 60/90 giorni a 20/30 giorni per le attività stagionali individuate dal DPR 1525/1963 e dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali trova applicazione anche nei confronti delle attività indicate in CCNL sottoscritti prima del 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro. INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI (Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn. 14483 del 14.08.2012, 16375 del 26.09.2012 e 16860 del 04.10.2012 Tribunale di Bologna, Ordinanza 19.11.2012 Corte di Cassazione, sentenze nn. 21017 del 27.11.2012, 21710 del 04.12.2012, 20857) Analogamente a quanto fatto negli scorsi mesi, proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro. In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente: LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ED AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE: non occorre l'affissione del codice disciplinare allorché la sanzione sia comminata in relazione a mancanze generiche che integrano l'omissione dei doveri basilari de prestatore di lavoro e cioè, a mero titolo esemplificativo, non abbandonare il luogo di lavoro ed il puntuale svolgimento dei compiti assegnati. SVOLGIMENTO DI ATTIVITA LAVORATIVA DURANTE LA MALATTIA: In tema di svolgimento di attività lavorativa durante l'assenza per malattia la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente conformi. In linea di principio, si è affermato che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia. Siffatto comportamento può, tuttavia, costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, o quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore. Inoltre, l'onere di provare la compatibilità dell'attività svolta con le proprie condizioni di salute e, conseguentemente, l'inidoneità di tale attività a pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative 4

grava sul dipendente che, durante l'assenza per malattia, sia stato sorpreso a svolgere attività lavorativa a favore di terzi. TEMPESTIVITA DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE: il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e quello della tempestività del recesso datoriale devono essere intesi in senso relativo, dovendo essere compatibili con l intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un'adeguata valutazione da parte del datore di lavoro della gravità dell'addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite. PREMI INAIL ED ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITA : in ipotesi di licenziamento che trovi giustificazione nelle assenze per malattia del lavoratore (c.d. periodo di comporto), qualora l'atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore - il quale, particolarmente nel caso di comporto per sommatoria, ha l'esigenza di poter opporre propri specifici rilievi - ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento, e, nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, di dette assenze non può tenersi conto ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto; ove, invece, il lavoratore abbia direttamente impugnato il licenziamento, il datore di lavoro può precisare in giudizio i motivi di esso ed i fatti che hanno determinato il superamento del periodo di comporto, non essendo ravvisabile in ciò una integrazione o modificazione della motivazione del recesso. Pertanto, il datore di lavoro ha l'onere di indicare specificamente i giorni di assenza, alla base del licenziamento per superamento del periodo di comporto, se ciò sia chiesto dal lavoratore. LICENZIAMENTO IN VIGENZA DEL NUOVO ART. 18: il Tribunale di Bologna è recentemente intervenuto dando una delle prime applicazioni alla nuova disciplina in tema di licenziamento da parte di datori di lavoro soggetti al regime dell art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Nello specifico, ha ritenuto discriminatorio e quindi soggetto alla massima tutela normativa (reintegra ed pagamento integrale delle retribuzioni non corrisposte) il licenziamento di un lavoratore motivato dal suo rifiuto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time. PROCEDURA DI CONTESTAZIONE: il rifiuto del lavoratore di ricevere la lettera di contestazione deve considerarsi equivalente all avvenuta comunicazione, in quanto il comportamento del lavoratore non può risolversi a danno del datore di lavoro che ha rispettato la procedura di cui all art. 7 dello Statuto dei lavoratori. ILLEGGITIMITA DEL TRASFERIMENTO IN UNA STRUTTURA CREATA AD HOC: è illegittimo il trasferimento del dipendente, mascherato da cessione di ramo d azienda, in una struttura produttiva 5

creata "ad hoc", in occasione del passaggio del dipendente, e che, dunque, non presuppone l esistenza di una preesistente realtà produttiva autonoma. LICENZIAMENTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE PER DOPPIO LAVORO NON AUTORIZZATO: il dipendente pubblico non può esercitare attività di commesso presso un negozio di una parente, se non espressamente autorizzato dalla propria Amministrazione, anche se non è prevista la corresponsione di un compenso ed è effettuata in modo discontinuo. L'aggravante che legittima il licenziamento del lavoratore pubblico, ad avviso della Suprema Corte, sta nel fatto che quest'ultimo prestava la propria attività anche durante l'orario di lavoro e nei periodi di malattia. COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. Il TFR accantonato al 31 dicembre 2011 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 novembre ed il 14 dicembre 2012, del 2,961538 %. DOTE LAVORO PER TIROCINI FORMATIVI IN LOMBARDIA FINO A 8.000 EURO Beneficiari di questa Dote lavoro per i tirocini sono i giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni neodiplomati o neolaureati e non occupati da almeno 6 mesi: i tirocini sono promossi da alcuni enti promotori accreditati ai servizi al lavoro e devono essere attivati nelle imprese entro 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea. La Regione Lombardia promuove l accesso dei giovani al mercato occupazionale favorendo l attivazione di tirocini formativi e di orientamento nelle imprese locali, alle quali viene concesso un incentivo per sostenere l inserimento lavorativo della nuova forza lavoro. In caso di assunzione l impresa che ha ospitato lo stage potrà ricevere un incentivo dell importo massimo di 8mila euro per ciascun lavoratore assunto, sia nel caso di contratti full time sia part time ma non inferiori a 12 mesi. La domanda di partecipazione possono essere presentate dal 12 dicembre 2012 fino al completo esaurimento delle risorse e comunque entro il 31 ottobre 2014. 6