Dichiarazione doganale semplificata di piccoli invii nella procedura DA

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Transcript:

Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Berna 10 gennaio 2011 Dichiarazione doganale semplificata di piccoli invii nella procedura DA Informazione dettagliata

Indice 1 Situazione iniziale...3 2 Nuova procedura di dichiarazione per piccoli invii in franchigia di dazio...3 3 Procedimento...4 3.1 Visione d insieme del processo...4 3.2 Descrizione del processo...5 3.2.1 Transito / presentazione in dogana / dichiarazione sommaria / inventario...5 3.2.2 Forma della dichiarazione doganale...5 3.2.2.1 Dichiarazione doganale semplificata (adesivo, timbro o dichiarazione collettiva)...5 3.2.2.2 Dichiarazione doganale ridotta (e-dec easy)...6 3.2.2.3 Dichiarazione doganale ordinaria (e-dec Importazione)...6 3.2.2.4 Visione d insieme delle forme di dichiarazione...6 3.2.3 Accettazione della dichiarazione doganale...7 3.2.3.1 Dichiarazione doganale semplificata (adesivo, timbro, dichiarazione collettiva)...7 3.2.3.2 Dichiarazione doganale ridotta (e-dec easy) e dichiarazione doganale ordinaria (e-dec Importazione)...7 3.2.4 Controllo doganale...7 3.2.4.1 Dichiarazione doganale semplificata (adesivo, timbro, dichiarazione collettiva)...7 3.2.4.2 Dichiarazione doganale ridotta (e-dec easy) e dichiarazione doganale ordinaria (e-dec Importazione)...7 3.2.5 Liberazione della merce e presentazione dei documenti di scorta...7 3.2.5.1 Dichiarazione doganale semplificata (adesivo, timbro, dichiarazione collettiva)...7 3.2.5.2 Dichiarazione doganale ridotta (e-dec easy)...8 3.2.5.3 Dichiarazione doganale ordinaria (e-dec Importazione)...8 3.2.6 Allestimento della decisione d imposizione...8 3.2.6.1 Dichiarazione doganale semplificata (adesivo, timbro, dichiarazione collettiva)...8 3.2.6.2 Dichiarazione doganale ridotta (e-dec easy) e dichiarazione doganale ordinaria (e-dec Importazione)...8 3.2.7 Obbligo di gestione dell incarto...8 3.2.7.1 Dichiarazione doganale semplificata (adesivo, timbro, dichiarazione collettiva)...8 3.2.7.2 Dichiarazione doganale ridotta (e-dec easy) e dichiarazione doganale ordinaria (e-dec Importazione)...8 3.2.8 Procedura di rettifica e ritiro...9 3.2.9 Imposizione provvisoria...9 4 Catalogo dei dati e-dec easy...9 5 Sostituzione dell applicazione Integrazione del traffico postale (itp) ; periodo di transitorio...9 2/9

1 Situazione iniziale Per la fornitura del servizio postale universale, le normative dell Unione postale universale prevedono una procedura d imposizione doganale semplificata. Il Consiglio federale ha disciplinato tale condizione negli articoli 145 segg. dell ordinanza del 1 novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01). Da un lato, la procedura doganale particolare nel traffico postale si applica agli invii della postalettere e ai pacchi trasportati dalla Posta nel quadro del servizio universale (art. 3-4 della legge del 30 aprile 1997 sulle poste, LPO; RS 783.0), dall altro anche agli invii soggetti all obbligo di concessione spediti dai concessionari privati. In tale ambito, i concessionari sono equiparati alla Posta (art. 5 LPO). La procedura doganale particolare nel traffico postale può pertanto essere impiegata esclusivamente dalla Posta e dai concessionari. La legge sulle poste è attualmente in fase di elaborazione. Se venisse mantenuto il legame tra tale legge e la legislazione sulle dogane, le modifiche proposte (in particolare la nuova definizione di invio postale ) avrebbero delle conseguenze sulla procedura d imposizione particolare nel traffico postale. In seguito all attuale rielaborazione della legge sulle poste e alla richiesta da parte del Sorvegliante dei prezzi di una procedura doganale semplificata e poco costosa per piccoli invii, l Amministrazione delle dogane ha deciso di introdurre la dichiarazione doganale semplificata per piccoli invii nella procedura relativa ai destinatari autorizzati (procedura DA). Tale procedura è accessibile sia a fornitori di servizi postali sia a spedizionieri e non presuppone più una concessione in ambito postale. 2 Nuova procedura di dichiarazione per piccoli invii in franchigia di dazio Si prevede che, durante l anno 2011, nell ambito della procedura DA sarà possibile dichiarare in modo semplificato / ridotto i piccoli invii in franchigia di dazio, indipendentemente dal canale di spedizione (Posta, spedizioniere privato) e dal servizio (Express, con valori aggiunti). I piccoli invii sono degli invii aventi un valore IVA massimo di 1000 franchi e una massa lorda non superiore ai 1000 chilogrammi, che non sono assoggettati ad alcun obbligo di permesso o controllo e non necessitano di alcun certificato relativo a disposti di natura non doganale (DNND). Il DA può presentare una dichiarazione doganale ridotta in forma elettronica solo se l invio è in franchigia di dazio. La dichiarazione doganale ridotta contiene meno dati di una dichiarazione doganale ordinaria e-dec Importazione. Viene denominata e-dec easy e si basa sulla piattaforma e-dec. Quale ulteriore semplificazione, nel caso di piccoli invii per i quali i tributi doganali e dell IVA non superano ciascuno i 5 franchi si rinuncia alla dichiarazione doganale elettronica. In futuro il DA avrà la possibilità di dichiarare tali invii in modo semplificato mediante un adesivo o un timbro oppure sotto forma di dichiarazione collettiva e non dovrà aggiungere alcun incarto relativo allo sdoganamento. Il modo di procedere dettagliato verrà definito nel rapporto d accettazione. Con la nuova procedura di dichiarazione, in futuro il DA potrà presentare una dichiarazione doganale semplificata (adesivo, timbro o dichiarazione doganale collettiva) oppure una dichiarazione doganale in forma elettronica ridotta (e-dec easy) per la maggior parte di tutti gli invii all importazione e dovrà quindi trasmettere meno dati all Amministrazione delle dogane. La nuova procedura di dichiarazione può essere applicata da tutti i DA e non richiede alcuna concessione giusta la legge sulle poste. 3/9

3 Procedimento 3.1 Visione d insieme del processo 4/9

3.2 Descrizione del processo 3.2.1 Transito / presentazione in dogana / dichiarazione sommaria / inventario Per il transito, la presentazione in dogana, la dichiarazione sommaria e l inventario valgono le disposizioni della procedura DA. 3.2.2 Forma della dichiarazione doganale Il destinatario autorizzato può scegliere la forma della dichiarazione doganale. Se le relative condizioni sono adempiute, egli può decidere tra: - una dichiarazione doganale semplificata sotto forma di adesivo, timbro o dichiarazione collettiva; o - una dichiarazione doganale ridotta e-dec easy; o - una dichiarazione doganale ordinaria e-dec Importazione. La decisione se un invio debba essere dichiarato mediante la procedura semplificata, e-dec easy oppure la procedura ordinaria e-dec Importazione spetta alla persona soggetta all obbligo di dichiarazione. Non è possibile effettuare una modifica a posteriori della forma della dichiarazione. Le merci che devono essere dichiarate con moduli particolari (p. es. effetti di diplomatici, masserizie di trasloco) o per le quali è prevista un regime doganale soggetto all obbligo di permesso (p. es. traffico di perfezionamento) non possono essere dichiariate mediante una procedura doganale semplificata o ridotta. Inoltre il riporto del pagamento dell imposta sulle importazione effettuate con l ausilio di una dichiarazione doganale semplificata o ridotta è escluso. 3.2.2.1 Dichiarazione doganale semplificata (adesivo, timbro o dichiarazione collettiva) I piccoli invii possono essere dichiarati mediante una dichiarazione doganale semplificata a fase unica, sempre che siano cumulativamente soddisfatti i seguenti criteri per ciascun invio: la massa lorda non supera i 1000 chilogrammi; il valore IVA (controprestazione/valore di mercato al luogo di destinazione) non supera i 1000 franchi; non è richiesto alcun certificato relativo ai DNND; l invio non soggiace ad alcun obbligo di permesso o controllo; l importo IVA non supera i 5 franchi; i tributi all importazione (p. es. dazio, COV), ad eccezione dell IVA, non superano i 5 franchi. Spetta all ufficio doganale di controllo, eventualmente in collaborazione con la direzione di circondario, fissare la procedura d imposizione dettagliata (p. es. tipo di dichiarazione, momento dell accettazione, termine d intervento, liberazione). Essa viene definita nel rapporto d accettazione. 5/9

3.2.2.2 Dichiarazione doganale ridotta (e-dec easy) I piccoli invii possono essere dichiarati mediante una dichiarazione doganale ridotta e-dec easy, sempre che siano cumulativamente soddisfatti i seguenti criteri per ciascun invio: la massa lorda non supera i 1000 chilogrammi; il valore IVA (controprestazione/valore di mercato al luogo di destinazione) non supera i 1000 franchi; non è richiesto alcun certificato relativo ai DNND; l invio non soggiace ad alcun obbligo di permesso o controllo; i tributi all importazione (p. es. dazio, COV), ad eccezione dell IVA, non superano i 5 franchi. Il DA invia una dichiarazione doganale ridotta e-dec easy al sistema informatico dell amministrazione delle dogane. La trasmissione elettronica della dichiarazione doganale d importazione avviene sotto forma di messaggio XML (dettagli reperibili sul sito www.edec.ch). Il fatto che all atto della trasmissione, manca la voce di tariffa (valore predefinito: 9898.9898), i dazi e i tributi suppletivi non possono essere elaborati. In altre parole, se sono dovuti tributi doganali e tributi secondo DNND (ad eccezione dell IVA), non è possibile effettuare una dichiarazione doganale mediante e-dec easy. 3.2.2.3 Dichiarazione doganale ordinaria (e-dec Importazione) Tutte le rimanenti merci vanno dichiarate mediante una dichiarazione doganale ordinaria e- dec Importazione. 3.2.2.4 Visione d insieme delle forme di dichiarazione Chi Cosa Come Osservazioni DA; incl. prestatore di servizi universali (Posta) Invii fino a 1000 franchi e 1000 chilogrammi ciascuno che non sono assoggettati all obbligo di permesso o controllo e non necessitano di alcun certificato DNND 1 Invii in franchigia di tributi (dazio, altri tributi e IVA ciascuno non superiore ai 5 franchi) Invii in franchigia di dazio e assoggettati all IVA Tutti gli altri invii Dichiarazione doganale mediante e-dec Importazione (con incarto) Dichiarazione ridotta in forma elettronica e-dec easy (con incarto) Dichiarazione doganale semplificata a fase unica (adesivo, timbro, dichiarazione collettiva) Nessun obbligo di gestione dell incarto Dichiarazioni doganali d importazione nella procedura DA 1 DNND: disposti di natura non doganale 6/9

3.2.3 Accettazione della dichiarazione doganale 3.2.3.1 Dichiarazione doganale semplificata (adesivo, timbro, dichiarazione collettiva) L ufficio doganale di controllo stabilisce la forma e il momento dell accettazione della dichiarazione doganale nel rapporto d accettazione. 3.2.3.2 Dichiarazione doganale ridotta (e-dec easy) e dichiarazione doganale ordinaria (e-dec Importazione) La dichiarazione doganale ridotta e-dec easy e la dichiarazione doganale ordinaria e-dec Importazione sono considerate accettate quando hanno superato la verifica sommaria del sistema informatico dell amministrazione delle dogane e quest ultimo ha aggiunto alla dichiarazione la data e l ora dell accettazione. 3.2.4 Controllo doganale 3.2.4.1 Dichiarazione doganale semplificata (adesivo, timbro, dichiarazione collettiva) Gli invii dichiarati mediante una dichiarazione doganale semplificata rimangono di regola bloccati sino alla scadenza del termine d intervento da definire nel rapporto d accettazione. Il modo di procedere all atto di un controllo doganale va disciplinato in modo dettagliato nel rapporto d accettazione. 3.2.4.2 Dichiarazione doganale ridotta (e-dec easy) e dichiarazione doganale ordinaria (e-dec Importazione) Nel caso della dichiarazione doganale con e-dec easy ed e-dec Importazione, l intervento dell ufficio doganale all atto di una visita ha luogo come d abitudine mediante il sistema elettronico. 3.2.5 Liberazione della merce e presentazione dei documenti di scorta La liberazione della merce dipende dalla selezione e da un eventuale visita da parte dell ufficio doganale di controllo e ha luogo in modo differente a seconda della forma della dichiarazione doganale: 3.2.5.1 Dichiarazione doganale semplificata (adesivo, timbro, dichiarazione collettiva) L esatto momento in cui avviene la liberazione della merce è fissato dall ufficio doganale di controllo nel rapporto d accettazione. In tale ambito vale quanto segue: - senza visita: la merce può essere asportata dopo la scadenza del termine d intervento. - con visita: la liberazione della merce ha luogo dopo il controllo da parte del personale dell amministrazione delle dogane. 7/9

3.2.5.2 Dichiarazione doganale ridotta (e-dec easy) A causa dei pochi dati a disposizione, nella dichiarazione doganale e-dec easy si distingue unicamente tra i risultati della selezione libero/senza e bloccato. - Selezione libero : l invio è libero e può essere immediatamente asportato dai partner della dogana. - Selezione bloccato : il partner della dogana è tenuto ad attendere sino alla scadenza del termine d intervento. Se durante questo lasso di tempo la dogana effettua un intervento, i documenti di scorta vanno presentati all ufficio doganale ai fini del controllo formale. In seguito l invio viene sottoposto a una visita. Il personale doganale libera il relativo invio manualmente. Se, al contrario, la dogana non effettua alcun intervento entro il termine, l invio è considerato liberato e può essere asportato. I documenti di scorta vanno presentati all ufficio doganale ai fini del controllo formale. 3.2.5.3 Dichiarazione doganale ordinaria (e-dec Importazione) La selezione, il momento della liberazione della merce e il modo di procedere all atto della presentazione dei documenti di scorta rimangono invariati in e-dec Importazione. 3.2.6 Allestimento della decisione d imposizione 3.2.6.1 Dichiarazione doganale semplificata (adesivo, timbro, dichiarazione collettiva) Per le merci che sono state dichiarate mediante una dichiarazione doganale semplificata sotto forma di adesivo, timbro o dichiarazione collettiva, l amministrazione delle dogane non allestisce alcuna decisione d imposizione. 3.2.6.2 Dichiarazione doganale ridotta (e-dec easy) e dichiarazione doganale ordinaria (e-dec Importazione) Nel caso di dichiarazione mediante e-dec easy e mediante e-dec Importazione l allestimento della decisione d imposizione ha luogo in base all attuale procedimento. 3.2.7 Obbligo di gestione dell incarto 3.2.7.1 Dichiarazione doganale semplificata (adesivo, timbro, dichiarazione collettiva) La conservazione di dati e documenti ai sensi dell articolo 41 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) non è obbligatoria. Per contro, la persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve mettere a disposizione dell ufficio doganale i documenti di scorta almeno sino alla conclusione della procedura d imposizione doganale (liberazione della merce). 3.2.7.2 Dichiarazione doganale ridotta (e-dec easy) e dichiarazione doganale ordinaria (e-dec Importazione) La persona soggetta all obbligo di conservazione deve custodire i dati e i documenti in modo irreprensibile, ai sensi degli articoli 41 LD e 94 segg. OD. 8/9

3.2.8 Procedura di rettifica e ritiro Il DA può rettificare una dichiarazione doganale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all articolo 34 LD. 3.2.9 Imposizione provvisoria Per i piccoli invii dichiarati mediante la procedura semplificata (adesivo, timbro, dichiarazione collettiva) o e-dec easy non è a disposizione l imposizione provvisoria. Per l imposizione provvisoria sono necessari i dati completi in base a e-dec Importazione (p. es. voce di tariffa, aliquota di dazio). Per questo motivo, un imposizione provvisoria deve sempre avere luogo mediante e-dec Importazione. 4 Catalogo dei dati e-dec easy I dati da trasmettere mediante una dichiarazione doganale ridotta figurano nel catalogo dei dati allegato. 5 Sostituzione dell applicazione Integrazione del traffico postale (itp) ; periodo di transitorio La Posta e i concessionari autorizzati possono applicare l itp solo fino a metà del 2013. Si esclude l adeguamento dell itp al nuovo progetto relativo ai piccoli invii. 9/9