PARTE SPECIALE Quinta Sezione. Reati con finalità di terrorismo

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PARTE SPECIALE Quinta Sezione Reati con finalità di terrorismo

INDICE PARTE SPECIALE Quinta Sezione Pag. 1. Le fattispecie dei reati con finalità di terrorismo...3 2. Funzione della Parte Speciale Quinta Sezione...4 3. Processi Sensibili nell ambito dei reati con finalità di terrorismo...5 4. Regole generali...6 5. Procedure specifiche...7 6. I controlli dell OdV...8 6.1. I responsabili interni...8 6.2 Le schede di evidenza...8 6.3 Attività ispettiva e di impulso...8 2

1. Le fattispecie dei reati con finalità di terrorismo La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ad alcune determinate fattispecie criminose che nella fase di Identificazione dei Processi Sensibili (cfr. Parte Generale, cap. 3.1) sono stati ritenuti rilevanti unicamente in ordine alla possibile diffusione di messaggi pubblicitari aventi contenuti contrari alla legge (cfr. Parte Generale, cap. 4). Nel dettaglio, si tratta dei Reati di cui all art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001, che vengono qui di seguito brevemente descritti. Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico L'art. 3 della Legge n. 7/2003 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha inserito nel corpus del D.Lgs. 231/2001 l art. 25 quater, a norma del quale l ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Sono previste sanzioni pecuniarie con il consueto meccanismo delle quote, e per i casi più gravi sanzioni interdittive, sino alla interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività Le predette sanzioni trovano applicazione anche in relazione alla commissione di delitti che comunque violino quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. Sotto questo profilo, il catalogo dei Reati è dunque lasciato aperto : non vi è, infatti, un'elencazione tassativa delle fattispecie, ma una previsione generica di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali o in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione citata. La principale fattispecie conosciuta dal nostro ordinamento è sicuramente il delitto di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsto dall'art. 270-bis c.p., che punisce: 1) la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; 2) la partecipazione a tali associazioni. Con le circoscritte eccezioni che verranno illustrate al successivo cap. 3, questa categoria di reati non sembra avere significativa rilevanza per le finalità che il Modello si propone, e ciò anche alla luce: i) della natura dolosa dei reati stessi; ii) del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti. 3

2. Funzione della Parte Speciale Quinta Sezione La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti di Rai Cinema, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale. Nell ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione. Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di: a) indicare le procedure che i Dipendenti, i Consulenti e Partners di Rai Cinema sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; b) fornire all OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica. 4

3. Processi Sensibili nell ambito dei reati con finalità di terrorismo I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati in esame sono i seguenti (cfr. Parte Generale, cap. 5): - eventuale divulgazione di messaggi pubblicitari con contenuti contrari alla legge. In relazione a detto ambito, l attività di Rai Cinema si esplica essenzialmente mediante: 1. L acquisizione di pubblicità radiofonica, televisiva, via internet, ed altri canali di comunicazione per conto di RAI ed altre società del Gruppo, nonché per altri editori. In tali ipotesi, l attribuzione delle responsabilità in ordine al controllo di legittimità e conformità alla linea editoriale, e ad ogni altro adempimento connesso alla diffusione del materiale pubblicitario, costituisce oggetto di specifiche pattuizioni contrattuali; 2. L acquisizione presso gli inserzionisti di pubblicità che viene diffusa presso le sale cinematografiche; 3. La produzione di opere a prioritario sfrutta mento cinematografico e home video. 5

4. Regole generali Nell espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare: 1) il Codice Etico; 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione; 3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile. 6

5. Procedure specifiche Ai fini dell attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili: 1. Acquisizione di pubblicità per conto di RAI ed altre società del Gruppo, nonché per altri editori I contratti, le convenzioni, ed ogni altro atto negoziale che disciplini la raccolta e l acquisizione di pubblicità destinata ad essere divulgata tramite il mezzo televisivo, ivi comprese le trasmissioni via cavo e via satellite, reti radiofoniche, internet, etc., deve espressamente prevedere su quale delle parti contrattuali incomba l onere di effettuare, prima della loro divulgazione, un controllo di legittimità sul contenuto dei messaggi pubblicitari. Qualora l attività di controllo sia demandata all editore, a suoi incaricati, o comunque a soggetti terzi, occorrerà porre in essere le opportune verifiche atte ad accertare il rispetto degli impegni contrattuali in tal senso. Qualora l attività di controllo sia demandata a Rai Cinema, in relazione alle diverse tipologie di materiale pubblicitario l Amministratore Delegato, o dirigente della Società all uopo delegato, provvederà a designare la funzione responsabile che dovrà garantire: - l evidenza e la tracciabilità all interno del processo del soggetto responsabile e del soggetto che materialmente esegue il controllo e lo conclude con relativa verifica di conformità; - un adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura. 2. Acquisizione di pubblicità diffusa presso le sale cinematografiche Alla funzione aziendale responsabile del settore è affidato il compito di effettuare il necessario controllo di legittimità sul contenuto dei messaggi pubblicitari, prima della loro divulgazione, nel rispetto di principi generali che garantiscano: - l evidenza e la tracciabilità all interno del processo del soggetto responsabile e del soggetto che materialmente esegue il controllo e lo conclude con relativa verifica di conformità; - un adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura. 3. Produzione di opere a prioritario sfruttamento cinematografico e home video Alla funzione aziendale responsabile del settore è affidato il compito di effettuare il necessario controllo di legittimità sul contenuto dei messaggi pubblicitari, prima della loro divulgazione, nel rispetto di principi generali che garantiscano: - l evidenza e la tracciabilità all interno del processo del soggetto responsabile e del soggetto che materialmente esegue il controllo e lo conclude con relativa verifica di conformità; - un adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura. 7

6. I controlli dell OdV 6.1. I responsabili interni Per quanto attiene la funzione e la nomina dei Responsabili Interni, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.1 della Prima Sezione della presente Parte Speciale. 6.2 Le schede di evidenza Per quanto attiene la funzione e le modalità di compilazione e comunicazione delle Schede di Evidenza, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.2 della Prima Sezione della presente Parte Speciale. 6.3 Attività ispettiva e di impulso Per quanto attiene lo svolgimento delle funzioni ispettive e di impulso dell OdV, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.3 della Prima Sezione della presente Parte Speciale. 8