REGOLAMENTO SUL DISTACCO E RIALLACCIO ALL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO L assemblea dei condòmini di via San Pietro 15 Casoria, nella adunata del giorno 10 del mese di gennaio dell anno 2016, Visto l art.3 della Legge 220/2012 recante la modifica all art.1118 del codice civile riguardo i diritti dei partecipanti sulle parti comuni, in specie circa il distacco dall impianto di riscaldamento centralizzato; Visti i DD.P.R. 74/2013 e 75/2013 recanti rispettivamente le norme per la conduzione, installazione e trasformazione degli impianti termici negli edifici e la certificazione energetica degli stessi; Visto l art.3 del regolamento del condominio di via San Pietro 15 del 26.05.1970 e registrato il 03.06.1970 presso l Ufficio Atti Civili di Napoli al n.11924 recante la norma sul potere ispettivo dell amministratore del condominio; Visto il D.M. 37/2008 recante norme per la sicurezza degli impianti; Vista la sentenza n.7708 del 29.03.2007 della Cassazione Civile Sez. II in cui si afferma il diritto dei condòmini distaccati a riallacciarsi all impianto centralizzato,********************************************************************* ADOTTA il seguente regolamento concernente le modalità di distacco e di riallaccio dell impianto di riscaldamento di una singola unità immobiliare all impianto di riscaldamento centralizzato.************************************************* Art. 1 Definizione di distacco e di riallaccio 1.Per distacco è da intendersi la completa separazione, stabile e 1/1
permanente, ancorché non irreversibile, del proprio impianto di riscaldamento da quello condominiale, e senza alcuna possibilità da parte del condòmino distaccato di poter autonomamente utilizzare sistemi di mutua inclusione/esclusione degli impianti, siano essi manuali od automatici.*********************************************************************** 2.Inversamente, per riallaccio è da intendersi una qualsivoglia forma di continuità dell impianto condominiale rispetto a quello del condòmino, sebbene provvisoria, anche in presenza di sistemi di mutua inclusione/esclusione degli impianti sia manuali che automatici e con la possibilità del condòmino, anche solo potenziale, di usufruire del riscaldamento condominiale.*************************************************** Art.2 Documentazione richiesta 1.Ciascun condòmino può distaccare o riallacciare l impianto della propria unità abitativa a quello centralizzato, senza essere preventivamente autorizzato dall assemblea dei condòmini, producendo una relazione redatta da un tecnico indipendente abilitato ai sensi dell art.2 commi 3 e 4 del D.P.R. 75/2013 ove si dimostri, in maniera esauriente: a) che il distacco o riallaccio non comporti un aggravio di spese a carico dei restanti condòmini,********************************************************** b) che dal distacco o riallaccio non derivi uno squilibrio dell impianto centralizzato.********************************************************************* 2.Non sono considerate esaurienti relazioni contenenti mere certificazioni o dichiarazioni, o prive di quantificazione oggettiva circa, nel caso di distacco, l effettivo risparmio in termini energetici ed economici, anche se 2/2
rilasciate da tecnici abilitati.***************************************************** 3.La relazione dovrà essere consegnata all amministratore del condominio unitamente alla comunicazione della volontà del condòmino di distaccarsi o riallacciarsi almeno due mesi prima dell inizio del successivo esercizio, a mano o tramite lettera raccomandata a/r, al fine di consentire le necessarie valutazioni e predisporre la previsione di spesa. 4.L amministratore rende tempestivamente edotti i condòmini tramite un assemblea ordinaria o straordinaria, od una comunicazione informale, anche in forma di avviso presso un luogo accessibile ai condòmini, al fine di consentire a chi ne abbia interesse di trarre copia della documentazione fornita dal condòmino distaccante o riallacciante.********* 5.L amministratore, nell assemblea ordinaria per l approvazione del bilancio consuntivo/preventivo, è tenuto ad inserire nell ordine del giorno, prima dell approvazione del bilancio preventivo e relativa ripartizione delle spese, la comunicazione dell avvenuto distacco o riallaccio o anche della sola volontà espressa nelle forme di cui al comma 3, al fine di consentire all assemblea dei condòmini di manifestare eventuali contestazioni circa l applicazione del presente regolamento.************************************** Art. 3 Operazioni di distacco o di riallaccio 1.Le operazioni di distacco o di riallaccio dovranno essere effettuate da un tecnico di fiducia del condòmino, eventualmente anche lo stesso tecnico manutentore dell impianto condominiale, quando l impianto è inattivo, indicativamente nei mesi da aprile ad ottobre. ********************** 2.Il tecnico dovrà rilasciare una dichiarazione sul tipo di intervento 3/3
effettuato. Nel caso che il tecnico di fiducia del condòmino sia persona diversa dal tecnico manutentore dell impianto condominiale, quest ultimo dovrà essere preventivamente informato, anche per tramite l amministratore, dell intervento da effettuarsi e prestare, a richiesta o comunque se necessario, supporto tecnico.********************************** 3.Gli oneri sia per l intervento del tecnico di fiducia del condòmino che, eventualmente, per quello del tecnico manutentore dell impianto condominiale, sono a totale carico del condòmino distaccante o riallacciante.********************************************************************** Art.4 Indicazioni sulle modalità tecniche di distacco 1.Il distacco dell impianto di riscaldamento da quello condominiale, pur non avendo necessariamente carattere di irreversibilità, dovrà comunque avvenire con modalità tecniche atte ad evitare che questo possa essere successivamente ricollegato a quello condominiale senza che ciò possa essere rilevato dal condominio. A titolo esemplificativo: tramite taglio e brasatura di una od ambedue le cannule di adduzione alle montanti (mandata e/o ritorno); rimozione delle valvole di mandata e/o ritorno ed applicazione di occlusori metallici alla filettatura delle cannule di adduzione alle montanti (mandata e/o ritorno).******************************* Art. 5 Poteri ispettivi dell amministratore 1.L amministratore del condominio si riserva la facoltà di ispezionare personalmente o tramite sua persona di fiducia, preferibilmente il manutentore dell impianto condominiale, l impianto distaccato o 4/4
riallacciato al fine di valutare la corretta applicazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, in specie quelle relative all art.4. Tale facoltà potrà essere esercitata ripetutamente ed in qualsiasi tempo non occorrendo particolari richieste preventive. Il condòmino dovrà consentire il libero accesso e prestare la necessaria collaborazione.****** Art.6 Responsabilità relative al distacco od al riallaccio 1.Eventuali danni che dovessero verificarsi all impianto di riscaldamento condominiale a seguito delle operazioni di distacco o di riallaccio saranno imputabili al condòmino distaccante o riallacciante, rispettivamente, e da esso ristorati, salvo azioni di regresso di quest ultimo a carico di terzi.***** Art.7 Esonero dalle sole spese di consumo 1.Il condòmino che distacca il proprio impianto è comunque tenuto alla partecipazione alle spese di manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento alle norme dell impianto condominiale secondo i proprî millesimi come da relativa tabella del regolamento di condominio, essendo esonerato dal solo pagamento della quota consumo.************* Art.8 Obbligazione derivante dall approvazione del bilancio preventivo 1.Il distacco dall impianto centralizzato dispiega i suoi effetti economici a partire dall esercizio successivo. *********************************************** 2.Il condòmino è tenuto a partecipare alle spese di manutenzione e consumo secondo il preventivo e la relativa ripartizione delle spese approvati, sino al termine dell esercizio corrente, anche se non dovesse 5/5
usufruire del riscaldamento centralizzato in quanto distaccato, senza poter richiedere con ciò alcun rimborso, indennizzo o qualsivoglia forma di ristoro.**************************************************************************** Art.9 Diritto al riallaccio 1.Il condòmino distaccato potrà, in qualsiasi tempo, riallacciarsi all impianto di riscaldamento condominiale secondo le prescrizioni di cui agli artt.2 e 3, adeguando preventivamente il proprio impianto alle prescrizioni tecniche, in quanto previste e/o sopravvenute, della normativa nazionale, regionale o locale in materia. Art.10 Obbligazione derivante dall utilizzo dell impianto comune 1.Il riallaccio all impianto centralizzato dispiega i suoi effetti economici a partire dall esercizio corrente. ************************************************* 2.Il condòmino che, avendolo già distaccato, riallaccia il proprio impianto secondo le prescrizioni di cui agli artt.2 e 3, è tenuto al pagamento della quota consumo per il periodo in cui esso risulta riallacciato, anche se nel preventivo e nella relativa ripartizione delle spese approvati ad inizio dell esercizio corrente fosse stato esonerato in quanto risultante distaccato.*********************************************************************** Art.11 Opponibilità verso terzi 1.Tutti i condòmini si obbligano a fare riferimento al presente regolamento, in caso di alienazione a titolo oneroso del proprio immobile, nel contratto di compravendita, al fine di trasferire le presenti obbligazioni 6/6
ai nuovi condòmini e renderlo quindi ad essi opponibile. 2.Le obbligazioni contenute nel presente regolamento si trasferiscono ex lege agli aventi causa in caso di donazione, successione o divisione ereditaria, usucapione, e nel caso di provvedimenti ablativi.**************** Art.12 Obbligo di trascrizione 1.Il presente regolamento, non producendo gli effetti menzionati dall art.2643 del codice civile (a titolo esemplificativo: limitazione in ordine al godimento della proprietà esclusiva del singolo condòmino; limitazione a taluna soltanto delle facoltà di godimento della proprietà comune) non è soggetto a trascrizione obbligatoria.******************************************* Ai sensi dell art.1138 comma 3 del codice civile, il presente regolamento è approvato con la maggioranza dei condòmini presenti personalmente, o per delega (d), pari a 25 su 26 per un totale di 976,53 millesimi di proprietà. Il presente regolamento è inserito nel libro dei verbali del condominio e costituisce obbligazione per tutti i condòmini. 7/7