ACCORDO PREFERENZIALE UE/COREA



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CON-TRA S.p.a. Tel. +39 089 253-110 Sede operativa Fax +39 089 253-575 Piazza Umberto I, 1 E-mail: contra@contra.it 84121 Salerno Italia Internet: www.contra.it ACCORDO PREFERENZIALE UE/COREA PROTOCOLLO DI ORIGINE (Regole di Origine) Definizione di prodotti originari Ai fini di un trattamento tariffario preferenziale i seguenti prodotti sono considerati originari di una parte: 1 - i prodotti interamente ottenuti in Corea o nell Unione Europea Si intendono interamente ottenuti i seguenti prodotti: a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino b) i prodotti ortofrutticoli ivi coltivati e raccolti c) gli animali vivi, ivi nati e allevati d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati e) i) i prodotti della caccia, della cattura sul territorio di una parte o della pesca praticata nelle acque interne o nelle acque territoriali di una parte - ii) i prodotti dell'acquacoltura, se i pesci, i crostacei e i molluschi vi sono nati e allevati f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali della parte dalle sue navi g) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f) h) i prodotti estratti dal suolo o sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché la parte detenga i diritti per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo i) gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime o utilizzati come cascami j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di fabbricazione o di trasformazione ivi effettuate k) i prodotti fabbricati in una parte esclusivamente a partire dai prodotti di cui al presente paragrafo. 2 - i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti I prodotti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II o dell'allegato II (a); si tratta delle cosiddette regole di origine. Tali condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall accordo, la lavorazione o la Vers.9/2011

trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. 3 - i prodotti ottenuti in una parte (Corea o Unione Europea) esclusivamente da materiali che sono considerati originari ai sensi del protocollo. Requisiti territoriali Trasporto diretto: 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e sono trasportati direttamente dall'una all'altra parte. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi attraverso altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, purché i prodotti non siano immessi in libera pratica nel paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. Prova dell'origine I prodotti originari della parte UE importati in Corea e i prodotti originari della Corea importati nella parte UE beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo sulla base di una dichiarazione, di seguito denominata «dichiarazione di origine», rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione Il testo della dichiarazione di origine da inserire nella fattura di vendita è il seguente: Italiano - L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale... Inglese - The exporter of products covered by this document (customs authorisation nr....) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin. Questa dichiarazione di origine può essere compilata: da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo, oppure da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6.000 euro. Esportatore autorizzato Per esportatore autorizzato si intende un soggetto autorizzato dalle autorità doganali del suo paese a compilare dichiarazioni di origine su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto degli altri requisiti stabiliti dal presente protocollo. In tal senso l autorità doganale è intervenuta pubblicando una nota (Protocollo 60019/RU del 18 maggio 2011) con la quale ha chiarito che la decisione del Consiglio di applicare provvisoriamente la parte commerciale dell'accordo dal 1 luglio costituisce una base giuridica sufficiente per consentire

agli Stati membri di concedere il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato, di cui all art. 17 del protocollo, agli operatori che esportano verso la Corea del Sud, anche in assenza della condizione di «frequenza» delle esportazioni. Negli altri accordi di commercio preferenziale, per il rilascio dello status di esportatore autorizzato, è infatti considerato requisito essenziale il fatto di effettuare con frequenza operazioni di esportazione verso il paese terzo per il quale si richiede l autorizzazione. Pare opportuno ricordare che il soggetto richiedente lo status di esportatore autorizzato deve poter dimostrare in qualsiasi momento il carattere originario delle merci da esportare in Corea e presentare alle autorità doganali gli elementi di prova. Inoltre, le autorità doganali devono valutare la circostanza che l esportatore conosca le regole di origine applicabili nel protocollo e che sia in possesso di tutta la documentazione giustificativa dell origine (dichiarazioni dei fornitori e contabilità materie). Al termine dell esame di cui sopra le autorità doganali attribuiscono all esportatore un numero di autorizzazione doganale che l esportatore utilizzerà nella dichiarazione di origine in fattura. Segue (pagina seguente) pro-forma dell istanza da presentare in Dogana All Ufficio delle Dogane di (indicare l ufficio competente per zona in base alla sede dell azienda richiedente) FAC SIMILE DELLA DOMANDA PER OTTENERE LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO Il sottoscritto C.F. in qualità di (specificare la qualifica di Legale Rappresentante) della (ragione sociale) con sede a in Via tel/fax P.IVA

CHIEDE di usufruire dello status di esportatore autorizzato e di poter quindi emettere dichiarazione di origine su fattura indipendentemente dal valore delle merci; a tal fine dichiara: 1) di effettuare esportazioni a carattere regolare nei confronti dei seguenti Paesi per i quali si richiede il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato 2) che nel corso dell'ultimo biennio si sono effettuate n esportazioni verso i Paesi interessati dalla presente istanza. 3) che le merci da esportare sono le seguenti: 4) di essere in grado di provare in qualsiasi momento il carattere originario della merce da esportare; 5) di conoscere le regole dell'origine applicabili e di essere in possesso di tutti i documenti giustificativi dell 'origine della merce. Si impegna inoltre a: 6) rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione; 7) assumersi la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine qualora incorretta o usata impropriamente; 8) assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell'impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia; 9) conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a partire dalla data della dichiarazione; 10) tenere la contabilità per materie e a conservarla per almeno 5 (cinque) anni; 11) presentare, in ogni memento, alla dogana, ogni elemento di prova e ad accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle stesse autorità. 12) accettare la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta intendendo avvalersi della facoltà di non firmare le dichiarazioni (facoltativo). 13) Comunica che le persone abilitate a sottoscrivere le dichiarazioni su fattura (se

non ci si avvale della facoltà di cui al punto 12) sono: Nome Cognome e Luogo e data di nascita Firma per esteso Sigla LUOGO E DATA FIRMA N.B. La sottoscrizione deve avvenire davanti al funzionario delegate a ricevere I'istanza altrimenti la stessa deve essere munita di fotocopia, ancorchè non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.si suggerisce di allegare Atto Costitutivo e Statuto della Società richiedente ed un certificato camerale che evidenzi l oggetto sociale della Società stessa.