RAEE PROFESSIONALI TORINO



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Transcript:

Provincia di Torino Area Ambiente RAEE PROFESSIONALI!&%!# ' TORINO

D.Lgs. 151 del 25 luglio 2005 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti.

DIVENTATO OPERATIVO A FINE 2007 QUANDO SONO STATI APPROVATI DUE DEI DECRETI APPLICATIVI PREVISTI E PRECISAMENTE: Decreto 25 settembre 2007 n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), Dm Ambiente 25 settembre 2007 Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

in merito all iscrizione al Registro, gestito dal Comitato di Vigilanza e Controllo: obbligo di iscrizione: tutti i produttori di AEE ed i Sistemi Collettivi per i produttori di AEE domestici, l iscrizione deve avvenire dopo l adesione ad un sistema collettivo

PRODUTTORI DI AEE IL PRODUTTORE DI AEE PROFESSIONALI è, in particolare, colui che immette sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche progettate e intese per essere utilizzate solo da utilizzatori professionali o quelle AEE doppio uso che sono commercializzate tramite canali che hanno prevalentemente come destinatario l utilizzatore professionale. IL PRODUTTORE DI AEE DOMESTICHE invece è colui che immette sul mercato prodotti destinati ad un utenza domestica distribuiti dai normali canali di vendita come, per esempio, la grande distribuzione o i negozi aperti al pubblico.

Qualora il produttore non disponga dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilità una stima di tale suddivisione

il produttore deve indicare: a) l'appartenenza ad una o più delle tipologie di attività definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), del D.Lvo 151/05; b) lo specifico codice Istat di attività che lo individua come produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee); c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del D.Lvo 151/05, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformità al disposto dell'articolo 10, comma 4, del D.Lvo 151/05

I Raggruppamenti dei RAEE - Categorie di apparecchiature (come definiti dal D.M. 185/07) - Raggruppamento 2 altri grandi bianchi Raggruppamento 1 (freddo e clima) Raggruppamento 4 It e Consumer electronics, PED Raggruppamento 3 TV e monitor Raggruppamento 5 Sorgenti luminose

Inoltre il D.Lvo n. 151/2005, all'articolo 3 (Definizioni) comma 1, lett.p), definisce genericamente, come RAEE PROFESSIONALI i Raee prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui domestici, progettati e destinati ad utenti professionali. Questi rifiuti non verranno destinati alle ecopiazzole ma dovrà potersi avvalere dei sistemi dei servizi messi a disposizione dai produttori stessi..

Quali sono gli obblighi del produttore di AEE professionali? Art. 12 - Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei Raee professionali comma 1 Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei Raee professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data

comma 2 Il finanziamento delle operazioni delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei Raee professionali originati da AEE immesse sul mercato prima del 13/08/2005 è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi.

comma 3 le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equivalenti nel caso in cui il peso dell apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell apparecchiatura consegnata.

420,/025 0.422, 574/:994705: /0. /070/,;;, 078 /0 8 8902.4 099 ; 4;;07489,- 70,..47/.43 25,39 57 ;,9 4;;074,3.47,570;0/070, 89 5:,/,..47/ / 7099,20390.43. 039

Mentre per le apparecchiature domestiche si applicano gli ecocontributi su base preventiva ("tante apparecchiature ho immesso sul mercato, tanti ecocontributi devo pagare"), per le professionali si sostengono costi solo quando il cliente chiede il ritiro. Pertanto gli ecocontributi domestici NON SI APPLICANO alle apparecchiature professionali.

OPERATORI SPECIALIZZATI IN PROVINCIA DI TORINO

Esistono poi una serie di impianti che operano secondo la cd procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lvo 152/06 poiché trattano RAEE classificati pericolosi ovvero effettuano operazioni di trattamento sulle apparecchiature dismesse: Linee di bonifica frigoriferi (mediante estrazione dei gas lesivi per l ozono; Linea di bonifica dei tubo catodico (mediante aspirazioni delle polveri di fosforo in essi contenute); Linea di trattamento insegne luminose

Tali impianti sono ricavabili dal sito della Provincia di Torino digitando l indirizzo: http://www.provincia.torino.it/ambiente/rifiuti/gestione/elenchi definibili per codice CER, Comune, operazioni di recupero/smaltimento

Dai dati desumibili dai sistemi collettivi, la percentuale di RAEE professionali rispetto a quelli domestici intercettati dal sistema è di 1 a 4, a fronte di un sistema che raccoglie mediamente il 5% in più di RAEE ogni anno

Abitanti CONSORZI TOT-RAEE TOT PROD. RU (t) Produzionepro-capite (Kg) Produzionepro-capite RAEE Kg 149181 Consorzio ACEA 714,00 76803,92 514,84 4,79 84859 Consorzio ACSEL 272,60 49463,79 582,89 3,21 252959 Consorzio BACINO16 528,38 116854,72 461,95 2,09 908263 Consorzio BACINO18 3135,57 524364,62 577,33 3,45 223147 Consorzio CIDIU 695,90 102705,68 460,26 3,12 110657 Consorzio SCS 543,78 49977,30 451,64 4,91 119924 Consorzio CCS 592,07 50674,28 422,55 4,94 96483 Consorzio CISA 259,72 41969,98 435,00 2,69 253273 Consorzio COVAR14 810,06 110789,45 437,43 3,20 79842 Consorzio ASA 17,63 37423,69 468,72 0,22 2278588 Provincia di Torino 7569,71 1161027,42 509,54 3,32

Accordo Centro di coordinamento Raee Assoraee 12 maggio 2008 Accordo relativo al trattamento dei Raee e alla qualificazione delle aziende di recupero dei Raee

Con il DMA del 12 giugno 2009, emanato con riferimento all articolo 10, Dlgs 25 luglio 2005, n. 151 vengono univocamente individuate le modalità per il finanziamento della gestione dei rifiuti costituiti da lampade a fine vita (Raggruppamento 5) che, restano a carico dei produttori stessi, indipendentemente dall origine domestica o professionale. I costi del sistema sono ripartiti a seconda dei numeri di pezzi immessi sul mercato, delle caratteristiche delle apparecchiature (generiche o a vapori di sodio e/o fluorescenti), nonché secondo delle fasce di peso fissate, ovvero: - minore o uguale a 2kg (fascia 1) - tra 2 e 8 kg (fascia 2) - oltre gli 8 kg (fascia 3) Il costo sostenuto per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti potrà essere indicato separatamente dal prezzo, al momento della vendita di nuovi prodotti, ma solo fino al 13 febbraio 2011.

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Ogni elettrodomestico può diventare fonte di materie prime. 28 kg di ferro, 6 kg di plastica 3 kg tra rame e alluminio.