D. Lgs. 49/2014 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RAEE Torino, 14 aprile 2014 GIANLUCA CENCIA Direttore Federambiente
RECEPIMENTO DIRETTIVA EUROPEA SUI RAEE D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
ART. 3 - ESCLUSIONI Parti di apparecchiature purché possano svolgere la loro funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura Apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi di sicurezza nazionale compresi armi, munizioni e materiale bellico destinati a fini specificatamente militari Lampada a incandescenza Dal 15 agosto 2018 saranno escluse altresì: Apparecchiature destinate allo spazio Utensili industriali fissi di grandi dimensioni Le installazioni fisse di grandi dimensioni Mezzi di trasporto (esclusi veicoli a 2 ruote non omologati) Macchine mobili non stradali destinate ad uso esclusivo professionale Apparecchiature per sviluppo e ricerca Dispositivi medici e diagnostici in vitro (qualora rischio infezione)
ART. 4 DEFINIZIONI Nuove definizioni Lettere b) e c) UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI - INSTALLAZIONI FISSE DI GRANDI DIMENSIONI: In funzione presso un impianto di produzione o centro di ricerca, installati e gestiti da professionisti Lettera d) MACCHINE MOBILI NON STRADALI: Alimentazione a bordo, movimento continuo tra postazioni fisse Lettera f) RAEE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI: inferiori a 25 cm Lettera i) DISTRIBUTORE AL DETTAGLIO: rende disponibile l AEE all utilizzatore finale Lettera n) RAEE EQUIVALENTI: ritirati a fronte della fornitura di una nuova AEE. A differenza delle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo scompare la clausola del peso non superiore al doppio del peso della nuova attrezzatura. Il RAEE equivalente deve aver svolto la stessa funzione dell apparecchiatura fornita
ART. 4 DEFINIZIONI Nuove definizioni Lettera q) MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO: fornitura per distribuzione, consumo o uso sul mercato nazionale Lettera r) IMMISSIONE SUL MERCATO: la prima messa a disposizione sul mercato nazionale Lettera s) RIMOZIONE: con varie tecniche, rimozione e monitoraggio del flusso delle sostanze pericolose Lettere t), u) e v) DISPOSITIVO MEDICO, DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO, DISPOSITIVO MEDICO IMPIANTABILE ATTIVO Lettera bb) RACCOLTA: richiama il D. Lgs. 152/06 Lettera cc) DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA: temporaneo, D15, R13. Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo è stata eliminata la frase effettuato dai distributori nel rispetto delle condizioni di cui all articolo 11
ART. 4 DEFINIZIONI Nuove definizioni Lettera ff) PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO: richiama il D. Lgs. 152/06 Lettera mm) CENTRO DI RACCOLTA DEI RAEE: richiama l art. 183 comma 1 lettera mm) del D. Lgs. 152/06 e del Decreto ministeriale 8 aprile 2008. Lettera nn) MARCHIO: permette l identificazione del produttore Lettera oo) RAGGRUPPAMENTO: come definiti dal Regolamento 25/9/2007 n. 185 Lettera pp) LUOGO DI RAGGRUPPAMENTO: deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici, organizzato dai distributori Lettera qq) RIFIUTI DERIVANTI DAI PANNELLI FOTOVOLTAICI: domestici se l impianto in cui sono installati è di potenza nominale inferiore a 10 kw. Vanno conferiti nel Raggruppamento 4. Questa nuova definizione non era presente nelle versioni precedenti del decreto legislativo
ART. 4 DEFINIZIONI Definizioni innovate Lettera g) PRODUTTORE: distinzione tra chi è stabilito nel territorio nazionale e chi in un altro Stato membro dell UE. Specificato che è produttore anche chi commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza apponendovi il proprio marchio Lettera h) DISTRIBUTORE: aggiunto che nulla osta al fatto che un distributore sia anche produttore Lettera l) RAEE DOMESTICI: aggiunta la specifica che i RAEE derivanti da apparecchiature che potrebbero essere usate sia in nuclei domestici che professionali sono comunque considerati domestici Lettera z) RIFIUTO PERICOLOSO: richiama il D. Lgs. 152/06 e sostituisce la definizione sostanze o miscele pericolose
ART. 4 DEFINIZIONI Definizioni innovate Lettera dd) RACCOLTA DIFFERENZIATA: ai sensi del D. Lgs. 152/06. Sostituisce la definizione di raccolta separata Lettera ee) RIUTILIZZO: ai sensi del D. Lgs. 152/06. Sostituisce la definizione di reimpiego Lettera gg) RECUPERO: ai sensi del D. Lgs. 152/06. Sostituisce la definizione di recupero di energia Lettera ll) TRATTAMENTO: ai sensi del D. Lgs. 152/06. Sostituisce la definizione precedente
ART. 5 PROGETTAZIONE DI PRODOTTI Richiamo al Programma nazionale di prevenzione Promozione cooperazione tra produttori ed operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio Sostegno al mercato dei materiali riciclati anche per produrre AEE Applicazione all INTERO CICLO DI VITA DELLE AEE
ART. 6 CRITERI DI PRIORITA NELLA GESTIONE Nuovo articolo 1. Riutilizzo 2. Preparazione per il riutilizzo 3. Recupero
ART. 7 PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO Nuovo articolo Ai sensi del D. Lgs. 152/06 Nei Centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al deposito preliminare dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo
ART. 8 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI Conseguire obiettivi minimi Allegato V Sistemi individuali o collettivi, uniformi sul territorio nazionale Attraverso uno dei sistemi annualmente comunicano al MATTM l ammontare del contributo necessario per adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento. Al momento della vendita il produttore può applicare il contributo indicandolo separatamente e con possibilità di renderlo noto Inserita la possibilità che la presenza del contributo necessario per adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento può essere resa nota nell indicazione del prezzo del prodotto all utilizzatore finale
ART. 9 SISTEMI INDIVIDUALI Il sistema deve essere riconosciuto dal MATTM Deve operare su tutto il territorio nazionale Deve fornire idonee informazioni agli utilizzatori finali Deve intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo è stata eliminata la possibilità di avvalersi delle modalità di gestione concordate con il Centro di coordinamento e la necessità di presentare lo studio sul ciclo di vita delle AEE. E stato invece inserito l obbligo del possesso di certificazioni ISO 9001 e 14001, Emas o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit
ART. 9 SISTEMI INDIVIDUALI Il sistema deve essere riconosciuto dal MATTM Deve operare su tutto il territorio nazionale Deve fornire idonee informazioni agli utilizzatori finali Deve intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo è stata eliminata la possibilità di avvalersi delle modalità di gestione concordate con il Centro di coordinamento e la necessità di presentare lo studio sul ciclo di vita delle AEE. E stato invece inserito l obbligo del possesso di certificazioni ISO 9001 e 14001, Emas o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit
ART. 10 SISTEMI COLLETTIVI Con l adesione ad un sistema collettivo il produttore adempie ai propri obblighi Possono partecipare: distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori, recuperatori previo accordo con i produttori Devono garantire il ritiro dei RAEE dai CdR secondo indicazioni del CDC Rispetto versioni in itinere dello schema di decreto legislativo è stato inserito l obbligo del possesso di certificazioni ISO 9001 e 14001, Emas o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit
ART. 11 DEPOSITO PRELIMINARE PRESSO I DISTRIBUTORI I distributori devono assicurare Uno contro uno Informazione chiara all utente (anche per vendita a distanza) sulla gratuità della suddetta operazione Rientra nella fase della raccolta ex D. Lgs. 152/06 se effettuato presso il punto vendita o altro luogo ex Comunicazione art. 3 DMATTM 65/10 al fine del trasporto verso CdR o impianti trattamento se: - Avvio ogni 3 mesi o al raggiungimento di 3.500 kg. Mai comunque superiore ad 1 anno. Quantitativo elevato a 3.500 kg per ciascuno dei Raggruppamenti 1, 2, 3 e 3.500 kg complessivi per Raggruppamenti 4, 5 se RAEE ritirati da trasportatori iscritti All Albo - Luogo idoneo non accessibile a terzi, pavimentato, protetti da acque meteoriche e vento, pericolosi separati, apparecchiature integre
ART. 11 COMMA 3 UNO CONTRO ZERO Riguarda i RAEE piccolissime dimensioni Facoltativo per tutti ed obbligatorio per i distributori con superficie di vendita > 400 mq. Nelle versioni precedenti del decreto legislativo era riservato esclusivamente ai distributori con superficie di vendita > 400 mq Punti di raccolta non subordinati a registrazione ed autorizzazione D. Lgs. 152/06 Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo viene previsto che, nelle more dell adozione del Decreto ministeriale che disciplinerà le modalità semplificate per l attività di ritiro gratuito da parte dei distributori in ragione dell uno contro zero, deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori allo scopo di preservarne l integrità anche in fase di trasporto fino al conferimento agli impianti di trattamento
ART. 12 RD RAEE DOMESTICI Richiamo alla densità di popolazione per l adeguatezza dei sistemi di RD Conferimento gratuito anche per gestori centri di assistenza tecnica Inserita anche la possibilità di conferimento gratuito ai CdR per i RAEE detenuti presso LdR RD prioritaria per apparecchiature per scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo viene inserita l obbligatorietà della convenzione per quei comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo e vogliano conferire nel centro di raccolta di un altro comune
ART. 14 TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Fino al 31 dicembre 2015: 4 kg/anno*ab Dal 1 gennaio 2016: 45% come rapporto tra RAEE raccolti e peso medio AEE immesse sul mercato nei 3 anni precedenti Dal 1 gennaio 2019: 65% rispetto al peso medio delle AEE immesse sul mercato nei 3 anni precedenti o 85% rispetto ai RAEE prodotti Commissione europea deve definire metodologia per calcolo RAEE prodotti. Nelle more, il MATTM di concerto con MSE, può definire una metodologia tenendo conto del ciclo di vita delle AEE Monitoraggio conseguimento obiettivi è affidato ad ISPRA
ART. 15 RITIRO RAEE CONFERITI NEI C.D.R. I produttori assicurano su tutto il territorio nazionale il ritiro sulla base delle modalità definite da: Apposite convenzioni nel caso di sistemi individuali CDC nel caso di sistemi collettivi
ART. 15 COMMA 2 ACCORDO DI PROGRAMMA Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo tra i soggetti sottoscrittori, con Anci, Centro di Coordinamento e associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, sono state inserite le le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta L Accordo di Programma triennale va stipulato entro 6 mesi dall entrata in vigore del D. Lgs. Stabilisce: Condizioni di ritiro Modalità gestione RAEE a rischio infettivo: individuazione impianti idonei, oneri a carico produttori Premi di efficienza Adeguamento ed implementazione CdR Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo è previsto che nelle more della stipula dell Accordo restano validi gli Accordi di programma stipulati
ART. 18 TRATTAMENTO ADEGUATO Almeno l eliminazione di tutti i liquidi ed un trattamento selettivo In caso di presenza di sostanze lesive OZONO si applica Regolamento CE 1005/2009 Commissione europea emanerà norme minime di qualità trattamento: nelle more, il MATTM determina criteri e modalità ulteriori rispetto al D. Lgs. Impianti esistenti si devono adeguare Il CDC procede all adeguamento degli Accordi Previsti eventuali sistemi incentivanti per l adozione di sistemi certificati EMAS
ART. 19 OBIETTIVI DI RECUPERO Cernita e deposito che precedono le operazioni di recupero e riciclaggio non considerate I titolari dei centri di raccolta dovranno annotare su apposita sezione del registro ex art. 190 comma 1 del D. Lgs. 152/06 il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in USCITA dai centri di raccolta (output). Rispetto alle versioni precedenti del decreto legislativo è stato eliminato l obbligo riguardo alle suddette annotazioni in ENTRATA (input). RIMANE CRITICITA SU MODALITA ANNOTAZIONI
ART. 21 SPEDIZIONI DI RAEE Il trattamento può essere effettuato al di fuori del territorio nazionale se la spedizione è conforme a: Regolamento CE 1013/2006 Spedizioni di rifiuti Regolamento CE 1418/2007 Esportazione rifiuti destinati al recupero Sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi solo se l esportatore può dimostrare che il trattamento è avvenuto con gli stessi requisiti stabiliti dal D. Lgs. Le spese per le analisi sulle AEE usate spedite all estero sospettate di essere RAEE sono a carico dei soggetti responsabili delle spedizioni
ART. 22 VENDITA A DISTANZA Se il venditore a distanza non risiede nel territorio italiano deve registrarsi direttamente o tramite rappresentante autorizzato che è responsabile del ritiro dei RAEE equivalenti (UNO CONTRO UNO) I venditori a distanza, al fine di adempiere agli obblighi di ritiro gratuito, indicano in modo chiaro: I propri LdR o i luoghi convenzionati presso cui l utilizzatore può conferire i RAEE senza maggiori oneri di quelli che sosterrebbe nell acquisto tradizionale modalità di ritiro presso il luogo di consegna senza maggiori oneri di quelli che sosterrebbe nell acquisto tradizionale Senza tale indicazione il contratto di vendita non ha validità
ART. 23 FINANZIAMENTO RAEE DOMESTICI Finanziamento ritiro e trasporto RAEE storici conferiti nei CdR + trattamento adeguato, recupero e smaltimento è a carico dei produttori in proporzione alla quota di mercato calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascuna apparecchiatura o per ciascun raggruppamento nell anno solare di riferimento. Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto è stata eliminata l opzione del calcolo delle quote di mercato tra numero di pezzi o peso delle AEE immesse sul mercato AEE IMMESSE DOPO IL 13 AGOSTO 2005 I produttori possono adempiere: Sistema individuale Sistema collettivo in base alla quota di mercato calcolata come sopra APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE, DOMESTICHE E PROFESSIONALI Finanziamento a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato
ART. 24 FINANZIAMENTO RAEE PROFESSIONALI STORICI A carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura in sostituzione di una equivalente A carico del detentore negli altri casi IMMESSE DOPO IL 15 AGOSTO 2005 A carico del produttore che ne assume l onere per le AEE immesse sul mercato dopo tale data Possibilità di accordi volontari tra produttori ed utenti non domestici al fine di prevedere modalità alternative di finanziamento che rispettino il D. Lgs
ART. 26 INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI Poste all interno delle istruzioni per l uso delle AEE. Devono contenere informazioni su: Obbligo di effettuare RD Sistemi di ritiro dei RAEE Modalità di consegna all atto dell acquisto del nuovo equivalente Modalità conferimento gratuito senza acquisto per RAEE di piccolissime dimensioni Effetti nocivi delle sostanze presenti in caso di smaltimento scorretto Il ruolo degli acquirenti nella RD Significato dei simboli Se non sono previste istruzioni per l uso, le informazioni sono fornite tramite apposite pubblicazioni o materiale informativo presso punto vendita Il gestore del servizio di raccolta fornisce informazioni su: Le misure adottate per la RD dei RAEE Il ruolo dell utilizzatore finale nel processo
ART. 27 INFORMAZIONE AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO I produttori forniscono informazioni gratuite su preparazione per il riutilizzo e trattamento adeguato Per ogni nuova tipologia di AEE immessa sul mercato per la prima volta le informazioni sono fornite entro 1 anno dalla data di immissione Le informazioni devono indicare almeno: diverse componenti diversi materiali punto delle AEE dove sono presenti sostanze e miscele pericolose Le informazioni sono fornite come MANUALI o STRUMENTI ELETTRONICI anche attraverso la banca dati del CDC
ART. 28 MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE Apposto sulle AEE deve identificare chiaramente il PRODUTTORE e che la AEE è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 Deve contenere almeno: Nome del produttore Logo del produttore, se registrato Numero di registrazione al Registro nazionale Il produttore può adottare, in alternativa, sistemi a radio frequenza previa autorizzazione del Comitato di vigilanza e controllo Deve essere apposto anche il simbolo ex Allegato IX (no in rifiuti indifferenziati) Il marchio deve essere apposto sulla superficie della AEE o anche sotto una componente ma che può essere rimossa senza utensili Se per le dimensioni dell AEE non è possibile apporre il marchio, lo stesso sarà apposto sull imballaggio e sulle istruzioni per l uso
ART. 29 REGISTRO NAZIONALE Vive Regolamento 25 settembre 2007 n. 185 Sezioni: Sistemi collettivi Sistemi individuali riconosciuti Iscrizione esclusivamente telematica Si iscrive il produttore o rappresentante autorizzato (risponde a tutti gli oneri, anche di iscrizione) Forniti i dati ex Allegato X con obbligo di aggiornamento Il Registro deve fornire, sul proprio sito, link agli altri registri nazionali
ART. 30 RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO E nominato da produttore non avente sede in Italia E responsabile dell adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore Similmente, un produttore con sede in Italia che vende in un altro Stato membro dell UE, nomina in quello Stato un rappresentante autorizzato
ART. 31 MONITORAGGIO E a carico di Ispra (obiettivi, quantità e categorie di AEE immesse, RAEE esportati ecc.) Ispra trasmette annualmente dati al MATTM Il MATTM invia ogni 3 anni alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione della Direttiva. La prima relazione dovrà coprire il periodo 14/2/14 31/12/15
ART. 33 CENTRO DI COORDINAMENTO 1 Vive Regolamento 25/9/07 n 185 Costituito da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici Adesione entro 30 giorni dalla costituzione del sistema collettivo Anche 2 componenti esterni: uno MATTM ed uno MSE Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. il CDC predispone un elenco degli impianti di trattamento (iscrizione obbligatoria mediante semplice comunicazione senza oneri): comunicano annualmente le quantità trattate entro il 30 aprile Vi possono aderire anche i sistemi individuali, sia domestici che professionali (anche collettivi)
ART. 33 CENTRO DI COORDINAMENTO COMPITI Garantire il ritiro dei RAEE dai CdR su tutto il territorio nazionale Collaborare alla definizione della metodologia per il trattamento adeguato Supportare il Comitato di Vigilanza sulla definizione delle quote di mercato Assicurare ritiri tempestivi dei RAEE Rendicontare i dati sulla raccolta Trasmettere i dati all ISPRA Stipulare Accordi con associazioni soggetti recuperatori per assicurare livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore Monitorare i flussi di RAEE per categoria Predisporre per ogni categoria un piano di prevenzione Assicurare il trasferimento delle informazioni dai produttori agli impianti di trattamento Acquisire i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti e ricevuti dai distributori
ART. 35 COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO Vive Comitato istituito ai sensi art. 15 D. Lgs. 151/05 e art. 19 D. Lgs. 188/08 Assicura il monitoraggio sull attuazione del D. Lgs. Si esprime, in mancanza di specifica valutazione europea, sull applicabilità o meno del decreto a tipologie di AEE non elencate negli allegati Fornisce al MATTM le informazioni necessarie per la relazione triennale Con Delibera, definisce i criteri per determinare le quote di mercato anche tenendo conto del diverso impatto ambientale delle AEE (si avvale del CDC)
ART. 36 COMITATO DI INDIRIZZO Vive Comitato istituito ai sensi Regolamento 25/9/07 n. 185 E ricostituito entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. Supporto al Comitato di Vigilanza Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto è stato inserito l obbligo di trasmettere annualmente al MATTM una relazione sull andamento del sistema di raccolta, recupero e riciclaggio dei RAEE Tredici membri: 3 settore industria (almeno 1 settore recupero e trattamento) 2 settore commercio 1 settore artigianato 1 settore cooperazione 2 Regioni 1 Anci 1 UPI 1 Confservizi 1 Consumatori
ART. 37 ISPEZIONE E MONITORAGGIO Comprendono almeno: Informazioni fornite dal produttore al Registro nazionale Spedizioni, con particolare riferimento alle esportazioni dei RAEE al di fuori dell UE Operazioni svolte presso gli impianti di trattamento