A TUTTI I CLIENTI Circolare n. 18 bis / 2008 L O R O S E D I Oggetto: detraibilità IVA spese vitto e alloggio A decorre da oggi 1 settembre entra in vigore il nuovo regime di detraibilità IVA delle spese di vitto e alloggio, introdotto dalla manovra di estate (Dl 112/08). Dopo i primi chiarimenti dell Agenzia delle Entrate arrivati con la Circolare Ministeriale 53E del 5.9.2008 riteniamo necessario fornire alcune prime informazioni operative. Le novità IVA: dal 1 settembre 2008 diventa detraibile l IVA esposta sulle fatture di acquisto relative alle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande. Le novità sulle II.DD. : dal 1 gennaio 2009 la deducibilità dei costi ai fini delle Imposte Dirette sarà limitata al 75%. Rimane invece la deduzione piena al 100% per le prestazioni fruite da dipendenti e collaboratori. Per poter ottenere la piena detrazione IVA sarà pertanto necessario richiedere al prestatore del servizio l emissione della fattura, in luogo della ricevuta fiscale come comunemente fatto fino ad oggi. Ovviamente l integrale detrazione dell Iva potrà essere fruita a condizione che la spesa relativa al pernottamento alberghiero o alla somministrazione di pasti e bevande sia inerente all attività svolta dall impresa o dal professionista. E assolutamente necessario ricordare che tali spese, peraltro, non devono assumere la qualifica di spese di rappresentanza, in quanto per esse è prevista una specifica disposizione (lett.h) dell art.19-bis1), ad oggi non modificata, che ne prevede ancora l indetraibilità totale (fanno eccezione le spese di rappresentanza di modesto importo per le quali è prevista comunque la detrazione integrale). Occorrerà fare attenzione alla corretta compilazione della fattura in quanto da questo dipenderà la detraibilità dell iva e la debucibilità dei costi. La fattura dovrà: 1. essere intestata direttamente all impresa o al professionista, completa di denominazione o ragione sociale, domicilio e partita iva;
2. in fattura dovrà essere ben specificata la natura e la qualità del servizio prestato; 3. a fianco dell intestazione all impresa o del professionistala fattura deve recare anche il nome del fruitore del servizio (es: dipendente, collaboratore o altri che sia )anche in quanto la nuova normativa, una volta a regime, prevede la deducibilità piena solo per le spese del personale dipendente o per i collaboratori mentre sarà limitata al 75% per gli amministratori. Fino a quando non venga modificata la norma che impedisce alle Agenzie di Viaggi di emettere fattura, in caso di prenotazione tramite questi operatori, l unico modo per poter detrarre l IVA è quello di richiedere il pagamento dei servizi direttamente presso gli Hotel che emetteranno quindi a loro volta fattura direttamente all impresa. Sarà poi l albergatore a regolare direttamente con l Agenzia di viaggi la provvigione a questi spettante. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Dott. Ferdinando Boccia