S T U D I O D I S P I R I T O. MARIO DI SPIRITO Dottore Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

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S T U D I O D I S P I R I T O CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE MARIO DI SPIRITO Dottore Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Tribunale di Roma Circolare n.3 del 12/02/2015 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015, è stato esteso, il meccanismo di assolvimento dell'iva cosiddetto del reverse charge anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Con riferimento al comparto dei lavori e servizi collegati agli edifici (art. 17, comma 6, lettera a-ter, del D.P.R. n. 633/1972) è bene precisare che le nuove operazioni interessate dall inversione contabile riguardano, a decorrere dal 01.01.2015, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici; queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio. In buona sostanza, dunque, chiunque effettuerà, a decorrere dal 01.01.2015 una delle prestazioni sopra indicate, a favore di un altro soggetto passivo d imposta (esclusi i privati), dovrà emettere fattura senza applicazione dell imposta, annotando sulla stessa che trattasi di inversione contabile con gli estremi della nuova norma: fattura emessa ai sensi dell art.17, sesto comma, lettera a-ter, del D.P.R. n. 26 ottobre 1972 n.633. Ad ogni modo, è bene precisare che, molti sono ancora gli aspetti che dovranno essere chiariti dall Amministrazione Finanziaria. Si attende, quindi, un tempestivo intervento chiarificatore, al fine di disciplinare quelle situazioni particolari che potrebbero ingenerare degli errori di fatturazione tra gli addetti ai lavori. Come noto, il reverse charge è un meccanismo di applicazione dell IVA volto a porre l obbligo dell assolvimento del tributo in capo allo stesso soggetto che ha diritto alla detrazione dell imposta e ciò implica che: il fornitore emetta una fattura senza applicare alcuna imposta, con l annotazione inversione contabile ; l acquirente integri la fattura ricevuta dal fornitore con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta e la registri sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti.

La Legge di Stabilità per l'anno 2015, in vigore dal 01.01.2015, integrando l'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, ha previsto ulteriori ipotesi di reverse charge (o inversione contabile) per talune operazioni effettuate in regime interno tra soggetti passivi d'imposta stabiliti in Italia Dal 01 gennaio 2015, l applicazione del reverse charge coinvolge, infatti, nuovi settori e nuove tipologie di prestazioni che si affiancano a quelle già previste prima dell entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (a titolo meramente esemplificativo: acquisti da soggetti passivi IVA stabiliti in altro Paese della UE; acquisti intracomunitari di beni di cui all art. 38 del D.L. n. 331/1993; cessioni di immobili abitativi e strumentali a soggetti passivi IVA in caso di opzione, da parte del cedente, per l assoggettamento ad IVA; Subappalto in edilizia; cessioni di rottami e di oro da investimento; cessioni di telefonini e microprocessori). Ora, in virtù delle modifiche apportate dall art. 1, comma 629, lettera a), della Legge di Stabilità 2015 all art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, l imposta è applicata dall acquirente, soggetto passivo d imposta, anche nel caso in cui l operazione abbia ad oggetto le seguenti prestazioni. Prestazione Decorrenza Durata Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (lettera a-ter) Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (lettera d bis) Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all energia elettrica (lettera d-ter) Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivorivenditori di cui all art. 7-bis, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972 (lettera d-quater) A regime Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018. Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018. Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018. Cessioni di beni, anche tramite Le disposizioni in commento entreranno A regime

commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari (lettera d-quinquies) Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo in vigore subordinatamente al rilascio, da parte del Consiglio europeo, di una misura di deroga ai sensi dell art. 395 della direttiva 2006/112/CE23; Le disposizioni relative alle cessioni di pallet sono applicabili A regime E bene precisare che, le nuove operazioni interessate dall inversione contabile (art. 17, comma 6, nuova lettera a- ter, del D.P.R. n. 633/1972) riguardano, a decorrere dal 01.01.2015, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici; queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio. Ciò comporta ad esempio, che il lavori di completamento (o manutenzione) di un macchinario non potranno essere assoggettati al meccanismo del reverse charge. Nuove prestazioni soggette al reverse charge Servizio Codice Ateco Descrizione Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici 43.39 43.99.01 81.21.00 81.22.02 81.29.10 Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura) Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici Pulizia generale e non specializzata di edifici Altre attività di pulizia specializzata di edifici (esclusa e l attività di pulizia di impianti e macchinari) Servizi di disinfestazione con esclusivo riferimento a edifici Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici 43.11.00 Demolizione con esclusione della demolizione di altre strutture 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o

Prestazione di installazione di Impianti relative ad edifici 43.21.02 43.22.01 43.22.02 43.22.03 43.22.04 43.22.05 43.29.01 43.29.02 43.29.09 in altre opere di costruzione, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti Installazione di impianti elettronici, inclusa la manutenzione e riparazione di impianti elettronici già esistenti Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione di impianti per la distribuzione del gas, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati), nonché la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), qualora la piscina dovesse essere considerata edificio o parte di esso Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), qualora il giardino dovesse essere considerato edificio o parte di esso Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Altri lavori di costruzione e installazione, se riferite ad edifici Prestazioni di completamento relative 43.31.00 Intonacatura e stuccatura 43.32.01 Posa in opera di casseforti,

ad edifici forzieri, porte blindate 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 43.39.01 43.39.09 Attività non specializzate di lavori edili - muratori Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici Le suddette prestazioni di servizi - intercorse a decorrere dal 01.01.2015 - potranno essere assoggettate al regime di reverse charge solo se effettuate a favore di un altro soggetto passivo d imposta (esclusi i privati). Al ricorrere di tale ipotesi: il prestatore dovrà emettere fattura senza applicazione dell imposta, annotando sulla stessa che trattasi di inversione contabile con gli estremi della nuova norma: fattura emessaai sensi dell art.17, sesto comma, lettera a-ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ; il committente ( soggetto passivo Iva) dovrà registrare la fattura ricevuta (integrata con l imposta determinata attraverso l applicazione della corretta aliquota IVA), sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Dunque, da quanto si apprende dalla tabella sopra esposta: per quanto riguarda le prestazioni di pulizia, si tratta di quelle rese all'interno dei fabbricati, a favore di un qualunque soggetto passivo Iva. La novità, in concreto, interessa le agenzie immobiliari che appaltano ad imprese le operazioni di pulizia degli appartamenti, ma potenzialmente anche le immobiliari da costruzione e vendita, magari occasionalmente; per le prestazioni di demolizione, come quelle di pulizia, che hanno sempre a riferimento i fabbricati, le imprese interessate, in concreto, saranno quelle immobiliari di costruzione e ristrutturazione, come quelle di vendita. Saranno da considerare gli appalti che questi soggetti sottoscrivono con le imprese demolitrici, e i relativi subappalti che queste ultime dovessero attivare; per le prestazioni di completamento, di difficile individuazione, dovrebbero intendersi tutte le prestazioni (no le cessioni) che completano la dotazione di un fabbricato rendendolo agibile o abitabile ma anche altre prestazioni non necessarie a quei fini ma comunque ordinate dal cliente soggetto passivo iva. Si pensi, ad esempio, agli infissi, le tinteggiature, le decorazioni, ma anche la realizzazione di giardini. Occorre, comunque, precisare che le novità non interessano le cessioni di beni e le forniture con posa in opera - se la posa è meramente accessoria rispetto al bene acquistato;

per le prestazioni di installazione impianti, si tratta degli impianti a servizio di un fabbricato, civile o commerciale, ovvero impianti elettrici, impianti idraulici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di aspirazione delle polveri, impianti di allarme, altri impianti simili. Per quanto riguarda coloro che effettuano le prestazioni, ne sono interessati i seguenti soggetti: gli elettricisti, idraulici, installatori di controsoffitti, di caldaie e condizionatori, di infissi, gli imbianchini e i decoratori, i giardinieri e tutte le attività che possono dirsi realizzatrici o installatrici di impianti. ESEMPIO La società di pulizie Alfa s.r.l. ha provveduto, in data 10.05.2015, alla pulizia degli stabilimenti della società Beta. In tale circostanza: 1. la società ALFA dovrà emettere fattura senza applicazione dell IVA con l annotazione di inversione contabile; 2. la società BETA dovrà registrare la fattura ricevuta ed integrata con l imposta determinata attraverso l applicazione della corretta aliquota IVA (sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite). Bisogna precisare, inoltre, che, il meccanismo del reverse charge non dovrebbe trovare applicazione con riferimento alle prestazioni collegate ad edifici rese da soggetti che operano nel regime dei contribuenti minimi e che, quindi, fatturano le prestazioni senza Iva, indipendentemente dal fatto che le prestazioni di cui trattasi siano rese a favore di un altro soggetto che opera nel regime dei minimi o di un qualsiasi altro soggetto passivo che opera nel regime ordinario. Diversamente, invece, il contribuente che opera nel citato regime dei minimi se dovesse assumere la veste di committente dei servizi in oggetto nei confronti di un prestatore che opera nel regime iva normale, dovrà provvedere: 1. ad integrare con l iva la fattura emessa senza iva dal prestatore ai sensi dell art. 17, sesto comma, lettera a-ter, del D.P.R n. 633/1972 ; 2. provvedere al versamento dell iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. ESEMPIO Si ipotizzi il caso di un professionista che opera nei regime dei minimi che ha ricevuto la fattura dall impresa di pulizie per i servizi di pulizia da questa erogati dal 01.01.2015 al 31.03.2015 pari ad euro 1.000,00 in regime di reverse charge, per effetto delle novità della Legge di Stabilità 2015. La fattura è datata 13/04/2015 e, pertanto, il contribuente è tenuto al versamento della relativa imposta

entro il giorno 16 maggio 2015. Il contribuente integra la fattura ricevuta con l Iva applicando l aliquota del 22%: l imposta dovuta è di euro 220,00. Il versamento per tali operazioni è dovuto dal contribuente poiché non potendo detrarre l Iva sugli acquisti il meccanismo dell inversione contabile non comporta un annullamento dell Iva dovuta con l Iva a credito, ma un debito d imposta. Quindi se ad esempio, un medico o qualsiasi altro soggetto che effettua operazioni esenti da Iva, affida ad una imprese le pulizie dello studio, riceve la fattura non soggetta ad Iva e dovrà registrarla sia nel registro degli acquisti che vendite. Però, essendo il medico soggetto non avente diritto alla detrazione, dovrà versare periodicamente l imposta e per di più perde l esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva. Lo Studio provvederà ad integrare le informazioni contenute nella presente circolare quando saranno disponibili le interpretazioni fornite dall Amministrazione finanziaria. Un punto fondamentale da chiarire riguarda la definizione di edifici a cui fa riferimento la norma che sembrerebbe differenziarsi dal riferimento generico ai beni immobili a cui fanno riferimento molte delle prestazioni incluse nella Tabella Ateco sopra riportata. Al fine di individuare la corretta nozione da attribuire al termine edificio, lo studio riporta quanto indicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti nella Circolare del 30/01/2015, ove sul punto suggerisce di far riferimento, a quanto indicato dall art. 13-ter del Regolamento 2011/281/UE. Ai sensi dell articolo da ultimo richiamato, si considerano beni immobili non solo i fabbricati o gli edifici, eretti sul suolo o ad esso incorporati ma anche le porzioni di suolo su cui costruire diritti di proprietà e possesso, nonché gli elementi installati sui fabbricati o sugli edifici che ne formino parte integrante.