CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIV LEGISLATURA ANNO 2012 DISEGNO DI LEGGE 19 settembre 2012, n. 335 Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della D'iniziativa della Giunta provinciale su proposta dell'assessore Alberto Pacher Presentato il 19 settembre 2012 Assegnato alla Terza Commissione permanente
DISEGNO DI LEGGE 19 settembre 2012, n. 335 Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della INDICE Art. 1 - Integrazione dell'articolo 28 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della ) Art. 2 - Integrazioni dell'articolo 34 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della Art. 3 - Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 38 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della Art. 1 Integrazione dell'articolo 28 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della ) 1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della sono inserite le parole:, nonché i residenti nei comuni di Magasa, Valvestino e Pedemonte. Art. 2 Integrazioni dell'articolo 34 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della 1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della sono inserite le parole: e gli ambiti fluviali di interesse ecologico individuati e disciplinati dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) non inseriti nelle aree di protezione fluviale. 2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della è inserita la seguente: f bis) i parchi li locali istituiti ai sensi dell'articolo 48.
- 2 - Art. 3 Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della 1. Il comma 6 dell'articolo 35 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della è sostituito dal seguente: 6. La rete di riserve è attivata su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni e le comunità interessate e la Provincia. Se sono territorialmente interessati partecipano all'accordo di programma anche l'agenzia provinciale delle foreste demaniali istituita dall'articolo 68, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez, le amministrazioni separate dei beni di uso civico. Se la rete di riserve coinvolge in via prevalente le aree previste dall'articolo 34, comma 1, lettera e), inoltre, partecipano i bacini imbriferi montani (BIM). Art. 4 Modificazioni dell'articolo 38 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della 1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 38 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della è abrogata. 2. Nel comma 5 dell'articolo 38 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della le parole:, nel fissare le misure di conservazione della ZSC e delle ZPS, sono soppresse. Art. 5 Modificazioni dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della sono sostituiti dai seguenti: 1. Ai fini della sottoscrizione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 35 i soggetti indicati dal comma 6 del predetto articolo, esclusa la Provincia, stipulano un protocollo d'intesa che, in coerenza con le finalità di questa legge per la conservazione della e per le reti di riserve, indica gli obiettivi di carattere generale, gli impegni e i ruoli dei soggetti coinvolti, nonché l'ambito generale di riferimento e i tempi previsti per la sottoscrizione dell'accordo di programma e per l'adozione del piano di gestione. 2. L'accordo di programma per l'attivazione della rete di riserve individua in un comune, in una comunità o in un BIM il soggetto responsabile e i compiti ad esso demandati, e in particolare quello di coordinare la gestione della rete di riserve. L'accordo di programma indica, inoltre: a) la durata, non inferiore a tre anni, e le modalità di rinnovo; b) l'ambito territoriale di riferimento; c) gli obiettivi; d) le forme e le modalità di coordinamento, i ruoli dei soggetti sottoscrittori e le forme di partecipazione; e) il programma finanziario concernente gli interventi e le attività necessari all'attivazione e al primo periodo di gestione della rete di riserve e le relative modalità di rinnovo e di aggiornamento, in relazione alle previsioni del piano di gestione della rete; f) i tempi d'attuazione. 3. La rete di riserve è gestita attraverso un piano di gestione adottato dai soggetti firmatari del protocollo d'intesa entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo di programma e approvato dalla Giunta provinciale. Con regolamento sono definite le modalità e le procedure di adozione e di
- 3 - approvazione. Il piano di gestione può individuare ulteriori misure di tutela per ogni zona o gruppi di zone gestite attraverso la rete di riserve, in coerenza con le misure di conservazione generali e specifiche disposte ai sensi della normativa vigente, nonché ulteriori misure rispetto a quelle previste ai sensi della vigente normativa per le riserve li provinciali, per le riserve locali, per le aree di protezione fluviale e per gli ambiti fluviali che in essa ricadono. Il piano può individuare, inoltre, ambiti territoriali per l'integrazione ecologica dei siti e delle riserve che costituiscono la rete, individuando eventuali apposite misure di tutela degli ambiti stessi. 2. Il comma 5 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della è abrogato. 3. Dopo il comma 6 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della è inserito il seguente: 6 bis. La Giunta provinciale promuove e fornisce collaborazione nell'attivazione degli accordi di programma per la rete di riserve. Art. 6 Sostituzione dell'articolo 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della 1. L'articolo 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della è sostituito dal seguente: Art. 48 Parchi li locali 1. Per integrare gli obiettivi di conservazione della relativamente ad ambiti territoriali e li di pregio a livello locale con gli obiettivi di promozione e di valorizzazione territoriale, la rete di riserve prevista dall'articolo 47 può essere trasformata in un parco le locale alle condizioni previste dal presente articolo. 2. Per i fini del comma 1 la comunità interessata individua nel piano territoriale della comunità (PTC) le aree già individuate per la rete di riserve nonché ulteriori aree di particolare pregio, tali da costituire un ambito territoriale unitario. 3. Quando ricorrono i presupposti di seguito indicati i parchi li locali assumono la denominazione di: a) parco fluviale, se coinvolgono in via prevalente aree comprese tra quelle indicate nell'articolo 34, comma 1, lettera e), o nella lettera a) dello stesso comma se caratterizzate dalla presenza di habitat d'acqua dolce e altre aree di pregio fluviale; b) geoparco, se coinvolgono in via prevalente beni del patrimonio dolomitico o elementi geologici e geomorfologici di pregio che nel loro insieme testimoniano la storia della terra e l'evoluzione del paesaggio, anche individuati quali invarianti del piano urbanistico provinciale. I geoparchi possono includere anche siti di particolare valore ecologico, archeologico o storico. 4. La comunità definisce all'interno del PTC le linee generali di sviluppo volte alla promozione e alla valorizzazione territoriale, attraverso lo sviluppo del turismo compatibile, dell'educazione ambientale, della fruizione e divulgazione scientifica, oltre che la regolamentazione d'uso del territorio. Il soggetto responsabile è individuato dall'accordo di programma e svolge i compiti demandatigli dall'accordo stesso, e in particolare quello di coordinare la gestione del parco le locale. 5. L'individuazione delle aree da parte del PTC è disposta se i soggetti indicati nell'articolo 35, comma 6, territorialmente interessati con riferimento alle aree comprese nel parco hanno preventivamente sottoscritto un accordo di programma che, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 47, comma 2, prevede anche le modalità di trasferimento e di ripartizione dei rapporti giuridici e finanziari già esistenti sulla base del previgente accordo relativo alla rete di riserve; l'accordo è allegato all'accordo-quadro di programma previsto dall'articolo 22 della legge urbanistica
- 4 - provinciale. 6. La rete di riserve si trasforma in parco le locale con la definitiva approvazione del PTC. Il parco è gestito attraverso il piano di gestione della rete di riserve che è integrato, entro un anno dall'attivazione del parco le locale, per gli ambiti territoriali ulteriori compresi nel parco stesso rispetto all'originaria rete di riserve. Per i contenuti del piano di gestione e per le procedure di integrazione e di aggiornamento si applica l'articolo 47, salvo quanto diversamente disposto dal regolamento. 7. Se il parco le locale coinvolge i territori di più comunità l'individuazione delle aree del parco avviene da parte dei rispettivi PTC, nel rispetto dell'accordo di programma sottoscritto e allegato agli accordi-quadro delle rispettive procedure ai sensi dell'articolo 22 della legge urbanistica provinciale. Se il parco coinvolge il comune di Trento e gli altri comuni tra loro contermini che hanno stipulato la convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, l'accordo di programma è allegato all'accordo quadro nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 146 della legge urbanistica provinciale. In entrambi casi con l'accordo di programma è nominato tra i soggetti sopraindicati un capofila, a fini di coordinamento della gestione del parco le locale. 8. Il parco le locale può essere istituito con le procedure previste da quest'articolo anche se non è stata preventivamente attivata una rete di riserve, purché l'individuazione delle aree ai sensi del comma 2 comprenda le aree previste dall'articolo 34, comma 1, lettera f). Il parco è attivato dopo che è stato definitivamente approvato il PTC ed è stato approvato il relativo piano di gestione. Per i contenuti del piano di gestione e per le procedure di approvazione e aggiornamento si applica quanto previsto dall'articolo 47 per il piano di gestione della rete di riserve, salvo quanto diversamente disposto dal regolamento. 9. I parchi li locali istituiti prima dell'entrata in vigore di quest'articolo continuano a essere considerati tali se le aree in essi comprese sono tali da costituire un ambito territoriale unitario ai sensi del comma 2. Art. 7 Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della 1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della, dopo le parole: nominato dalla Giunta provinciale sono inserite le seguenti: per la durata di cinque anni. 2. Nel comma 4 dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della le parole: con due componenti scelti tra gli esperti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera o), della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e con il componente di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera q) sono sostituite dalle seguenti: da due esperti in materia di pianificazione urbanistica e di tutela del paesaggio e da un esperto in materie giuridiche, individuati dal dipartimento provinciale competente in materia di urbanistica. 3. A seguito della modificazione all'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della apportata dal comma 1, il comitato scientifico delle aree protette in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo rimane in carica per la durata che ancora residua al raggiungimento dei cinque anni ivi previsti. Art. 8 Modificazioni dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della
- 5-1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 96 della legge sulle foreste e sulla protezione della la parola:, 48 è soppressa. 2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 96 della legge sulle foreste e sulla protezione della sono inserite le parole: Per sostenere i parchi li locali la Provincia finanzia la redazione dei piani di gestione previsti dall'articolo 48 e, a seguito dell'attivazione del parco, le azioni, i progetti e gli interventi previsti dal piano di gestione. 3. Nel comma 4 bis dell'articolo 96 della legge sulle foreste e sulla protezione della le parole: alle rete delle riserve sono sostituite dalle seguenti: alla rete di riserve e ai parchi li locali. Art. 9 Modificazione dell'articolo 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della 1. Nel comma 1 dell'articolo 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della le parole: e quelle emanate dagli enti di gestione delle aree li protette sono sostituite dalle seguenti: le disposizioni approvate dagli enti di gestione delle aree protette provinciali e quelle contenute nei rispettivi piani di gestione.