Genova 28/11/2012 Avv. Tiziana Rumi 1
Decreto Balduzzi: D.L. 13/09/12 n. 158 (C.5440 del 13.09.12) ART. 3-bis (Unità di risk management, osservatori per il monitoraggio dei contenziosi e istituzione dell'osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico). 1. Le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli ospedali classificati (.) e le strutture di ricovero private accreditate individuano, all'interno della propria organizzazione o con il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica competenza in materia, un'unità di risk management alla quale compete: a) individuare, anche in contraddittorio con gli organi di prevenzione interni quali indicati dalle vigenti disposizioni in materia tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, le situazioni e le prestazioni sanitarie potenzialmente rischiose, anche sotto il profilo di carenze strutturali e dell'organizzazione del lavoro, indicando le soluzioni da adottare per il loro superamento; b) interagire con i soggetti coinvolti e con l'assicuratore ogni qualvolta si verifichi un fatto che comporti l'attivazione della copertura assicurativa obbligatoria; c) prestare consulenza in materia assicurativa, di analisi del rischio e di adozione di presidi o procedure per il suo superamento. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire ulteriori competenze all'unità di risk management di cui al comma 1. Avv. Tiziana Rumi 2
Decreto Balduzzi: D.L. 13/09/12 n. 158 (C.5440 del 13.09.12) 3. Al fine di implementare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province autonome possono istituire: a) all'interno delle strutture sanitarie, unità operative semplici o dipartimentali di risk management che includano competenze di medicina legale, medicina del lavoro e ingegneria clinica; b) osservatori regionali dei contenziosi e degli errori nelle pratiche sanitarie con adeguate rappresentanze delle associazioni dei pazienti. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero della salute è istituito l'osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le proprie attività in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio ha il compito di monitorare, a livello nazionale, i dati relativi al rischio clinico derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 3, con particolare riferimento ai costi sociali ed economici, e di redigere annualmente una relazione sull'attività svolta dai suddetti soggetti finalizzata alla predisposizione di dati omogenei di riferimento e di parametri di valutazione del rischio clinico, nonché alla valutazione sull'andamento del rischio clinico a livello regionale e nazionale. Avv. Tiziana Rumi 3
Decreto Balduzzi: D.L. 13/09/12 n. 158 Parere Commissione Bilancio le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, che prevedono l'istituzione di unità di risk management, presso le strutture di ricovero del Servizio sanitario nazionale, l'istituzione degli osservatori regionali dei contenziosi e dell'osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vanno riformulati prevedendo che le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, curino l'analisi dei rischi connessi alla propria attività e adottino le necessarie soluzioni per la loro gestione; Avv. Tiziana Rumi 4
Decreto Balduzzi: D.L. 13/09/12 n. 158 convertito con L. 189 del 2012 Art. 3 bis Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari 1. Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico. Avv. Tiziana Rumi 5
Decreto Balduzzi D.L. 13/09/12 n. 158 convertito con L. 189 del 2012 Strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate Individuare Unità di Risk Management interne all organizzazione o soggetti esterni competenti; Individuare le attività sanitarie potenzialmente rischiose e indicare le soluzioni per il superamento Interagire con il soggetto danneggiato, i soggetti sanitari e l assicuratore Prestare consulenza in materia assicurativa, analisi del rischio e azioni correttive + ulteriori requisiti previsti dalle Regioni Strutture sanitarie pubbliche analizzare e adottare le soluzioni per la gestione dei rischi Avv. Tiziana Rumi 6
Decreto Balduzzi D.L. 13/09/12 n. 158 convertito con L. 189 del 2012 Le Regioni possono istituire: - nelle strutture sanitarie Unità di Risk Management plurispecialistiche, - osservatori dei contenziosi e degli errori con rappresentanze dei pazienti Osservatorio Nazionale per il monitoraggio del rischio Le Regioni monitorano i dati relativi al rischio clinico Il Ministero Salute monitora i dati relativi al rischio clinico Avv. Tiziana Rumi 7
Decreto Balduzzi: D.L. 13/09/12 n. 158 convertito con L. 189 del 2012 ART. 3 BIS A chi si rivolge: aziende sanitarie Obiettivo: ridurre i costi connessi al rischio clinico contenzioso assicurativi Metodo: analisi, studio e adozione delle soluzioni per la gestione dei rischi. Senza ulteriori spese. Verifica: a livello centrale monitoraggio dei dati relativi al rischio clinico Avv. Tiziana Rumi 8
Decreto Balduzzi: D.L. 13/09/12 n. 158 convertito con L. 189 del 2012 Art. 3 bis: Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari Ma è un elemento innovativo per le strutture sanitarie?? Avv. Tiziana Rumi 9
Il Risk Management o Gestione del Rischio, è l insieme degli strumenti, dei metodi e delle azioni attivate, mediante cui si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano strategie per governarlo. L introduzione di una metodologia logica e sistematica che consenta di identificare, valutare, comunicare, eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività sanitaria, può e deve poi essere promossa con una cultura del rischio fondata sulla convinzione che gli errori rappresentano, se adeguatamente analizzati, preziose opportunità di apprendimento e di miglioramento. Avv. Tiziana Rumi 10
Decreto Balduzzi: D.L. 13/09/12 n. 158 convertito con L. 189 del 2012 Che opportunità ha perso? La creazione istituzionalizzata di Unità di gestione del Rischio in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, L identificazione di soggetti (interni o esterni) con riconosciute capacità nella gestione del rischio clinico, Il rapporto con i pazienti negli osservatori Regionali, Il contenimento dei costi derivanti dagli errori mediante l investimento di risorse adeguate (economiche, umane) Avv. Tiziana Rumi 11
Vantaggi del risk management Efficiente ed efficace erogazione delle prestazioni; Efficiente ed efficace allocazione delle risorse; Elevato standard delle prestazioni; Miglioramento della capacità competitiva; Creatività ed innovazione organizzativa; Riduzione degli eventi avversi comprimibili e quindi del contenzioso.
Il ruolo del Risk Manager Coordinamento nei processi di gestione e di controllo delle Aziende Ospedaliere; Identificazione ed analisi dei rischi insiti nel processo di cura; Applicazione di strategie, quali protocolli e linee guida, volte alla riduzione degli eventi avversi ed al miglioramento della qualità delle cure, nella prospettiva di rispondere alle necessità del paziente piuttosto che trattarlo come potenziale controparte; Formazione del personale alla cultura del rischio quale strumento di miglioramento. Non ha un ruolo strettamente operativo e non solleva dalle specifiche responsabilità le funzioni formalmente preposte, ma anzi si coordina con esse per la migliore realizzazione degli obiettivi individuali. Avv. Tiziana Rumi 13
Piano d azione del clinical risk management IDENTIFICAZIONE ANALISI IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO VERIFICA FEEDBACK Ricerca delle possibili fonti di rischio (allestimento della mappa dei rischi). Classificazione dei rischi e valutazione: tipologia, probabilità di concretizzarsi di eventi avversi, impatto interno ed esterno e priorità. Trasferimento delle informazioni al decision making (piano di mitigazione dei rischi). Monitoraggio degli indicatori. Correzione delle criticità. Rielaborazione della mappa dei rischi attuali e di quelli emergenti.
Ma chi è il Risk manager? Una figura sanitaria (medico o altro sanitario) Un Medico- Legale Un Legale Avv. Tiziana Rumi 15
Ma chi è il Risk manager? Un coordinatore di un gruppo multidisciplinare formato da esperti in medicina legale ed in ambito giuridico, clinici, componenti dell organizzazione dirigenziale della struttura sanitaria, ufficio qualità, farmacia, ingegneria clinica. Può non necessariamente appartenere alla struttura sanitaria ma deve avere come interesse primario la tutela della struttura. Si coordina, nella gestione dei sinistri, anche con soggetti esterni all organizzazione (es. studi legali, loss adjuster. ) Avv. Tiziana Rumi 16