CERTIFICAZIONE in ambito INAIL DOTT.ROBBI.MANGHI LA CERTIFICAZIONE IN MEDICINA GENERALE REGGIO EMILIA, 15 settembre 2011
INAIL Aree di intervento Oggetto dell Assicurazione (infortunio sul lavoro, infortunio in itinere, infortunio domestico e malattia professionale) Compiti certificativi del medico
RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R 1124 del 1965 D.Lgs 626 del 1994 Legge 493 del 1999 Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza durante il lavoro Istituzione dell assicurazione contro gli infortuni domestici Indennizzabilità del danno biologico D.Lgs 38 del 2000 Estensione dei soggetti tutelati Affidamento di compiti in materia di prevenzione Riqualificazione e reinserimento degli invalidi
AREE di INTERVENTO INAIL Attività di natura preventiva Informazione e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Attività di natura assicurativa Prestazioni Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico Prestazioni di natura economica Prestazioni sanitarie Assistenza ai grandi invalidi, sostegno, riqualificazione e reinserimento degli invalidi
Di natura economica (es. indennità per inabilità temporanea e/o permanente, rendita ai superstiti, assegno per assistenza personale continuativa ecc.) PRESTAZIONI Sanitarie (fornitura di apparecchi e protesi e cure termali) Assistenza ai grandi invalidi del lavoro e programmi di sostegno, riqualificazione e reinserimento degli invalidi nel lavoro. Equìpe Multidisciplinare (composta dal medico, assistente sociale, amministrativo, eventualmente medico del lavoro)
INFORTUNIO sul LAVORO Evento dannoso avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro Morte Inabilità permanente assoluta o parziale al lavoro Inabilità temporanea assoluta che abbia comportato l astensione dal lavoro per più di tre giorni
EVENTO DANNOSO Accidente lesivo abnorme, improvviso, imprevisto che interrompe lo svolgimento ordinario del lavoro. Solo nel caso in cui il lavoratore abbia simulato o dolosamente causato e/o aggravato le conseguenze dell infortunio, il lavoratore stesso perde il diritto alla prestazione. Per tutte le restanti ipotesi vige l automaticità delle prestazioni (compresi i casi nei quali il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento del premio)
CAUSA VIOLENTA Qualsiasi fatto esterno (di natura meccanica, termica, elettrica, chimica, biologica ecc.) da cui dipenda una lesione purché agisca con rapidità, ovvero concentrata in un tempo ristretto e comunque non superiore alla durata di un turno lavorativo (causa violenta allargata )
La causa violenta può consistere anche in uno sforzo (fatto interno)inteso come: CAUSA VIOLENTA improvviso dispendio di energia superiore a quello normalmente richiesto atto lavorativo che sebbene usuale agisca su un preesistente stato morboso causa di minore resistenza dell organismo atto lavorativo svolto con peculiari caratteristiche di svolgimento (precario equilibrio ergonomico, fattori ambientali, ecc)
Comprende anche: STRESS di natura PSICHICA CAUSA VIOLENTA quando l attività lavorativa assuma le caratteristiche di un evento effettivamente eccezionale o abnorme e non rientri nelle normali condizioni operative o normali dinamiche relazionali (dissapori con superiori o liti fra colleghi)
OCCASIONE di LAVORO L evento deve essere concretamente connesso al perseguimento delle finalità lavorative, escludendo ipotesi di semplice correlazione temporale o topografica con il lavoro L infortunio è tale non perché verificato SUL lavoro ma PER il lavoro L evento dannoso deve dipendere dal rischio inerente l attività espletata e deve quindi accadere in stretta connessione con il perseguimento delle finalità di lavoro.
INFORTUNIO in ITINERE (art. 12 D.lgs 38/2000) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro; durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti qualora non sia presente un servizio di mensa salvo in caso di interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro e non necessitate
INFORTUNIO in ITINERE Sono esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni L assicurazione non opera nei confronti del conducente sprovvisto della abilitazione di guida
MALATTIE PROFESSIONALI DPR 1124/65, Art. 3 L assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella, allegato n. 4, le quali siano contratte nell esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell art. 1.* (sistema tabellare chiuso) * (D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482; D.P.R. 13 aprile 1994, n. 376)
MALATTIE PROFESSIONALI: Elementi costitutivi 1 Rischio professionale specifico e ambientale - rapporto causale diretto con il lavoro nell esercizio e a causa delle lavorazioni. 2 Azione della causa diluita nel tempo (non causa violenta cronoligicamente concentrata ) 3 - Condizioni per il riconoscimento della m. p.: I. malattia contemplata nella prima colonna della tabella o a causa delle noxe patogene ivi indicate II. contratta nell esercizio e a causa delle lavorazioni indicate nella seconda colonna III.manifestatasi clinicamente entro il limite di tempo indicato nella terza colonna (periodo massimo di indennizzabilità, artt. 134 I e 254-A del T.U.)
Corte costituzionale, sent. N. 179/1988: - illegittimità artt. 3 (I) e 211 (A) del T.U. nella parte in cui non prevedono l assicurazione per altre malattie e lavorazioni oltre quelle tabellate purchè si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro ; - illegittimità artt. 134 (I) e 254 (A) del T.U. nella parte in cui è previsto un limite massimo di indennizzabilità.
MALATTIE PROFESSIONALI Sistema MISTO di tutela Assicurativa: -malattie tabellate (a rischio specifico) che prevede la tutela della malattie e lavorazioni indicate nelle tabelle di cui al D.P.R. n. 1124/65 per le quali il lavoratore si giova della presunzione legale dell origine professionale -malattie non tabellate (Sentenza Corte Costituzionale n. 179/1988) non previste dalle tabelle e per le quali è richiesto al lavoratore di fornire le prove sia dell esistenza della malattia che delle caratteristiche morbigene delle lavorazioni
Oggi: Sistema Misto Il nesso causale tra malattia e lavoro: - è presunto, se sono rispettate le condizioni tabellari; - da dimostrare, se la malattia o la lavorazione non sono tabellate o se non è rispettato il limite massimo di indennizzabilità. Onere della prova a carico dell assicurato
Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico E rivolta a coloro che svolgono, in via esclusiva, attività in ambito domestico di tipo non subordinato, di età compreso tra i 18 e 65 anni. Tutela gli infortuni ai quali sia conseguita una invalidità presumibilmente non inferiore al 33%
Infortunio domestico Sono esclusi dall assicurazione: - gli infortuni verificatisi al di fuori dell ambito domestico - gli infortuni conseguenti a rischio estraneo al lavoro domestico - gli infortuni derivanti da calamità naturali - gli infortuni mortali - le malattie professionali
INAIL COMPITI CERTIFICATIVI del MEDICO
CERTIFICATI I criteri di compilazioni dei certificati sono espressamente dettati dall art. 53 del DPR n. 1124/65
Certificato di INFORTUNIO sul lavoro Art. 53 del D.P.R. 1124/65 devono indicare, oltre alle generalità dell assicurato, il giorno e l ora in cui è avvenuto l infortunio, le cause e circostanze di esso la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti..
CERTIFICATI di MALATTIA PROFESSIONALE Il certificato medico deve contenere, oltre le indicazioni del domicilio dell ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiato della sintomatologia accusata dell ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l obbligo di fornire all Istituto Assicuratore tutte le notizia che esso reputi necessarie.
NUOVA MODULISTICA Ritorno in uso di due certificati, uno per infortunio ed uno per malattia professionale Composti da due pagine, di cui la seconda contenenti dati sensibili del lavoratore NON deve essere consegnata al datore di lavoro
NUOVA MODULISTICA Prima pagina: tre copie indicazione se trattasi di primo, continuativo, definitivo o riammissione in temporanea (ricaduta) dati anagrafici (in modo chiaro e leggibile):nome e cognome dell assicurato, data di nascita, codice fiscale dati identificativi del datore di lavoro cause e circostanze dell evento prognosi sottoscritta dal medico
NUOVA MODULISTICA Seconda pagina due copie dati riferiti alla salute (esame obiettivo, diagnosi, accertamenti praticati, prescrizioni e qualsiasi altra notizia utile a documentare lo stato di assoluta inabilità al lavoro) dati anamnestici (postumi di altre lesioni o malattie pregresse) osservazioni del medico
E importante che il medico non si limiti a riportare, nei certificati continuativi e/o definitivi, la diagnosi o i sintomi già descritti nei precedenti certificati (del Pronto Soccorso Ospedaliero o di altro sanitario) Il quadro clinico descritto deve giustificare il proseguimento dell effettiva temporanea assoluta inabilità al lavoro Quanto descritto dal medico può risultare l unico atto utile alla valutazione dell effettiva inabilità specie se effettuata a distanza di tempo dall infortunio o dalle manifestazioni della malattia professionale
Temporanea inabilità lavorativa assoluta in caso di infortunio e malattia professionale (prognosi) Malattia di sospetta natura professionale Condizioni cliniche del soggetto per richiesta di cure termali Grado di inabilità prevedibilmente superiore al 33% per gli infortuni in ambiente domestico
Prognosi Non prognosi clinica di malattia ma attestazione dello stato di temporanea assoluta inabilità al lavoro inteso come periodo nel quale il soggetto risulta totalmente e di fatto incapace di svolgere le proprie specifiche mansioni lavorative. Il significato di prognosi è quello di previsione di evoluzione di una patologia e non semplice persistenza di disturbi. Si deve fare riferimento alla reale entità della patologia ed alla situazione acuta della patologia non alla eventuale persistenza dei disturbi.
PROGNOSI Proseguimento della prognosi per l intera durata del periodo di effettiva incapacità a svolgere temporaneamente le mansioni lavorative specifiche Chiusura del periodo di temporanea inabilità al momento della stabilizzazione del quadro clinico (nel momento in cui non siano concretamente prevedibili variazioni migliorative)
Inabilità Permanente Inabilità permanente assoluta (ex Testo Unico e D.lgs 38/2000) Inabilità permanente parziale (ex Testo Unico e D.lgs 38/2000)
Riammissione in temporanea Riacutizzazione sintomatologica di menomazioni già riconosciute quali conseguenze di infortunio o malattia professionale con possibilità curative e prevedibile evoluzione migliorativa Necessità di ripresa del lavoro almeno per qualche ora
CERTIFICATO di RIAMMISSIONE in TEMPORANEA Indicare: data dell infortunio motivo della ricaduta: riacutizzazione terapia intervento
CERTIFICATO Malattia Professionale La modulistica e le modalità di compilazione risultano sovrapponili a quelle previste per il certificato di infortunio eccetto che per la prima pagina nella quale l assicurato deve riportare in sintesi la sua storia lavorativa nonché la richiesta di accesso alle prestazioni sottoscritta dall assicurato stesso
Certificato di Malattia Professionale Nella seconda pagina: quadro clinico obiettivo relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dal soggetto specifica attenzione alla descrizione del quadro clinico specie per le patologie di incerta etiopatogenesi, di origine multifattoriale o a distribuzione multisegmentaria o a carattere sistemico
Referto per il reato di lesioni colpose da lavoro (art.365 c.p. + art. 590 c.p.) e previsto nei casi di morte o di lesione personale colposa grave o gravissima, qualora si possa ritenere (sussista la possibilità concreta), che siano state violate le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o quelle relative alla sicurezza ed all igiene sul lavoro, o in relazione a fatti che abbiano determinato una malattia professionale superamento del periodo di inabilità temporanea oltre i 40 gg lesioni personali gravi o gravissime (indebolimento permanente di un senso o di un organo, perdita di un senso, perdita di un arto o mutilazione che renda l arto inservibile ecc) Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale
Infortuni in agricoltura Decreto 29/05/2001 : il datore di lavoro agricolo è tenuto a denunciare gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti agricoli a tempo determinato.le disposizioni si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi Nel caso d infortunio sul lavoro del lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi nell impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia il sanitario che abbia per primo constato le conseguenze dell infortunio è obbligato a darne notizia all Istituto Assicuratore entro 24 ore
Obblighi del medico in caso di malattia professionale Denuncia ai sensi dell art. 139 del Testo Unico così come modificato dall art. 10 del D.Lgs 38/2000 Referto art. 365 c.p. Denuncia ai sensi dell art. 52 del Testo Unico (I certificato di malattia professionale).
Assicurazione contro gli infortuni domestici Apposito modello: Prima parte compilato dall infortunato Seconda parte compilata dal medico deve contenere la data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, gli esiti della lesione e la sussistenza di una invalidità presumibilmente non inferiore al 33% (sul retro del modulo sono riportate le tabelle di menomazione alle quali fare riferimento), tenendo conto di eventuali preesistenze.
Valenza deontologica e giuridica del certificato Requisiti sostanziali e formali del certificato: - 1) veridicità del contenuto: il medico deve valutare ed attestare solo dati clinici che abbia direttamente constatato (art. 22 del codice deontologico). Conformità di quanto descritto dal medico con quanto lui constatato in modo obiettivo. Ciò che non è stato direttamente obiettivato andrebbe sempre preceduto dalla locuzione: riferisce accusa
Valenza deontologica e giuridica del certificato 2) completezza del contenuto: nome e qualifica del certificante, data di compilazione del certificato e generalità del richiedente. Evitare una compilazione incompleta (solo nome e cognome del paziente senza data di nascita o indirizzo o codice fiscale, in caso di omonimie) o non corretta (lavoratori extracomunitari con nomi e cognomi da riportare nell esatto ordine)
Valenza deontologica e giuridica del certificato - 3) correttezza formale e sostanziale: - termini comprensibili e non equivocabili (sia dal punto di vista grafico che lessicale) - correttezza degli aspetti clinici e medico-legale (proprietà e chiarezza del linguaggio privo di attestazioni generiche ed equivoche) - chiarezza anche nei termini di diagnosi, stabilizzazione, sussistenza di postumi
Valenza deontologica e giuridica del certificato 4) coscienza delle finalità dell atto: il certificato deve rispondere alle esigenze documentative per cui è previsto o richiesto (consapevolezza del significato di assoluta temporanea inabilità INAIL e non semplice attestazione di malattia; perfetta conoscenza dei concetti di evolutività e stabilizzazione del quadro clinico in infortunistica lavorativa ecc.) 5) rispetto del diritto di riservatezza del paziente: ciò che non è indispensabile per le specifiche finalità del certificato deve essere omesso.
Responsabilità del medico Il mancato rispetto dei requisiti sostanziali e formali può configurare responsabilità del medico sia di natura giuridica (ipotesi di falso in atto pubblico, truffa.) che deontologica
Responsabilità del medico - Falsità ideologica: diversità della realtà del contenuto concettuale - Falsità materiale: non corrisponde la parte formale dell atto - Truffa: qualora il certificato medico infedele determini un ingiusto profitto con altrui danno (ai danni, ad esempio, di un assicurazione dello Stato o di un Ente)